Avvocati ed assegno unico figli

Avvocati: assegno unico per i figli

Anche gli avvocati hanno diritto all’assegno unico per i figli minori

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 anche gli avvocati, in quanto liberi professionisti, potranno beneficiare dell’assegno unico per i figli. Comunque, come ricorda la Cassa Forense, si tratta di una misura transitoria: limitata al secondo semestre 2021. Inoltre, l’assegno spetta -previa verifica dei requisiti- a decorrere dal mese di presentazione della domanda, con arretrati se presentata entro settembre.

L’importo dell’assegno unico decresce in rapporto al valore dell’ISEE

L’assegno unico è una misura inserita nel Decreto Sostegni bis, che sarà avviata per tutte le famiglie con requisiti dal 1° gennaio 2022. Inoltre, dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre, potranno beneficiarne i liberi professionisti e -dunque- anche gli avvocati. La condizione sine qua non è di avere un ISEE relativo all’anno di riferimento inferiore a 50.000euro.

A tal proposito, il CNF, all’apposita sezione “Info Cassa News” del suo sito, specifica che “la nuova misura è transitoria”. In effetti, è un assegno limitato al secondo semestre del 2021, che decorre dal mese di presentazione stessa della domanda. Inoltre, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, si ha diritto agli arretrati a partire dal mese di luglio.

E’ importante sottolineare che l’importo dell’assegno unico è inversamente proporzionale al valore indicato dall’ISEE. Quindi, con ISEE inferiore a 7.000euro e nucleo di 3 o più figli: 218euro a figlio. Invece, con 40.000euro e 1 o 2 figli: 30euro a figlio; comunque, tale assegno è maggiorato di 50euro per ciascun figlio con disabilità.

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Fattura elettronica, nuove regole e nuovi codici a partire dal primo luglio 2021

La fattura elettronica cambia e dal primo luglio entrano in vigore nuove regole.

L’Agenzia delle entrate, gestore del Sistema di Interscambio, ne ha dato comunicazione pubblicando l’aggiornamento delle “Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018”.

Le nuove regole si adeguano alla norma europea EN 16931-1:2017, con cui è completata l’adozione della Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica in caso di appalti pubblici. Vengono introdotti nuovi elementi per la gestione conforme allo standard europeo di alcune casistiche specificatamente italiane, come lo split-payment, l’imposta di bollo, la ritenuta d’acconto o la cassa previdenziale.

FATTURA ELETTRONICA, I NUOVI CODICI

IVA

• N1 escluse ex art. 15;
• N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE;
• N2.2 non soggette – altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura;
• N3.1 non imponibili – esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72
• N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
• N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
• N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
• N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
• N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
• N4 esenti;
• N5 regime del margine/IVA non esposta;
• N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
• N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
• N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
• N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
• N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
• N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
• N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
• N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
• N6.9 inversione contabile – altri casi (attualmente inutilizzabile);
• N7 IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f g e art. 74 sexies DPR 633/72.

Tipi ritenuta

• RT01 Ritenuta persone fisiche;
• RT02 Ritenuta persone giuridiche;
• RT03 Contributo INPS;
• RT04 Contributo ENASARCO;
• RT05 Contributo ENPAM;
• RT06 Altro contributo previdenziale.

Cassa Previdenziale

• TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
• TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti
• TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri
• TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
• TC05 Cassa nazionale del notariato
• TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
• TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
• TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
• TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
• TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
• TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
• TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
• TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
• TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
• TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
• TC16 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
• TC17 Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
• TC18 Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
• TC19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
• TC20 Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
• TC21 Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
• TC22 INPS

Tipo documento

• TD01 fattura 380
• TD02 acconto/anticipo su fattura 386
• TD03 acconto/anticipo su parcella 386
• TD04 nota di credito 381
• TD05 nota di debito 383
• TD06 parcella 380
• TD16 integrazione fattura reverse charge interno 380
• TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero 380
• TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari 380
• TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 380
• TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
• TD21 autofattura per splafonamento 380
• TD22 estrazione beni da Deposito IVA 380
• TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA 380
• TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) 380
• TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) 380
• TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) 380
• TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Regime fiscale

• RF01 Ordinario
• RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
• RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
• RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
• RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
• RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
• RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
• RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
• RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
• RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40- bis, DL 41/95)
• RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
• RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
• RF18 Altro
• RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

