Operatori giudiziari calabresi, via libera alla stabilizzazione degli ex tirocinanti

“Dopo anni di abbandono dei governi precedenti, raggiungiamo un risultato storico per gli operatori giudiziari calabresi: la stabilizzazione degli ex tirocinanti in regime di part-time.

Con la pubblicazione del Decreto Legge PNRR rispondiamo con i fatti alla sinistra che sa sempre cosa fare quando è all’opposizione, ma non fa nulla quando governa. Grazie al Governo aumentano gli occupati e diminuiscono i precari”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.


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Google potenzia Gemini: arriva la musica generata con Lyria 3

L’assistente Gemini si arricchisce di una nuova componente dedicata alla produzione musicale. Google DeepMind ha infatti sviluppato Lyria 3, modello di intelligenza artificiale progettato per creare brevi composizioni a partire da semplici istruzioni testuali o da materiali caricati dagli utenti.

Dopo immagini e video, l’ecosistema creativo dell’app si amplia così alla musica: è possibile ottenere tracce di circa 30 secondi specificando genere, atmosfera, strumenti o ritmo. L’utente può anche fornire immagini, documenti o presentazioni come spunto per la composizione, lasciando al sistema il compito di generare automaticamente anche eventuali testi.

Tra le novità principali rispetto alle versioni precedenti figurano una maggiore personalizzazione di stile e voce, una resa sonora più strutturata e la creazione automatica dei testi senza doverli inserire manualmente.

In arrivo anche su YouTube

Il modello sarà progressivamente integrato in Dream Track su YouTube, con l’obiettivo di offrire ai creator strumenti per realizzare basi originali destinate soprattutto ai contenuti Shorts.

Tracciabilità e copyright

Le tracce prodotte includono SynthID, tecnologia di filigrana digitale che consente di riconoscere i contenuti generati con l’AI di Google. È inoltre disponibile un sistema di verifica che permette di controllare la presenza di segnali riconducibili all’intelligenza artificiale.

Sul fronte della tutela autoriale, l’azienda dichiara di aver sviluppato il modello tenendo conto delle regole sul diritto d’autore e di aver previsto filtri per evitare imitazioni dirette di artisti specifici. In caso di possibili violazioni, è attivo un canale dedicato alle segnalazioni, nel rispetto dei termini di servizio e delle policy sull’uso dell’AI generativa.


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Cef Digital, al via il cofinanziamento nazionale: 4 milioni per reti e servizi innovativi

Nuove risorse per rafforzare la connettività e le infrastrutture digitali strategiche. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio ha aperto un avviso pubblico destinato a sostenere, con fondi nazionali, i progetti italiani ammessi al programma europeo “Connecting Europe Facility – Digital”.

La misura mette a disposizione 4 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per integrare i finanziamenti già ottenuti a livello Ue. Possono partecipare enti pubblici e società in house risultati beneficiari di contributi nell’ambito dei bandi CEF Digital.

Il sostegno riguarda iniziative infrastrutturali, studi e soluzioni tecnologiche orientate allo sviluppo della rete 5G lungo i principali corridoi di trasporto europei, alla crescita delle smart communities, al potenziamento dell’edge cloud e delle dorsali backbone strategiche per i cosiddetti digital global gateways, snodi essenziali per la sovranità digitale e la connettività internazionale.

Le candidature possono essere presentate anche in forma aggregata o in partenariato con soggetti privati. Le istanze dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo dedicato entro il 28 febbraio 2026.


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Natoli sospesa dal Csm: maggioranza risicata, nuovi equilibri e tensioni interne

La vicenda ricorda lo scandalo Palamara, che nel 2019 portò alle dimissioni di cinque consiglieri e alla rideterminazione dei rapporti di forza all’interno del plenum.

Concorso notarile: 278 ammessi all’orale su 1.129 candidati

Si ferma al di sotto del 25% la quota di candidati che ha superato le prove scritte dell’ultimo concorso notarile. Su 1.129 partecipanti, sono 278 gli aspiranti notai dichiarati idonei e ammessi alla fase orale.

I risultati sono stati resi noti dal Ministero della Giustizia, che ha pubblicato gli esiti relativi al concorso per 400 posti bandito con decreto direttoriale del 12 giugno 2024. L’elenco ufficiale è disponibile presso l’albo ministeriale, mentre i candidati possono consultare la propria posizione accedendo all’area riservata tramite SPID.

