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Parcelle avvocati, valido il potere di opinamento dei COA

Lo scorso 19 febbraio, il CNF ha emesso una delibera con cui si è espresso a proposito del persistere o meno del potere di opinamento da parte dei COA nel momento in cui un avvocato acceda al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione della propria parcella.

ABROGAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO E SUPERAMENTO DEL POTERE DI OPINAMENTO

Il 10 febbraio 2021 il COA di Torino, con una propria delibera, ha manifestato la propria posizione riguardo l’orientamento locale secondo cui, abrogato il sistema tariffario, non sia più necessario per un avvocato accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione delle parcelle esibendo le stesse insieme al parere di congruità reso dal COA (articoli 633, comma 1, n. 3, e 636 c.p.c.).

In sostanza, tale orientamento sostiene che l’abrogazione del sistema tariffario derivante dall’articolo 9 del D.L. n. 1/2012, abbia determinato implicitamente non solo l’abrogazione degli articoli sopracitati ma il superamento del potere di opinamento delle parcelle da parte del COA.

LE CONSIDERAZIONI DEL CNF

Il CNF spiega che l’abrogazione del sistema tariffario non ha cancellato il potere di opinamento da parte del COA.
Nel testo della delibera si legge che:

– “la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense”;

– il potere di opinamento è espressamente indicato nell’art. 29 lett. l) dell’attuale ordinamento forense, “in forza del quale il Consiglio dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti” e che tale norma “integra pacificamente ius superveniens rispetto al DL. 1/20122″;

– anche la Procura generale presso la Corte di Cassazione sostiene la medesima posizione sul potere di opinamento del COA, sostenendo che l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 non ha “inciso sugli strumenti processuali che l’ordinamento appresta per la tutela dell’avvocato né ha comportato l’ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell’Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo”. Si può invece evidenziare un “mutamento della disciplina dei criteri sulla base dei quali detto potere viene esercitato, sostituendo alle tariffe previgenti i parametri individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 247/12 (cfr. p. 9)“;

Per tutti questi motivi il CNF invita i COA a continuare a esercitare il potere di opinamento come prescritto dall’art. 29.

 

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Vaccinazione obbligatoria? Ok per l’Europa

In un periodo in cui il tema della vaccinazione è di attualità, è interessante la pronuncia della Corte CEDU dello sorso 8 aprile sull’obbligo vaccinale per i bambini.

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E CEDU

La decisione della Corte CEDU è sorta dal caso Vavřička e altri contro la Repubblica Ceca (ricorsi 47621/13 e altri).

I ricorsi sono partiti da alcuni genitori multati o i cui figli non sono stati ammessi alla scuola materna a causa della mancata vaccinazione obbligatoria.

I ricorrenti hanno visto in ciò una violazione dell’art.8 della Convenzione CEDU, sul rispetto della vita privata.

Art.8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Da un lato ci sono dunque i genitori che ritengono che le decisioni riguardanti la propria salute o, in questo caso, quella dei propri figli minorenni, rientri nella sfera inviolabile della vita privata…

L’ART.8, TRA VITA PRIVATA E SALUTE PUBBLICA

…dall’altro, però, lo stesso art. 8 indica l’esistenza di deroghe al rispetto della stessa.

L’articolo ha infatti lo scopo di proteggere l’individuo da ingerenze arbitrarie dello Stato. Ma vi sono casi, quelli indicati nel comma 2, in cui tale tutela decade. Tra queste vi è anche la protezione della salute.

I giudici di Strasburgo non hanno infatti evidenziato alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte della Repubblica Ceca.

La vaccinazione obbligatoria imposta dallo Stato ha come obiettivo la protezione da malattie che rappresentano un rischio per la salute, sia individuale che collettiva. Permettono di salvare vite, di liberare risorse sociali e anche finanziarie. Senza considerare gli effetti positivi sulla riduzione dei costi che malattie prevenibili comporterebbero per il sistema sanitario nazionale.

