Pensione di reversibilità nuove procedure INPS

Inps: nuove indicazioni sul riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge separato

Il 1° febbraio 2022 l’Inps fornisce con la Circolare n.19 nuove indicazioni operative in merito al riconoscimento del diritto alla pensione. Nello specifico, la pensione riguarda i superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione.

Con ciò, aderisce alla giurisprudenza della Suprema Corte, che affermava il principio secondo cui non esiste differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Nuove dall’Inps su pensione di reversibilità per coniugi separati, i requisiti

Pertanto, nell’ipotesi di separazione (con o senza addebito) si deve applicare l’art. 22 della Legge n. 903/1965Essa richiede con riferimento al coniuge superstite il solo requisito di dimostrare l’esistenza del rapporto con il coniuge defunto, con pensione o assicurazione. Di conseguenza, tale orientamento porta alla modifica del paragrafo 2 della Circolare n. 185/2015.

Questo prevedeva la corresponsione della pensione di reversibilità solo in caso di titolarità dell’assegno alimentare.

Nello specifico, l’Inps dichiara che le domande inoltrate a seguito della Circolare, devono definirsi in base a questi criteri. Inoltre, si riesamineranno anche le domande respinte.

Poi, una specifica che riguarda il caso di una pensione che si liquida in favore di un’altra categoria di superstiti con diritto concorrente. Ossia, non compatibile con quello del coniuge superstite da cui ci si separava. In merito a questo, il riconoscimento a favore di quest’ultimo comporterà la ricostituzione e la revoca della prestazione già erogata.

In queste ipotesi, non si procederà al recupero degli importi, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti come da determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.

Alcune specifiche dal Comunicato

Inoltre, nelle ipotesi di giudizi in corso (in primo grado o in appello) le Strutture territoriali Inps dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte. E, farlo nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Invece, per quanto concerne i ricorsi amministrativi pendenti le strutture territoriali dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego. E successivamente, provvedere alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti. Se il provvedimento risulta pienamente soddisfacente della pretesa sollevata con il ricorso, quest’ultimo si definirà per cessata materia del contendere.

I ricorsi già inoltrati al Comitato non ancora nell’ordine del giorno, si restituiranno alla Strutture per le relative verifiche. Invece, per quelli già inseriti nell’ordine del giorno si richiede la comunicazione. Questo per dichiarare l’emissione del provvedimento di liquidazione del trattamento in autotutela.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Nuovo standard ETSI per la PEC europea

Entra in Costituzione la tutela dell’ambiente

Danno da vacanza rovinata, chi è il responsabile?

Un’ordinanza della Cassazione chiarisce di chi sia la responsabilità da vacanza rovinata

Recentemente, la Corte di Cassazione emana l’ordinanza n. 3150/2022 con cui chiarisce dubbi di responsabilità da “vacanza rovinata”. La vicenda coinvolgeva una coppia che richiese un pacchetto di viaggio “tutto compreso” tramite un’agenzia. Dunque, tale coppia conviene dinanzi al Giudice di Pace e chiede la condanna al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”. Vediamo assieme il caso.

Chi è responsabile della vacanza rovinata? La parola a Giudice di Pace e d’Appello

Come si anticipava, il caso coinvolge una coppia che acquista un pacchetto vacanze all inclusive in all’agenzia viaggi Alfa s.p.a. In seguito, i due espongono al Giudice di Pace che:

  • Acquistavano presso l’agenzia viaggi un pacchetto turistico tutto compreso con oggetto un soggiorno di una settimana in Tunisia;
  • L’organizzazione del viaggio e il soggiorno nella struttura non erano eccezionali. Nello specifico, i due riscontrano le seguenti carenze: disinformazione sulla lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all’arrivo, protrattesi per varie ore; assenza del servizio di transfert privato già acquistato e pagato; Scarsa pulizia e qualità dei servizi della stanza;

A questo punto, la società Alfa s.p.a. alla quale la coppia si appoggiava, risponde che la colpa non è loro essendo meri intermediari. Infatti, il pacchetto vacanze apparteneva alla società Delta s.p.a. e dunque i problemi organizzativi del viaggio riguardavano loro.

