Conseguenze degli allegati pdf illeggibili nella pec

Notifica atto a mezzo pec con allegato in pdf illeggibile: cosa succede?

La Cassazione torna ad occuparsi delle conseguenze della notifica di un atto a mezzo pec con allegati pdf illeggibili o vuoti.
Nello specifico, un ricorso è dichiarato inammissibile perché, una volta fornita la prova via pec, è onere del destinatario contestarne l’eventuale irregolarità. Infatti: “spetta al destinatario […] rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione […]”.

Spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornirne la prova

Succede che l’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello venga notificata a mezzo pec presso il difensore domiciliatario del ricorrente in Cassazione. Inoltre, succede che il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso: la notifica sarebbe avvenuta oltre il termine breve di 60 giorni. Tuttavia, il ricorrente replica all’eccezione: il file pdf riguardante la sentenza impugnata contiene solo pagine bianche e puntini neri.

Quindi, secondo il ricorrente, non avendo raggiunto lo scopo, la notifica non potrebbe far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione. A questo punto, la decisione della Cassazione è chiara e inequivocabile: il ricorso è inammissibile. Infatti, una volta fornita la prova dell’avvenuta accettazione del sistema, l’onere non è più del soggetto mittente.

Infatti, è onere della parte che contesta la regolarità della notificazione fornire la prova della disfunzione del sistema. Con parole degli Ermellini: “Una volta acquisita al processo prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario”.

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identità digitale europea

Verso un’identità digitale europea condivisa

Pochi giorni fa, la Commissione Europea ha proposto la modifica del Regolamento e-IDAS per favorire l’adozione, da parte di cittadini, residenti e imprese dell’Unione, di un’identità digitale europea condivisa.

IL REGOLAMENTO e-IDAS

Il Regolamento n. 910/2014  e-IDAS – electronic IDentification Authentication and Signature – è entrato in vigore nel settembre 2018, ma da allora solo 14 Stati membri hanno implementato almeno un sistema di identità digitale. Tra questi figura l’Italia con lo SPID.

Gli obiettivi del Regolamento sono indicati al secondo considerando:

“Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea”.

La volontà è quella di favorire la fiducia e la certezza giuridica in quanto elementi necessari ad avvicinare cittadini, imprese e autorità pubbliche ai servizi elettronici, anche quelli più innovativi.

Per riuscirci è indispensabile garantire la sicurezza ICT, requisito che però va gestito a livello comunitario.

In tal senso, i servizi a cui il Regolamento presta attenzione sono i cosiddetti “servizi fiduciari” cioè servizi elettronici forniti “normalmente dietro remunerazione” e che riguardano:

a) la creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, ma anche servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi;
b) la creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web;
c) la conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi.

Le recenti modifiche introducono tre nuovi servizi fiduciari qualificati: servizi di conservazione elettronica, di libri mastri elettronici e la gestione di dispositivi per la creazione di firme e sigilli elettronici a distanza.

L’IDENTITÀ DIGITALE EUROPEA

Altro elemento fondamentale è l’armonizzazione dei sistemi nazionali di identità elettronica per crearne uno condiviso a livello transfrontaliero.

L’identità digitale auspicata dall’UE ha le seguenti caratteristiche:

  • – Estrema disponibilità
    L’identità digitale europea può essere usata da qualsiasi cittadino, residente e impresa dell’Unione che lo desideri;
  • – Ampia utilizzabilità
    Permette l’accesso da parte del possessore ai servizi digitali pubblici e privati in tutta l’Unione;
  • – Controllo totale
    I titolari dell’identità digitale hanno il pieno controllo sulla propria privacy, possono scegliere quali dati condividere con terzi e monitorare tale condivisione.