CONCLUSIONI

Dalla pronuncia della Corte CEDU possiamo dedurre che se la vaccinazione obbligatoria viene imposta per tutelare la salute pubblica non può essere ritenuta una violazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Gli Stati possono imporre liberamente l’obbligo di vaccinazione dei bambini, stabilire multe per i genitori novax ed escludere i piccoli non vaccinati dalla scuola.

L’obbligo è giustificato dalla necessità di tutelare sia l’individuo sia la comunità da malattie ben note ed evitare un calo dei tassi di vaccinazione che potrebbe compromettere la gestione generale di tali malattie.
Il fine è tutelare, attraverso un’azione solidale a livello di società, i soggetti più deboli.

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Arriva l’estensione della fatturazione elettronica anche ai forfettari

Il MEF chiede all’Europa il permesso per l’estensione della fattura elettronica anche ai forfettari.

LE RICHIESTE DELL’ITALIA

Il prossimo 31 dicembre scade l’autorizzazione concessa dall’UE all’Italia per l’introduzione della fatturazione elettronica anche tra privati (Decisione di esecuzione UE 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018). Il nostro paese si appresta dunque a presentare alcune richieste in materia.
In particolare:

  • una proroga almeno triennale dell’obbligo,
  • l’estensione anche a chi opera in regime forfettario.

Infatti, professionisti, autonomi e ditte individuali in regime forfettario sono al momento esonerati dall’uso della fattura elettronica.

L’ESTENSIONE AI FORFETTARI

L’estensione della fattura elettronica ai forfettari parte da tre presupposti:
– aiuta a combattere l’evasione fiscale,
– semplifica il lavoro dell’Erario,
– la sua introduzione non ha comporta un incremento incisivo dei costi a carico delle partite iva, quindi anche i forfettari possono permettersela. Lo scorso 26 marzo, il Direttore Generale delle Finanze del MEF, Fabrizia Lapecorella, ha così commentato: “l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non ha generato particolari criticità e gli operatori economici sono riusciti ad adeguare i propri sistemi recependo rapidamente la nuova modalità di fatturazione”.

C’è da dire che, seppur esentate, le p.iva in regime forfettario possono già da tempo aderire volontariamente alla fatturazione elettronica.

Difatti, di una possibile estensione dell’obbligo anche ai forfettari si era già parlato con la Legge di Bilancio 2020. L’idea era poi stata abbandonata a favore della scelta facoltativa, in cambio della riduzione di un anno dei termini di decadenza per gli avvisi di accertamento, da 5 a 4 anni.

FATTURA ELETTRONICA,EVASIONE E PRIVACY

Lapecorella vede l’estensione della fattura elettronica ai forfettari come il mezzo per “completare sia le finalità anti-evasive sia le finalità di semplificazione, permettendo di avere un quadro completo del fatturato prodotto sul territorio nazionale”.

Rimane però da sciogliere il nodo della tutela dei dati personali. Il Garante della Privacy non è ancora soddisfatto sulle modalità di conservazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate, considerate eccessive rispetto alle finalità.

 

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Riforma della Giustizia, il piano del CNF Servicematica

Riforma della Giustizia, il piano del CNF

Il CNF ha elaborato e pubblicato sul proprio sito un piano per la riforma della Giustizia. L’obiettivo finale delle proposte è mettere al centro del sistema giustizia la persona e il suo bisogno di tutela.

Le proposte del Consiglio Nazionale Forense vanno a supporto del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono già stata inviate al Governo e al Guardasigilli.

GIUSTIZIA E PANDEMIA

Come ha sottolineato Maria Masi, presidente facente funzioni del CNF, l’emergenza COVID ha esasperato le pessime condizioni dell’amministrazione della Giustizia, dall’edilizia all’informatica, all’organizzazione dei ruoli e del personale.