A partire dal 18 febbraio è inoltre possibile richiedere online l’accesso agli atti. La prova orale prenderà il via il 24 marzo 2026: ciascun candidato riceverà la convocazione con data e orario dalla Procura della Repubblica territorialmente competente.


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Oltre la pena: la giustizia riparativa consolida la rete nazionale

Non una promessa, ma un bilancio di quanto già realizzato. È questo il senso dell’incontro che si è svolto presso il Ministero della Giustizia, dedicato allo stato di attuazione della giustizia riparativa in Italia. Un’occasione per illustrare i risultati concreti di un percorso normativo e organizzativo che punta a integrare il modello penale tradizionale con strumenti fondati sul confronto tra autore del reato, vittima e comunità.

Ad aprire i lavori è stato il viceministro Francesco Paolo Sisto, che ha sottolineato come l’iniziativa non fosse finalizzata ad annunciare nuovi progetti, ma a rendere conto di obiettivi già raggiunti. Al centro dell’intervento, il richiamo al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e alla necessità di costruire un ponte tra sistema giudiziario e territori.

Un modello complementare, non alternativo

La giustizia riparativa si configura come un percorso parallelo al processo penale, attivabile solo con il consenso delle parti. Non sostituisce la sanzione, ma la affianca, offrendo uno spazio di dialogo mediato in cui l’autore del reato può assumersi responsabilità e la vittima può trovare ascolto e riconoscimento.

Il ministro Carlo Nordio aveva già definito questa impostazione una “svolta di paradigma” all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 150/2022, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica in materia.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i 36 Centri per la giustizia riparativa attivati sul territorio nazionale, frutto della collaborazione tra amministrazione centrale ed enti locali, chiamati a svolgere un ruolo decisivo nella concreta operatività del sistema.

Il ruolo dei territori e le risorse stanziate

L’implementazione dei centri ha richiesto un intenso lavoro di coordinamento istituzionale. Magistrati, dirigenti ministeriali ed esperti hanno evidenziato la complessità del dialogo tra strutture con linguaggi, tempi e competenze differenti, ma anche la capacità di costruire reti operative stabili.

Sul piano finanziario, l’investimento non è stato marginale: circa 15 milioni di euro sono stati destinati alla creazione e al funzionamento dei centri, con l’auspicio di un ulteriore rafforzamento delle risorse nei prossimi esercizi.

Una cultura del conflitto che cambia

Durante la presentazione è emersa con forza la dimensione culturale della riforma. La giustizia riparativa è stata descritta non solo come un istituto giuridico, ma come un diverso modo di guardare al conflitto penale: un approccio che valorizza l’incontro, la responsabilizzazione e la ricostruzione delle relazioni sociali.

Non a caso, nel dibattito è stato evocato anche un precedente simbolico della tradizione occidentale: l’episodio dell’incontro tra Achille e Priamo narrato nell’Iliade, esempio antico di riconoscimento reciproco oltre la violenza del conflitto. Un richiamo culturale per sottolineare che l’idea di una giustizia fondata sull’incontro affonda radici lontane, pur trovando oggi una sistemazione normativa moderna.

Verso una giustizia più dialogica

La fase attuativa segna dunque un passaggio importante: dall’enunciazione dei principi alla costruzione di strutture operative. Resta la sfida di consolidare prassi e professionalità, garantendo uniformità sul territorio e piena integrazione con il sistema penale.

La scommessa è ambiziosa: fare della gestione del conflitto non solo un momento sanzionatorio, ma un’occasione di ricomposizione sociale. Se il modello saprà radicarsi stabilmente, la giustizia riparativa potrà diventare una componente strutturale dell’ordinamento, capace di arricchire la risposta pubblica al reato con strumenti di responsabilità e dialogo.


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Licenziamento via WhatsApp valido, ma il datore deve provare l’impossibilità di ricollocazione

Il licenziamento inviato tramite WhatsApp può essere valido anche se privo di sottoscrizione. Ma ciò non esonera il datore di lavoro dall’onere di dimostrare di aver tentato ogni possibile ricollocazione del dipendente prima di procedere al recesso.

È quanto emerge da una decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi (sentenza 14 gennaio 2026, n. 52), che affronta due profili centrali: la forma della comunicazione di licenziamento e il rispetto dell’obbligo di repêchage.

