A Bari l’8 e 9 novembre il congresso nazionale Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti

Roma 5 novembre 2024  – L’attività del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), in questi anni, ha visto una compressione dell’accesso alla giustizia amministrativa, ed i diversi interventi del legislatore sono stati mirati a deflazionare i processi, comprimendo così le istanze e le aspettative di cittadini e imprese.

Un meccanismo fortemente criticato dall’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA) che dal Congresso Nazionale riunito a Bari il prossimo fine settimana (8-9 novembre) chiede un cambio di rotta. UNAA nella sua assise discuterà mozioni di proposta politica volte a migliorare l’efficienza e la trasparenza della giustizia amministrativa.

Per il presidente di UNAA, Orazio Abbamonte, “Viviamo un momento di evidente contrazione per la giustizia amministrativa, una fase caratterizzata da un eccesso di cautela nel sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa, che spesso sfocia nella negazione di effettive tutele per i cittadini. Siamo di fronte alle conseguenze di un modello amministrativo che vede il giudice ancora troppo vicino alle logiche e agli interessi della Pubblica Amministrazione. E, mentre il potere tende a restringere sempre più gli spazi decisionali, l’avanzata dell’intelligenza artificiale rappresenta una sfida straordinariamente preoccupante per il nostro mondo giuridico. L’AI rischia di omologare, cancellando le sfumature e soffocando il pensiero critico, cuore dell’evoluzione giuridica”.

IL PROGRAMMA


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Nuovo contratto integrativo della giustizia, rinvio della trattativa al 28 novembre

Rinvio al 28 novembre della trattativa per il nuovo contratto integrativo della giustizia. A favore della bozza ministeriale si schierano CGIL e UIL, nettamente contrari UNSA, CISL, FLP, USB e CONFINTESA che insiste con lo sciopero del prossimo 25 novembre. Il Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia intanto invia al Ministero una diffida con allegato parere legale.

Nessun accordo è stato raggiunto per il nuovo contratto integrativo della giustizia dopo la riunione di ieri. La delegazione pubblica, guidata dal Viceministro Sisto e dal capo della Direzione Generale per l’Organizzazione e il Personale (DOG), Gaetano Campo, ha ascoltato i sindacati rappresentativi della categoria sulla bozza contrattuale che ridisegna le famiglie professionali, ottenendo ben cinque pareri contrari su sette.

Tra i sindacati contrari spiccano UNSA e CONFINTESA, che hanno presentato note dettagliate per spiegare i motivi del loro rifiuto alla firma. Claudia Ratti, segretario di CONFINTESA, ha sottolineato la necessità di un regime transitorio che, negli anni, dovrebbe portare alla piena applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), evitando una riclassificazione al ribasso che potrebbe causare dequalificazione o demansionamento del personale in servizio.

Massimo Battaglia, segretario generale di UNSA, ha espresso un netto dissenso nei confronti della bozza di accordo inviata dall’Amministrazione, citando il perdurare di elevate criticità, come l’ampliamento generalizzato delle mansioni dei lavoratori senza alcun riconoscimento delle specificità, neppure per quelle previste da norme e codici. Ha inoltre evidenziato la mancanza di risorse e stanziamenti adeguati.

La vertenza prosegue anche con il Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia, che ha inviato al ministero una diffida, corredata da un parere legale, a non sottoscrivere la bozza. A ciò si aggiunge lo sciopero programmato per il 25 novembre da parte di Confintesa, che continua a insistere sulla necessità di un cambiamento significativo nelle condizioni contrattuali.


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Violenza sessuale: anche il rapido sfioramento delle terga è reato

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione penale, Sezione III, ha stabilito che anche il semplice sfioramento delle terga di una persona, se connotato da finalità concupiscente, può costituire reato di violenza sessuale. La pronuncia è arrivata il 23 ottobre 2024, con la sentenza n. 38881, respingendo il ricorso di un imputato contro la condanna per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di una donna.

L’imputato, B., era accusato di aver toccato in modo inappropriato il sedere della vittima all’interno di un negozio cinese, dopo di che avrebbe messo in atto comportamenti persecutori nei suoi confronti. Il Tribunale di Enna lo aveva condannato a due anni di reclusione per le sue azioni, e successivamente, la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato tale condanna.

Nel ricorso, la difesa sosteneva che il contatto non avesse assunto rilevanza giuridica, poiché la mano dell’imputato non era rimasta a lungo appoggiata sui glutei della vittima. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che la durata del contatto non è determinante per integrare il reato, evidenziando che anche un rapido sfioramento può essere sufficiente se motivato da intenti concupiscenti. Questo chiarimento sottolinea l’importanza di considerare le intenzioni dell’agente e non solo la durata del contatto fisico.

