Decreto ponte assegno unico figli

Assegno unico figli: attuato decreto ponte

Ne beneficeranno coloro che ad oggi non hanno alcun diritto all’assegno

Dal primo luglio, entra in vigore il decreto ponte sull’assegno unico per i figli approvato nel CdM del 4 giugno. E’ un provvedimento a copertura del periodo 1 luglio- 31 dicembre 2021, in attesa dell’effettivo assegno unico che partirà il 1 gennaio 2022. La grande novità della misura riguarda la platea dei beneficiari: l’esecutivo ne prevede attorno ai 1,8 milioni.

Assegno unico: che cos’è, come ottenerlo e quali sono gli importi

Assegno Unico: misura messa del Governo per “riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico […]”. Si tratta di una misura innovativa in quanto ci si aspetta che ne beneficeranno 1,8 milioni di famiglie italiane. Tuttavia, dopo un avvio più volte rimandato, il prossimo 1 luglio parte il decreto ponte, rivolto ad una platea specifica.

Infatti, tale misura si rivolge alle famiglie prive dei presupposti per ricevere gli assegni familiari, colmando il vuoto lasciato dalla normativa precedente. Inoltre, per accedere al beneficio, è necessario che il nucleo familiare del richiedente non superi i 50 mila euro annui di Isee. Oltre a ciò, il richiedente deve necessariamente essere residente in Italia da almeno due anni e i figli devono essere minorenni.

L’importo dell’assegno ponte viene corrisposto per ogni figlio: in base al numero di figli; secondo la situazione economica (Isee). Infatti, all’aumentare del livello dell’Isee diminuisce il valore dell’assegno: la forbice va da 30 euro a circa 217euro per ciascun figlio. Infine, l’assegno ponte è compatibile: con il Reddito di cittadinanza; con la fruizione di eventuali altre misure economiche erogate da Regioni e Comuni a sostegno dei figli a carico. 

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Aliquota minima globale tassa multinazionali

Aliquota minima globale, un passo avanti per contrastare le Big Tech?

I Ministri delle Finanze dei sette paesi più industrializzati hanno dichiarato l’intenzione di fissare un’aliquota minima globale da applicare alla tassazione delle multinazionali.

La misura dovrebbe colpire tutte quelle grandi aziende che approfittano di regimi fiscali agevolati, prime fra tutte le “Big Tech” come Google o Facebook.

COSA PREVEDE L’ACCORDO SULL’ALIQUOTA MINIMA GLOBALE

Sono due i punti fondamentali previsti:

• un’aliquota minima globale di almeno il 15%, che ricade su tutte le multinazionali, applicata Paese per Paese;
• le imprese più grandi, con margini di profitto superiori al 10%, pagheranno le tasse in ogni Paesi in cui operano e non solo dove hanno la sede. 
I ricavi eccedenti il 10% vengono tassati almeno al 20% nei Paesi in cui le multinazionali operano.

L’obiettivo dell’accordo è limitare l’elusione delle regole fiscali ma anche la concorrenza tra gli stati con fiscalità diverse.

Per puntare davvero un’effettività globale, la proposta verrà sottoposto anche ai membri del G20 in programma a luglio e aggiustata. La sua attuazione richiederà comunque qualche anno.

I COMMENTI

Il Ministro del Tesoro USA, Janet Yellen, descrive questo accordo come “un impegno senza precedenti, che metterà fine alla corsa al ribasso nella tassazione aziendale, assicurando equità per i lavoratori negli Stati Uniti e in tutto il mondo.”

Anche Mario Draghi è soddisfatto, considerandolo “un passo storico verso una maggior equità e giustizia sociale per i cittadini”.

Anche i portavoce di Facebook e Google hanno accolto con favore l’accordo sull’aliquota minima globale.

I DUBBI

La proposta iniziale di un’aliquota minima globale prevedeva una tassazione al 21%, abbassata poi al 15% per andare incontro a quei paesi UE che devono parte della loro ricchezza alla concessione di regimi fiscali agevolati alle multinazionali (Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Olanda).

