fase 2 della giustizia

La Fase 2 della Giustizia: “una vera e propria babele”

La Fase 2 della Giustizia inizia domani 12 maggio e terminerà il 31 luglio 2020.

Questa fase inizia dopo due mesi di stop in cui sono stati garantiti solo pochi procedimenti: nel civile, quelli relativi alla famiglia e alla tutela delle persone; nel penale, quelli per le convalide di arresto o quelli in cui i difensori dei detenuti hanno chiesto di procedere.

Queste trattazioni continueranno a essere garantire e, piano piano, altre verranno riprese, ma i procedimenti meno urgenti verranno posticipati a settembre.

Sarà possibile tornare alla realtà precedente a COVID-19? Non da subito e forse mai.

GLI OSTACOLI DELLA FASE 2 DELLA GIUSTIZIA

La riapertura delle attività della Giustizia non avviene certo a emergenza risolta.

Il coronavirus è ancora fra noi e molte sono le misure di sicurezza sanitaria alle quali avvocati, giudici, personale ausiliario e cittadini dovranno sottostare.
Misure che rendono l’operatività molto più complicata di un tempo e che non si limitano certo all’obbligo di mascherine, guanti, gel disinfettante ed eventuali barriere che possano limitare la diffusione del virus.

Chi di voi frequenta i palazzi della Giustizia sa, infatti, che molti non sono strutturati per garantire la distanza interpersonale ed evitare gli assembramenti.
A queste limitazioni ambientali si aggiungono alcune abitudini, come quella di fissare tutte le udienze alla medesima ora costringendo gli avvocati ad attendere il proprio turno in uno spazio apposito.
Questa abitudine è stata spazzata via dalle misure di contenimento dei mesi appena trascorsi, durante i quali si è preferita una programmazione delle udienze distanziate nel tempo.

Proprio la necessità di garantire il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti, fa prevedere una Fase 2 della Giustizia caratterizzata da:
– ingressi limitati,
– prenotazioni,
– turni e orari flessibili del personale,
– utilizzo limitato agli spazi più grandi e aerati,
– udienze in remoto o a numero chiuso o a porte chiuse,
– promozione della trattazione scritta (nel civile ove non sia richiesta la presenza dei difensori),
– promozione delle videoconferenze,
– ulteriore spinta al processo civile telematico (già ampliato a tutti gli atti introduttivi e alla Cassazione).

Che dire poi delle carenze tecnologiche? Basti pensare che per il personale amministrativo in smart working è ancora impossibile accedere da remoto a registi e fascicoli. 

IL VERO PROBLEMA DELLA FASE 2

Ciò che abbiamo descritto non è certo insormontabile: con una buona organizzazione tutto può essere gestito, snellito, risolto.

Appunto, servirebbe un’organizzazione che favorisse una Fase 2 della Giustizia omogenea a livello nazionale.

Ma a poche ore dalla ripresa delle attività giudiziarie, questa organizzazione manca completamente.

Anzi, ciò che è successo è esattamente il contrario.

In assenza di un piano di azione condiviso, i capi degli uffici hanno potuto scegliere in modo autonomo le regole da applicare alle attività giudiziarie durante la Fase 2.

Ciò significa che da domani ci troveremo con una Giustizia che funziona in modo diverso da sede a sede: a Venezia varranno delle regole, a Roma altre, a Palermo altre ancora.

L’Organismo Congressuale Forense ha segnalato la presenza di “oltre duecento provvedimenti dei capi degli Uffici Giudiziari. Una vera e propria babele”.

L’OCG aveva già sottolineato la necessità di un piano nazionale condiviso che potesse far riprendere le attività giudiziarie in modo omogeneo in tutto il paese sia da un punto di vista di procedure, ma anche di risorse umane e materiali.

La conseguenza di questa disomogeneità è che molte sedi stanno posticipando l’avvio completo delle attività, mantenendo la situazione vista durante i mesi di emergenza, garantendo un ridotto numero di procedimenti a discapito dei cittadini.
Il timore è che la ripresa totale della Giustizia avvenga persino dopo l’estate.

Davanti a questa Fase due della Giustizia caotica e alle sue conseguenze, l’Organismo Congressuale Forense ha proclamato in via d’urgenza lo stato di agitazione dell’avvocatura, rimettendo all’Assemblea la decisione delle iniziative da prendere in tal senso.

[Fonti: Il Sole 24 Ore]

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prestazioni gratuite

Avvocati: l’offerta di prestazioni gratuite è un illecito disciplinare

Con la sentenza n. 148/2019 il Consiglio Nazionale Forense  ha stabilito che l’offerta di prestazioni gratuite o a un costo simbolico è un illecito disciplinare poiché si configura come accaparramento di clientela.