“Per contenere il rischio della crisi della giurisdizione […] reputiamo necessario invocare l’esigenza di  competenza e di responsabilità, cosi come indifferibile è da considerarsi la specializzazione del giudice, elemento valutato in termini di miglioramento della qualità e dell’efficienza dalle istituzioni europee.

La proposta di riforma mira ad esprimere una visione globale della giustizia, sottesa ai principi di competenza e responsabilità, nella consapevolezza che il sistema complesso, già messo a dura prova nell’ultimo anno, non può e non deve svilirne la funzione essenziale all’attuazione dei valori e dei principi della Costituzione”.

IL PIANO DEL CNF

Il piano del CNF parte da alcuni presupposti:

– la Giustizia è il “motore di sviluppo di una società inclusiva, caratterizzata da più ampi livelli di benessere collettivo, e quindi capace di garantire la soluzione migliore rispetto all’aspettativa di tutela dei cittadini”;

– il settore non può essere riformato solo in termini economici ma deve essere migliorato a partire dai servizi offerti a cittadini e imprese.

Gli elementi su cui puntare per raggiungere l’obiettivo sono 3:

1) Semplificazione
Razionalizzare e semplificare il quadro normativo attuale.

2) Organizzazione
Investire nel miglioramento dell’organizzazione della Giustizia.

3) Competenze
Puntare sulla formazione per accrescere le competenze e la professionalità degli operatori del settore, in particolare degli addetti alla gestione degli uffici.

Il risultato dovrebbe essere un sistema Giustizia caratterizzato da minori costi e tempi e maggiori servizi.

Qui il testo completo del piano del CNF per la riforma della Giustizia a supporto del PNRR.

 

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In Francia il Fisco controllerà i social network. E la privacy?

A febbraio, in Francia è stato dato il via libera a un sistema che controllerà i social network dei contribuenti per individuare incongruenze tra lo stile di vita esposto e le dichiarazioni dei redditi.

Tali incongruenze porteranno a maggiori approfondimenti per verificare eventuali forme di evasione fiscale.

COME FUNZIONA IL MONITORAGGIO DEI SOCIAL NETWORK A FINI FISCALI

Il sistema di monitoraggio dei social network non sarà ovviamente portato avanti da dipendenti in carne e ossa, ma si baserà sull’uso dell’intelligenza artificiale.

La particolarità dell’intelligenza artificiale è quella di evolversi, di “imparare” man mano che viene utilizzata. E infatti, il sistema verrà sperimentato per 3 anni, divisi in due fasi diverse:

– una prima fase di apprendimento, durante la quale la tecnica di raccolta dei dati verrà affinata attraverso l’esperienza;
– una seconda fase in cui i dati raccolti verranno analizzati per evidenziare le incongruenze fiscali.

E LA PRIVACY?

I social network rappresentano dei mezzi di comunicazione davvero particolari. Da un lato, sono “pubblici”, nel senso che tutto ciò che vi viene pubblicato è a disposizione di una moltitudine di utenti. Dall’altro, sono piattaforme attraverso le quali le persone condividono la propria sfera privata, spesso con poca consapevolezza.

Il sistema di monitoraggio del Fisco francese pone delle questioni sulla privacy degli utenti.

L’uso dell’intelligenza artificiale permette già in partenza una certa tutela della privacy. In più, è stato deciso che i dati che effettivamente potranno essere usati dal Fisco debbano rispondere a due caratteristiche:
– essere dati disponibili liberamente sui social;
– derivare da contenuti che l’utente ha condiviso volontariamente.

Per la conservazione dei dati, il limite massimo è di 30 giorni (un anno in caso di attività illecite).

IL FISCO ITALIANO

Anche il Fisco italiano sta puntando a un maggior uso delle tecnologie, sebbene in modi più blandi.
La digitalizzazione italiana riguarda infatti i servizi ai cittadini, l’interconnessione con la PA e altri attori esterni, la sicurezza informatica e la protezione dei dati, e anche una maggiore efficacia nelle attività di controllo.