Gabriel Zucman, direttore dell’EUTO, l’Osservatorio Fiscale Europeo, definisce l’accordo inadeguato.
Il primo rapporto dell’Osservatorio mostra infatti a quanto ammonteranno le perdite dei Paesi UE se l’aliquota minima globale rimanesse al 15% invece che essere portata al 25% come proposto anche dall’Icrict, la Commissione Indipendente per la Riforma della Tassazione Aziendale Internazionale.
A grandi linee si parla di 120 miliardi di euro.
Con un’aliquota minima al 25% i ricavi dell’Unione europea salirebbero di quasi 170 miliardi; con l’aliquota al 15% di soli 50 miliardi. In particolare, l’Italia passerebbe da 11,1 miliardi a 2,7.

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avvocato vincono cinque affari

Avvocati: addio obbligo 5 affari

Consiglio di Stato elimina l’obbligo dei 5 affari l’anno per rimanere avvocati

Attualmente, in Italia, per rimanere iscritti all’albo, vige l’obbligo di esercitare la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Ciò si concretizza con il vincolo dei cinque affari annui: se si scende sotto questa soglia, si è esclusi dall’albo. Tuttavia, dopo le raccomandazioni dell’Ue, il ministero sembrerebbe voler modificare il decreto, non senza polemiche da parte del CNF.

Il vincolo dei cinque affari annui è destinato ad avere vita breve.

In Italia, per rimanere iscritti all’albo, vige l’obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense. Ne consegue l’obbligatorietà di trattare almeno cinque affari l’anno, pena esclusione dall’albo nazionale. Tuttavia, secondo la Commissione dell’Unione Europea, questa norma limiterebbe la flessibilità intrinseca alla professione stessa dell’avvocato.

Infatti, secondo l’Ue: “non sembra esservi alcun nesso tra l’obbligo di trattare almeno cinque affari per ciascun anno e la garanzia del corretto esercizio della professione di avvocato”. Al contrario, si rivelerebbero molto più utili al mantenimento della competenza, i corsi di formazione continua, per aggiornamenti. Dunque, al fine di scongiurare un aggravamento della procedura di infrazione, il Ministero della Giustizia decide di modificare il decreto.

Tuttavia, alla decisione di modifica del decreto, si contrappone la volontà del CNF, a favore della soglia minima dei cinque affari. In questo quadro, si inserisce il parere del Consiglio di Stato: viene adottato il decreto, in linea con l’impegno europeo. Infine, considerando la formulazione della nuova norma, i giudici amministrativi specificano che non compromette la tutela dei destinatari dei servizi.

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Gli avvocati e facoltà di eseguire autenticazioni

Hanno gli avvocati il potere di eseguire autenticazioni? Sì.

Il riferimento normativo si trova nelle modifiche all’articolo 14 della legge 53/1990 introdotte con l’art. 16 bis del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n.120 del 11 settembre 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».

Le modifiche riguardano i termini  «segretari delle procure della Repubblica» a cui ora seguono i termini «gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento».

La modifica va a introdurre la facoltà per gli avvocati di autenticare alcune tipologie di sottoscrizioni, come quelle relative a proposte di legge di iniziativa popolare, referendum o elezioni.

AVVOCATI E AUTENTICAZIONI: IL TESTO DELL’ARTICOLO MODIFICATO

Qui di seguito il testo dell’articolo 14 della legge 53/1990 modificato che amplia agli avvocati la facoltà di eseguire autenticazioni:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n.122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.240, dalla legge 24 gennaio 1979,n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n.352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco” .

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“Non possiamo promuoverli tutti, stiamo bassi” sottoposto alle verifiche del ministero della Giustizia

Non c’è pace per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato in questo 2021. In effetti, stanno facendo polemica le affermazioni da parte dei commissari di Lecce agli orali di Brescia. L’audio è ora sottoposto alle verifiche del ministero della Giustizia, dopo che le associazioni dei praticanti hanno chiesto aiuto alla Cantabria.