Nella sentenza si legge: «costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico».

IL CASO

Un avvocato viene condannato a tre mesi di sospensione dal Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Umbria. Tra le ragioni, anche l’aver proposto a una potenziale cliente il pagamento dell’onorario solo nel caso di vittoria della causa, richiedendo solo il pagamento degli oneri e delle spese processuali, allo scopo di ottenere l’incarico.

Successivamente, l’avvocato chiede e ottiene il pagamento dell’onorario precedentemente proposto solo in caso di vittoria, dichiarando, mentendo, che la somma riguarda solo alcune spese proporzionali al valore della causa.

Ancora, dopo la sospensione dall’esercizio della professione, l’avvocato convince la cliente a non revocargli il mandato, dichiarando, anche questa volta in mala fede, che la causa era la sua e la doveva gestire lui.

Infine, dopo l’esito negativo del giudizio di primo grado, l’avvocato propone alla cliente di ricorrere in appello ed eventualmente in cassazione, offrendo le proprie prestazioni gratuitamente.

L’avvocato ha poi fatto ricorso contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina adducendo tra i motivi la prescrizione dell’azione disciplinare, l’eccessività della sanzione ma anche l’insussistenza dell’illecito disciplinare di accaparramento della clientela.

Il CNF ha riconosciuto una parziale prescrizione e ha ridotto la sanzione a 2 mesi.

PERCHÈ L’OFFERTA DI PRESTAZIONI GRATUITE È UN ILLECITO DISCIPLINARE

L’offerta di prestazioni gratuite non è di per sé una violazione del codice deontologico, ma per il CNF questa condotta diventa un illecito disciplinare quando la gratuità viene utilizzata come leva per l’accaparramento di clientela che, altrimenti, non conferirebbe alcun mandato.
Ed è proprio ciò che ha fatto l’avvocato in questione. 

Nella sentenza il CNF rileva che «come, mentre i quattro canoni complementari dell’art. 19 del previgente CDF sono relativi a specifiche fattispecie incriminatrici che certamente – ed in tale misura in accordo con quanto dedotto dal ricorrente – non sono integrate dalle condotte qui in esame, il divieto generale previsto in apertura della medesima disposizione proibisce, invece, più genericamente, qualsiasi condotta finalizzata all’acquisizione di clientela che sia posta in essere con modalità non conformi alla correttezza e al decoro».

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praticantato

Praticantato ed esame di abilitazione: le tempistiche che non coincidono

Ve lo ricordate il Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019)? Sì, sembra storia antica considerando il numero di decreti ai quali ci siamo abituati in questi tempi di coronavirus…

Ebbene, all’epoca il Decreto aveva modificato l’art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012 posticipando di altri due anni l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per diventare avvocato.

Questa ulteriore finestra dovrebbe consentire una revisione completa di tutta la disciplina relativa all’esame di abilitazione, permettendo anche di far combaciare la prova con le tempistiche del praticantato, requisito fondamentale (art. 43 della legge n. 247/2012).

In un certo senso, quello che si è voluto fare con la modifica è evitare che gli ordini forensi e i praticanti si ritrovino coinvolti in attività formative che potrebbero rivelarsi non coerenti con quella che sarà la prossima configurazione dell’esame per diventare avvocato.

Tralasciando questa visione futura, il rapporto tra praticantato ed esame di stato si è complicato non poco durante la pandemia da COVID-19.

RIDUZIONE DEL PRATICANTATO ED ESAME DI ABILITAZIONE

Nella versione finale del Decreto con le misure urgenti per la scuola dell’8 aprile 2020 vi è anche un articolo dedicato ai futuri avvocati.

L’articolo riduce la durata del praticantato da 18 a 16 mesi, consentendo a chi si laurea entro il 15 giugno di sostenere l’esame di abilitazione a dicembre 2021. 

Va notato che la data del 15 giungo è una proroga alle normali tempistiche della sessione di laurea di marzo, proroga disposta dal Decreto Cura Italia del 31 marzo per far fronte alla chiusura delle attività universitarie generata dal lock down.

Sembrerebbero misure adeguate ad aiutare i futuri avvocati, se non fosse per un effetto collaterale che non è stato considerato.

Il passaggio da 18 mesi a 16 di praticantato consentirebbe anche a chi si laurea a metà giugno di fare l’esame per diventare avvocato a dicembre 2021.
Appunto, “consentirebbe”…
In realtà, non è possibile perché il termine per l’iscrizione all’albo dei praticanti è il 10 maggio, ovvero 18 mesi prima a della normale scadenza del praticantato (il 10 novembre).