Nella pratica, l’identità digitale europea prevede che gli Stati membri creino per i cittadini e le imprese dei “portafogli digitali” che collegano l’identità digitale nazionale del soggetto con altri elementi personali (licenza di guida, titoli scolastici, conto bancario). Grazie a questi portafogli i soggetti potranno accedere ai servizi online senza appoggiarsi a metodi di identificazione privati e senza condividere dati personali in eccesso. In questo modo si giunge sia a una maggiore sicurezza informatica, ma anche a una maggiore uniformità sul territorio comunitario.

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Madre condannata a risarcire il figlio

Ostacola le visite con il padre: madre condannata a risarcire direttamente il minore

L’aver ostacolato le visite del figlio con il padre le era già costato un’ammonizione, ma ora è anche stata condannata. In effetti, dopo il ricorso da parte dell’avvocato del padre, ella deve risarcire direttamente non il padre, ma proprio il minore. Questo perché il suo comportamento, rendendo difficoltose le modalità di affidamento, ha arrecato danni psicologici e psicopedagogici al piccolo.

Decisione che prosegue ed amplia la classica tutela della riservatezza del minore

Mantova, 25 maggio 2021. Succede che, visto l’ostruzionismo frapposto dalla madre alle visite padre-figlio, la madre venga ammonita dal Tribunale. Quindi, succede che l’avvocato legale del padre, depositi ricorso (ex art. 709 ter c.p.c.). Infine, accade che il Tribunale disponga una condanna risarcitoria da parte della madre: il suo comportamento arreca danni psicologici e psicopedagogici al minore.

Il punto centrale, però, non è tanto la condanna a risarcire, quanto il fatto che il soggetto beneficiario di tale risarcimento è il minore. Infatti, è la prima volta che il bambino viene riconosciuto “titolare di un autonomo diritto di ottenere direttamente […] un risarcimento in denaro”. Questo significa che in tale bambino si è riconosciuto un soggetto portatore di diritti superiori, più rilevanti di quelli dei genitori.

Non solo: la decisone include la clausola (“modello Signorini”) da sottoscriversi d’ufficio dai genitori in via di separazione. Si tratta dell’impegno a non pubblicare in rete immagini dei figli e rimuovere tutte quelle già postate. Dunque, anche questa decisione, amplia la tutela della riservatezza del minore e mette il fanciullo al centro, al di sopra delle parti.

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Udienze in video e tecnologie da remoto: rischi e opportunità per la giustizia

Udienze in video e tecnologie da remoto: rischi e opportunità per la giustizia

Con l’arrivo del COVID la giustizia ha dovuto introdurre innovazioni tecnologiche che hanno stravolto le abitudini di tutti gli addetti: udienze in video, deposito telematico, uso delle note scritte, rinvii di procedimenti non urgenti.

Nonostante la ripresa di alcune attività in sede, è altamente possibile che alcune delle novità introdotte dalla pandemia non vengano abbandonate e che la modalità “da remoto” diventi il nuovo standard.

Come interpretare questo nuovo corso della giustizia?

LO STUDIO

A settembre 2020 il Brennan Center for Justice della New York University School of Law ha pubblicato uno studio sugli effetti dell’uso delle tecnologie sui procedimenti giudiziari.
In particolare, ha analizzato come i diritti delle parti possano essere influenzati, e in che modo, dalla modalità in remoto e cosa possano fare i tribunali e gli operatori della giustizia per limitare eventuali differenze di trattamento.

UDIENZE DA REMOTO E VALUTAZIONE DEGLI IMPUTATI

È lo stesso studio a rilevare delle differenze nella valutazione degli imputati in base alla modalità con cui si è svolta l’udienza.

Un primo esempio riguarda le cauzioni.
Nel caso di udienze in video, gli imputati si sono visti imporre somme più elevate rispetto a coloro le cui udienze si sono svolte in presenza (dal 54 al 90% in più).

Un secondo esempio riguarda le espulsioni.
Gli immigrati detenuti le cui udienze si sono svolte in video hanno avuto maggiori probabilità di essere espulsi. Incredibilmente però, in tre dei sei tribunali considerati nello studio, i giudici hanno rivisto la loro valutazione dopo un’udienza di persona.