Modalità di pagamento

• MP01 Contanti
• MP02 Assegno;
• MP03 Assegno circolare;
• MP04 Contanti presso Tesoreria;
• MP05 Bonifico;
• MP06 Vaglia Cambiario;
• MP07 Bollettino Cambiario;
• MP08 Carta di pagamento;
• MP09 RID;
• MP10 RID utenze;
• MP11 RID veloce;
• MP12 RIBA;
• MP13 MAV;
• MP14 Quietanza erario;
• MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale;
• MP16 Domiciliazione bancaria;
• MP17 Domiciliazione postale;
• MP18 Bollettino di c/c postale;
• MP19 SEPA Direct Debit;
• MP20 SEPA Direct Debit Core;
• MP21 SEPA Direct Debit B2B;
• MP22 Trattenuta su somme già riscosse;
• MP23 Pago PA

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Genitori separati e vaccini

Vaccino ai figli di genitori separati

Cosa succede nel caso di vaccino del figlio di due genitori separati, in disaccordo?

Affinché si possa effettuare il vaccino ad un minorenne è necessario avere il consenso di entrambi i genitori. Tuttavia, tale unanimità di consenso non è sempre semplice da ottenere, soprattutto nel caso di figli di genitori separati. A tal proposito, è necessario analizzare il punto di vista legale della vicenda anche nel caso di figli quasi maggiorenni.

Il Tribunale opta per l’opzione meno pregiudizievole nei confronti del figlio

Dallo scorso 2 giugno, in tutta Italia si è aperta la campagna vaccinale contro il Covid-19 anche ai minorenni. Nello specifico, affinché il minore sia vaccinato, è sufficiente presentare il consenso di entrambi i genitori. Tuttavia, soprattutto nel caso di figli di genitori separati –e spesso solamente per ripicca, tale unanimità non è poi così scontata.

Legalmente, il punto di partenza è la non obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, proprio come contro papilloma virus e meningite. Tuttavia, in questi ultimi due casi, generalmente non si autorizzava la vaccinazione anche perché “non esisteva un grave pregiudizio vista la scarsa diffusione delle malattie sul territorio nazionale”. Cosa che -evidentemente- non vale per il Covid-19. Dunque, se la separazione è in corso, a giudicare la controversia è il giudice della separazione.

Invece, se separazione o affidamento sono già definiti, il genitore favorevole alla vaccinazione può proporre ricorso (ex art. 709 ter c.p.c.) al Tribunale territoriale competente. Infine, nel caso di figli quasi maggiorenni, la giurisprudenza tende a dare forte peso alla volontà del minore. Infatti, pur essendo ancora formalmente minorenne, la soluzione potrebbe trovarsi proprio nell’ascolto del ragazzo e nella sua volontà di autodeterminarsi.

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Uso personale di computer aziendali. L’altra faccia dello smart working

In questi tempi di smart working, in cui molti si sono ritrovati a lavorare a casa, è facile credere che i dipendenti abbiano usato dispositivi personali per svolgere le loro mansioni. Ma c’è anche un’altra eventualità da considerare, ovvero l’utilizzo di dispositivi concessi dall’azienda al lavoratore.

Ma cosa succede se i dipendenti fanno un uso personale dei computer aziendali?

I RISCHI DELL’USO PERSONALE

Fin da prima della pandemia molte aziende dotano i propri dipendenti di device aziendali, primi fra tutti i computer, senza però preoccuparsi di offrire loro un’adeguata informazione sui diritti e sui doveri di una tale concessione.

Questa mancanza di informazione espone l’azienda a rischi, soprattutto informatici. L’uso poco attento dei computer per utilizzi che vanno oltre i compiti lavorativi, per esempio la navigazione in siti non sicuri, aumenta le vulnerabilità ad attacchi informatici o l’installazione involontaria di virus e malware.

Le conseguenze però ci sono anche per i dipendenti, che rischiano sanzioni disciplinari, ma anche civili e penali.

IL COMPUTER È UNO STRUMENTO DI LAVORO

All’art.4 comma 2, lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) indica come “strumenti di lavoro” tutti i mezzi che il lavoratore usa per “rendere la prestazione lavorativa”.
Se ne deduce facilmente che tutti i device concessi al dipendente sono strumenti di lavoro.