Il paradosso è ben spiegato in un articolo del Corriere che fa riferimento a un comunicato pubblicato da Link Coordinamento Universitario, portavoce nazionale di diverse realtà studentesche, nel quale si legge:

«Rispetto all’accesso alla pratica, c’è una difficoltà dei laureandi di iscriversi in tempo (10 maggio 2020) per accedere all’esame di abilitazione 2021.
Il Governo, gli Ordini locali e il CNF devono operare per permettere ai laureandi la possibilità di iscriversi successivamente al Registro dei Praticanti.
Se, a maggior ragione, si tiene conto del decreto legge che prevede l’estensione dell’anno accademico fino al 15 giugno, non possiamo permettere assolutamente che tantissimi studenti perdano inutilmente un intero anno, con la problematica conseguenza di essere costretti ad accedere all’Esame di Stato solo a partire dal 2022 a causa del COVID-19».

I RISULTATI DELLE PROVE SCRITTE DI DICEMBRE 2019

Nel frattempo, un’altra grossa incertezza avvolge la prova orale del 2020.

Infatti, non si hanno notizie sulle correzioni delle prove scritte già sostenute a dicembre 2019, sospese a causa del lock down.

Gli esaminandi degli anni passati avevano la certezza di conoscere, prima o poi, i loro risultati e l’unica incertezza era il QUANDO (più o meno tra giugno e luglio).

Gli esaminandi di quest’anno si trovano in una situazione straordinaria, nella quale non sanno nemmeno SE conosceranno il risultato della loro prova, con tutto ciò che ne può conseguire…

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Fase 2: Bonus Sanificazione per aziende e studi professionali

trattamento dei dati personali

Fase 2 e privacy: il trattamento dei dati personali in studi e aziende

Se si pensa alla Fase 2 in relazione a privacy e trattamento dei dati personali si potrebbe credere che la questione riguardi solo Immuni, la app di tracciamento di massa non ancora disponibile nonostante le riaperture.

Invece, non è così.

Proprio le riaperture di studi professionali e aziende richiedono il rispetto di numerose regole comportamentali e una vigilanza constante della situazione interna al fine di evitare una nuova e ingestibile escalation dei contagi da COVID-19.

La situazione del tutto inedita però fa sorgere dubbi su quale sia il più adeguato trattamento dei dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e altri soggetti.

Un esempio? Come si gestisce la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso della sede? Come va conservato il dato raccolto?

Il Garante della Privacy ha cercato di dare le risposte a queste e altre domande.

Noi vi riportiamo alcuni dei quesiti più interessati e le relative soluzioni.

“TRATTAMENTO DEI DATI NEL CONTESTO LAVORATIVO PUBBLICO E PRIVATO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA”

 

1) Può il datore di lavoro misurare la temperatura corporea del personale e di altri soggetti all’ingresso della propria sede?

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro stipulato tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020 inserisce la rilevazione della temperatura corporea tra le misure da adottare.

La rilevazione riguarda i dipendenti, ma anche clienti, fornitori e visitatori, soprattutto quando non vi sia un ingresso separato (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).

Quando alla rilevazione della temperatura corporea si associa l’identità del dipendente, allora l’azione ricade nel trattamento dei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

In questo caso, il datore non può registrare il dato della temperatura corporea ma solo l’eventuale superamento della soglia stabilita per legge (37,5°) e solo quando questo dato è necessario a documentare il mancato accesso al luogo di lavoro.
Nel caso della rilevazione della temperatura corporea di visitatori, qualora fosse superiore alla soglia non serve registrare il motivo del mancato accesso.

2) Il titolare può chiedere ai propri dipendenti di rilasciare un’autodichiarazione relativa all’eventuale esposizione al COVID-19 come condizione per entrare in studio o in azienda?

Anche prima del coronavirus i dipendenti avevano l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’esistenza di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza a lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Le cose non sono cambiate.

I dipendenti che negli ultimi 14 giorni siano stati in contatto con soggetti positivi a COVID-19 o siano stati in zone a rischio non possono accede allo studio o in azienda.

Secondo il Protocollo condiviso è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze non solo ai dipendenti ma anche ad altri soggetti che accedono alla sede.

Il datore deve però limitarsi a raccogliere solo i dati “necessari, adeguati e pertinenti” alla finalità, cioè la prevenzione dei contagi, e non può chiedere dettagli su l’eventuale persona positiva, sulla  località visitata o qualsiasi altro dettaglio rientri nella sfera privata.