Ora, mentre il Giudice di Pace accoglie la domanda, il Tribunale quale giudice di appello la rigetta. In effetti, ritiene che il GdP confondesse la posizione giuridica del tour operator con quella dell’intermediario di viaggi. Così facendo, condannava il secondo per un tipo di responsabilità che si ascrive solo al primo.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Dunque, la coppia ricorre in Cassazione che tuttavia lo rigetta ritenendo che la legislazione non ammette dubbi sul fatto che:

  • L’organizzatore dei viaggi e vacanze è colui che combina gli elementi e li offre poi al pubblico sotto forma di pacchetto “tutto compreso”;
  • Il venditore di tali viaggi-vacanza è invece colui che distribuisce i pacchetti realizzati da terzi;
  • L’intermediario è infine un semplice sinonimo di venditore.

Quindi, alla luce della giurisprudenza in materia si evince che l’intermediario di viaggi/venditore deve rispondere alle obbligazioni tipiche di un mandatario. Ad esempio:

  • Scegliere con oculatezza l’organizzatore;
  • Trasmettere tempestivamente le prenotazioni;
  • Incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.

Di conseguenza, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non corrispondenza dei servizi. Con un’eccezione: è responsabile qualora si attesti che conosceva l’inaffidabilità del servizio da lui offerto. Infatti, l’art. 1176 comma 2 del Codice Civile stabilisce le regole in materia di diligenza nell’adempimento a cui si deve rapportare.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Cassa forense, censimento avvocati 2022

NFT: norme sulla successione ereditaria

Nuovo standard ETSI per la PEC europea

Cos’è e come funziona la nuova Posta Elettronica Certificata europea, requisiti e specifiche

Il 31 gennaio scorso si avvia l’inchiesta pubblica sulla PEC europea che vedrà la sua conclusione il prossimo 4 novembre. Questa data coincide con la pubblicazione della nuova versione dello standard ETSI per la creazione del servizio PEC conforme agli standard e-IDAS. La valenza di tale aggiornamento? Sarà possibile uno scambio di posta elettronica tra cittadini e imprese di tutti gli Stati Membri.

PEC Europea: nuova versione standard ETSI, il regolamento e i requisiti

Innanzitutto, vediamo qual è la normativa attuale nei confronti della PEC in suolo italiano. Il 14 giugno 2021 AgID pubblica il documento per i servizi di recapito certificato qualificato e-IDAS. Si chiama “REM SERVICES – Criteri di adozione degli standard ETSI – Policy IT” ed è frutto di un lavoro di gruppo tra:

  • Agenzia per l’Italia digitale;
  • Gestori PEC;
  • Uninfo;
  • Assocertificatori.

Il succo della questione è che la posta certificata sia conforme alla qualificazione e-IDAS nella garanzia di mittenti e destinatari. Ebbene, la nuova versione dello standard ETSI EN 319 532-4 si inserisce proprio in questo processo di regolamentazione a livello europeo. E, individua come elemento tecnologico un’interfaccia di servizio comune definita Common Service Interface (CSI). Su di essa si appoggeranno i vari gestori del servizio di posta elettronica certificati.

Poi, c’è il Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Esso individua come essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali. La caratteristica essenziale di tali servizi è quella di consentire la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica, fornendo prove come:

  • Invio avvenuto;
  • Avvenuta ricezione dei dati;
  • Protezione dei dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate.

Tutti i requisiti e specifiche della nuova Posta Elettronica Certificata europea

È l’art. 44 del Regolamento a individuare i requisiti per l’individuazione di quei servizi elettronici certificati, i quali:

  • Si forniscono da parte di uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
  • Garantiscono l’identificazione del mittente con accuratezza e sicurezza;
  • Assicurano l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
  • Invio e ricezione dei dati si garantiscono grazie ad una firma elettronica avanzata. Oppure, da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari. Quest’ultimo avrà una qualifica tale da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
  • Qualsiasi modifica ai dati necessaria per inviarli o riceverli si indica al mittente e al destinatario dei dati stessi;
  • Data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati si indicano da una validazione temporale elettronica qualificata.