In quanto strumento di lavoro, il computer concesso al dipendente può essere monitorato dal datore per evitare un possibile uso personale. Va sottolineato che questo monitoraggio deve essere saltuario e deve rispettare la privacy del lavoratore: entrando in contatto con informazioni del dipendente eventualmente presenti nel computer aziendale, questa attività ricadrebbe all’interno della cornice del trattamento dei dati personali.
Il monitoraggio va dunque svolto secondo i principi di pertinenza, correttezza e non eccedenza del trattamento dei dati (sentenza n. 22313/2016, Cass. civ., Sez. Lavoro).

L’IMPORTANZA DEI REGOLAMENTI

Se, da un lato, un contratto di lavoro implica che il dipendente rispetti gli obblighi di diligenza, di obbedienza e di fedeltà al datore di lavoro, dall’altro è sempre bene che le aziende si dotino di regolamenti che indichino le modalità e le condizioni di utilizzo del computer aziendale.

I regolamenti possono escludere del tutto l’uso personale dei computer aziendali o ammetterlo in parte. In questo caso, vanno indicati i tempi e i modi e confini dell’uso personale.
Vanno anche indicate le modalità e la frequenza dei controlli da parte del datore di lavoro.

LE SANZIONI PREVISTE PER I DIPENDENTI

DISCIPLINARI

Vanno indicate chiaramente nel regolamento. Possono avere la forma di avvertimenti, sospensioni o arrivare al licenziamento.

CIVILI

Se l’uso personale del computer aziendale causa danni dovuti ad attacchi informatici, all’installazione di virus e malware o ad altre condotte improprie, al lavoratore può essere chiesto di risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali.

PENALI

Al dipendente può essere riconosciuta la responsabilità penale se ha utilizzato il computer o altri device aziendale per entrare in spazi virtuali aziendali senza autorizzazione o se, pur avendone accesso, vi si è intrattenuto contro la volontà del datore.

Nel caso dei dipendenti pubblici, l’uso privato del computer aziendale può configurate il reato di peculato d’uso.

[L’articolo prende spunto da: “Uso personale del computer aziendale da parte del dipendente: divieti e sanzioni”]

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Leggere email della ex e tentare di conoscerne il traffico telefonico è reato

Processo penale per l’ex marito che legge le email della moglie e accede al sito del gestore telefonico per monitorarne il traffico. La Cassazione definisce il reato in questione come violazione della corrispondenza e accesso abusivo ad un sistema informatico. In effetti, si tratta di reato anche se l’imputato è l’effettivo proprietario della Sim e ne conosce le credenziali.

La tutela della riservatezza prescinde da ragionamenti connessi al diritto di proprietà

L’ex marito legge le email della moglie e accede al sito del gestore telefonico della stessa per conoscerne il traffico telefonico. La Corte d’Appello (ai sensi dell’art.81 comma 2 artt. 615 ter e 616 c.p) qualifica il fatto in accesso abusivo a sistema informatico o telematico e violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. In questo quadro, la pena viene definita in tre mesi di reclusione; quindi, l’imputato ricorre in Cassazione.

I motivi di ricorso sollevati dall’ex marito vanno dall’intervenuta prescrizione alla mancanza di violazione passando per l’eccessiva somma risarcitoria stabilita. In effetti, la Cassazione annulla i reati penali per prescrizione, però dichiara inammissibile per manifesta infondatezza il terzo motivo sollevato dall’uomo. Infatti, l’accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password costituisce -parallelamente- delitto di accesso abusivo del sistema informatico e violazione di corrispondenza.

Nello specifico è in relazione all’acquisizione del contenuto delle email custodite nell’archivio che tale reato concorre con quello di violazione di corrispondenza,. Infine, si tratta di reato anche se l’imputato è l’effettivo proprietario della Sim e ne conosce le credenziali. Infatti, la tutela della riservatezza prescinde da ragionamenti connessi al diritto di proprietà: confermato l’importo di 1.500 euro a risarcimento del danno.

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Spinta alla mediazione grazie agli incentivi fiscali per gli avvocati

Spinta alla mediazione grazie agli incentivi fiscali per gli avvocati

Gli emendamenti presentati il 16 giugno scorso al DDL sulla riforma del processo civile sono stati accompagnati da un relazione tecnica che evidenzia alcuni incentivi fiscali per gli avvocati e in caso di ricorso alla mediazione.

Il DDL di riferimento è l’AS (Atto Senato) 1662, firmato dal ex-guardasigilli Bonafede e ancora all’esame della commissione Giustizia del Senato.