3) Quali dati personali può trattare il medico competente in questo nuovo contesto?

Come sempre, il trattamento dei dati personali raccolti dal medico prevede il divieto assoluto di comunicare al datore le patologie specifiche dei lavoratori.

Il medico può però predisporre visite straordinarie a fini preventivi.

Inoltre, deve segnalare al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” per suggerire modifiche all’attività lavorativa volte a ridurre il rischio che i dipendenti si ammalino (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

Il datore di lavoro può trattare i dati sanitari dei dipendenti sempre nel rispetto dei principi del GDPR (art. 5), sempre se ciò è previsto dalle normative vigenti, su specifica segnalazione del medico competente e sempre al fine di garantire un’adeguata sorveglianza sanitaria.

4) In caso di dipendenti positivi a COVID-19, il datore di lavoro a chi può comunicare i dati dei contagiati?

In caso di personale contagiato il datore di lavoro deve comunicare i nominativi alle autorità sanitarie competenti e offrire la propria collaborazione per individuare i “contatti stretti” e permettere una veloce attività di contenimento del contagio.

Il datore di lavoro non può comunicare i nominativi dei positivi né agli altri dipendenti né all’eventuale Rappresentante dei lavoratori.

La comunicazione di informazioni sulla salute di un dipendente o di un collaboratore, all’interno o all’esterno dello studio o dell’azienda, è concessa solo se ammessa dalle normative vigenti o se disposta dalle autorità competenti e sempre ai fini della prevenzione dei contagi.

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accaparramento di clientela

CNF: sanzioni per l’accaparramento di clientela contro i medici

In un precedente articolo intitolato Accaparramento di clientela e avvocati che sfruttano COVID-19 vi abbiamo parlato di come alcuni avvocati stessero cavalcando l’onda emotiva generata dalle morti per COVID-19 per fare affari.
In particolare, i professionisti in questione si proponevano ai parenti delle vittime, intenzionati a muovere battaglia contro i medici ritenuti responsabili della loro perdita, promettendo cospicui risarcimenti economici. 

C’è da sottolineare che questa attività di accaparramento della clientela basata sulle emozioni altrui e non si è limitata al solo aspetto sanitario. Non sono mancate infatti le proposte di gestione dei divorzi generati dalla convivenza forzata durante il lock down, o l’assistenza per ricorsi nel caso si fosse stati esclusi dalle misure di sostegno economico previste dal governo.

Certamente però, la scelta di “prendere di mira” i medici, la categoria in prima linea nella lotta contro il coronavirus, ha generato più sconcerto.

All’epoca, poco più di un mese fa,  Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ha scritto una lettera al presidente del CNF Andrea Mascherin per chiedere maggiore vigilanza su comportamenti scorretti di questi avvocati particolarmente intraprendenti.

Parallelamente, alcuni ordini forensi locali, come Napoli, Palermo e Roma, hanno preso posizione contro tale accaparramento di clientela, mentre l’Avv. Malinconico, presidente dell’Organismo Congressuale Forense, ha inviato ai COA una comunicazione sul fenomeno.

Cosa è successo poi?

ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA:CNF PROMETTE VIGILANZA E SANZIONI CONTRO CHI SPECULA

Pochi giorni dopo la lettera di Anelli, il CNF ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale nella quale esprimeva una “forte condanna per iscritti che violano principi etici dell’avvocatura”, promettendo alla FNOMCEO un’attenta vigilanza per individuare quegli iscritti che si fossero macchiati di un comportamento contrario all’etica professionale.

Oltre alla condanna, il CNF ha dichiarato di voler sanzionare gli avvocati che speculano sul dolore, sopratutto coloro che offrono assistenza contro i medici impegnati a combattere il COVD-19.

Del resto, il problema dell’accaparramento di clientela non è solo una pura questione deontologica. Nella situazione specifica generata da COVID-19, ha anche una valenza sociale.

Come si legge nel comunicato del CNF, i comportamenti di questi avvocati “minano così anche l’immagine dell’avvocatura tutta, che invece, anche e soprattutto in queste circostanze, ancora una volta, sta dimostrando piena consapevolezza del ruolo sociale a cui è chiamata e a cui non intende sottrarsi”. 

La Fase 2 è iniziata, ma non si possono escludere nuovi picchi nei contagi, con nuove chiusure e un nuovo aumento del carico di lavoro per i medici.
In un contesto simile sarebbe bene generare unità tra le varie categorie e le componenti sociali, non certo speculare.

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Diritto per mare e per terra - criticità attuali e prospettive future dei comparti nautico e agricolo

[EVENTO ONLINE 4 maggio] Diritto per mare e per terra – criticità attuali e prospettive future dei comparti nautico e agricolo

Cosa lega due settori fondamentali dell’economia italiana come agricoltura e nautica?

Quali sono le sfide che i due comparti dovranno affrontare a seguito dei cambiamenti prodotti da COVID-19?

Di questo è altro si parlerà durante l’evento online “Diritto per mare e per terra” in programma lunedì 4 maggio 2020, ore 18:30, organizzato dalla rivista AVVOCATI in collaborazione con Servicematica.

Il webinar verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di AVVOCATI.

Introduce:

Gianna Gancia, europarlamentare

Intervengono:

Luca Lazzaro, Presidente di Confagricoltura Puglia,

Antonio Bufalari, docente di diritto marittimo e della nautica da diporto,

Giorgio Liserre, esperto di diritto vitivinicolo e founder App Cantinaconforme

Presenta e conduce:

Rosa Colucci, direttore responsabile della rivista Avvocati

evento diritto per mare e per terra

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Bonus Sanificazione

Fase 2: Bonus Sanificazione per aziende e studi professionali

Il Bonus Sanificazione, introdotto con il D.L. 18/2020 (art. 64) e ampliato con il successivo D.L. 23/2020 (art.30), prevede agevolazioni fiscali per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ma anche per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza necessari a fronteggiare la Fase 2.

È destinato a esercenti attività d’impresa, arte o professione.

COSA PREVEDE IL BONUS SANIFICAZIONE

Il Bonus Sanificazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese per la sanificazione e i dispositivi sostenute e documentate nel 2020.

Il beneficiario può ottenere fino a un massimo di 20.000 €.

I fondi disponibili per il Bonus Sanificazione nel 2020 ammontano 50 milioni di euro.

COSA SI INTENDE PER SANIFICAZIONE

Durante la Fase 2 sarà importante rispettare le misure di sicurezza sanitaria all’interno dei luoghi di lavoro in modo da evitare il più possibile un’immediata impennata dei contagi da Covid-19.

La sanificazione dei luoghi di lavoro non è la normale pulizia con i detergenti comuni, ma la disinfezione di superfici e oggetti con ipoclorito di sodio al 0,1% o etanolo al 70% o l’igienizzazione con altre tecniche specifiche.

Tra i trattamenti di sanificazione delle aziende contemplati nel Decreto “Cura Italia” figurano:

  • La sanificazione tramite nebulizzazione di agenti chimici disinfettanti,
  • la sanificazione tramite generatori di ozono.

COSA È POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE

Rientrano nel Bonus Sanificazione le seguenti spese.

– Acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

– Acquisto di detergenti per le mani e disinfettanti.

– Acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza.
Barriere, pannelli protettivi, elementi divisori in plexiglass, vetri di protezione e altre protezioni che aiutino a limitare l’esposizione dei lavoratori alle fonti di contagio o a garantire la distanza interpersonale.

– Interventi di sanificazione e igienizzazione a opera di ditte specializzate in possesso dei requisiti indicati nel D.M. 274/1997, lettera E.

COME ACCEDERE AL BONUS SANIFICAZIONE

Al momento non è ancora possibile accedere al Bonus Sanificazione perché manca il decreto attuattivo da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze (sarebbe dovuto uscire entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento del 16 aprile). 

Il Bonus Sanificazione potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi tramite il Modello F24 da inviare all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

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misure Anti COVID-19 per gli studi professionali

Le misure Anti COVID-19 per gli studi professionali (Movimento Forense Triveneto)

Se c’è una cosa che non manca in questo periodo di quarantena è l’accesso a informazioni, spesso imprecise e contrastanti, su quanto stia succedendo e su cosa sarebbe opportuno fare ora che il 4 maggio si avvicina e ci sarà un allentamento dei limiti imposti.

Nel nostro lavoro di scansione di questa grande mole di notizie alla ricerca di quelle che ci sembrano essere le più utili, abbiamo trovato una guida pubblicata dal Coordinamento Triveneto del Movimento Forense contenente le misure anti COVID-19 per gli studi professionali, tra cui certamente rientrano anche quelli degli avvocati.

La guida è molto lunga ed elaborata, pertanto abbiamo deciso di condensare solo alcuni dei punti più interessanti in modo da darvi una panoramica immediata. Per approfondire, potete cliccare sul link al documento completo.

Vi suggeriamo inoltre di leggere l’articolo “COVID-19 è infortunio sul lavoro: la responsabilità è dell’imprenditore“.

