divorzi e separazioni veloci

Separazione e divorzio veloci: cosa cambia

Il Governo mira ad un rito unico per separazioni, divorzi e figli

La volontà del maxiemendamento del Governo al disegno di legge sul processo civile è di introdurre un rito unico. Il fine è ridurre i tempi processuali e dar spazio alla negoziazione assistita e alla mediazione familiare. Inoltre, il fattore “tempo” è fondamentale anche per l’approvazione delle riforme, secondo la Guardasigilli Cantabria: devono essere approvate entro autunno.

Riforma della giustizia e nuovo rito unico: come funziona e che cosa cambia?

Con il nuovo rito unico, il Governo intende unificare tutti gli attuali, frammentati procedimenti in ambito di crisi familiare. Infatti, l’idea è di riuscire a garantire trattamenti omogenei e orientamenti uniformi ad analoghe situazioni. In particolare, si intendono semplificare le procedure di separazione o divorzio, al punto tale da arrivare ad avere un solo giudice collegiale.

Inoltre, durante la separazione, si potrà proporre il divorzio: il Tribunale sarà lo stesso ed il pagamento degli assegni sarà facilitato. Quindi, arrivati in giudizio, si avranno già tutti i documenti per discutere dell’assegno di mantenimento e degli alimenti dei figli. Non solo: il magistrato potrà disporre d’ufficio dei mezzi di prova a tutela di minori e vittime di violenza familiare.

Piccolo appunto: l’iter sarà reso ancor più veloce se la separazione è consensuale: basterà una sola procedura scritta. Perciò, il rito unico intende valorizzare la negoziazione assistita; in questa sede si potrà anche trattare il pagamento di una somma unica invece dell’assegno. Ancora, la procedura di negoziazione assistita verrebbe estesa alle coppie di fatto per la gestione dei figli – affidamento, mantenimento e alimenti.

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Con la sentenza 24.5.2021 n.4008 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 8039/2014 del TAR Lazio che riconosceva l’Aidlass come associazione forense specialistica con la possibilità di organizzare corsi per l’ottenimento del titolo di avvocato specialista.

La sentenza del Consiglio di Stato è particolarmente importante. Stabilisce infatti un principio per il riconoscimento delle associazioni forensi come associazioni specialistiche, escludendo quelle composte da avvocati e altri soggetti, come giuristi o appassionati.

IL CASO

Alcune associazioni forensi — tra cui l’Unione camere penali (Ucpi), l’Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (Uncat) e l’Unione nazionale delle Camere civili (Uncc) —hanno impugnato la delibera del CNF del 25 ottobre 2013 con la quale era stato concesso a un’altra associazione, l’Aidlass (Associazione di diritto del lavoro e della sicurezza sociale), di organizzare corsi l’ottenimento del titolo di avvocato specialista (art. 9 della Legge n. 247/2012).

L’Aidlass è un’associazione composta da avvocati ma anche da studiosi di diritto del lavoro, sindacati, magistrati e imprese. Le associazioni ricorrenti, invece, sono composte esclusivamente da avvocati.

Il ricorso di queste ultime viene dichiarato inammissibile dal TAR del Lazio ma il Consiglio di Stato ribalta la decisione.

Secondo il Consiglio, infatti, la presenza in associazione di soggetti diversi genera un potenziale conflitto di interessi con i doveri di indipendenza e autonomia insiti nella figura dell’avvocato.

Nella sentenza si legge:

“Una cosa, quindi, è l’esistenza di note e prestigiose associazioni interprofessionali (le quali propugnano il dibattito culturale giuridico ai massimi livelli scientifici), ben altra cosa è l’associazionismo istituzionale di ciascuna categoria professionale giuridica (che può apparire, agli occhi del profano o del malizioso, partigiana quando non corporativa, ma che serve proprio a tener distinti i ruoli pubblici che ognuna di esse deve realizzare, in libertà ed autonomia.”

ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE E CORSI PER AVVOCATO SPECIALISTA

Quanto detto finora chiarisce allora chi possa organizzare i corsi per l’ottenimento del titolo di  avvocato specialista.
Un’associazione a composizione mista non può farlo.
Possono invece farlo le associazioni composte da soli avvocati. In particolare, possono le associazioni specialistiche forense maggiormente rappresentative iscritte nell’elenco del Consiglio Nazionale Forense.

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Cassa forense: nuova causale f24

Avvocati, annunciata una nuova causale contributo per il versamento con modello f24

Dal 31 maggio, come annunciato dall’Agenzia delle Entrate, sarà operativa per gli avvocati una nuova causale per il modello f24. Si tratta di “E104”: causale contributo espressamente richiesta dall’Ente di previdenza degli avvocati in una nota del 2021. Il suo nominativo completo è “E104”, “CASSA FORENSE -Riscatto art.37 Reg. Unico Prev. Forense”, esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”.