Un sistema volto al contingentamento all’accesso secondo uno standard di spazio

Nel corso di questi ultimi mesi ci è capitato di scrivere in merito all’esame di abilitazione per aspiranti avvocati. Tuttavia, se pensavamo che le problematiche e successive polemiche ad esso connesse fossero concluse, ci sbagliavamo. Infatti, qualche giorno fa è emerso, fragoroso, il caso dell’audio di Brescia finito sul web e nella chat.

Nello specifico, lo scorso 4 giugno, i commissari di Lecce inviati a Brescia, valutando un aspirante avvocato, dimenticano l’audio accesso. Dunque, tutti i collegati hanno ascoltato in diretta affermazioni quali: «Quanti ne avete promossi fino ad ora? Non possiamo promuoverli tutti, stiamo bassi». Infine, l’audio finisce dapprima sul web e nelle chat, successivamente nelle mani del ministero della Giustizia, per verifiche.

A tal proposito si esprime il Coordinamento dei giovani giuristi italiani, esplicitando la consapevolezza che non tutti possano abilitarsi alla professione forense. Tuttavia, si tiene a precisare altresì che questo è “un sistema volto al contingentamento all’accesso non secondo uno standard di merito”. Infatti, anche nella sua versione di “orale rafforzato”, l’esame per l’esercizio della professione palesa una realtà basata su criteri di “spazio”.

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Istituita l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Nasce l’ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, formata da 300 esperti in materia e con un portafoglio di 530 milioni di euro a disposizione fino al 2027.

Il decreto con cui viene istituita l’Agenzia sottolinea la “straordinaria necessità ed urgenza” di “attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente anche nel dominio digitale”. In particolare, la vulnerabilità delle reti può “provocare il malfunzionamento o l’interruzione di funzioni essenziali dello Stato con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”.

IL PROBLEMA DELLA CYBERSECURITY IN ITALIA

L’Italia non eccelle per la sicurezza informatica.

Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, ha dichiarato che “il 93-95% dei server della Pubblica amministrazione non è in condizioni di sicurezza”.

Franco Gabrielli, sottosegretario con delega all’Intelligence, riconosce che la situazione derivata da una “mancanza di consapevolezza dei rischi” e da “un deficit di cultura su questi temi”.

Ma quanto è grande il rischio che corriamo?

Un’idea ce la offre Ranieri Razzante, consigliere per la cybersecurity del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè: “dai dati del parlamento europeo, nel 2019 [i cyberattacchi] sono stati 700 milioni in Europa, triplicati rispetto all’anno precedente”.

https://video.sky.it/news/tecnologia/video/nasce-lagenzia-per-la-cybersicurezza-nazionale-676813

CYBERSICUREZZA, I COMPITI DELLA NUOVA AGENZIA

Nel gestire la cybersecurity, la nuova agenzia sostituisce il DIS, cioè il Dipartimento che coordina i servizi d’Intelligence.
Eserciterà i suoi compiti sotto il controllo del Presidente del Consiglio e dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
Tali compiti sono:

• tutelare gli interessi nazionali, la resilienza dei servizi e le funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche;
• sviluppare capacità nazionali di prevenzione, di monitoraggio, di rilevamento e di mitigazione, per fronteggiare incidenti di sicurezza informatica e attacchi informatici;
• contribuire a innalzare la sicurezza dei sistemi di Information and communications technology (ICT) dei soggetti all’interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, della PA, degli operatori di servizi essenziali (OSE) e dei fornitori di servizi digitali (FSD);
• supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, tramite la promozione di progetti per l’innovazione e lo sviluppo e stimolando la crescita di una forza di lavoro nazionale nel campo della cybersecurity che possa portare all’autonomia strategica nazionale nel settore;
• fungere da interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza e attività ispettive in relazione alla sicurezza nazionale cibernetica, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e alla sicurezza delle reti di comunicazione elettronica.

Obiettivi

L’agenzia promuove azioni comuni tra soggetti pubblici e privati che puntino ad assicurare la resilienza cibernetica nazionale e favorire la digitalizzazione del Paese, dal sistema produttivo alle pubbliche amministrazioni.