PEC: com’è lo standard europeo nella nuova versione ETSI

Lo standard europeo ETSI EN 319 532-4 V1.1.7 (2022-01) è ora in discussione. Esso chiarisce come il regolamento e-IDAS definisca un insieme di principi atti a promuovere le direzioni dell’Agenda digitale dell’UE e le conclusioni del Consiglio europeo. inoltre, gli obiettivi di tali principi riguardano il contrasto la mancanza di interoperabilità. Così come l’aumento della criminalità informatica e lo fa attraverso l’uso transfrontaliero dei servizi online.

Così, si creano le condizioni idonee per riconoscere reciprocamente abilitatori chiave attraverso le frontiere. Tra gli altri, i servizi di consegna elettronica. Poi, l’infrastruttura da realizzarsi si fonda sui seguenti due elementi:

Il REM baseline specifica un insieme minimo di requisiti per garantire la massima interoperabilità nel settore. E, in particolare, nell’uso transfrontaliero dei servizi REM. La conformità con la base REM mira alla semplificazione del supporto tecnico del REM da parte delle autorità cui compete degli Stati membri. Nello specifico, le caratteristiche principali dell’aggiornamento saranno le seguenti:

  • Sistema non chiuso poiché l’insieme dei partecipanti non è limitato né predefinito;
  • Disponibili metodi di verifica semplici;
  • Con chiari punti di accesso e regole per l’interoperabilità.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Specializzazioni forensi, il Tar respinge il ricorso

Il caos normativo generato dal Covid

Specializzazioni forensi, il Tar respinge il ricorso

Specializzazioni forensi: il Tar Lazio respinge il ricorso e conferma il decreto

Il 3 febbraio scorso il Tar Lazio conferma l’opportunità delle specializzazioni forensi pubblicando la sentenza n. 1278/2022, con la quale conferma appunto il Decreto del Ministero della Giustizia del 2020. Così, respinge il ricorso che alcuni Coa proponevano e dichiara legittimo il conseguire e mantenere il titolo di avvocato specialista. A tal proposito, il Cnf si mostra pienamente favorevole alle specializzazioni, opportunità uniche per l’avvocatura.

Tar Lazio conferma l’opportunità delle specializzazioni forensi del decreto n. 163/2020

Si tratta del decreto n. 163/2020: grazie all’intervento del Giudice amministrativo la specializzazione è parte fondamentale della professione legale. Quindi, gli avvocati possono ambire all’alta formazione e hanno la possibilità di offrire servizi specializzati. Così, le scuole di formazione ripartiranno, così come i procedimenti per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista.

È un traguardo importante, dato che l’iter per raggiungere la normativa in dettaglio è durato circa dieci anni. In quest’arco di tempo si susseguono una serie di interventi diversi in sede giurisdizionale e amministrativa.

A questo punto, numerosi Ordini degli Avvocati presentano ricorso contro il Ministero della Giustizia e nei confronti del Cnf (non costituito in giudizio). invece, sono ben 12 le associazioni forensi che partecipano come opposizione e al sostegno del Decreto. Di seguito, ne elenchiamo alcune:

  • Unione nazionale delle Camere civili (Uncc);
  • Cammino;
  • Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (Ondif);
  • Avvocati giuslavoristi italiani (Agi);
  • Unione delle Camere penali italiane (Ucpi);
  • Unione nazionale Camere minorili (Uncm).

Consiglio Nazionale Forense favorevole alle specializzazioni: valore aggiunto per i cittadini

Per il Cnf si tratta di un valore fondamentale e la stessa norma primaria fa parte della Legge ProfessionaleOssia, corrisponde all’art. 9 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (Legge 247/2021) in vigore dal 2 febbario 2013. Inoltre, il Comitato fa notare come sia un ottimo riconoscimento fregiarsi di un titolo specialistico.

