Legge sulle lobby, c’è il si della Camera

Trasparenza, responsabilità e vigilanza: Camera dice sì alla Legge sulle Lobby

Il 12 gennaio 2022 la Camera approva la proposta di Legge che disciplina l’attività di lobbying. Il testo riceve 339 voti a favore, nessun contrario e 42 astenuti e contiene norme in favore di trasparenza, individuazione delle responsabilità e vigilanza. Ora, il testo si dovrà discutere e approvare in Senato.

Composizione normativa e finalità della Legge che disciplina l’attività di lobbying

La Legge in questione contiene le “Norme sulla trasparenza delle relazioni tra i rappresentanti di interessi particolari e i membri del Governo e i dirigenti delle amministrazioni statali”. Il testo si compone di 12 articoli ed è il risultato della fusione di diverse proposte che si presentavano nel corso del 2018-19, ovvero:

  • Deputata Madia, n.721;
  • Collega Fregolent, n. 196;
  • Deputato Silvestri, n. 1827.

Le finalità della Legge sulle Lobby sono differenti e si specificano nell’art. 1 del testo. Di seguito, li riportiamo:

  • Far sì che i processi decisionali si caratterizzino per la trasparenza;
  • Fare in modo che si conosca l’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
  • Rendere facile l’individuazione delle responsabilità delle decisioni;
  • Favorire la partecipazione ai processi decisionali da parte di cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
  • Consentire che i decisori pubblici acquisiscano una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Tuttavia, ad alcuni soggetti tale legge non si applica. Questi si evincono dall’art. 3 e tra essi figurano:

  • Giornalisti;
  • Rappresentanti dei Governi;
  • Partiti;
  • Movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
  • Rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute.

La trasparenza della Legge sulle Lobby

Ora, per assicurare un lavoro di piena trasparenza si istituisce un Registro pubblico per la trasparenza dell’attività. Questo è visionabile in forma digitale e si suddivide in:

  • Parte che si riserva ai soggetti previ d’iscrizione così come alle PA;
  • Area pubblica e accessibile in modalità telematica attraverso l’impiego delle credenziali che si richiederanno.

Ovviamente, al registro devono iscriversi coloro che vogliono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi. Poi, una volta completa l’iscrizione al Registro i rappresentanti d’interessi:

  • Godono di una serie di diritti come da art. 8;
  • Sottostanno a obblighi precisi e dovranno sempre essere consapevoli di cause di esclusione e incompatibilità, come da art. 9.

Tuttavia, a tale Registro non si potranno iscrivere una serie di soggetti, tra cui:

  • Minori;
  • Soggetti con interdizione dai pubblici uffici;
  • Dirigenti Pubblici.

Ora, si attende l’entrata in vigore del Registro con una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Codice deontologico, sanzioni e comitato di sorveglianza

Sui processi decisionali pubblici vigilerà il Comitato di sorveglianza. Questo si istituisce presso l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che si compongono da:

  • Magistrato della Corte di Cassazione;
  • Membro del consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
  • Magistrato della Corte dei Conti.

In merito, specifichiamo che a tali soggetti la legge non riconosce alcun compenso, né gettone di presenza o emolumento.

Tale Comitato si istituirà con DPR e i suoi compiti saranno:

  • Tenere il Registro;
  • Ricevere e pubblicare sul sito le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi;
  • Redigere la relazione annuale sull’attività dei rappresentanti di interessi che poi si trasmetterà al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
  • Irrogare le sanzioni ai rappresentanti d’interessi;
  • Raccogliere le segnalazioni riguardo l’osservanza della legge e del codice deontologico da emanarsi entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Coloro che non rispetteranno le regole incorreranno in sanzioni di diversa natura in base alla gravità della violazione. Così, potranno incorrere in: ammonizionicensuresospensioni o persino cancellazione. Discorso simile si fa per chi non rispetti le disposizioni del Codice deontologico.

Infine, si prevedono sanzioni pecuniarie da 5000 a 15.000 euro per chi:

  • Omette di fornire informazioni;
  • Fornisce informazioni false all’atto d’iscrizione al registro;
  • Non le aggiorni periodicamente;
  • Violi l’obbligo di integrazione dei dati richiesto dal Comitato di Sorveglianza.

 

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