Lo scopo è giungere a essere autonomi, sia a livello nazionale che europeo, per quanto riguarda la fornitura di “prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore”.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA CYBERSICUREZZA

Lo stesso decreto che istituisce l’ACN prevede anche il CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, che svolgerà funzioni di consulenza, proposta e deliberazione in materia.

Il CIC è presieduto dal Capo del Governo ed è composto dai ministri degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia, della Difesa, dell’Economia, dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica, di Università e ricerca e dal ministro delegato per l’Innovazione tecnologica.

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Il compenso all’avvocato spetta anche se la transazione non lo prevede

Un avvocato, dopo essersi rivolto al Tribunale, inizialmente aveva visto respingere il riconoscimento delle proprie spettanze. Il motivo: gli assistiti sono giunti ad una transazione in cui però non era previsto il compenso per la sua assistenza legale. Tuttavia, la Cassazione stabilisce che la transazione della lite non è di ostacolo alla liquidazione del compenso all’avvocato del patrocinio.

Gratuito patrocinio: compenso dell’avvocato non deve necessariamente essere specificato nella transazione

Accade che un avvocato si rivolga al Tribunale dopo aver assistito due soggetti con patrocinio gratuito. Nello specifico, i suoi assistiti sarebbero giunti ad una transazione in cui non vi è alcun indice di compenso per l’assistenza legale. Dunque, egli si muove per ottenere la liquidazione delle sue spettanze, ma inizialmente il Tribunale rigetta la sua istanza.

Quindi, l’avvocato si oppone e, in ricorso, il Tribunale accoglie le sue doglianze: si procede con la liquidazione del suo compenso. A questo punto, interviene il Ministero della Giustizia, che ricorre alla suprema corte: il compenso doveva essere contemplato nell’accordo di transazione. Tuttavia, la Cassazione ne respinge il ricorso: la transazione della lite prescinde dalla liquidazione del compenso dovuto all’avvocato.

Dunque, si afferma il principio secondo cui, l’avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito deve comunque essere liquidato. Infatti: “la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze”. Infine: “Non sembra […] configurabile un onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire nell’accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario”.

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Liberi professionisti: al via l’assegno unico per i figli

Lo scorso 8 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 79/2021, contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.  Con cui viene istituito anche l’assegno unico per i figli in favore dei liberi professionisti, lavoratori autonomi e disoccupati esclusi dal beneficio dell’assegno familiare (art. 2 del DL 69/88).

La misura è prevista solo per il secondo semestre del 2021, a decorrere dal mese in cui viene presentata la domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono concessi gli arretrati dal mese di luglio.

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI E LIBERI PROFESSIONISTI: I DETTAGLI

Oltre ad appartenere alle categorie già citate, i beneficiari dell’assegno unico per i figli sono cittadini delll’UE o familiari di cittadini UE o ancora cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno che risiedano in Italia da almeno 2 anni o titolari di contratto di lavoro per almeno 6 mesi, che paghino le imposte in Italia e che abbiano un Isee  inferiore a 50.000 euro annui.

L’importo dell’assegno varia in modo inversamente proporzionale all’Isee dichiarato dal nucleo famigliare del beneficiario, con il seguente range di riferimento:

– minimo di 30 euro a figlio per nuclei con 1 o 2 figli, o di 40 euro per nuclei con 3 o più figli che presentino un Isee di 40.000 euro l’anno;

– massimo di 218 euro per ciascun figlio per nuclei famigliari con 3 o più figli e con Isee inferiore a 7.000 euro l’anno.
L’assegno viene maggiorato di 50 euro al mese per ciascun eventuale figlio con disabilità.

In caso di affido condiviso, la somma spetta al 50% a ciascun genitore.
L’importo dell’assegno non ricade nel reddito imponibile e non preclude l’accesso al reddito di cittadinanza o ad altre misure regionali o locali a favore dei figli.

