Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito un punto operativo di forte interesse per gli studi che gestiscono pratiche di patrocinio a spese dello Stato: l’avvocato non è tenuto a verificare autonomamente la veridicità delle dichiarazioni reddituali rese dal cliente nell’istanza di ammissione al beneficio.
Il principio è stato affermato con la sentenza CNF n. 160 del 22 aprile 2026, in un procedimento disciplinare nato proprio dalla contestazione a un legale per come aveva gestito la dichiarazione dei redditi allegata a un’istanza di gratuito patrocinio. Il Consiglio ha assolto il professionista, chiarendo che le dichiarazioni inserite nella domanda restano autocertificazioni sottoscritte dal cliente: l’avvocato ne autentica la firma, ma non diventa per questo garante della loro correttezza fiscale.
La decisione distingue con nettezza tra acquisizione delle informazioni e verifica sostanziale. Il difensore deve chiedere al cliente quali siano effettivamente i redditi percepiti e riportarli fedelmente nell’istanza; non deve però condurre un accertamento paragonabile a quello dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, anche perché non dispone dei relativi poteri d’indagine. Il principio vale anche quando l’assistito presenta solo l’ISEE, senza obbligo di dichiarazione dei redditi: in quel caso il professionista deve comunque raccogliere dal cliente gli elementi necessari a compilare correttamente la domanda.
Il CNF affronta anche un secondo profilo, quello della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. presentata insieme all’istanza di patrocinio: la mera coesistenza delle due richieste non configura automaticamente un illecito disciplinare, servendo elementi ulteriori e l’allegazione di una condotta effettivamente fraudolenta.
Per gli studi legali la ricaduta pratica è chiara: conviene documentare le domande poste al cliente e le informazioni da lui fornite, senza però trasformare l’istruttoria in un controllo fiscale che l’ordinamento non attribuisce alla professione forense.
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