A scuola senza vaccinazione obbligatoria: reato?

In assenza di certificazione è penalmente rilevante portare i bambini senza vaccino a scuola

Sono i genitori a compiere un reato se portano i propri figli a scuola senza la vaccinazione obbligatoria per Legge. Comunque, il reato si compie non tanto per la scelta di non vaccinare ma per non rispettare il provvedimento. Quest’ultimo prevede la sospensione dalla frequenza scolastica in assenza della certificazione.

Dl Lorenzin sull’obbligatorietà vaccinale: se non si rispetta è illecito amministrativo

Innanzitutto, il caso coinvolge una coppia che decise di far frequentare alla figlia minore le lezioni da ottobre 2018 a giugno 2019.

In merito, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2885 accoglie il ricorso del Pubblico Ministero contro il proscioglimento del Gip. Effettivamente, non è per legge reato. Invece, se non si rispetta il Decreto Lorenzin (Dl 73/2017) sull’obbligatorietà vaccinale si incorre in un illecito amministrativo, non penale.

Invece, la situazione cambia nei casi d’urgenza e in occasione di epidemie in atto. Infatti, in base all’articolo 117 del Dlgs 112/1998 è legittimo emettere provvedimenti necessari e urgenti “di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale”.

A scuola senza vaccinazione obbligatoria: reato? Cosa si dice sul Principio di autodeterminazione

A tal proposito, il Giudice per le indagini preliminari richiamava anche il principio costituzionale dell’autodeterminazione in materia di salute. Nel caso in cui i genitori non provvedano alle vaccinazioni obbligatorie ai figli è il dirigente scolastico a dover segnalare la cosa all’Azienda Sanitaria. Da quel momento, inizierà un iter per il compimento della sanzione amministrativa e l’attivazione di controlli sul corretto esercizio della potestà genitoriale.

Quindi, come si anticipava non compete al Codice Penale (e in particolare, l’art. 650) la mancata vaccinazione, bensì la disobbedienza al provvedimento. Difatti, quest’ultimo è “legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente)”. Inoltre, il Dl Lorenzin subordina ai documenti d’attestazione l’accesso “ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie”.

Dunque, è del tutto irrilevante il richiamo al principio di autodeterminazione nelle scelte di salute. Così com’è inutile il riferimento all’inesistenza nell’ordinamento di un obbligo vaccinale penalmente sanzionato. In conclusione, sono per la Cassazione indiscutibili le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica. Queste ultime giustificano l’emissione dell’atto censurato, oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico.

 

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