In merito, membri del Comitato evidenziano come le specializzazioni siano un valore aggiunto specialmente per il cittadino. Infatti, quest’ultimo potrà così trovare un orientamento migliore nella selezione del professionista. Sarà proprio il Cnf a farsi garante di un’accurata selezione del personale, che dovrà essere “seria e rigorosa”.

Per concludere, riportiamo una delle testimonianze favorevoli al decreto, il parere dell’Unione nazionale delle Camere civili al riguardo:

In forza della decisione del Tar Lazio, le associazioni specialistiche proseguiranno nel determinante ruolo loro riconosciuto per l’avvio delle scuole di specializzazioni forensi, mentre i singoli Consigli degli Ordini dovranno accordarsi con le associazioni per stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza”.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Scuola di alta formazione per Avvocati

In Italia più revisori legali che in tutta la UE

Entra in Costituzione la tutela dell’ambiente

Approvato disegno di legge che introduce tutela dell’ambiente e biodiversità nella Costituzione

Nella giornata di ieri la Camera dei Deputati approva il disegno di legge che fa sì che la tutela ambientale e la biodiversità siano parte della Costituzione. Tra l’altro, tale proposta era già stata approvata un paio di volte al Senato e una volta alla Camera. Inoltre, non è necessario un referendum popolare, dato che sono state fatte le quattro letture necessarie per l’approvazione definitiva della legge.

Tutela ambientale e biodiversità in Costituzione: le aggiunte agli articoli 9 e 41

Con 468 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti (tutti di Fratelli d’Italia) il testo del disegno di legge riceva la sua approvazione. Tale testo prevede la modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione i quali trattano appunto del benessere paesaggistico e della sua cura e garanzia.

In particolare, l’art. 9 precisa che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. Ad esso si aggiunge che “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Invece, per quanto riguarda l’art. 41, esso sostiene che “l’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ad esso si aggiunge anche “alla salute, all’ambiente”.

Comunque, tale testo corrisponde alla sintesi di altre proposte che in precedenza facevano i seguenti partiti politici:

  • Liberi e Uguali;
  • Partito Democratico;
  • Forza Italia;
  • Movimento 5 Stelle;
  • +Europa.

Lega non è d’accordo: perché?

Tempo addietro, quando tali proposte di disegno di legge si diffondevano in vie ufficiali, la Lega emanava di risposta ben 250 mila emendamenti contrari. Ognuno di questi apportava la firma di leghisti quali: Roberto Calderoli; Luigi Augussori; Ugo Grassi; Daisy Pirovano e Alessandra Ricciardi. Precisamente, la loro critica riguardava il contenuto del testo, che consideravano troppo generico.

Nello specifico, secondo gli oppositori il testo dovrebbe fare distinzione tra: animali da compagniaselvatici, di allevamento e animali pericolosi. Infatti, in una nota i senatori della Lega scrivevano che: “Serve differenziare con ragionevolezza per evitare in futuro paradossi nella sua applicazione”. Insomma, il loro timore si inserisce nel contesto di caccia e pesca e la preoccupazione principale è quella che ci saranno troppe limitazioni e vincoli in difesa di animali non domestici.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Bollette, azzerati gli oneri alle imprese

Contributi per la transizione ecologica

Olimpiadi invernali: l’app spia gli atleti?

Olimpiadi Invernali con app che sembra violare anche la Legge sulla privacy cinese

Per assicurare il contenimento della diffusione del Covid il governo cinese ha pensato a una soluzione: far installare obbligatoriamente agli atleti delle Olimpiadi una app. Tale app si chiama MY2022 e ha la straordinaria capacità di contenere un’ingente mole di dati. Sicché, questo particolare fa sorgere dubbi e perplessità in merito al rischio di privacy a cui si sottopongono gli atleti olimpionici.

MY2022: l’app obbligatoria spia gli atleti olimpionici con la scusa del contenimento del virus

Dunque, dicevamo che MY2022 è l’app che atleti e staff devono scaricarsi per poter partecipare alle correnti Olimpiadi. Tuttavia, da subito si nota che quest’obbligo potrebbe danneggiare i soggetti che essa coinvolge. Difatti, secondo un report del Citizen Lab dell’Università di Toronto, i rischi a cui espone questa app sarebbero molti.