La forma del licenziamento: firma non indispensabile

Nel caso esaminato, il datore aveva trasmesso al lavoratore un file Word contenente la lettera di licenziamento tramite WhatsApp, senza apporvi alcuna firma. Il giudice ha ritenuto irrilevante tale mancanza.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 604/1966, la forma scritta è requisito essenziale del licenziamento, ma la sottoscrizione non costituisce elemento imprescindibile qualora il documento venga esibito in giudizio nei confronti del destinatario. La produzione in giudizio, infatti, consente di superare eventuali dubbi sull’imputabilità dell’atto.

Il nodo centrale: l’obbligo di repêchage

Ben più rilevante, nel ragionamento del Tribunale, è il rispetto dell’obbligo di repêchage, elaborazione giurisprudenziale collegata al giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604/1966.

Prima di procedere al licenziamento per ragioni organizzative o economiche, il datore deve verificare se il lavoratore possa essere adibito ad altre mansioni compatibili con il suo bagaglio professionale, anche inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, oppure ricollocato in altre unità produttive dell’azienda.

L’obbligo non si estende indistintamente a tutte le posizioni dell’organigramma, ma solo a quelle coerenti con competenze ed esperienze del dipendente, senza imporre all’impresa un dovere di riqualificazione o formazione ulteriore. Si tratta di un equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, l’esigenza datoriale di organizzare in modo efficiente l’attività produttiva; dall’altro, la tutela della stabilità del posto di lavoro, che impone di considerare il licenziamento come extrema ratio.

L’onere della prova e il ruolo del LUL

Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che il datore non avesse assolto l’onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/1966.

Per dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore, sarebbe stato necessario depositare il Libro Unico del Lavoro (LUL) e un organigramma aggiornato riferito a tutte le unità produttive, così da rappresentare la situazione dell’organico prima, durante e dopo il licenziamento.

L’assenza di tale documentazione ha impedito di escludere la possibilità di reimpiego del dipendente in altre posizioni compatibili.

Le conseguenze economiche

Dal mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage discende l’applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015: il rapporto di lavoro si considera estinto alla data del licenziamento, ma il datore è condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria.

Nel caso specifico, l’importo è stato quantificato in otto mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre accessori di legge, senza assoggettamento a contribuzione previdenziale.


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La Cassazione alza l’asticella: il commercialista risponde se non verifica gli adempimenti

Il commercialista non è un mero compilatore di moduli. Quando inserisce in dichiarazione una deduzione fiscale, deve aver prima accertato che tutti gli adempimenti richiesti dalla legge siano stati effettivamente eseguiti. In caso contrario, le eventuali sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria possono ricadere anche su di lui.

È il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3215 (depositata il 13 febbraio scorso), che delinea un perimetro di responsabilità particolarmente rigoroso per il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Il dovere di verifica sugli adempimenti

La vicenda esaminata riguarda l’applicazione di deduzioni fiscali connesse a interventi edilizi agevolati. La Corte chiarisce che, a fronte di un quadro normativo complesso e stratificato, il commercialista è tenuto a verificare — e a riscontrare con il cliente — che siano stati compiuti tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina agevolativa.

Non basta, dunque, ricevere documentazione contabile o fatture. Occorre accertare che siano state effettuate anche le comunicazioni e formalità prescritte dalla legge, senza le quali il beneficio non può essere riconosciuto.

Il professionista deve operare secondo la “miglior scienza ed esperienza” propria della categoria, in applicazione del parametro di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176, secondo comma, del codice civile.

Il confine tra controllo e affidamento

La Suprema Corte distingue con precisione tra due profili. Da un lato, il commercialista non è obbligato a svolgere indagini sulla veridicità sostanziale della documentazione tecnica o contabile fornita dal cliente. Dall’altro, non può sottrarsi al controllo dell’esistenza degli adempimenti formali richiesti dalla normativa per accedere alle deduzioni.

Nel caso concreto, pur non essendo imputabile al professionista l’errata indicazione della data di inizio lavori fornita da un tecnico, risultava invece evidente l’assenza della comunicazione di fine lavori, elemento essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione. Una carenza documentale che avrebbe dovuto essere rilevata prima di procedere all’inserimento della deduzione in dichiarazione.

Proprio questa omissione ha determinato l’indebita fruizione del beneficio e l’applicazione delle sanzioni fiscali.

Il principio di diritto

Censurando la decisione di merito, la Cassazione afferma che il professionista incaricato della dichiarazione dei redditi è tenuto a controllare la sussistenza dei presupposti normativi per l’inserimento dei dati in dichiarazione.