L’intelligenza artificiale sarà usata per migliorare i processi di valutazione e individuare con più precisione quei soggetti maggiormente esposti al rischio di evasione fiscale.

Il tutto dovrà necessariamente avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, che indica che le attività di un’istituzione ai fini di un obiettivo debba essere svolta entro i limiti di ciò che è idoneo e necessario a raggiungere l’obiettivo stesso.

Come però dimostrano le continue rimostranze del Garante della Privacy nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica, stabilire quali azioni siano idonee e necessarie e quali siano sproporzionate non è così semplice.

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Decreto Covid, le novità per la Giustizia

Il DL Covid n.44/2021 in vigore dal primo aprile 2021 proroga al 31 luglio prossimo alcune delle disposizioni previste in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria. Inoltre, introduce norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria durante il periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

ALCUNE NOVITÀ DEL DL COVID

CONCORSO MAGISTRATI

Viene consentito “lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della Giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.“

Il Ministro della Giustizia dovrà adottare un decreto con cui verranno stabilite le modalità di svolgimentO della prova scritta e orale e anche i requisiti per accedervi. Il decreto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Dl Covid.

Al momento si sa che la prova scritta potrebbe consistere nella stesura di elaborati teorici i cui temi saranno individuati via sorteggio gestito dalla commissione d’esame il mattino del giorno di svolgimento. Ai candidati saranno concesse 4 ore per redigere l’elaborato. AL centro della valutazione vi sarà la loro capacità di sintesi. I candidati che ottengono un punteggio minimo di 96 saranno considerati idonei.

BLOCCO DEI PORTALI

A seguito delle segnalazioni da parte delle Camere penali a proposito dei malfunzionamenti dei portali, il DL introduce la possibilità del deposito cartaceo.

Nel Dl si specifica che il deposito analogico è valido solo in presenza di ragioni eccezionali e fino a quando i portali non tornino a funzionare.

DEPOSITO TEMPESTIVO

In relazione al deposito di memorie, atti, documenti, richieste e istanze che va eseguito esclusivamente in modalità telematica, il DL specifica che il deposito va considerato tempestivo “quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza“.

DECISIONE IN APPELLO

Il DL Covid stabilisce che, in ambito penale, le decisioni in appello vengano prese in Camera di Consiglio a meno che non venga fatta richiesta di discussione orale o non sia l’imputato stesso a chiedere di comparire in giudizio.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Vengono sospesi i giudizi e i termini di prescrizione nel caso in cui l’udienza sia rinviata a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Covid.

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Cassa Forense e COVID: nuovi indennizzi per chi si è ammalato

Cassa Forense ha predisposto nuovi indennizzi per gli avvocati colpiti dal COVID.

La notizia giunge con una nota pubblicata sul sito il 1 aprile.

GLI INDENNIZZI

A) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto, in caso di decesso avvenuto fino al 31/1/2021;

B) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto, in caso di decesso avvenuto tra il 1°/2/2021 e il 30/4/2021, che non abbiano titolo a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);

C) € 3.000 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in reparto di terapia intensiva;

D) € 1.500 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto, con durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;

E) € 1.000 in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompagnato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività professionale nell’intero periodo di isolamento.

Le risorse totali a disposizione ammontano a 3 milioni di euro: 1 milione per le misure A, B, C e D; 2 milioni per la misura E.

Le misure non sono cumulabili tra loro, né con le misure standard previste dal Regolamento dell’Assistenza – Art. 2, comma 1 lett. a) e art. 14 comma 1 lett. a).

BENEFICIARI E PROCEDURA DI RICHIESTA

I nuovi indennizzi riguardano gli iscritti che hanno contratto l’infezione nel periodo fra il primo novembre 2020 e il 30 aprile 2021.

