sottoscrizione avvocati

Gli avvocati e facoltà di eseguire autenticazioni

Hanno gli avvocati il potere di eseguire autenticazioni? Sì.

Il riferimento normativo si trova nelle modifiche all’articolo 14 della legge 53/1990 introdotte con l’art. 16 bis del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n.120 del 11 settembre 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».

Le modifiche riguardano i termini  «segretari delle procure della Repubblica» a cui ora seguono i termini «gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento».

La modifica va a introdurre la facoltà per gli avvocati di autenticare alcune tipologie di sottoscrizioni, come quelle relative a proposte di legge di iniziativa popolare, referendum o elezioni.

AVVOCATI E AUTENTICAZIONI: IL TESTO DELL’ARTICOLO MODIFICATO

Qui di seguito il testo dell’articolo 14 della legge 53/1990 modificato che amplia agli avvocati la facoltà di eseguire autenticazioni:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n.122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.240, dalla legge 24 gennaio 1979,n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n.352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco” .

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