In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, egli deve verificare l’effettivo compimento di tutti gli adempimenti necessari affinché il beneficio sia legittimamente fruibile, evitando al contribuente il rischio di sanzioni e assicurandogli il miglior trattamento fiscale possibile.


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Phishing in azienda, la Cassazione conferma: licenziamento legittimo e risarcimento dovuto

Una e-mail apparentemente proveniente dal presidente del consiglio di amministrazione, una richiesta urgente di pagamento verso una società inglese e un bonifico eseguito senza ulteriori verifiche. È lo schema, ormai noto, del cosiddetto CEO fraud, una delle varianti più insidiose del phishing aziendale. Ma questa volta la vicenda non si è conclusa solo con un danno economico per l’impresa: la dipendente che ha disposto il pagamento è stata licenziata e condannata a rimborsare l’importo trasferito agli hacker.

A sancirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3263 del 13 febbraio 2026, che ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare e fondata la richiesta di restituzione avanzata dall’azienda.

Le anomalie ignorate

La lavoratrice, addetta alla contabilità con mansioni qualificate, aveva autorizzato un bonifico di quasi 16mila euro verso una società con sede nel Regno Unito, sulla base di una e-mail risultata poi fraudolenta. Il messaggio presentava però diversi elementi sospetti: causale generica (“spese estere”), assenza di documentazione giustificativa (fattura o pro-forma), mancanza di dati bancari completi richiesti per operazioni internazionali.

Non solo. Nelle prime ore del giorno successivo, il vero presidente aveva avvisato via e-mail che la richiesta di pagamento non proveniva da lui. Nonostante ciò, la dipendente non aveva attivato tempestivamente le procedure per bloccare la disposizione, pur avendo a disposizione l’intera giornata lavorativa.

Secondo i giudici, tali circostanze dimostrano una condotta connotata da superficialità e imprudenza, incompatibile con il livello di responsabilità richiesto a chi opera in ambito contabile.

Diligenza “qualificata” e responsabilità

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il parametro di diligenza. La difesa della lavoratrice aveva sostenuto l’assenza di una formazione specifica in materia di truffe informatiche. La Corte, tuttavia, ha ritenuto irrilevante tale circostanza.

Per chi svolge da tempo funzioni contabili, afferma la Cassazione, è esigibile un grado di attenzione superiore alla media, coerente con i canoni dell’ordinaria diligenza nei rapporti commerciali. In presenza di richieste anomale, specie se aventi a oggetto trasferimenti di denaro verso l’estero, è doveroso effettuare verifiche e approfondimenti prima di procedere al pagamento.

Non è stata inoltre dimostrata l’esistenza di una prassi aziendale che consentisse di disporre bonifici su semplice richiesta via e-mail della proprietà, in assenza dei controlli previsti dalle procedure interne.

Implicazioni per imprese e PA

La pronuncia si inserisce in un contesto in cui il phishing rappresenta una delle principali minacce alla sicurezza informatica delle organizzazioni, pubbliche e private. Il caso evidenzia due profili complementari: da un lato, la necessità per le aziende di rafforzare i presìdi organizzativi e le procedure di verifica; dall’altro, la responsabilità individuale di chi gestisce flussi finanziari sensibili.

Per le strutture che operano in ambienti digitalizzati – incluse le amministrazioni che utilizzano piattaforme di pagamento e gestione documentale – la sentenza rappresenta un monito: la sicurezza non è solo una questione tecnologica, ma anche di cultura organizzativa e di responsabilità professionale.

La Cassazione, in definitiva, chiarisce che l’errore indotto da una frode informatica non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare e patrimoniale, quando la condotta riveli una carenza di diligenza esigibile in relazione al ruolo ricoperto. In un ecosistema digitale sempre più esposto a tentativi di ingegneria sociale, la prevenzione passa tanto dai sistemi quanto dalle persone.


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Commissione europea avvia un’indagine su Shein ai sensi del regolamento sui servizi digitali

La Commissione europea ha avviato un procedimento formale nei confronti di Shein in base al Digital Services Act (DSA), il regolamento sui servizi digitali che disciplina le responsabilità delle grandi piattaforme online in materia di sicurezza, trasparenza e tutela degli utenti.