La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la tutela delle vittime di violenza sessuale deve essere garantita anche in situazioni in cui il contatto è di breve durata ma di chiara connotazione sessuale. Con questa sentenza, il massimo organo giurisdizionale italiano si è pronunciato in modo fermo a sostegno della lotta contro la violenza di genere, sottolineando che ogni atto non consenziente deve essere perseguibile penalmente.


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Egitto non è “Paese sicuro”: tribunali in azione e polemiche politiche

La missione della nave Libra della Marina militare nel Mediterraneo riprende, mentre si intensificano le polemiche sui decreti relativi alla gestione dei migranti, in particolare sul controverso decreto “Paesi sicuri” varato dal governo italiano. Dopo la decisione del tribunale di Bologna, che ha inviato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche il tribunale di Roma si muove nella stessa direzione, richiedendo una risposta urgente.

Il caso specifico riguarda il diniego di protezione internazionale a un cittadino del Bangladesh, uno dei primi a essere trattenuto in Albania e successivamente riportato in Italia. I giudici romani hanno chiesto chiarimenti alla Corte Europea riguardo alla definizione di “Paese sicuro” e se tale definizione possa sussistere in presenza di violazioni di diritti fondamentali che colpiscano determinate categorie di persone.

In un contrasto di approcci, il Tribunale di Catania ha invece disapplicato il decreto senza rinvio alla Corte di Giustizia, non convalidando il trattenimento di un migrante egiziano che ha chiesto asilo a Pozzallo. Il giudice ha affermato che l’Egitto non può essere considerato un “Paese sicuro” a causa delle gravi violazioni dei diritti umani che persistono in modo sistematico e che minano le libertà fondamentali.

Reazioni politiche e polemiche

Le recenti decisioni giudiziarie hanno innescato una tempesta di polemiche politiche. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha attaccato i giudici, accusandoli di non applicare le leggi e affermando che “per colpa di alcuni giudici comunisti, il Paese insicuro ormai è l’Italia”. Una posizione che sottolinea la crescente tensione tra il governo e il sistema giudiziario in merito alla gestione dei migranti.

Dall’altro lato, il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Giuseppe Santalucia, ha denunciato l’uso di linguaggio denigratorio nei confronti dei giudici, evidenziando come attacchi personali e pressioni politiche stiano cercando di minare l’indipendenza della magistratura. Durante l’assemblea straordinaria convocata dall’ANM in Emilia-Romagna, Santalucia ha ribadito l’importanza di una giurisdizione libera e rispettata, sottolineando che le critiche recenti non devono compromettere la capacità dei giudici di esercitare la loro funzione fondamentale.


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L’Unione Europea si prepara a introdurre l’IVA sugli affitti brevi, con piattaforme come Airbnb e altri servizi di prenotazione online che diventeranno direttamente responsabili della raccolta e del versamento dell’imposta sulle prenotazioni a breve termine. La misura fa parte del nuovo pacchetto di riforma dell’IVA digitale, noto come ViDA (VAT in the Digital Age), che sta per essere approvato in sede Ecofin, grazie alla recente rimozione del veto da parte dell’Estonia.

A partire da luglio 2028, la raccolta dell’IVA sugli affitti brevi sarà inizialmente facoltativa per le piattaforme, consentendo un periodo di transizione. Tuttavia, a partire da gennaio 2030, le piattaforme dovranno obbligatoriamente raccogliere e versare l’IVA per conto dei proprietari. L’obiettivo è regolare un settore in continua crescita, in cui la concorrenza con il settore alberghiero e le lacune normative in materia di tassazione hanno spinto l’UE a prendere provvedimenti.

La transizione verso l’e-fattura europea

La riforma ViDA non si limita alla tassazione sugli affitti brevi: prevede anche l’introduzione di un sistema di fatturazione elettronica a livello europeo, un altro passo fondamentale verso la digitalizzazione del sistema fiscale dell’Unione. Tuttavia, per la piena implementazione dell’e-fattura in tutti i Paesi membri si dovrà attendere fino al 2035, lasciando alle amministrazioni fiscali il tempo necessario per aggiornare le proprie infrastrutture.