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Dal decreto semplificazioni arriva l’introduzione di possibilità di delega allo Spid

Negli scorsi giorni, con l’approvazione del decreto semplificazioni, è stata introdotta la possibilità di delega allo Spid. L’idea è che chiunque possa delegare il suo accesso a uno o più servizi verso un soggetto titolare dell’identità digitale (Spid). Tuttavia, non sono ancora state diffuse informazioni riguardo le modalità di effettuazione di tale delega, per le quali occorre il Garante della Privacy.

Decreto semplificazioni: la delega è apertura verso chi non ha lo Spid.

31 maggio 2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazioni, dove -art..64 ter- si trova il “Sistema di gestione delle deleghe”. Tale sistema viene affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transazione digitale. Così, anche i cittadini che hanno meno praticità con la tecnologia possono delegare una persona fidata all’accesso dei servizi digitali delle PA.

Tale presentazione della delega deve rispettare precise modalità, come indicato nell’art.65, comma 1, Codice dell’Amministrazione Digitale. Infatti, si può procedere con istanza e dichiarazione presentata per via telematica e sottoscritte con firma digitale/ elettronica o congiuntamente a documento d’identità. Oppure, ci si può recare agli sportelli delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio e procedere con la modulistica.

Dunque, una volta acquisita la delega al sistema di Gestione, viene generato un attributo qualificato associato all’identità digitale del soggetto delegato. Vale la pena sottolineare che questo stesso attributo vale anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica. Infine, attenzione: affinché suddetto Sistema di gestione deleghe possa concretizzarsi, è ancora necessario conoscere il parere del Garante della Privacy.

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Notifica PEC non ricevuta, ricorso inammissibile Servicematica

Notifica PEC non ricevuta, ricorso inammissibile

Una donna a cui viene concesso di occupare parte di un immobile, esclusivamente per il periodo vacanziero, con un accordo verbale, decide di denunciare la situazione all’Agenzia delle Entrate.

A seguito della denuncia il contratto viene regolarizzato, ma la locatrice si rivolge al Tribunale e ottiene l’annullamento del contratto e il pagamento dell’indennità di occupazione.

La conduttrice allora si rivolge in Corte di Appello, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto regolare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando, data la sua assenza, la contumacia e confermando la sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello ritiene invece che la notifica sia stata regolare e che l’appellante avrebbe dovuto proporre allora “querela di falso, stante che la relata di notifica eseguita dall’agente postale fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione della immissione dell’atto da notifica nella casella di posta”.

I MOTIVI DEL RICORSO

La conduttrice però porta la questione in Cassazione, portando due motivi:

  1. “art.360 c.p.c., n.4: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione di legge con riferimento alla norma applicata, vizio di motivazione” per avere la Corte di Appello errato nel ritenere la notifica avvenuta a mezzo posta e nell’applicare di conseguenza la L. 890/1982;
  2. “violazione di legge (art. 360, n.3 c.p.c.): errata applicazione dell’art. 140 c.p.c, anche con riferimento all’art.111 Cost. – profili di illegittimità costituzionale” per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’art. 140 c.p.c. fosse applicabile a situazioni di convivenza/coabitazione con la controparte o aventi causa diretti.

In sostanza, la conduttrice sostiene che la locatrice abbia ignorato l’affissione dell’avviso ex. art. 140, comma 2 c.p.c. e che, data la presenza di una sola cassetta postale condivisa con la locatrice, peraltro situata lontano dall’ingresso, non si possa avere l’assoluta certezza relativamente alla conoscenza del processo da parte sua.

LA NOTIFICA PEC NON RICEVUTA? IL RICORSO È INAMMISSBILE

La Cassazione ha rilevato che la notifica PEC del ricorso eseguita dalla locatrice non è andata a buon fine. Il sistema ne ha infatti rifiutato la ricezione a causa di problemi alla casella di posta elettronica non imputabili al destinatario.

La conclusione è dunque l’inammissibilità del ricorso.

Nella sentenza gli Ermellini segnalano che al caso va applicato il principio di diritto secondo cui:

“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (da ultimo Cass. 21/08/2020, n. 17577).

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