Al centro dell’indagine preliminare vi sono tre profili di particolare rilevanza: la progettazione dell’interfaccia e dei meccanismi della piattaforma, ritenuti potenzialmente idonei a generare dipendenza; la presunta mancanza di trasparenza nei sistemi di raccomandazione algoritmica; la possibile vendita di prodotti illegali, compreso materiale pedopornografico.

Secondo il DSA, le piattaforme di dimensioni molto grandi devono adottare misure rigorose per prevenire la diffusione di contenuti e prodotti illegali, garantire la tracciabilità dei venditori e offrire informazioni chiare sul funzionamento degli algoritmi che orientano le scelte degli utenti. L’obiettivo è duplice: proteggere i consumatori e assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato digitale europeo.

L’apertura del procedimento segna l’avvio di un’indagine approfondita che la Commissione intende trattare in via prioritaria. Come previsto dalla normativa europea, l’avvio dell’istruttoria non pregiudica l’esito finale, ma rappresenta un passaggio formale rilevante nell’ambito dell’enforcement del DSA.

Il caso si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della sovranità digitale europea e di responsabilizzazione delle piattaforme globali che operano nel mercato unico. Il Digital Services Act, insieme al Digital Markets Act, costituisce l’architrave del nuovo ecosistema regolatorio volto a coniugare innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e sicurezza degli utenti.


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Digital Services Act, in due anni annullate 50 milioni di decisioni di moderazione

A due anni dall’entrata in applicazione del regolamento sui servizi digitali, l’Unione europea traccia un primo bilancio: quasi 50 milioni di decisioni di moderazione dei contenuti o degli account sono state annullate dalle piattaforme online, a seguito delle contestazioni presentate dagli utenti.

Un dato che fotografa l’impatto concreto del Digital Services Act (DSA) sul sistema delle tutele digitali. Delle 165 milioni di decisioni di moderazione impugnate attraverso i meccanismi interni predisposti dalle piattaforme, il 30% è stato rivisto e ribaltato. Si tratta di uno strumento senza precedenti a livello globale, che ha riconosciuto agli utenti europei un vero e proprio diritto di contestazione contro sospensioni, rimozioni di contenuti o limitazioni della visibilità (shadow ban).

Moderazione: prevalgono i termini di servizio

Un altro elemento rilevante riguarda la natura delle decisioni adottate. Nel primo semestre del 2025, il 99% delle decisioni di moderazione dei contenuti è stato assunto per far rispettare i termini e le condizioni delle piattaforme, e non per rimuovere contenuti qualificati come illegali ai sensi del diritto dell’UE o nazionale.

Il dato apre una riflessione significativa sul rapporto tra regolazione pubblica e regole private delle piattaforme, nonché sul potere discrezionale esercitato dagli operatori digitali nella gestione degli spazi online.

Risoluzione extragiudiziale: il 52% delle decisioni annullate

Accanto ai meccanismi interni, il DSA ha introdotto strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Nel primo semestre del 2025, gli organismi indipendenti hanno esaminato oltre 1.800 casi relativi a contenuti su Facebook, Instagram e TikTok nell’UE.

Nel 52% dei procedimenti conclusi, le decisioni delle piattaforme sono state annullate, con conseguente ripristino di contenuti e account. Una soluzione che si è dimostrata più rapida ed economicamente sostenibile rispetto al ricorso all’autorità giudiziaria.

Minori, merci illegali e trasparenza algoritmica

Il regolamento ha inoltre introdotto cambiamenti strutturali in materia di sicurezza e benessere digitale. Dal 2024 è vietata nell’UE la pubblicità mirata ai minori sulle piattaforme online. I marketplace digitali sono tenuti a rafforzare la tracciabilità dei venditori, contrastare la diffusione di merci illegali e informare tempestivamente i consumatori che abbiano acquistato prodotti non conformi, offrendo adeguate opzioni di rimborso o risarcimento.

Un ulteriore profilo innovativo riguarda l’accesso ai dati: ricercatori e organizzazioni della società civile dispongono oggi di strumenti senza precedenti per analizzare i processi decisionali delle piattaforme e le pratiche di moderazione, rafforzando così i meccanismi di accountability.

Un nuovo equilibrio tra diritti e responsabilità

A due anni dall’entrata in vigore, il Digital Services Act si conferma come uno dei pilastri della nuova governance europea del digitale. Più diritti per gli utenti, maggiore trasparenza sugli algoritmi e responsabilità rafforzata per le piattaforme: un equilibrio ancora in evoluzione, ma già capace di produrre effetti tangibili nell’ecosistema online europeo.


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