Se ne potrebbe dedurre che l’uso delle udienze in video possa favorire distorsioni cognitive che influenzano negativamente il giudizio.

TECNOLOGIE E GIUSTIZIA: SOLO EFFETTI NEGATIVI?

I dati appena indicati potrebbero far pensare che la digitalizzazione dei processi abbia solo effetti negativi. Ovviamente, non è così.

Un altro studio americano ha mostrato che l’uso delle tecnologie permette di migliorare l’accesso alla giustizia, permettendo alle organizzazioni di assistenza legale di coinvolgere individui precedentemente esclusi o svantaggiati.

In conclusione, le tecnologie applicate alla giustizia presentano pro e contro, opportunità e rischi.

Come suggerisce lo studio del Brennar Center, è importante coinvolgere gli operatori del settore per arrivare a un’applicazione “sana” dei procedimenti a distanza, sperimentando sistemi diversi e valutandone gli effetti.

[Fonte: Altalex – Procedimenti in web meeting: quanto impattano su equità ed accesso alla giustizia]

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Esami avvocato: tracce fuori linee guida

Tracce lunghe e complesse o riguardanti materie escluse dal novero delle linee guida

Negli scorsi giorni l’Upa (Unione praticanti avvocati) ha denunciato il problema della difficoltà delle tracce d’esame. In effetti, tanto l’Upa quanto la Consulta dei praticanti dell’Aiga, sostengono che i quesiti posti non rientrino nelle linee guida ministeriali.

Non solo: le tracce variano da commissione a commissione, il che potrebbe implicare una disparità di trattamento degli esaminandi.

Tracce troppo lunghe e complesse per il poco tempo a loro disposizione

In questa sessione d’esame particolare, caratterizzata dal covid-19, gli aspiranti avvocati si sono dovuti confrontare anche con difficoltà intrinseche alle tracce. In effetti, secondo l’Unione praticanti avvocati, le tracce date agli esami non corrisponderebbero alle linee guida ministeriali. Nella fattispecie, si fa riferimento a ciò che finora è accaduto nelle Corti di appello di Genova, Firenze, Lecce e Salerno.

A tal proposito, il presidente Upa afferma che talvolta si è trattato di tracce attinenti a materie tassativamente escluse dalle linee guida. Perciò, i candidati non si sarebbero affatto preparati in quelle discipline specifiche e peculiari proprio perché sapevano che erano da escludere. Secondo la Consulta dei praticanti dell’Associazione italiana giovani avvocati, a ciò si aggiunge che le tracce siano troppo lunghe e complesse.

In effetti, in questa sessione, è capitato che ai candidati siano proposti quesiti normalmente sottoposti per la redazione degli scritti classici. Tuttavia, in questo caso non si sono potute avere a disposizione le stesse sette ore di tempo, ma solo 30 minuti. In questo quadro, a poco sembrano valere le rassicurazioni del ministro Cartabia sull’importanza fondamentale da assegnare al doppio orale.

 

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Intelligenza artificiale e rischi: la Commissione UE propone un regolamento

Lo scorso 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento per gestire i rischi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Le istituzioni europee son consapevoli delle opportunità insite nell’intelligenza artificiale, e ne sostengono l’utilizzo, ma sono ben consce anche delle trappole che può riservare. Ne consegue l’esigenza di regolamentare l’attività e responsabilizzare i fornitori di tali servizi.

È infatti necessario proteggere i cittadini europei da rischi che riguardano la sicurezza, la salute e altri diritti fondamentali, come la privacy.

La Proposta della Commissione si rivolge ai fornitori dei sistemi di AI non solo in UE, ma anche al di fuori dell’Unione.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I LIVELLI DI RISCHIO

La proposta della Commissione non riguarda tutte le forme di Intelligenza Artificiale, ma solo quelle che mostrano una certa soglia di rischio.