Il difetto è il seguente: l’app si caratterizza di un sistema di cifratura debole e che potrebbe essere aggirato con facilità. In altre parole, per chiunque abbia cattive intenzioni potrebbe non essere un problema avere accesso a messaggi e file che i partecipanti si inviano. Inoltre, vulnerabili paiono anche i flussi di dati raccolti con i moduli presenti sulla app.

Infatti, essi contengono ad esempio dettagli sul passaporto così come informazioni:

  • Demografiche;
  • Mediche;
  • Relative al viaggio dei partecipanti sino a Pechino.

Tra l’altro, non è finita qui: stando sempre al report non è chiaro con chi o quale organizzazione vengono condivise queste informazioni. Quindi, oltre a un problema di sicurezza, c’è anche un problema di trasparenza. Chiaramente, la preoccupazione principale è che il governo cinese si serva di tali informazioni per fini ulteriori che non riguardano le Olimpiadi.

MY2022: l’app spia gli atleti olimpionici e censura 2.500 parole per motivi politici

In aggiunta, quello che può ancora far storcere il naso nei confronti di quest’applicazione è il rischio della censura. Ossia, si noti che l’app contiene una serie di filtri che hanno la capacità di censurare quei contenuti che possono risultare politicamente sensibili. Quindi, sembra piuttosto evidente il tentativo di indirizzare le discussioni a piacimento.

Al proposito, si stimano ben 2.500 parole tra quelle non ammesse dalla censura e che catalogano il messaggio come “pericoloso”. Tra queste, figurano diverse parole che riguardano la politica della Cina e le lotte di potere interne ai partiti. Ad esempio, l’elenco include anche nomi di leader cinesi e delle agenzie governative – come The China National Intellectual Property Administration.

Tuttavia, si tratta più che altro di (lecite) supposizioni: infatti, ad oggi non esiste prova schiacciante che il governo cinese stia davvero sorvegliando gli atleti.

Violazione delle Leggi cinesi? Ecco cosa dicono le normative rispetto al trattamento dei dati

A questo punto, chi stabilisce il limite entro il quale il monitoraggio è lecito e qual è esattamente questo confine normativo? Effettivamente, secondo lo standard nazionale cinese sulla sicurezza dei dati sanitari l’app non sembra ad esso conforme. Invero, la tipologia di dati che sono ammessi a eventuali trattamenti sono esclusivamente quelli trasmessi e archiviati crittograficamente.

non è ciò che avviene con MY2022. Inoltre, secondo l’art. 51 del PIPL (Personal Information Protection Law) i responsabili del trattamento delle informazioni personali devono adottare delle misure tecniche di sicurezza. Ad esempio, la crittografia e l’anonimato per salvaguardare i dati personali.

Inoltre, l’art. 27 della DSL richiede che i responsabili del trattamento dei dati particolarmente sensibili facciano attenzione a una cosa. Ovvero, dare una corretta informazione in merito alle persone o organizzazioni responsabili della sicurezza e della protezione dei dati.

Che dati raccoglie MY2022?

Per quanto riguarda gli utenti domestici, l’app MY2022 raccoglie i seguenti dati:

  • Nome;
  • Numero di identificazione nazionale;
  • Telefono;
  • Indirizzo e-mail;
  • Immagine del profilo;
  • Informazioni sull’occupazione.

Ora, queste informazioni vengono poi condivise con il Comitato Organizzatore di Pechino per le Olimpiadi del 2022.

Invece, per quanto riguarda gli utenti internazionali l’app ricava differenti informazioni personali, maggiormente identificabili. Ad esempio, le informazioni sul viaggio degli utenti e sul passaporto (con date di emissione e di scadenza), nonché l’organizzazione a cui appartengono.

Inoltre, secondo quanto si scrive nel Trattamento di dati della salute dell’applicazione, si evince che vengono raccolti dati su:

  • Stato di salute giornaliero degli utenti;
  • Condizione di vaccinazione COVID-19;
  • Risultati dei test COVID-19.