LA MEDIAZIONE E GLI INCENTIVI FISCALI PER GLI AVVOCATI

La novità principale è contenuta nell’art. 2, nella nuova lettera a) proposta dagli emendamenti e relativa proprio alle ADR. Vengono elencati tutti gli incentivi fiscali che verranno rivisti e semplificati per incentivare le parti a scegliere la mediazione.
Gli incentivi fiscali previsti sono:

1) Ampliamento dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro (ex art. 17, comma 3, D.Lgs. 28/2010), per un costo pari a 6 milioni l’anno.
2) Aumento da 500 a 600 euro del limite massimo per il credito di imposta (ex art. 20, D.Lgs 28/2010) ed estensione dello stesso ai compensi pagati agli avvocati, evenienza era fin qui solo alla remunerazione pagata all’organismo di mediazione. Il tutto per un costo di 47,6 milioni di euro l’anno.

Le risorse per coprire tali costi verranno dal Fondo per interventi strutturali di politica economica (Dl 282/2004), dal Fondo del Mef per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione (ex art. 1, comma 200, legge 190/2014), dal Fondo speciale legato al programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire”.

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Separazione, affido condiviso: modelli di Brindisi

Il Tribunale di Brindisi propone un facsimile di ricorso per separazioni consensuali e giudiziali

Era il 2017, quando il Tribunale di Brindisi elaborava proprie linee guida e modelli in grado di orientare la giurisprudenza. Oggi, il medesimo gruppo di lavoro, aggiunge al precedente documento un fac-simile di ricorso unilaterale per la separazione. In esso si trovano: regolamentazione delle condizioni della separazione e regolamento e specificazione spese straordinarie per i figli minori.

Piano genitoriale: l’affidamento dei minori deve basarsi sulla pariteticità dei genitori

La separazione tra coniugi è un momento complesso: bisogna bilanciare gli interessi contrapposti delle parti, rispettando l’ordinamento legislativo vigente. In questo quadro, si inseriscono il documento del 2017, e poi quello dell’8 aprile scorso, ad opera del Tribunale di Brindisi. In effetti, si tratta dello stesso gruppo di lavoro che elabora un documento basato sulla pariteticità -sia teorica che pratica- dei genitori (art.337-ter c.c.).

Dunque, al centro c’è la garanzia del diritto alla bigenitorialità: “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. Non solo: “di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. A tal fine, il documento contiene un fac-simile di ricorso unilaterale per la separazione con la regolamentazione delle condizioni e spese per figli minori.

Infatti, secondo il Tribunale, la via ordinaria e principale di separazione dev’essere l’affidamento rivolto ad entrambi i genitori in maniera condivisa. Quindi, salvo specifiche eccezioni, anche dal punto di vista economico, ciascun genitore deve contribuire direttamente al mantenimento del figlio minore. Infine, al documento, è affiancato un modello di Piano Genitoriale (PG), da redigere -congiunto o disgiunto- per impegnare pariteticamente, con pienezza e continuità, entrambi i genitori.

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Ripresa economica e semplificazioni: cambierà il lavoro degli avvocati?

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Riprendiamo gli interessanti contenuti dell’articolo “Semplificazioni, la febbre che può legare le mani (anche) all’avvocato” apparso su Il Dubbio in cui si esamina il futuro nebuloso che incombe sul lavoro dell’avvocato.

La gestione dell’emergenza COVID lascerà infatti tracce in molti ambiti dell’esistenza delle persone e porterà dei cambiamenti inevitabili, alcuni dei quali riguardano la professione dell’avvocato.

I cambiamenti maggiori toccheranno probabilmente di più i legali che si occupano di diritto delle imprese, di opere pubbliche e di contrattualistica. Questo perché l’impianto normativo a favore della ripresa economica e il Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale stanno puntando a una forte semplificazione che da un lato riduce i margini di errore concessi alle PA, ma dall’altro va a modificare in modo inedito il lavoro degli avvocati.

LE OPINIONI SULLE SEMPLIFICAZIONI E GLI EFFETTI SUL LAVORO DEGLI AVVOCATI

Nell’articolo vengono riportate le parole di alcuni esponenti del mondo legale.

