Il Consiglio dei ministri del 14 luglio ha dato il via libera al nuovo ddl sicurezza, illustrato in conferenza stampa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il provvedimento — che reca “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile” — interviene su più fronti: dalla responsabilità civile alla movida, dalle baby gang alla tutela delle forze dell’ordine. Ma la norma destinata a far discutere di più i giuristi è senza dubbio quella che tocca il codice civile.
Stop al risarcimento per chi delinque
Il cuore del provvedimento è una modifica al codice civile che esclude il risarcimento del danno quando l’evento lesivo si verifica mentre il danneggiato sta commettendo un reato grave. L’elenco è tassativo e comprende <cite index=”12-1″>violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (609-quater), violenza sessuale di gruppo (609-octies), furto in abitazione e furto con strappo (624-bis), rapina (628) e sequestro di persona a scopo di estorsione (630)</cite>.
La disposizione ha una genesi ben precisa: <cite index=”15-1″>la vicenda del gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 uccise i rapinatori del suo negozio e si vide recapitare dai loro familiari una richiesta risarcitoria da 3,3 milioni di euro</cite>. Il punto qualificante è che l’esclusione del risarcimento opera anche quando chi si è difeso venga condannato penalmente per eccesso colposo di legittima difesa: la responsabilità penale resta impregiudicata, ma il ladro o il rapinatore ferito non potrà più agire in sede civile. Come ha spiegato il ministro, <cite index=”18-1″>la norma valorizza il concorso alla commissione del reato da parte di chi, per effetto della reazione, diventa a sua volta persona offesa</cite>.
Si tratta di un intervento che ridisegna, per questa categoria di casi, il rapporto tra illecito penale e illecito civile: due piani che l’ordinamento ha sempre tenuto distinti e che ora, per scelta legislativa, vengono fatti dialogare in chiave di autoresponsabilità del danneggiato.
Movida e baby gang: divieto di aggregazione e fermo preventivo per i minori
Sul versante dell’ordine pubblico urbano, il ddl introduce una nuova ipotesi di avviso orale del Questore con contestuale divieto di aggregazione, rivolto a chi, in contesti come la movida, dia luogo a situazioni di grave minaccia per la sicurezza pubblica. Tecnicamente, la misura passa da <cite index=”12-1″>una modifica al codice antimafia, con l’inserimento del comma 5-bis all’articolo 3 del d.lgs. 159/2011</cite>.
Viene inoltre esteso ai minorenni il fermo di prevenzione, l’istituto introdotto dal precedente decreto sicurezza (d.l. 23/2026) che consente il trattenimento fino a 12 ore negli uffici di polizia. Il fermo potrà scattare nel corso di operazioni di polizia in luoghi affollati, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il soggetto — anche infradiciottenne — possa porre in essere condotte pericolose: indici rivelatori sono <cite index=”12-1″>il possesso di armi od oggetti atti ad offendere, l’uso di caschi o strumenti che ostacolino il riconoscimento, o segnalazioni per reati in materia di stupefacenti</cite>. Piantedosi ha precisato che la misura potrà essere applicata anche dalla polizia locale, in quanto i suoi agenti rivestono la qualifica di pubblica sicurezza.
Sgomberi rapidi anche per le seconde case
Altra novità di rilievo per i civilisti: la procedura accelerata di sgombero per le occupazioni abusive, finora riservata alla prima casa, viene estesa alle seconde abitazioni. Un ampliamento significativo della tutela proprietaria, che risponde a un contenzioso in crescita e alle criticità dei tempi ordinari di rilascio degli immobili occupati.
Danneggiamento di gruppo, lesioni ai poliziotti, tutela dei giornalisti
Il testo completa il quadro con una serie di interventi penali. Per il danneggiamento commesso da cinque o più persone arriva una nuova aggravante — con <cite index=”14-1″>reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro</cite> — e viene estesa a questo reato la possibilità dell’arresto differito in flagranza.
Diventa poi procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle funzioni: cade la necessità della querela di parte anche per le lesioni lievi, con l’effetto di sottrarre alla vittima la disponibilità dell’azione penale in nome dell’interesse pubblico alla protezione degli operatori.
Il ddl prevede infine un’aggravante specifica per i reati commessi contro giornalisti e direttori di testata, oltre a varie misure organizzative per le forze di polizia.
Un testo che farà discutere
Il provvedimento inizia ora il suo iter parlamentare, e c’è da attendersi un dibattito acceso soprattutto sulla norma “anti-risarcimento”. Da un lato chi vi legge una doverosa presa d’atto del principio per cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio illecito; dall’altro chi solleva dubbi di compatibilità con l’art. 3 della Costituzione e con la funzione riparatoria — non punitiva — della responsabilità civile, che tradizionalmente guarda al danno ingiusto e non alla qualità morale del danneggiato. Per avvocati e magistrati, un cantiere interpretativo appena aperto.
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