Nella Proposta stessa sono indicati diversi livelli di rischio:

• Rischio inaccettabile: ricade sugli strumenti AI che possono influenzare i comportamenti dei cittadini. Per esempio, i sistemi di social scoring che monitorano e valutano la reputazione sociale degli individui.

• Rischio alto: riguarda i sistemi di AI che minacciano la sicurezza o i diritti fondamentali degli individui, per esempio i dispositivi medici connessi tramite IoT.

• Rischio limitato: riguarda le applicazioni di intelligenza artificiale che garantiscono all’utente di interagire consapevolmente con lo strumento (es.: chatbot)
.

• Rischio minimo: questo tipo di applicazione dell’intelligenza artificiale non comporta rischi che richiedano una limitazione, tant’è che sono escluse dalla Proposta (es.: filtri antispam o videogame).

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIA

Al considerando (40) il Regolamento recita:

“Alcuni sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia e dei processi democratici devono essere classificati come ad alto rischio, considerando il loro impatto potenzialmente significativo su democrazia, Stato di diritto, libertà individuali e diritto a un ricorso effettivo e ad un giusto processo. In particolare, per affrontare i rischi di potenziali pregiudizi, errori e opacità, è opportuno qualificare come sistemi di IA ad alto rischio quelli destinati all’assistenza nella autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e della legge e nell’applicazione della legge ad un insieme concreto di fatti” .

Lo stesso considerando esclude dalla classe ad alto rischio quei sistemi di intelligenza artificiale destinati ad “attività amministrative puramente accessorie che non incidono sull’effettiva amministrazione della giustizia in casi individuali, come l’anonimizzazione o pseudonimizzazione di decisioni giudiziarie, documenti o dati, comunicazione tra personale, compiti amministrativi o allocazione di risorse”.

RICONOSCIMENTO BIOMETRICO DA REMOTO

Tema particolarmente interessante è il riconoscimento biometrico da remoto in tempo reale da parte delle forze dell’ordine, che ricade infatti tra le applicazioni ad alto rischio.

Il riconoscimento biometrico può avvenire tramite analisi, per esempio, dell’iride, della voce o del volto.

La Proposta della Commissione regolamenta con attenzione questa applicazione dell’intelligenza artificiale dati i rischi legati sia al benessere dell’individuo che al trattamento di categorie sensibili di dati personali.

Il riconoscimento biometrico è però ammesso in tre casi, legati a questioni di sicurezza generale:
• ricercare potenziali vittime di crimini, per esempio i bambini scomparsi;
• prevenire minacce imminenti alla vita delle persone, per esempio attacchi terroristici;
• localizzare, identificare e agire verso un sospettato o un autore di un reato tra inseriti nella lista indicata dalla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri.

Nonostante si tratti di eccezioni, anche in questi casi il riconoscimento biometrico da remoto in tempo reale è sottoposto a dei limiti di utilizzo che saranno decisi dagli stati membri. Per usufruirne sarà necessario un provvedimento del giudice o di una autorità indipendente di pubblica sicurezza.

Approfondimenti: Camera dei Deputati – Il nuovo approccio europeo all’Intelligenza Artificiale

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Affidamento condiviso paritetico: orientamenti di Brindisi

Dalla puglia una documentazione che completa e avvia i principi emanati 4 anni fa

Partendo dai princìpi già introdotti nel corso del 2017, il Tribunale di Brindisi introduce un nuovo Piano Genitoriale (PG). Si tratta di uno strumento atto a semplificare e facilitare ulteriormente il raggiungimento degli accordi tra i genitori. Inoltre, è utile anche nel caso di iniziative unilaterali, in quanto permette di affrontare e illustrare situazioni e ruoli più integralmente.

Piano genitoriale: espressione del diritto alla bigenitorialità, all’equilibrio e all’equità

Alla base della documentazione del Tribunale di Brindisi c’è un diritto indisponibile proprio dei figli di genitori separati. Stiamo parlando del diritto di avere con ciascuno dei genitori un rapporto “equilibrato e continuativo”, di ricevere “cura” da entrambi. Quindi, -comma 1 art.337 ter c.c.- la via prioritaria dev’essere la pariteticità teorica e pratica dei genitori, dalla quale allontanarsi solo motivatamente, per oggettivi impedimenti.