“E104”: nuova causale modello f24 avvocati per versamento ai fini del riscatto

In ambito f24, già a novembre 2020 viene stipulata una convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense. Il fine è di regolare il servizio di riscossione dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti agli avvocati iscritti alla Cassa. Inoltre, nell’aprile scorso, la Cassa Forense richiede l’istituzione di una nuova causale contributo: “E104”.

In realtà, la sua denominazione completa è “E104” “CASSA FORENSE- Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”. Causale che va inserita, in sede di compilazione del modello f24, all’interno della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”. Il campo è “causale contributo” e, considerando solo la colonna “importo a debito versati”, vanno riportati:

– il codice “0013” sul campo “codice ente”;

– nessun valore in “codice sede” e in “codice posizione”;

– in “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa” vanno inseriti mese e anno di competenza del contributo da versare.

Infine, ricordiamo che sul versamento dei contributi mediante f24, la Cassa Forense ha realizzato un protocollo specifico con tutte le istruzioni. Dunque, attraverso una semplice consultazione dal sito ufficiale di Cassa Forense, gli avvocati iscritti potranno facilmente procedere con i pagamenti.

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Con la circolare n. 77/2021 l’INPS offre informazioni sul Fondo di solidarietà bilaterale su cui si poggia la cassa integrazione per i dipendenti degli studi legali e professionali.
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali nasce a seguito dell’accordo sindacale nazionale del 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
All’accordo è seguito il decreto interministeriale n. 104125/2019 che ha stato istituito il Fondo presso l’INPS.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

La finalità del fondo è garantire ai dipendenti degli studi legali e professionali una forma di sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione delle attività lavorative per le cause previste dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.
Gli articoli individuano una cassa integrazione ordinaria, in caso di eventi transitori la cui responsabilità è esterna all’azienda, e una straordinaria, in caso di riorganizzazione, crisi o cessazione di una o tutte le attività aziendale.

Il Fondo gestisce in maniera autonoma la propria situazione finanziaria e patrimoniale, operando in pareggio e in mancanza di risorse non eroga alcuna prestazione.

I CONTRIBUTI PREVISTI

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono sostenute dai seguenti contributi:
a) Contributo ordinario
– pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti e
– pari allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro con più di quindici dipendenti. Anche in questo caso nel computo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono esclusi i dirigenti e il contributo ricade per due terzi sul carico del datore e per un terzo a carico sul dipendente.
Anche gli apprendisti possono beneficiare delle prestazioni del Fondo, ma solo se in possesso di un contratto di apprendistato professionalizzante.
b) Contributo addizionale
In caso di erogazione del contributo ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, è previsto un contributo addizionale a carico del datore pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Leggi qui il testo completo della circolare INPS n. 77/2021 sul Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

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bonus sostegni: prima casa under 36

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Decreto Sostegni bis: per gli under 36, garanzia all’80% del capitale

Dal 26 maggio, è entrato in vigore il Bonus prima casa, che sarà valido fino al 30 giugno 2022. Il beneficio riguarda i giovani, under 36, in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 40.000 euro. I vantaggi, per chi ne beneficerà, riguarderanno: la garanzia all’80% del capitale ed esoneri di pagamenti imposte ipotecarie e catastali.

Esenzione imposte di registro, ipotecaria e catastale se Isee sotto i 40.000euro

Il Bonus prima casa ha l’obiettivo di sostenere i giovani, spesso alle prese con contratti precari e prospettive a breve termine. Infatti, nel caso degli immobili, nella maggior parte dei casi, i giovani preferiscono rimandarne l’acquisto per rimanere a casa con i genitori. Perciò, ora, la volontà è che per gli under 36 sia più semplice e meno oneroso procedere all’acquisto della prima casa.

Dunque, beneficiari potranno essere i giovani -under 36, appunto- in possesso di un indicatore ISEE non superiore ai 40.000euro. Per tutti loro, infatti, il decreto dispone che la misura della garanzia sia elevata all’80% della quota capitale. Inoltre, per tutti quegli immobili non A1, A8 e A9, essi potranno essere esonerati dai pagamenti dell’imposta di registro e ipotecaria e catastale.

In più, riguardo l’Iva, qualora la transazione ne fosse soggetta, scatta un ristoro pari all’ammontare dell’Iva versata. Tale esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022. Infine, sul lungo periodo, viene rafforzata di altri 250milioni la dote del Fondo di garanzia prima casa -Consap-.

 

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In un caso che vede tra i protagonisti una compagnia di assicurazione e che è soggetto alla mediazione obbligatoria, il giudice impone la mediazione e rinvia l’udienza a un momento successivo.