I punti chiave della riforma IVA digitale

Il pacchetto ViDA rappresenta un’importante innovazione per l’armonizzazione fiscale all’interno dell’UE e si compone di diversi pilastri. Tra questi, oltre alla responsabilizzazione delle piattaforme e l’e-fattura, vi sono disposizioni mirate a migliorare la trasparenza e l’efficacia nella raccolta dell’IVA per le transazioni digitali.


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Meta multata per 14 milioni di euro in Corea del Sud: violazione della privacy su quasi un milione di utenti

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, è stata sanzionata con una maximulta da 14 milioni di euro in Corea del Sud. L’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ha accusato il colosso tecnologico di aver raccolto e diffuso in modo illegale dati sensibili su circa un milione di utenti, senza il consenso esplicito richiesto dalla legge.

Secondo la Commissione per la protezione dei dati personali, Meta avrebbe violato le normative che regolano l’uso di informazioni personali sensibili come le opinioni politiche, le credenze religiose e la vita sessuale degli utenti. Queste informazioni, raccolte e analizzate senza autorizzazione, sono state utilizzate per sviluppare annunci pubblicitari mirati, violando il diritto alla privacy dei cittadini sudcoreani.

Nel dettaglio, la Commissione ha dichiarato che Meta avrebbe analizzato il comportamento online degli utenti, come i “like” alle pagine e i clic sugli annunci pubblicitari su Facebook. I dati sarebbero poi stati utilizzati per creare profili dettagliati degli utenti, con focus su temi delicati come le questioni di genere, l’orientamento sessuale e persino il tema controverso dei disertori della Corea del Nord.


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Algoritmi e IA, la coppia micidiale: nuovi controlli sulle dichiarazioni dei redditi e IVA

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nelle operazioni di controllo fiscale in Italia. Grazie al Dlgs n.13/2024, il sistema fiscale nazionale si avvale di algoritmi avanzati per scandagliare le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, analizzando in modo automatico i dati dei contribuenti. Questa innovazione permetterà di identificare rapidamente le dichiarazioni a rischio e di selezionare i soggetti su cui avviare verifiche più approfondite.

La normativa prevede l’implementazione di algoritmi in grado di individuare specifici fattori di rischio fiscale. Questi algoritmi, messi a punto dall’amministrazione finanziaria, scansionano le dichiarazioni e segnalano automaticamente le posizioni che richiedono chiarimenti da parte del contribuente o che necessitano di controlli aggiuntivi. Si tratta di una svolta che dovrebbe velocizzare i processi di analisi e garantire un monitoraggio più capillare, rendendo l’attività di controllo più efficace e mirata.

L’origine della riforma: il Dlgs n.13/2024

La base normativa di questa nuova modalità operativa è contenuta nel quinto comma dell’articolo 2 del Dlgs n.13/2024, che disciplina la “Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio”. Questo decreto introduce formalmente l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per individuare eventuali irregolarità o incongruenze nelle dichiarazioni fiscali, allineando l’Italia alle prassi già adottate da diversi paesi europei.

La legge delega di riforma fiscale e le nuove tecnologie

La legge delega di riforma fiscale, su cui si fonda il decreto, promuove l’adozione delle nuove tecnologie per ottimizzare la gestione dei dati fiscali e migliorare il contrasto all’evasione.


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Grave situazione al Giudice di Pace di Roma, la manifestazione del COA

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, ha indirizzato una lettera a tutti gli Iscritti, invitandoli a partecipare alla manifestazione che si terrà il 12 novembre 2024, ore 9.30, in Piazza Cavour, per denunciare la grave situazione degli Uffici Giudiziari presso il Giudice di Pace di Roma.

“Care Colleghe e Colleghi,
la situazione degli Uffici Giudiziari presso il Giudice di Pace di Roma è estremamente grave, stante la mancanza, oltre che del personale amministrativo, in particolare dei Giudici di Pace, il cui organico è scoperto in misura superiore al 70%.

Tutto ciò è insostenibile e inaccettabile perché si risolve in denegata giustizia nei confronti dei cittadini, riducendo, peraltro, in modo significativo l’attività professionale degli Avvocati.
Tale situazione è destinata a diventare drammatica con l’entrata in vigore, nel 2025, della legge che prevede l’aumento della competenza del Giudice di Pace.
Abbiamo avuto, più volte, interlocuzioni con il Ministero della Giustizia e con il CSM, proponendo anche soluzioni adeguate e a costo zero per lo Stato, ma ad oggi non abbiamo avuto riscontri concreti.
Il COA di Roma, quindi, ha deliberato di indire una manifestazione per il 12 novembre 2024, ore 9.30, in P.zza Cavour, per sensibilizzare l’opinione pubblica e affinché le competenti Autorità risolvano il problema con urgenza.  