Ciò implica che entrambe le parti debbano assumersi adeguati compiti di cura, tranne in mancanza di ragionevoli e documentati impedimenti. Non solo: anche per quanto riguarda ruolo e modalità di erogazione dell’assegno di mantenimento il punto di vista cambia. In effetti, si punta alla partecipazione di entrambi i genitori agli esborsi e -in merito agli aspetti relazionali- all’effettiva utilità della spesa.

Tuttavia, in parallelo con il diritto imprescindibile del figlio, secondo il Tribunale pugliese, va il diritto della donna (madre) all’equità. Infatti, la volontà è di assicurare a uomini e donne gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori. Questo, a prescindere dalla situazione matrimoniale di riferimento, in tutte le questioni che si riferiscono ai figli (in pieno accordo con la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, New York, 1979 e con la IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, 1995).

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Concorso magistratura 2021: diario delle prove

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Evasione fiscale e tecnologia: il progetto dell’Agenzia delle Entrate

Con il comunicato del 4 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha presentato il nuovo progetto per il monitoraggio dell’elusione e dell’evasione fiscale.
Il progetto si chiama “A data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy”ed è stato approvato dall’UE che ne finanzierà la realizzazione.

OBIETTIVI DEL PROGETTO A FAVORE DELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

Gli obiettivi del progetto toccano diversi aspetti:

  • innovare l’analisi dei dati in possesso;
  • integrare la lettura e il confronto di tutti i dati;
  • diffondere e ampliare l’uso di nuove tecnologie nelle varie attività dell’Agenzia.

IL DATABASE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate gestisce e conserva una grandissima mole di dati relativi ai contribuenti. Il database dell’AdE contiene:

– 42 milioni di dichiarazioni,
– 750 milioni di dichiarazioni di soggetti terzi, (banche, assicurazioni, bilanci societari, contributi inps),
– 400 milioni di rapporti finanziari attivi,
– 197 milioni di versamenti F24,
– 2 miliardi di fatture elettroniche,
– 150 milioni di immobili censiti.

GLI STRUMENTI TECNOLOGICI

L’Agenzia vuole sfruttare meglio tutte queste informazioni per individuare anomalie. Per farlo si affiderà a 3 tecnologie:

  1. La network science, che permette la creazione di reti fra dati per rilevare collegamenti indiretti che suggeriscono schemi di elusione o evasione fiscale;
  2. la data visualization, che permette di mostrare agli analisti i dati in modo intuitivo e rendere più fruibile la grande quantità di informazioni a disposizione;
  3. il machine learning che, grazie all’intelligenza artificiale, sfrutta la capacità delle tecnologie di apprendere autonomamente e facilitare i processi decisionali.

Nel comunicato l’Agenzia delle Entrate ci tiene a precisare che l’uso di queste tecnologie non è volto all’emanazione di atti impositivi e che rispetterà lo Statuto dei diritti del Contribuente garantendo sempre il principio del contraddittorio, la collaborazione e la buona fede dell’amministrazione verso il cittadino.

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6 diverse sedi per le selezioni ai 310 posti di magistrato ordinario

Si torna a parlare del concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2019, n.91. Effettivamente, sono state confermate le date delle prove, che -come già anticipato lo scorso 5 maggio– si terranno il 15 e 16 luglio 2021.
Le sedi ove tali prove scritte avranno luogo sono sei, suddivise tra città del nord, del centro e del sud.

Giovedì 15 e venerdì 16 luglio in parallelo nelle sei sedi indicate

Inizialmente, il concorso per la copertura di 310 posti di magistrato era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 Novembre 2019. Tuttavia, la situazione pandemica da Covid-19 ha fatto la data della sua (probabile) effettiva realizzazione ai prossimi 15 e 16 luglio. Dunque, le disposizioni quali i requisiti di partecipazione rimangono invariate, ciò che cambia è -sostanzialmente- la gestione organizzativa della prova.