Il Presidente di sezione del Consiglio di Stato, Raffaele Greco, spiega che:

«Sia con il decreto Semplificazioni dello scorso anno, il Dl 76, sia con il Dl 77/2021 da poco emanato, e noto come decreto Governance, è stata affievolita, per il giudice amministrativo, la possibilità di incidere sui contratti per appalti e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni con i privati. Prima per le gare legate all’emergenza covid e in generale fino al 31 dicembre 2021, poi con estensione fino tutto il 2023.
Lo si fa in nome dell’idea secondo cui il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni rallenterebbe l’economia.
Credo che noi magistrati e gli avvocati siamo d’accordo nel ritenere che una tutela ridotta non sia nell’interesse neppure delle imprese. Un contratto che continua a dispiegare i propri effetti nonostante un Tar ne abbia riconosciuto l’illegittimità sembra contrastare innanzitutto con il buon funzionamento dell’amministrazione, ma anche con quel modello di crescita che l’Europa si aspetta dal nostro Paese, basato sui principi di correttezza e trasparenza. Ecco, a me pare che non si consideri con attenzione tale aspettativa. E che anzi si rischi di vedere alcune delle norme cosiddette semplificatorie introdotte negli ultimi mesi finire dinanzi alla Corte di giustizia dell’Ue».

La consigliera Cnf, Isabella Stoppani, coordinatrice della commissione Diritto amministrativo, la vede così:

«Di fronte a un contratto che, pur dichiarato illegittimo, non può più essere travolto dalla decisione del giudice, si aprirebbero ipotesi di ulteriori contenziosi. Alcune attività difensive potrebbero dirottarsi dall’ambito amministrativistico a quello ordinario. Ma dal punto di vista delle istituzioni forensi non sembra questo il cuore della questione: piuttosto, non possiamo tacere sul rischio che si arrechino danni alla collettività, innanzitutto.
Già sono stati eliminati diversi controlli interni alle amministrazioni, per esempio quelli preventivi del Coreco; ora si rischia di limitare l’accesso materiale alla giurisdizione, e in ultima analisi di favorire il malcostume, sotto varie forme.
Di sicuro, la tutela dei cittadini è garantita fino a quando lo è l’accesso alla giustizia.
Ogni scorciatoia viola gli articoli 24 e 111 della Costituzione e danneggia tutti. Credo sia questa la considerazione da fare».

Stefano Bigolaro, consigliere dell’Unione nazionale amministrativisti, ribadisce come la

«monetizzazione della tutela», cioè «la possibilità per chi è illegittimamente escluso da una gara o da un contratto, di ottenere almeno un risarcimento, non si possa mettere sullo stesso piano dell’effetto caducatorio di una sentenza del Tar.
Con le nuove norme, le opere e le forniture di servizi appaltate dalle Pa ai privati andranno avanti anche se la procedura è stata dichiarata illegittima da un giudice, ad esempio perché l’impresa vincitrice era priva dei requisiti.
Se un avvocato può dire al proprio assistito “abbiamo buone possibilità di ottenere la riassegnazione dell’opera”, è un conto. Altro è potergli prefigurare solo un esito risarcitorio. Innanzitutto perché quell’imprenditore nel frattempo non lavora, e la prospettiva del ristoro economico è spesso incerta e lontana. Inoltre, se l’illegittimità dipende non solo da un errore della stazione appaltante ma anche da una specifica condotta del privato aggiudicatario, l’azione contro quest’ultimo dovrà essere necessariamente avviata dinanzi al giudice ordinario.
Avremo magari due procedimenti paralleli con due diversi magistrati e tutti i problemi legati alla necessità che si parlino fra loro».

Difficile al momento capire quali saranno i reali effetti sulla professione legale.

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avvocati e sostituti

Avvocati responsabili dei compiti dei sostituti

E’ responsabile disciplinarmente l’avvocato che affida compiti alla sostituta senza controllarne l’esecuzione

Il CNF si è recentemente espresso riguardo il caso di responsabilità di un avvocato sui compiti lavorativi della sua sostituta. Infatti, se il legale sollevava motivi di responsabilità diretta da parte della stessa sostituta, la sentenza n.219/2020 non lascia margini di dubbio. Infatti, si definisce “violazione deontologica” il caso in cui un avvocato affidi “a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente […] omettendo di verificarne l’esecuzione”. 

Violazione deontologica avvocato: egli è responsabile anche per il fatto del sostituto

Succede che all’Auls della Romagna venga notificato, a istanza di un avvocato -creditore precedente, un atto di pignoramento presso terzi. Poi, succede che all’avvocato venga comunicato via pec l’avvenuto pagamento della somma, prima ancora della stessa notifica dell’atto. Perciò, avendo assolto al suo obbligo di legge, il terzo -debitore- non compare all’udienza indicata in suddetto atto.

