La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del mantenimento tra coniugi separati, chiarendo un principio già affermato ma ancora spesso trascurato nei giudizi di merito: per determinare l’assegno di mantenimento, il giudice non può limitarsi ai redditi ufficialmente dichiarati, ma deve accertare il tenore di vita effettivo tenuto durante il matrimonio e le condizioni economiche reali delle parti.
Con l’ordinanza n. 11611 del 3 maggio 2025, la Prima Sezione Civile ha accolto il ricorso di un marito, contestando alla Corte d’appello una valutazione troppo generica e priva di un’adeguata ricostruzione della vita matrimoniale e del contesto patrimoniale. L’errore del giudice di merito è stato quello di fondare la decisione su presupposti non verificati, senza analizzare concretamente lo stile di vita condotto dalla coppia e le variazioni patrimoniali successive alla separazione.
Oltre le carte fiscali: la verifica concreta del tenore di vita
Il principio affermato dalla Suprema Corte è chiaro: la misura dell’assegno deve rapportarsi non solo alle dichiarazioni fiscali, ma a tutto ciò che compone il reale assetto economico delle parti, includendo proprietà, disponibilità finanziarie, redditi non dichiarati e fonti di sostentamento abituali durante il matrimonio.
Il giudice, quindi, può e deve servirsi di strumenti istruttori anche d’ufficio — come consulenze tecniche o indagini tributarie — per far emergere la reale situazione economico-patrimoniale, superando eventuali reticenze o opacità dei documenti ufficiali.
Un principio di equità nel post-separazione
Come già sancito da una consolidata giurisprudenza di legittimità, la quantificazione dell’assegno deve garantire un equilibrio economico tra i coniugi dopo la separazione, commisurando le necessità di chi lo richiede alle possibilità effettive dell’altro. Ciò richiede un’indagine attenta e concreta, che tenga conto anche di elementi presuntivi e di tutte le risorse che hanno consentito il tenore di vita durante la convivenza.
Articoli simili
L'Unione Nazionale delle Camere Civili interviene sull'accordo che destina 100 milioni di euro al personale amministrativo degli uffici giudiziari. Il nodo non è il premio…
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22199/2026, hanno stabilito che nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati il termine breve per impugnare…
Avvocati, redditi in crescita ma fragilità strutturali ancora aperte
Il Rapporto Cassa Forense–Censis fotografa segnali positivi, ma sotto la superficie persistono squilibri: divario di genere, invecchiamento, difficoltà dei giovani e sostenibilità della professione