——————————–

LEGGI ANCHE:

NFT: norme sulla successione ereditaria

L’Italia viaggia veloce. Internet a banda larga ovunque

Il caos normativo generato dal Covid

Proliferazione di direttive nell’epoca pandemica rende la comprensione delle stesse confusa e difficile

Dove sono finiti i codici? Ecco ciò che ci si chiede in questo periodo di caos normativo in cui è necessario inseguire e contrastare la pandemia da Covid-19 in atto. Effettivamente, un comune cittadino che si rapporta per esempio al decreto legge n. 1 di quest’anno verrà rimandato ad almeno altri tre testi di legge per la sua totale comprensione. Quindi, vediamo perché sarebbe importante un’operazione di unificazioni dei testi normativi.

Codici per l’unitarietà dopo il caos normativo che genera il Covid

Che siano codici o testi unici poco importa perché a entrambi si accomuna il fine dell’unitarietà. Tuttavia, mentre i primi riassestano le regole e le semplificano se possibile; i secondi sono più che altro compilativi. Si ricordi per esempio il periodo che va dal 2005 al 2010, in cui si operava un’azione di sfoltimento e codificazione di molte leggi.

Ad esempio, si dava così vita ai codici:

  • Antimafia;
  • Amministrativo;
  • Turismo;
  • Ordinamento militare.

In seguito, si assiste però ad un rallentamento in questo senso. L’ultimo intervento che si ricordi riguarda il Codice della crisi d’impresa che risale al 2019 e che ha preso vita a singhiozzi.

Indubbiamente, uno dei motivi principali di questo freno è la pandemia Covid-19, che ha reso necessario concentrare la creazione di norme per sé. L’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati rileva che tra ottobre 2020 e giugno 2021 si sono approvate 50 leggi. Ossia, 12 in più di quelle che si bloccavano tra ottobre 2018 e giugno 2019, per esempio.

Un ulteriore prova del caos normativo corrente è l’ultima Legge di Bilancio. Infatti, essa si compone di un unico articolo che si snoda in più di mille commi.

Combattere il caos normativo: Carbone del Consiglio di Stato propone di ispirarsi alla Francia

A tal proposito, interviene il Presidente della sezione sugli atti normativi del Consiglio di Stato Luigi Carbone, con queste parole:

“Poiché la necessità di ridurre lo stock normativo e di combattere l’inflazione legislativa resta, il tema della codificazione è quanto mai attuale. Anche perché sui codici esistenti è mancato un intervento di manutenzione continua. Si sono ridotti a ‘superfetazioni’ normative: si sono aggiunti pezzi senza quel disegno di innovazione e riforma che dovrebbe contraddistinguerli. La predisposizione di un codice non deve rispondere solo a esigenze sistematiche, ma essere anche l’occasione per semplificare e venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese”.

Tuttavia, si tratta di una prospettiva non attuabile nel breve periodo. In effetti, Carbone fa poi notare che in suolo francese questo procedimento continua da una trentina d’anni. E, aggiunge che serve non solo tempo ma anche una regia centralizzata, una commissione ad hoc.

Dunque, chi potrebbe ricoprire questo ruolo di direzione? Ad esempio, in Italia c’è il Consiglio di Stato, che è già investito dalla legge n. 400 del 1988. Nello specifico, l’art. 17-bis tratta di tale ruolo nel merito della redazione dei testi unici.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Cassa forense, censimento avvocati 2022

A scuola senza vaccinazione obbligatoria: reato?

In Italia più revisori legali che in tutta la UE

Revisori legali numerosi in Italia rispetto al resto dell’UE, ma con pochi incarichi

Ci sono più di 122mila revisori legali in Italia che tuttavia nel 67% dei casi risulta inattivo. Dunque, molti di questi non esercitano la professione e i guadagni derivano per la maggiore dalle poche società di revisione esistenti. Nello specifico, i ricavi più significativi si riscontrano nelle cosiddette Big Four, le quattro società di revisione che si spartiscono il mercato mondiale.