Infatti, sentito il comitato scientifico, per garantire il necessario distanziamento sociale le prove scritte saranno svolte su sei diverse sedi. Le città sono: Roma -Fiera di Roma, Milano -Fiera di Milano- Rho, Torino -Lingotto, Fiera di Torino, Bologna -Fiera di Bologna, Rimini -Fiera di Rimini e Bari -Nuova Fiera del Levante. Inoltre, in merito all’orario, i candidati con cognome compreso A e L entreranno alle ore 8,00, mentre tra M e Z alle 9,00.

Per parteciparvi, i candidati dovranno portare ed esibire un documento di riconoscimento valido e il codice identificativo contenuto nella ricevuta della domanda. Inoltre, sarà loro possibile consultare i testi dei codici e delle leggi e il dizionario della lingua italiana. Infine, ogni candidato dovrà controllare tali testi, per evitare il loro scarto da parte della Commissione proprio come l’esclusione del candidato dal concorso.

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Qual è la situazione a tre anni dall’introduzione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679, anche detto GDPR?

IL GDPR

Il GDPR è la principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 ed entrato in  vigore pochi giorni dopo, la sua attuazione è avvenuta solo a partire dal 25 maggio 2018.

È un regolamento composto da 99 articoli a cui si aggiungono 173 considerando dal solo un valore interpretativo, ed è attuato in ugual modo in tutti gli Stati membri dell’UE.

I suoi obiettivi sono:

– armonizzare la regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all’interno dell’UE. La necessità parte dal riconoscimento della privacy come diritto fondamentale dei cittadini da garantire a su tutto il territorio europeo;

– sviluppare il Mercato Unico Digitale europeo (Digital Single Market). Garantire una maggiore tutela della privacy genera maggiore fiducia dei cittadini verso i servizi digitali;

– rispondere ai cambiamenti e alle sfide poste dall’innovazione digitale.

IL GDPR, GARANTE DELLA PRIVACY E DPO

Caposaldo della tutela dei dati personali in Italia è il Garante della Privacy che pone grande impegno nel favorire l’applicazione del Regolamento 2016/679 (e non solo).

Oltre a offrire indicazioni, il Garante si occupa di sanzionare condotte scorrette e vigila sulle situazioni che richiedono attenzione, come il dibattito sul trattamento dei dati personali degli utenti dei social network, come Tik Tok, o i problemi rilevati nelle regole di conservazione della fattura elettronica decise dall’Agenzia delle Entrate.

Le imprese iniziano a capire l’importanza di adeguarsi alle regole del GDPR. Questa tendenza si evince anche dal crescente numero di nomine di DPO.
Il DPO, Data Protection Officer, è il Responsabile della Protezione dei Dati e affianca il titolare e i responsabili del trattamento dati affinché li conservino rispettando il regolamento e gestendo adeguatamente i rischi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LA SITUAZIONE ITALIANA

Al 31 marzo 2021 In Italia si registrano:

– quasi 60.000 comunicazioni dei dati di contatto degli RPD (Responsabile della Protezione dei Dati),
– più di 27.000 reclami e segnalazioni,
– quasi 4000 segnalazioni di data breach,
– più di 76 milioni di euro di sanzioni. L’Italia si colloca al secondo posto delle nazioni con la somma più alta di sanzioni, dopo la Francia e prima del Regno Unito. Si colloca al secondo posto anche per il numero di sanzioni, dopo Spagna e prima dell’Ungheria;
– a inizio 2020 proprio in Italia è stata imposta una delle sanzioni più alte in tutta Europa: 27,8 milioni di euro, nel settore del telemarketing.

Anche il tuo studio legale deve adeguarsi alle regole del GDPR. Se non sai come fare, scopri il servizio Privacy di Servicematica.

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