La recente modifica al Codice della crisi, introdotta dal decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024, ha ridefinito le regole per il cram down fiscale, applicato negli accordi di ristrutturazione del debito. Questa procedura, che consente l’omologazione dell’accordo anche senza il consenso del fisco o dell’INPS, potrà essere attivata solo se il debitore offre almeno il 60% del debito fiscale, con un minimo del 50% per le imposte non versate.
Le nuove disposizioni mirano a limitare gli abusi, richiedendo che i creditori aderenti rappresentino almeno il 25% del totale dei crediti. Se il debito pubblico supera il 75%, il cram down non sarà possibile. Inoltre, la dilazione dei pagamenti non potrà superare i 10 anni. Infine, la norma stabilisce che nessun accordo può essere omologato se il debito fiscale supera l’80% del totale dei debiti, o se almeno un terzo deriva da frodi o false documentazioni.
Queste regole stringenti mirano a evitare che le imprese abusino del cram down per scaricare i debiti pubblici senza un reale piano di ripresa aziendale.
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