Vi chiedo, pertanto, di partecipare alla manifestazione, peraltro estesa anche ai cittadini, in segno di adesione a quanto deliberato dal COA di Roma e per far comprendere che l’Avvocatura è compatta nel tutelare i diritti dei cittadini e non è più disposta a tollerare la denegata giustizia innanzi al Giudice di Pace”.


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Omessa restituzione di documenti al cliente: illecito permanente per l’avvocato

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha ribadito con la sentenza n. 196/2024, pubblicata lo scorso 16 ottobre, che la mancata restituzione di documenti al cliente costituisce un illecito deontologico permanente per l’avvocato, ai sensi dell’art. 33 del Codice Deontologico Forense (CDF). Tale condotta, considerata una grave violazione del dovere professionale, prolunga l’obbligo deontologico fino a quando l’avvocato non ottemperi alla richiesta di restituzione.

In base a quanto stabilito dal CNF, il termine iniziale di prescrizione di tale illecito decorre solo nei seguenti casi:

  1. Conclusione dell’omissione – Quando il professionista interrompe l’omissione restituendo i documenti al cliente.
  2. Rifiuto esplicito – Se, sollecitato, l’avvocato rifiuta esplicitamente di restituire i documenti, rivendicando la legittimità del proprio comportamento. Tale affermazione deve però essere rivolta direttamente al cliente o alla parte assistita, non in risposta a procedimenti penali o disciplinari.
  3. Limite alternativo – Per evitare l’assenza di limiti alla prescrizione, un “limite alternativo” è rappresentato dalla decisione disciplinare di primo grado, che determina il termine ultimo per considerare l’illecito ancora sanzionabile.

Alla luce di questi criteri, il CNF ha respinto il ricorso di un avvocato contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d’Appello di Bari. Il professionista, riconosciuto responsabile della violazione deontologica, ha ricevuto una sanzione disciplinare di richiamo verbale.


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Il Consiglio Nazionale Forense: i protocolli locali non possono penalizzare gli avvocati di altri fori

Con la sentenza n. 87/2024, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha accolto il ricorso di un avvocato milanese, annullando il regolamento dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che ostacolava l’iscrizione di professionisti provenienti da altri fori all’elenco dei curatori speciali per i minori. La decisione riafferma la necessità di tutelare la libertà di esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e pone un freno alle limitazioni imposte da alcuni ordini locali.

Il CNF ha stabilito che i regolamenti, protocolli e intese locali, pur nati per agevolare la gestione amministrativa e promuovere la cooperazione tra ordini e uffici giudiziari, non possono costituire barriere al libero esercizio della professione. In questo caso, il regolamento di Busto Arsizio aveva negato l’iscrizione all’elenco locale di un avvocato milanese, richiamando l’art. 157, comma 5 della Legge Professionale, secondo cui un avvocato può essere iscritto a un solo albo circondariale e ai relativi elenchi.

Il CNF ha respinto questa interpretazione, ribadendo l’importanza di principi fondamentali come la par condicio, la libera circolazione e la concorrenza. Il Collegio ha sottolineato che l’iscrizione a un ordine circondariale non può diventare un ostacolo per i professionisti che operano fuori dal proprio foro. Inoltre, ha evidenziato che non esistono precedenti giuridici su questa specifica questione, conferendo alla sentenza un valore innovativo.

La sentenza sottolinea inoltre che, sebbene gli elenchi di curatori speciali non siano previsti dalla legge, rappresentano comunque un vantaggio professionale per chi vi è iscritto, in quanto attestano una competenza specifica. Per questo motivo, l’avvocato ha diritto a essere incluso in tali elenchi, a parità di condizioni con i colleghi locali.

Il CNF ha infine chiarito che, sebbene la legge professionale preveda il divieto di iscrizione a più albi circondariali, non pone un analogo vincolo per l’iscrizione a elenchi tenuti da ordini diversi rispetto a quello di iscrizione principale. In sostanza, il Collegio ha stabilito che i regolamenti locali che ostacolano l’accesso degli avvocati esterni agli elenchi professionali non sono legittimi, poiché minano la libera circolazione e l’uguaglianza nell’accesso a incarichi professionali.

Il COA di Busto Arsizio dovrà quindi iscrivere l’avvocato milanese nell’elenco dei curatori speciali, rispettando i principi di par condicio e concorrenza sanciti dalla legge.


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