Report Ministero dell’Economia sul mercato: in Italia molti revisori legali ma inattivi

Per comprendere meglio la disparità tra numero di revisori e possibilità d’impiego si pensi che in Germania se ne contano 17mila e in Francia 13mila. Dunque, una differenza significativa rispetto al numero italiano, che purtroppo si ritrova spesso senza lavoro da diversi anni. Dunque, la maggior parte degli iscritti fa parte dei revisori in maniera fittizia: quasi 84mila soggetti non svolge l’attività da almeno tre anni.

È il Ministero dell’Economia a effettuare l’analisi di questo mercato e a condividerne i risultati nel Registro dei Revisori Legali. Inoltre, il Ministero interviene su questa realtà agendo su due fronti differenti. Ovvero, con:

  1. La sospensione e successiva cancellazione di chi non è in regola con il contributo annuale d’iscrizione, che attualmente è di 35 euro;
  2. Il controllo sul rispetto degli obblighi di formazione.

Disparità tra società e professionisti nello spartire gli incarichi

Per quanto riguarda il valore di tale mercato, il report chiarisce che esso corrisponde al valore di oltre 700 milioni di euro. In aggiunta, si nota che i professionisti svolgono incarichi di piccola-media entità con corrispettivi di circa 10mila euro. Invece, i mandati di maggior rilievo si ricoprono da società che gestiscono quasi tutti gli incarichi sopra i 30mila euro.

Quale sarà il motivo dietro questa distinzione? Secondo il Mef sono più fattori a influenzare la scelta, ossia:

  • Reputazione;
  • Capacità di emergere e distinguersi dalla concorrenza;
  • Copertura geografica maggiore;
  • Capacità d’investire in risorse professionali.

Di conseguenza, sebbene gli incarichi che i professionisti ricoprono sono il 77% del totale, le società di revisione si aggiudicano comunque la fetta maggiore del mercato.

Sospensione per morosità degli iscritti non in regola coi contributi

Ora, notiamo che si rileva un calo del 21% di iscritti al Registro dei revisori da gennaio 2018 a novembre 2021. Ebbene, solo negli ultimi due anni sono scomparse oltre 14mila posizioni. È in buona parte un effetto della decisione del Mef di procedere alla sospensione per morosità degli iscritti non in regola con il contributo annuale.

Inoltre, nel 2020 e 2021 il Ministero vara quattro decreti con altrettanti elenchi di professionisti e società sospesi. Questi hanno almeno sei mesi di tempo per regolarizzare la loro posizione. Solo a seguito dei primi due decreti (dall’iter concluso), sono cancellate 8.483 persone fisiche e 35 società. Invece, dei circa 5.200 revisori sospesi con gli ultimi due decreti, 2.561 devono ancora mettersi in regola.

L’importanza della formazione professionale

Infine, è in arrivo anche la stretta nei confronti dell’educazione e formazione professionale. Effettivamente, secondo il report la partecipazione al primo triennio formativo è stata “non del tutto soddisfacente”.

Il 19 ottobre scorso entra in vigore il decreto ministeriale 135/2021Questo riguarda la procedura per l’adozione delle sanzioni per chi viola le norme sui revisori legali e le società di revisione. Dunque, inclusi gli obblighi di formazione. Per concludere, il Ministero ammette che gli iscritti si possono mettere in regola con il triennio 2017-2019 entro il 16 febbraio.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Cambio di residenza: dal 1° Febbraio procedura online

Se la domanda di condono edilizio viene respinta?

Cassa forense, censimento avvocati 2022

“La ripresa vista dagli avvocati”, questionario Censis per il censimento del 2022

Censimento avvocati 2022 con Cassa Forense: via al questionario con domande e risposte fondamentali per la relazione del Rapporto Annuale sull’Avvocatura Italiana per il 2022. Si tratta di un lavoro che realizzano Cassa Forense in collaborazione con la Fondazione Censis. Il fine di tale questionario è verificare quali sono le effettive condizioni degli avvocati in Italia.