MISURE ANTI COVID-19 PER GLI STUDI PROFESSIONALI

1) DOCUMENTI

Tra le misure anti COVID-19 per gli studi professionali figura anche la stesura di documentazione specifica che possa aiutare nella gestione del rischio.

In particolare, gli studi devono redigere:

A) Un protocollo di sicurezza.
Il protocollo di sicurezza deve riprendere quanto indicato nei seguenti documenti ufficiali:
– DPCM 8 marzo 2020,
– DPCM 11 marzo 2020,
– D. L. 09/03/2020 n. 14,
– DPCM 10 aprile 2020,
– protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, firmato
da Governo e parti sociali in data 14 aprile 2020,
– indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, Regione Veneto
– ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.40del 13/04/2020,
– ulteriori documenti che potrebbero essere rilasciati nei prossimi giorni.

B) L’informativa per i dipendenti/collaboratori in cui elencare le misure di sicurezza decise dal titolare dello Studio.

C) L’informativa/autorizzazione al trattamento dei dati ai fini privacy.

D) L’informativa per i clienti, da consegnare preventivamente e preferibilmente in via telematica.
Nell’informativa andranno indicate le misure di sicurezza da rispettare (uso di mascherina e guanti, distanza di sicurezza, accesso non consentito agli accompagnatori ecc.)

E) Un’informativa simile per i fornitori e altri esterni che devono accedere allo studio.

2) INGRESSO E COMPORTAMENTI ALL’INTERNO

Molta attenzione deve essere posta alla definizione e alla comunicazione delle giuste condotte che devono essere tenute dai diversi soggetti all’interno degli studi.

A) Il titolare dello studio fornisce a dipendenti e collaboratori:
– mascherine e guanti usa e getta, che dovranno venire sempre utilizzati nel tragitto casa-studio e viceversa,
– gel igienizzante per le mani,
– altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità o alla normativa in materia.

B) I dipendenti e i collaboratori:
– non possono fare ingresso o permanere nello studio se:
    – hanno febbre, sintomi influenzali, tosse,
    – provengono da zone a rischio di contagio,
    – sono stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

– si impegnano a:
– sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura corporea prima di recarsi a lavoro (e a non recarvisi in caso di febbre oltre i 37° o altri sintomi),
– accedere allo studio muniti di mascherina e continuare a indossarla in presenza di altre persone,
– gettare i guanti utilizzati nel tragitto casa–studio nell’apposito contenitore per la raccolta indifferenziata che verrà predisposto all’ingresso.
– lavarsi/igienizzare le mani prima di raggiungere la propria postazione di lavoro,
   – contattare il medico di famiglia, le strutture sanitarie e lo studio in caso di sintomi.

C) Durante la presenza nello studio:
– titolare, dipendenti e collaboratori soggiornano uno per stanza.
Se non fosse possibile, le scrivanie o le postazioni di lavoro dovranno essere sistemate in modo da garantire la distanza di sicurezza di almeno 1,5 m;

– tutti dovranno lavarsi frequentemente le mani o utilizzare il gel igienizzante, soprattutto quando frequentano i locali di uso comune;

– è possibile togliersi la mascherina solo se ci si trova da soli in una stanza;

– la mascherina dovrà essere sempre indossata in presenza dei clienti;

– le riunioni saranno condotte in modalità da remoto. Se non fosse possibile, dovranno durare il meno possibile, avere meno partecipanti possibile garantendo il distanziamento interpersonale, dovranno svolgersi in un ambiente adeguatamente pulito/areato. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dal titolare;

– al termine dell’orario di lavoro ciascuno dovrà igienizzare scrivania, sedia, computer, tastiera, mouse, telefono e ogni materiale con cui è venuto in contatto.

D) Dovrà essere garantita la pulizia giornaliera dei locali dello Studio.
I locali dovranno essere igienizzati con prodotti idonei almeno due volte al giorno, all’inizio e al termine della giornata lavorativa. Importante sarà arieggiare i locali per almeno 15/20 minuti.

3) ACCESSO DI CLIENTI E FORNITORI

Le misure anti COVID-19 per gli studi professionali toccano anche il rapporto con tutti i soggetti esterni che potrebbero entrare nei locali: clienti, accompagnatori, fornitori, visitatori o altro. 

In tal senso, lo studio si impegna a:

A) Comunicare le procedure di ingresso ai clienti e ai fornitori, anticipatamente e tramite canali informatici.
Se non fosse possibile, prima dell’ingresso si può consegnare una informativa cartacea con le indicazioni da seguire durante la permanenza nello studio.

B) Fissare gli appuntamenti stando attenti a:
– verificare che il cliente non sia a rischio, per esempio assicurandosi sull’assenza di febbre, tosse, sintomi influenzali;
– comunicare al cliente che l’accesso è autorizzato previa sua dichiarazione di non avere sintomi;
– evitare sovrapposizioni di orario, garantendo che ci sia una persona per volta. Eventuali accompagnatori devono aspettare fuori dallo studio;
– evitare che in sala d’attesa vi siano più di 2 persone, alle quali dovrà essere garantita la distanza di almeno 1,5 m.
– coloro che si presentano presso lo studio senza avere un appuntamento fissato dovranno sostare fuori dallo studio (es.: sul pianerottolo).

C) Far sì che clienti, fornitori e visitatori:
– entrino provvisti di mascherina e dei guanti forniti all’ingresso;
– mantengano la distanza di almeno 1,5 m dalla reception o dal proprio interlocutore. Nell’attesa di essere ricevuti, devono accomodarsi nella sala d’attesa ed evitare di girovagare,
– gettino i guanti utilizzati nell’apposito cestino per la raccolta indifferenziata che dovrà essere posizionato all’ingresso.

D) Indossare la mascherina e tenersi a una distanza di almeno 1,5 m dai visitatori.

All’interno della guida sulle misure anti COVID-19 per gli studi professionali pubblicata dal Coordinamento Triveneto del Movimento Forense vi è anche una check list utilissima a valutare la situazione del proprio studio e a tenere traccia di quanto è stato fatto per garantire la sicurezza sanitaria di tutti. 

I cambiamenti che il Coronavirus ha portato nel mondo delle professioni sono evidenti. Per affrontare il futuro è necessario potenziare l’infrastruttura informatica degli studi. Servicematica ha tutto ciò che serve! Scopri i nostri prodotti. 

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appropriazione indebita di dati informatici

L’appropriazione indebita di dati informatici esiste davvero?

Si può parlare di appropriazione indebita di dati informatici? Oppure no, considerato che i dati informatici non sono “cose mobili”?

Immaginate un dipendente che, prima di dimettersi e di iniziare a lavorare in un’altra azienda dello stesso settore, riconsegna al datore di lavoro il pc portatile sul quale lavorava completamente formattato, senza più alcuna traccia di tutti i file e i dati informatici in esso contenuti.

Immaginate poi che questo dipendente, prima di procedere alla cancellazione dei dati, si sia premurato di salvarli e di trasferirli su un altro computer usato nel nuovo lavoro.

Un caso simile è l’oggetto della sentenza 11959/2020 della Cassazione.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DATI INFORMATICI E IL CONCETTO DI “COSA MOBILE”

Nella sentenza la Cassazione spiega che il delitto di appropriazione indebita ha come oggetto materiale della condotta «denaro od altra cosa mobile».

Con “cosa mobile” intende la cosa suscettibile di «fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o perché ha l’attitudine a muoversi da sé oppure perché può essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorché non mobile ab origine, resa tale da attività di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione».

Per capire dunque se esista l’appropriazione indebita di dati informatici, bisogna stabilire se questi:
– possono essere considerati “cosa mobile”,
– se vengono definitivamente sottratti al loro titolare o meno.

COSA SONO I DATI INFORMATICI

Come illustra la sentenza, il file è l’insieme dei dati archiviati o elaborati, «è la struttura principale con cui si archiviano i dati su un determinato supporto di memorizzazione digitale».

Nei file sono contenuti dati informatici costituti da sequenza di valori binari (0 oppure 1), dette bit.
I bit sono raggruppati in byte e un byte equivale a 8 bit.
I byte «non sono entità astratte, ma entità dotate di una propria fisicità: essi occupano fisicamente una porzione di memoria quantificabile, la dimensione della quale dipende dalla quantità di dati che in essa possono esser contenuti, e possono subire operazioni (ad esempio, la creazione, la copiatura e l’eliminazione) tecnicamente registrate o registrabili dal sistema operativo».

Ciò che ne consegue è che i file, anche se non possono essere toccati, occupano uno “spazio” esattamente come le “cose mobili“.

LA DIFFERENZA TRA APPROPRIAZIONE INDEBITA E FURTO DI INFORMAZIONI

Le entità immateriali, come le opere dell’ingegno, le idee, le informazioni, non sono cose mobili e non sono soggette all’appropriazione indebita. Sono però oggetto di “furto di informazioni”.

La differenza fra le due condotte illecite si trova in un dettaglio molto semplice.
L’appropriazione indebita comporta la perdita definitiva dell’oggetto da parte del titolare, mentre il furto d’informazioni permette all’agente di acquisire conoscenza senza privare il titolare della stessa.

LA TRASFERIBILITÀ DEI DATI

I dati informatici sono custoditi in ambienti digitali (le memorie dei nostri pc, degli smartphone, delle chiavette usb o altro), quindi, proprio come il denaro o altri oggetti materiali, possono essere oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione.

Inoltre, possono essere facilmente trasferiti da un dispositivo all’altro oppure via internet.

Oltre al loro trasferimento, i dati possono:
–  essere copiati ma non cancellati, consentendo ancora al loro titolare la fruizione,
–  essere copiati e cancellati, privando il titolare della loro fruizione e dei benefici correlati, anche economici.

Sottrarre dati informatici, duplicarli e cancellare gli originali si configura quindi come sottrazione di un bene, parte del patrimonio del titolare originale dei dati, che diventa parte del patrimonio del responsabile della condotta illecita.

CONCLUSIONE

I dati sono «oggetto di diritti penalmente tutelati» e possiedono «tutti i requisiti della mobilità della cosa».
Quindi parlare di appropriazione indebita di dati informatici ha senso.

Nel caso in oggetto alla sentenza, la Cassazione conclude che «i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”».

Testo della sentenza 11959/2020.

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contributi per i canoni di locazione degli studi legali

I bandi per l’assegnazione di contributi per i canoni di locazione degli studi legali

Tra le misure a favore degli avvocati, Cassa Forense ha previsto l’elargizione di contributi per i canoni di locazione degli studi legali che si sono trovati in difficoltà durante l’applicazione delle misure di contenimento all’epidemia COVID-19.

Tali contributi sono previsti sia per i conduttori persone fisiche sia per i conduttori persone giuridiche e possono essere ottenuti tramite la partecipazione a specifici bandi.

CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDI LEGALI – CONDUTTORI PERSONE FISICHE

Il bando è destinato a tutti gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale e si appoggia a un fondo di 3.600.000 euro.

Il contributo ottenibile è pari al 50% della spesa documentata per canoni di locazione dello studio legale nel periodo 1° febbraio 2020 – 30 aprile 2020 e non può superare i 1.200 euro al netto di Iva.

COME PARTECIPARE AL BANDO

La domanda va presentata in via telematica, tramite la procedura presente nell’area riservata del sito di Cassa Forense che sarà disponibile fino alle ore 24.00 di lunedì 18 maggio 2020.  

Oltre alla domanda, vanno allegati i seguenti documenti:
– copia del contratto di locazione registrato e intestato al richiedente
– copia delle fatture/quietanze di pagamento dei canoni del periodo di riferimento

L’erogazione del contributo per i canoni di locazione degli studi legali è soggetta a una graduatoria che non si tiene conto dell’ordine di presentazione delle domande, ma si basa sui seguenti criteri:
– minor reddito professionale prodotto nel 2018
– a parità di reddito, minore età anagrafica,
– a parità di reddito ed età, maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Qui la scheda informativa di Cassa Forense sul bando per l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale riservato a conduttori persone fisiche. 

CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDI LEGALI – CONDUTTORI PERSONE GIURIDICHE

Il bando per l’assegnazione dei contributi è aperto ai conduttori che esercitano la professione forense in forma associata ovvero in STA.

Anche in questo caso il contributo a favore dei conduttori è pari al 50% del totale della spesa documentata sostenuta per i canoni di locazione dello studio legale nel periodo 1° febbraio 2020 – 30 aprile 2020. Ma le risorse disponibili ammontano a 2.000.000 di euro e il singolo contributo non può superare i 4.000 euro al netto di Iva.

COME PARTECIPARE AL BANDO

Si deve seguire la procedura telematica presente nell’area riservata del sito di Cassa Forense.

La procedura è disponibile dalle 9.00 di lunedì 27 aprile 2020 e fino alle ore 24.00 di lunedì 27 maggio 2020.

Alla domanda vanno allegate:
– copia del contratto di locazione registrato e intestato all’associazione/STA,
– copia delle fatture/quietanze di pagamento dei canoni del periodo d’interesse,
– copia dell’atto costitutivo dell’associazione/STA e delle eventuali variazioni della rappresentanza legale.

Tutte le domande pervenute saranno organizzate in una graduatoria che non è basata sull’ordine cronologico di presentazione delle stesse, ma Cassa Forense non ha indicato quali altri criteri verranno utilizzati per la selezione.

Qui il testo completo del bando per l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale riservato a conduttori persone giuridiche.

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