Per poterne usufruire è necessario che gli avvocati richiedenti siano in regola nei confronti di Cassa Forense. Chi non lo fosse può sistemare la propria posizione attraverso l’apposita richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Reg. Unico Previdenza Forense).

Le domande per ottenere gli indennizzi C, D ed E devono essere presentate online, seguendo la procedura che sarà disponibile sul sito di Cassa Forense, nella sezione riservata, a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno.

Le domande presentate prima del 15 aprile in forma cartacea non verranno prese in considerazione. Le uniche domande cartacee ammesse sono quelle relative agli indennizzi A e B.

Qui il testo del comunicato ufficiale di Cassa Forense sui nuovi indennizzi a favore degli avvocati colpiti dal COVID.

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Si parla spesso di ADR, le Alternative Dispute Resolution, ma esistono anche le ODR, le Online Dispute Resolution.

Le ODR sono oggetto del Regolamento n. 524/2013 del 21 maggio 2013 del Parlamento Europeo. Sono procedure alternative che risolvono controversie tra imprese e consumatori in relazione all’acquisto di beni e servizi online.

Il Regolamento va a integrare la Direttiva UE 2013/11 sulle ADR.

LA PIATTAFORMA ODR EUROPEA

Le ODR si basano su una piattaforma online europea istituita e gestita direttamente dalla Commissione. È attiva dal 15 febbraio 2016.

Si tratta di un sito web multilingue attraverso il quale i consumatori possono presentare il proprio reclamo.
La procedura funziona in 3 step:
– il consumatore compila il modulo di reclamo online, descrivendo l’oggetto dello stesso;
– il reclamo viene presentato alla controparte che propone un organismo ADR per la risoluzione del problema;
– se il consumatore accetta la proposta sull’organismo ADR, la piattaforma trasferisce il reclamo a quest’ultimo. La gestione del caso sarà completamente online e si dovrà concludere entro 90 giorni.

L’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 indica che le imprese e i professionisti che si occupano di vendita di beni e servizi online debbano pubblicare sui propri siti web il link alla piattaforma ODR.

DATI SULLE ODR

L’ultimo rapporto della Commissione UE sulla piattaforma ODR risale al 2019 e raccoglie i dati del periodo febbraio 2017- febbraio 2018.

All’epoca la piattaforma ha registrato circa 5 milioni di visite, con una media di circa 2.700 reclami al mese, soprattutto verso:
– compagnie aeree (13%),
– venditori di abbigliamento e calzature (11%),
– venditori di beni e servizi informatici (8%).

I principali oggetti delle controversie sono stati:
– la mancata consegna della merce acquistata (25%),
– la non conformità della merce rispetto all’ordine (15%),
– la difettosità della merce(12%).

Considerando la crescita degli e-commerce, soprattutto seguito delle limitazioni imposte dalla pandemia, è presumibile che la piattaforma ODR diventi uno strumento sempre più utilizzato.

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Il Parlamento Europeo ha deciso di adottare la procedura d’urgenza per giungere al più presto all’esame delle proposte della Commissione sul Certificato verde digitale, ovvero il passaporto vaccinale.

La volontà è quella di arrivare alla sua adozione entro l’estate per riprendere i viaggi e il turismo nonostante il perdurare della pandemia.

IL PASSAPORTO VACCINALE E IL PERICOLO DI DISCRIMINAZIONI

Nel passaporto vaccinale andranno inserite tutte le informazioni sullo stato di salute del proprietario:
– l’eventuale vaccinazione COVID-19 e con quale vaccino,
– l’eventuale risultato negativo di un recente test COVID-19,
– le eventuali precedenti infezioni da COVID-19.

In base a queste informazioni, al proprietario sarà concesso di spostarsi o meno.

Questo però potrebbe portare a discriminazioni: chi non potrà riceve il vaccino, per esempio i più giovani o certe categorie di malati, si vedrà privato per sempre della propria libertà di movimento?
L’idea del passaporto vaccinale deve dunque essere raffinata con interventi che riescano a bilanciare la sicurezza pubblica con le libertà individuali.

A tal proposito, pochi giorni fa il Il commissario europeo all’Industria Thierry Breton ha mostrato il prototipo del certificato in un’intervista a RTL, LCI e Le Figaro. Breton ha spiegato che arriverà entro un paio di mesi, sarà sia in formato cartaceo che digitale ma, soprattutto, sarà inizialmente facoltativo.

IL TURISMO DURANTE E DOPO IL COVID

Al di là di questi aspetti, il passaporto vaccinale sembra essere un elemento necessario per ridare vita al settore dei viaggi e del turismo, completamente bloccato dalla pandemia ma che incide per circa il 10% del PIL del Vecchio Continente.

Ovviamente, la mancanza di turismo sta intaccando anche tutte le attività economiche connesse, dai trasporti alla ristorazione, dal divertimento agli alloggi. Il danno economico e occupazionale è rilevante.

Gli eurodeputati spingono dunque perché tutti i paesi adottino misure condivise per tornare a far viaggiare i cittadini in sicurezza. Tra queste, oltre al passaporto vaccinale, anche i test prima delle partenze ed eventuali quarantene da considerare però come ultima spiaggia.
A ciò dovrebbe aggiungersi l’istituzione di un sigillo di certificazione igienica UE per assicurare ai viaggiatori che le aziende del settore turistico rispettino le misure di prevenzione e controllo sanitario.
Infine, va considerata la riduzione dell’IVA sui servizi connessi al turismo, come incentivo economico.

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La Ministra Cartabia ha incaricato una Commissione di elaborare una proposta di riforma del processo civile, da presentare entro il 23 aprile.

La riforma nasce dall’esigenza di adeguarsi alle richieste dell’Unione Europea, nell’ottica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dell’assegnazione delle risorse connesse al Recovery Fund.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

La riforma del processo civile sarà studiata da dieci esperti:

– Francesco Paolo Luiso, Professore Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Pisa,
– Filippo Danovi, vice capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia,
– Paolo Biavati e Antonio Carratta, processualcivilisti,
– Paola Lucarelli, professoressa di diritto commerciale,
– Alberto Giusti e Carmelo Sgroi, magistrati di Cassazione,
– Sebastiana Ciardo, consigliere presso la Corte d’appello di Palermo,
– Guido Romano, giudice del Tribunale delle imprese di Roma,
– Monica Velletti, presidente di Sezione del Tribunale di Terni.

A questi andranno ad affiancarsi i membri di un comitato scientifico per lo svolgimento dei diversi compiti. Il comitato è composto da:

– Severa Azzarello, avvocato presso il Foro di Roma,
– Roberta Bardelle e Maria Cristina Contini, magistrati dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia,
– Giuliana Palumbo, dirigente del DOG.

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Considerando le richieste dell’Europa e le modifiche normative avvenute nell’area del processo e della giustizia civile dal 2009 a oggi, è necessario fare il punto della situazione, individuare le criticità ed eventuali misure correttive.

L’obiettivo concreto è triplice:
– ridurre i tempi dei processi,
– rafforzare il principio della ragionevole durata,
– migliorare l’efficenza dell’apparato amministrativo.

Nel decreto ministeriale del 12 marzo 2021 con cui il Min. Cartabia ha incaricato i lavori, si legge che nell’elaborare la proposta

“sarà necessario individuare in particolare tre direttrici di interventi tra loro complementari, che attengono alla dimensione di organizzazione e innovazione tecnologica, a quella di valorizzazione e impulso degli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti e alla dimensione endoprocessuale, nella verifica delle più rilevanti criticità della disciplina del processo civile ordinario e di ulteriori modelli processuali speciali”.

La proposta di riforma del processo civile dovrà poi nascere in considerazione del disegno di legge di riforma del processo civile all’esame della Commissione giustizia del Senato (A.S. 1662).

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