Nel rispetto della normativa emergenziale legata alla pandemia, l’udienza è tenuta con trattazione scritta.

Il giudice rileva però che la compagnia di assicurazione ha rifiutato di dare inizio alla mediazione.

Essendo la mediazione obbligatoria per la materia del caso, il rifiuto della parte è in contrasto con il contenuto dell’art. 8 del d.l. n. 28/10, di cui riportiamo il contenuto:

Testo dell’art. 8 del d.l. n. 28/10 sul procedimento di mediazione

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

[5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

Il giudice condanna allora l’assicurazione a pagare una sanzione pari al contributo versato per il giudizio, con la possibilità di valutare la condotta della parte anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.

Il testo della sentenza

Il 4 maggio 2021, dovendosi tenere l’udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all’art. 221 della legge n. 77/20 in materia di misure di contenimento dei contagi da Covid-19, il Giudice
– lette le note di udienza depositate telematicamente dalle parti […] e rilevato che parte convenuta non si è resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione
– tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l’istituto in esame
– letto l’art. 8 del d.l. n. 28/10 condanna (…), al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell’importo di euro 518,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restandola valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
– concede poi alle parti i chiesti termini ex art. 13, comma 6, c.p.c.e rinvia la causa al21/04/2022, ore 10.30 per il prosieguo.

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Se la sosta è a pagamento, sforare l’orario è illecito amministrativo

Nei parcheggi a strisce blu, il tempo di sosta dell’auto deve necessariamente essere limitato all’orario indicato sul ticket del pagamento. In effetti, la Cassazione ha recentemente chiarito quali siano le conseguenze di un mancato rispetto del Codice. Infatti, si tratta di illecito amministrativo: evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata.

Evasione tariffaria se si parcheggia in zona a pagamento oltre il limite

Succede che un conducente tenga la propria auto parcheggiata sulle strisce blu oltre il tempo previsto dal ticket. Quindi, tale conducente viene sanzionato per la violazione dell’art. 7 del Codice della Strada. Accade infine che egli si opponga contro tale infrazione prima davanti al Giudice di Pace, poi -successivamente al ricorso del Comune- in Tribunale.

Proprio in Cassazione, viene ribaltato il giudizio espresso dal Giudice di Pace e si accoglie il ricorso del Comune. Il conducente si difende sostenendo che il lasso di tempo stabilito dal Comune per il pagamento fosse di trenta minuti. Infatti, nel caso in esame, non si sarebbe dovuta applicare la sanzione perché la sosta eccedente il pagamento era inferiore ai suddetti trenta minuti.

Tuttavia, il ragionamento del conducente non convince gli Ermellini: si tratta di evasione tariffaria. Infatti la sosta a pagamento su suolo pubblico protratta oltre l’orario per cui si è pagato il ticket è illecito amministrativo. Dunque, “[…] [la] violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata per incentivare la rotazione e razionalizzazione dell’offerta […]” va sanzionata -art.7, comma 15, C.d.S.

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Come è andata a finire la storia del rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva?

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER GLI ASSOLTI

L’idea del rimborso è arrivata con la proposta da parte di Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione.

L’emendamento Costa alla Manovra 2021 doveva introdurre il nuovo articolo 177 bis al codice penale (Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato):

«nel processo penale, all’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a 10.500 euro».

Il rimborso sarebbe stato ripartito in tre quote di pari importo, con scadenza annuale, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza fosse divenuta irrevocabile. Le somme non avrebbero inciso sul reddito dell’individuo.

I MOTIVI DEL RITARDO

È lo stesso Enrico Costa, sul Sole 24 Ore, a spiegare che al momento non sono ancora arrivate le somme per il rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva.
Il motivo? Nonostante l’approvazione della norma a dicembre 2020, semplicemente non è giunto alcun decreto da parte del Ministro della Giustizia e del MEF. I Ministeri avevano due mesi di tempo, ma ne sono passati più del doppio.
Senza decreto i rimborsi non possono essere concessi, anche perché manca la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione.

Costa commenta così: «Auspichiamo che il quotidiano, silenzioso e certosino lavoro del Governo si estenda anche a questi atti che, ove ritardati ulteriormente, manderebbero in fumo l’applicazione di norme di civiltà, che non sono bandierine identitarie, approvate dal Parlamento».

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Oltre 15 miliardi a fondo perduto per i titolari di partita iva

Il Decreto Sostegni Bis stanzia 40 miliardi di euro per imprese e lavoratori autonomi che hanno subìto ulteriori perdite economiche nel 2021. Distribuito tra imprese e professionisti (17 miliardi), imprese per la liquidità (9 miliardi) e lavoratori in difficoltà (4 miliardi), rappresenta un importante fondo perduto cui poter beneficiare. Tale misura di sostegno sarà distribuita sulla base di due diversi fattori: il fatturato, e l’utile -o “più giusto”.