Censimento avvocati 2022 con Cassa Forense: il fine e il contenuto del questionario

Innanzitutto, si noti che il questionario per l’anno 2022 presenta una novità inedita. Ossia, la suddivisione in due sezioni dedicate a:

  • Avvocatura al femminile: per valorizzare le diverse fasi della vita professionale delle donne;
  • Indagine qualitativa sul mercato dei servizi legali in Italia.

risultati finiranno in un Rapporto che Cassa Forense presenterà a marzo 2022.

Ora, quali sono i contenuti del questionario? Il focus riguarda la distribuzione del fatturato nel 2021 per tipi di:

  • Clienti;
  • Attività;
  • Mercati (locale, regionale, nazionale);
  • Numero di persone che lavorano stabilmente nello studio/società;

Inoltre, agli avvocati si chiede anche:

  • Una valutazione dei principali fattori di rischio per i redditi futuri degli avvocati;
  • Il numero di ore dedicate dalla professione;
  • redditi dell’avvocatura femminile.

Il questionario si compilerà in un’unica soluzione. Oppure, lo si potrà salvare e compilare successivamente e resterà disponibile fino al 31 gennaio. Successivamente, i risultati si rielaborano in maniera aggregata e, in uno ai “Numeri dell’Avvocatura” predisposti dall’Ufficio Attuariale di Cassa Forense.

Rapporto Celsis a confronto con l’anno passato

L’ultimo rapporto Censis si soffermava sugli effetti della pandemia e sull’impatto con professione. A confronto del rapporto 2021 la situazione lavorativa risulta più critica per 7 professionisti su 10. In particolare, ci sono maggiori difficoltà e incertezze per il 32,9% del campione.

Invece, le condizioni di maggiore criticità riguardano le donne avvocato (37,5%) e gli avvocati con residenza al Sud (43,2%). Infine, ognuno di questi elementi sarà oggetto di approfondimento nel prossimo Rapporto Censis 2022 sull’Avvocatura.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Scuola di alta formazione per Avvocati

Contributi per la transizione ecologica

Scuola di alta formazione per Avvocati

Ecco il bando prorogato per iscriversi alla Scuola di Alta Formazione per Avvocati

Si proroga al 15 febbraio la scadenza per iscriversi alla scuola di alta formazione per gli avvocati in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni. Si tratta di una scuola diretta dall’Avv. Carolina Valensise e promossa da CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni. L’offerta formativa rispetta la Legge n. 206/2021, che contiene la delega al Governo per la riforma del processo civile.

Proroga scadenza d’iscrizione alla scuola promossa da CAMMINO per diritto alle persone

Il fine della scuola è quello di assicurare un’alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati. Nello specifico, degli avvocati che si occupano di diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, sia sostanziale che processuale in ambito interno e con approfondimenti in quelli europeo e internazionale. Questo ai sensi della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Dunque, l’obiettivo dei corsi è trasmettere agli avvocati tutte le competenze necessarie per garantire al cliente la migliore assistenza tecnicagiudiziale e stragiudiziale. Ovvero, si persegue:

  • Conoscenza della materia, sostanziale e processuale;
  • Acquisizione di competenze tecniche per poter redigere atti, argomentazione, difesa e trattazione della causa. Sia nella negoziazione che nelle procedure di risoluzione alternative delle controversie;
  • Rigore deontologico nell’approccio con il Cliente, con i Colleghi e con i Magistrati. Sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
  • Acquisizione di una consapevolezza piena del ruolo che l’avvocato svolge nell’assistenza, rappresentanza e difesa.

Inoltre, si intende raggiungere gli obiettivi attraverso discussioni in aula per individuare le soluzioni ai casi in prospetto. Poi, si prevedono esercitazioni scritte di pareri e atti giudiziari, così come simulazioni di procedimenti giudiziari ed extragiudiziari.

Invece, per quanto riguarda il profilo deontologico, si approfondirà il comportamento dell’avvocato in udienza con la controparte. Allo stesso modo, lo si farà con il cliente e con il giudice.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Spese legali a carico dello Stato. In quali circostanze?

Legge sulle lobby, c’è il si della Camera

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto