Decreto Milleproroghe ed esami avvocatura

Cassazionisti e avvocati in esame, il decreto Milleproroghe non prevede le vecchie regole

Il decreto Milleproroghe, in G.U. dal 30 dicembre scorso, contiene disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Tuttavia, tra i suoi 25 articoli nulla si dice rispetto a due proroghe che esistono da tempo. Dunque, il testo non prevede la proroga delle vecchie regole per iscriversi all’albo dei cassazionisti e per l’esame di abilitazione forense.

Albo dei Cassazionisti e abilitazione forense: non esiste la proroga per gli esami dell’avvocatura?

Dunque, Il testo del provvedimento per la prima volta in dieci anni non contiene le due proroghe sopra accennate. La prima, riguarda la possibilità di iscriversi all’albo dei cassazionisti senza la frequenza del corso e l’obbligo dell’esame. Invece, la seconda riguarda il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove regole per l’esame di abilitazione forense, ex legge n. 247/2012.

Esami avvocatura: iscrizione all’albo delle giurisdizioni superiori

Effettivamente, il decreto Milleproroghe proroga di un altro anno i requisiti per l’iscrizione degli avvocati agli albi delle giurisdizioni superiori. Nello specifico, questi si prevedono nella vecchia legge RDL 27 novembre 1933, n. 1578 e R.D 22 gennaio 1934, n. 37.

Infatti, vediamo la proroga del comma 4 dell’art. 22 della legge n. 247/2012, modificato dal comma 5 bis art. 8 del Milleproroghe 2021. Qui, si rinvia di un anno la vecchia regola e si stabilisce che:

“Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro nove anni (invece degli 8 precedenti) dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Facciamo un passo indietro, a quando la legge professionale n. 247/2012 entrava in vigore il 2 febbraio 2013. Allora, si prevedeva una proroga di tre anni per consentire una graduale entrata in vigore della novità legislativa su corsi ed esami per l’iscrizione alle giurisdizioni superiori. Invece, dal 2015 e lungo il corso del tempo tale termine si allarga sempre più, sino a giungere col Milleproroghe da tre a nove anni.

Dove sono le proroghe del nuovo esame avvocatura del 2022?

Ora, passiamo alla seconda norma di cui non si fa proroga. Questa riguarda l’esame di abilitazione forense ordinario così come lo riforma la Legge n. 247/2012. E, prevede lo svolgersi delle prove scritte d’esame senza codici commentati. Data l’inattuabilità della prova con tali modalità d’esecuzione, la norma si deroga sempre attraverso il Milleproroghe.

Difatti, l’anno scorso si rinviava l’entrata in vigore della riforma per il 2021 grazie al Milleproroghe. Tuttavia, al momento per quest’anno non si prevede invece alcuna proroga.

Perciò, i giovani avvocati chiedono al legislatore una proroga del regime transitorio ritenendo quanto segue:

“ritenendo tale questione di assoluta importanza per la crescita professionale di numerosissimi giovani avvocati la cui legittima aspettativa di conseguire l’abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il regime previgente – che prevedeva il requisito dei “dodici anni di anzianità” – è stata, di fatto, spazzata via da un norma che entrando in vigore in maniera indiscriminata a far data dal 2 febbraio 2013, si è posta – di fatto – come norma retroattiva, andando a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all’Albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole”

 

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