La finalità perequativa: oltre al fatturato, contano i risultati economici dei contribuenti

Un’ulteriore novità rispetto alle anticipazioni fatte ad inizio maggio riguarda la platea di beneficiari. In effetti, essa viene ampliata ad ulteriori 370mila titolari di altre partite iva, senza alcuna ulteriore limitazione settoriale o classificazione delle attività. L’obiettivo è di fornire un ristoro concreto, in linea con gli effettivi disagi e danni concreti subìti a causa della pandemia.

Complessivamente, lo stanziamento previsto ammonta ad oltre 15 miliardi di euro, e si articolerà su tre diverse componenti. Innanzitutto, la replica del precedente bonus previsto dal primo decreto sostegni, poi il calo mensile medio del fatturato, infine la finalità perequativa. Secondo quest’ultima, infatti, il contributo verrà assegnato sulla base del risultato economico e tenendo conto dei ristori già recentemente percepiti.

Tra l’altro, sia nel caso suddetto che in quello delle partite iva più in difficoltà, l’importo del contributo cui poter beneficiare non supererà i 150mila euro. Infatti, anche i lavoratori autonomi più colpiti dall’emergenza potranno beneficiare del supporto offerto dal fondo dl Sostegni. Infine, nel caso delle partite Iva, la percentuale del contributo verrà definita con apposito decreto del MEF.

 

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Nel 2020, nonostante la pandemia, le procedure fallimentari in Italia sono diminuite. Eppure, i tribunali sono riusciti a smaltire solo una piccola porzione delle procedure arretrate.

Questo è quanto evidenziato da Cherry Sea, osservatorio di Cherry srl, società attiva nello sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale da applicare al mondo del credito deteriorato, che ha analizzato i dati del Ministero della Giustizia relativi a tutti i fallimenti registrati nel 2020 presso i 140 tribunali italiani.

Riportiamo ora alcuni risultati dell’analisi.

PROCEDURE FALLIMENTARI: MOLE DI LAVORO, ARRETRATI E TEMPISTICHE

Nuove procedure fallimentari

Nel 2020 le nuove procedure fallimentari sono state 7500. Sembrerebbero molte, in realtà sono più del 30% in meno rispetto al 2019 (11.000).

Il calo è stato più marcato tra marzo e giugno: il lockdown ha bloccato le attività dei tribunali.

Gli arretrati

Al 31 dicembre 2020, le pratiche arretrate erano 77.000. Un anno prima, 83.000. Si è registrato dunque un calo del 7%.

Gli arretrati più consistenti si trovano a Roma e Milano, con 4905 e 4788 pratiche ferme, che comunque mostrano un calo del 5% rispetto al 2019.

I tribunali – nuove procedure

Tra i 20 tribunali più attivi, il 50% delle nuove procedure è stato aperto nei tribunali di Milano e Roma, rispettivamente con 665 e 458 fallimenti, e un calo del 35% e del 49% al 2019. La minor variazione si è registrata a Padova, con 162 procedure, “solo” il 12% in meno rispetto il 2019.

I tribunali – lo smaltimento

Tutti i primi venti tribunali hanno chiuso più pratiche di quante ne siano state aperte, con un tasso di smaltimento medio del 174% (nel 2019 un tribunale su quattro presentava un tasso inferiore al 100%).

Nonostante il buon tasso di smaltimento medio, nel 2020 i tribunali italiani hanno chiuso più del 10% in meno di pratiche rispetto al 2019.
I meno efficienti sono stati Monza (-40%), Torino (-35%) e Genova (-32%). I più efficienti, Palermo, Treviso e Modena, con un calo delle nuove procedure del 25%.

Durata dei procedimenti

Il Disposition Time (DT) è un parametro adottato anche  dalla CEPEJ, la Commissione europea per l’efficienza della giustizia, che valuta il tempo impiegato a smaltire i procedimenti pendenti alla fine di un anno.
La media del DT dei 20 tribunali italiani è di 5,77 anni, mentre nel 2019 era di 5,33.

Solo 8 tribunali tra i primi 20 hanno abbassato il loro DT rispetto al 2019. Il tribunale con il miglior DT è Modena (3,39), all’estremo opposto c’è Bari (12,69).
Verona ha migliorato le tempistiche di oltre il 30%; al contrario, Monza le ha peggiorate passando da 5 a 8,17 anni.

Cliccare qui per leggere il comunicato stampa ufficiale.

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