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Praticantato ed esame di abilitazione: le tempistiche che non coincidono

Ve lo ricordate il Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019)? Sì, sembra storia antica considerando il numero di decreti ai quali ci siamo abituati in questi tempi di coronavirus…

Ebbene, all’epoca il Decreto aveva modificato l’art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012 posticipando di altri due anni l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per diventare avvocato.

Questa ulteriore finestra dovrebbe consentire una revisione completa di tutta la disciplina relativa all’esame di abilitazione, permettendo anche di far combaciare la prova con le tempistiche del praticantato, requisito fondamentale (art. 43 della legge n. 247/2012).

In un certo senso, quello che si è voluto fare con la modifica è evitare che gli ordini forensi e i praticanti si ritrovino coinvolti in attività formative che potrebbero rivelarsi non coerenti con quella che sarà la prossima configurazione dell’esame per diventare avvocato.

Tralasciando questa visione futura, il rapporto tra praticantato ed esame di stato si è complicato non poco durante la pandemia da COVID-19.

RIDUZIONE DEL PRATICANTATO ED ESAME DI ABILITAZIONE

Nella versione finale del Decreto con le misure urgenti per la scuola dell’8 aprile 2020 vi è anche un articolo dedicato ai futuri avvocati.

L’articolo riduce la durata del praticantato da 18 a 16 mesi, consentendo a chi si laurea entro il 15 giugno di sostenere l’esame di abilitazione a dicembre 2021. 

Va notato che la data del 15 giungo è una proroga alle normali tempistiche della sessione di laurea di marzo, proroga disposta dal Decreto Cura Italia del 31 marzo per far fronte alla chiusura delle attività universitarie generata dal lock down.

Sembrerebbero misure adeguate ad aiutare i futuri avvocati, se non fosse per un effetto collaterale che non è stato considerato.

Il passaggio da 18 mesi a 16 di praticantato consentirebbe anche a chi si laurea a metà giugno di fare l’esame per diventare avvocato a dicembre 2021.
Appunto, “consentirebbe”…
In realtà, non è possibile perché il termine per l’iscrizione all’albo dei praticanti è il 10 maggio, ovvero 18 mesi prima a della normale scadenza del praticantato (il 10 novembre).

Il paradosso è ben spiegato in un articolo del Corriere che fa riferimento a un comunicato pubblicato da Link Coordinamento Universitario, portavoce nazionale di diverse realtà studentesche, nel quale si legge:

«Rispetto all’accesso alla pratica, c’è una difficoltà dei laureandi di iscriversi in tempo (10 maggio 2020) per accedere all’esame di abilitazione 2021.
Il Governo, gli Ordini locali e il CNF devono operare per permettere ai laureandi la possibilità di iscriversi successivamente al Registro dei Praticanti.
Se, a maggior ragione, si tiene conto del decreto legge che prevede l’estensione dell’anno accademico fino al 15 giugno, non possiamo permettere assolutamente che tantissimi studenti perdano inutilmente un intero anno, con la problematica conseguenza di essere costretti ad accedere all’Esame di Stato solo a partire dal 2022 a causa del COVID-19».

I RISULTATI DELLE PROVE SCRITTE DI DICEMBRE 2019

Nel frattempo, un’altra grossa incertezza avvolge la prova orale del 2020.

Infatti, non si hanno notizie sulle correzioni delle prove scritte già sostenute a dicembre 2019, sospese a causa del lock down.

Gli esaminandi degli anni passati avevano la certezza di conoscere, prima o poi, i loro risultati e l’unica incertezza era il QUANDO (più o meno tra giugno e luglio).

Gli esaminandi di quest’anno si trovano in una situazione straordinaria, nella quale non sanno nemmeno SE conosceranno il risultato della loro prova, con tutto ciò che ne può conseguire…

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