Tuttavia, nel corso dell’udienza, non viene dato atto di tale comunicazione, dunque il Giudice emette ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.). A questo punto, l’Ausl diffida l’avvocato dal procedere esecutivamente nei suoi confronti, però tale diffida rimane senza effetto. A questo punto, il Consiglio Distrettuale di Disciplina avvia un procedimento nei confronti dell’Avvocato.

Ed è proprio lo stesso CDD a dichiarare l’Avvocato responsabile della violazione “del dovere di esercitare l’attività professionale con lealtà e correttezza e del dovere di verità”. Inoltre, se la mancata produzione fosse effettivamente addebitabile al sostituto, l’avvocato avrebbe avuto comunque molteplici occasioni per rimediare. La sentenza successiva, del CNF, conferma tale provvedimento evidenziando la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e verità da parte dell’Avvocato.

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Green Pass, privacy e App IO. Il Garante dice sì

Il problema della privacy legato all’App IO sembra essersi risolto, con il Garante che finalmente ha dato parere positivo sul suo uso per il recupero del Green Pass.  in conformità al Dpcm dello scorso 17 giugno 2021.

Il parere giunge dopo le modifiche apportate da PagoPA a seguito delle segnalazioni dello stesso Garante.

PRIVACY E APP IO: I PROBLEMI EVIDENZIATI DAL GARANTE

Il Garante della Privacy aveva individuato alcune criticità relative alla privacy degli utenti.

Creazione di un identificativo univoco (Google)

Al primo avvio su un dispositivo Android, l’App IO avvia automaticamente i servizi Firebase di Google, creando un identificativo legato in modo univoco all’utente, senza informare quest’ultimo. Non viene data all’utente alcuna libertà di scelta e manca chiarezza sulle finalità del trattamento.

Il tracciamento (Mixpanel)

All’interno dell’App IO sono presenti librerie di tracciamento di Mixpanel.
Tali librerie inviano automaticamente dati sull’utilizzo dell’app da parte degli utenti ai sistemi di Mixpanel attraverso la creazione di un identificativo univoco.
Anche in questo caso, l’utente non è informato ed è impossibilitato dall’esprimere un consenso conforme all’art. 122 del Codice della Privacy. Inoltre, la profilazione risulta essere non conforme a quanto indicato nell’art.4 n.4 e nel considerando 71 del GDPR.

Attivazione automatica dei servizi

Al primo accesso, tutti i servizi messi a disposizione da ogni ente nazionale o locale tramite l’App IO vengono attivati come impostazione predefinita. È compito dell’utente disattivarli uno per uno.

Notifiche push

Per informare gli utenti della ricezione di messaggi all’interno dell’App IO, la stessa si basa sulle notifiche push. Per funzionare, tale sistema necessita del trasferimento di alcuni dati personali ai gestori dei sistemi operativi dei dispositivi (Google o Apple).

IL PARERE POSITIVO DEL GARANTE

Con il provvedimento del 9 giugno, Il Garante ha chiesto a PAgoPA di bloccare provvisoriamente alcune forme di trattamento dei dati tramite l’App IO e di risolvere le criticità evidenziate.

Di contro, il Ministero dell’Innovazione ha emesso un comunicato con cui ha smentito le accuse e ha sottolineato il ruolo dell’app come pilastro per la trasformazione digitale della PA.

PagoPA ha provveduto subito a disattivare l’invio di dati a Google e Mixpanel. In relazione a quest’ultima azienda, i dati potranno essere conservati per un massimo di 10 giorni.

Dal 9 luglio verrà anche introdotta la modalità opt-in per l’attivazione consapevole dei singoli servizi.

Il Garante della Privacy ha dunque dato il via libera all’uso dell’app IO per la visualizzazione del Green Pass.

GREEN PASS, COME FUNZIONA L’APP IO E COME OTTENERLO

Alla richiesta dell’utente, l’app invia una notifica push sotto forma di sms o mail contenente un codice che permette di recuperare la certificazione verde dal sito www.dgc.gov.it. È necessario inserire le cifre della tessera sanitaria e si ottiene un codice QR contenente le informazioni su tamponi, vaccinazioni o eventuale guarigione.

È possibile scaricare il Green Pass anche tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure chiedendolo al medico di famiglia o alla farmacia.

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