Decreto del Ministro della Giustizia sugli atti da depositare esclusivamente mediante il portale deposito atti penali (PDP) a partire dal 20 luglio 2023 6 Luglio 2023 Redazione Giurisprudenza Penale

Processo telematico ancora più telematico: dal 20 luglio ulteriori atti da depositare esclusivamente attraverso il PDP

Accelera il Processo Penale Telematico: dal 20 luglio, infatti, 103 atti dovranno essere prodotti online attraverso il Pdp, il deposito atti penali da parte dei difensori, nell’ambito degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello.

Tutto questo è previsto dal decreto del ministero della Giustizia del 4 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 155/23 del 5 luglio, che, oltre a definire le specifiche, ampia considerevolmente il numero di atti che dovranno essere depositati soltanto a distanza.

Il provvedimento, sottolinea Carlo Nordio, permette agli avvocati «di depositare atti nativi digitali e documenti in modalità telematica, senza necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, con significativo risparmio di tempo e di spesa».

Il decreto attua l’art. 6-bis del DL 150/22 previsto dalla Riforma Cartabia nell’ambito del processo penale, delegata al Governo dalla legge 134/21.

Previsto, dunque, un ampio catalogo di atti esclusivamente online. Il deposito degli atti s’intenderà eseguito nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore generale di Via Arenula per i sistemi informativi generalizzati.

La produzione dovrà ritenersi tempestiva nel momento in cui risulta eseguito entro la mezzanotte del giorno della scadenza. Non manca l’appello di Aiga: «Ma non lasciamo indietro i giudici di pace. L’entrata in vigore del deposito telematico degli atti è di fatto, ad oggi impossibile da rispettare, a causa delle oggettive problematiche dovute all’assenza dei necessari supporti informatici».

Qui il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il deposito nel portale del processo penale telematico riguarderà i seguenti atti:

1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale);
2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 del codice di procedura penale);
3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater del codice di procedura penale);
4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76, 78 del codice di procedura penale);
5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale);
6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 del codice di procedura penale);
7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 del codice di procedura penale);
8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 del codice di procedura penale);
9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 del codice di procedura penale);
10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 del codice di procedura penale);
13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale);
14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);
15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale);
16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);
17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);
18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);
19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale);
20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);
21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale);
22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale);
23. Ricusazione del perito (art. 223 del codice di procedura penale);
24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale);
25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del codice di procedura penale);
26. Richiesta di autorizzazione all’intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 del codice di procedura penale);
29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale);
30. Opposizione di segreto professionale o d’ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);
31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);
32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale);
33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);
34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);
35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);
36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);
37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);
38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 del codice di procedura penale);
39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 del codice di procedura penale);
40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 del codice di procedura penale);
41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314, 315 del codice di procedura penale);
42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);
43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art.
322-bis del codice di procedura penale);
44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 del codice di procedura penale);
45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);
46. Richiesta di informazioni sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);
47. Richiesta di retrodatazione dell’iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater del codice di procedura penale);
48. Notifica del deposito dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);
51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);
52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);
55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis del codice di procedura penale);
56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);
57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 del codice di procedura penale);
58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);
59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale);
60. Deduzioni sull’incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);
61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 del codice di procedura penale);
62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale);
63. Dichiarazione della persona offesa della volonta’ di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);
64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale);
65. Reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale);
68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell’elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale);
69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
70. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 del codice di procedura penale);
71. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater del codice di procedura penale);
72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter, comma 3, 721, comma 4 del codice di procedura penale);
73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale);
76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale);
77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita’ (art. 459, comma 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale);
78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 del codice di procedura penale);
79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale);
80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale);
81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 2 del codice di procedura penale);
82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 del codice di procedura penale);
83. Istanza di anticipazione o differimento dell’udienza (art. 465 del codice di procedura penale);
84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468, 555 del codice di procedura penale);
85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale);
86. Rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale);
87. Rinuncia all’impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale);
88. Appello (art. 593 del codice di procedura penale);
89. Appello incidentale (art. 595 del codice di procedura penale);
90. Richiesta di partecipazione all’udienza (art. 598-bis, comma 2 del codice di procedura penale);
91. Concordato in appello (art. 599-bis del codice di procedura penale);
92. Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 del codice di procedura penale);
93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale;
94. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 607 del codice di procedura penale);
95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis del codice di procedura penale);
96. Richiesta di revisione (art. 633 del codice di procedura penale);
97. Esercizio del diritto all’oblio (articoli 64-ter disp. att. del codice di procedura penale);
98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale – 141 disp. att. del codice di procedura penale);
99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975);
100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);
101. Istanza di liquidazione dell’onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);
102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002);
103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003).


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