Delega in mediazione: le nuove regole introdotte dalla Riforma Cartabia

La presenza personale della parte in mediazione è fondamentale e, in linea di principio, necessaria. Tuttavia, la Riforma Cartabia e il successivo Correttivo hanno introdotto una disciplina chiara sui casi in cui è possibile delegare un avvocato o un terzo alla partecipazione, stabilendo requisiti stringenti per la validità della delega.

Quando e come si può delegare

L’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, modificato dalla Riforma Cartabia, prevede che la delega sia ammessa solo per giustificati motivi. Il delegato deve essere una persona informata sui fatti e dotata di procura speciale e sostanziale, con poteri specifici che gli consentano di compiere atti essenziali alla mediazione, come disporre del diritto, conciliare, transigere o accettare la proposta del mediatore.

Se il delegato è l’avvocato della parte, è necessaria una procura speciale con potere di rappresentanza: la sola procura alle liti non è sufficiente.

Le novità sulla forma della delega

Dal 25 gennaio 2024, il Correttivo ha introdotto il comma 4-bis all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, specificando con precisione i requisiti formali della delega, che deve essere:

  • conferita per iscritto;
  • contenere gli estremi del documento di identità del delegante;
  • sottoscritta con firma non autenticata dal legale;
  • nei casi di atti soggetti a trascrizione, redatta e sottoscritta con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Questa modifica recepisce una prassi già diffusa negli Organismi di mediazione, dove si eseguiva una verifica dei poteri del delegato prima di avviare la procedura.

Un chiarimento normativo a tutela della riservatezza

La norma non rappresenta un aggravio burocratico, ma si inserisce nel contesto di rafforzata segretezza della mediazione, garantendo che solo soggetti legittimati possano partecipare agli incontri. Il legislatore ha così stabilito regole precise per l’utilizzo della delega, assicurando che la presenza di terzi sia conforme ai doveri di riservatezza e alle esigenze della procedura conciliativa.


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Iscrizione all’elenco speciale per gli avvocati degli enti pubblici: il parere del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha espresso il proprio parere in merito all’iscrizione degli avvocati dipendenti di enti pubblici nell’elenco speciale, un passaggio ritenuto essenziale per l’esercizio delle loro funzioni legali. Il parere n. 49/2024, pubblicato il 6 gennaio sul sito del Codice deontologico, risponde a un quesito posto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena riguardo alla necessità e alla portata di tale iscrizione, con particolare riferimento ai casi in cui essa non sarebbe obbligatoria.

Un obbligo normativo per garantire autonomia e indipendenza

La questione si fonda sull’articolo 23 della legge n. 247/2012, che disciplina la professione forense e prevede l’iscrizione obbligatoria nell’elenco speciale per quegli avvocati che operano esclusivamente nella gestione degli affari legali di enti pubblici. Questa disposizione ha lo scopo di assicurare il rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, elementi essenziali per l’esercizio della professione forense.

L’interpretazione del CNF: nessuna eccezione al vincolo di iscrizione

Nel parere espresso, il CNF ha ribadito che l’iscrizione all’elenco speciale rappresenta una condizione imprescindibile affinché gli avvocati dipendenti possano esercitare la professione e svolgere tutte le attività previste dalla normativa, inclusa la rappresentanza legale degli enti. Il Consiglio ha sottolineato che, in assenza di tale iscrizione, il professionista non può spendere il titolo di avvocato né svolgere alcuna attività che implichi l’esercizio dello ius postulandi.

La pronuncia del CNF conferma quindi l’obbligatorietà dell’iscrizione per tutti gli avvocati che lavorano negli enti pubblici, dissipando eventuali dubbi sulla possibilità di esenzioni o deroghe.


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L’AI Act entra in vigore: il regolamento europeo per la gestione dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione

A partire da ieri, 2 febbraio 2025, sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) che regolano i sistemi AI a rischio inaccettabile e l’alfabetizzazione digitale. Pubblicato ufficialmente il 12 luglio 2024, il Regolamento 1689/2024 segna un punto di svolta nella regolamentazione dell’AI, seguendo le orme del GDPR (Regolamento 679/2016), che ha segnato la legislazione europea sui dati.

Questa nuova norma si inserisce all’interno di un quadro normativo europeo che, negli ultimi anni, ha concentrato l’attenzione sulla protezione dei dati e la regolamentazione della digitalizzazione, come dimostrato da altri regolamenti fondamentali: il Digital Governance Act (DGA, 2023), il Data Act (DA, 2023), il Digital Services Act (DSA, 2022) e il Digital Markets Act (DMA, 2022). L’AI Act, quindi, non solo si concentra sulla gestione dell’uso dei dati per sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale, ma si propone anche di stabilire un mercato digitale sicuro e affidabile per tutti i cittadini europei.

In questo contesto, il regolamento mira a garantire che l’intelligenza artificiale venga utilizzata in modo responsabile e non causi danni o violazioni ai diritti degli individui. L’Unione Europea, con l’introduzione di questo regolamento, non si limita a rispondere agli sviluppi tecnologici, ma cerca di instaurare una normativa coerente per tutti gli Stati membri, creando un equilibrio tra innovazione e sicurezza.

I tempi di attuazione del regolamento sono diversificati, con una finestra che va dai 6 ai 36 mesi, con priorità per i settori a rischio elevato. Questo intervallo è stato studiato per permettere un’implementazione graduale, affinché le nuove normative possano essere adottate in modo efficace e tempestivo.


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Sim swap fraud: responsabilità dell’operatore telefonico nella frode a danno di una correntista

Il Tribunale di Napoli Nord ha emesso la sentenza n. 5062 del 30 dicembre 2024 in un caso di frode informatica ai danni di una correntista, vittima di una truffa mediante la tecnica della Sim Swap Fraud. La corte ha stabilito che la responsabilità ricade sull’operatore telefonico, in quanto la truffa non sarebbe potuta avvenire senza l’intervento fraudolento sulla SIM della cliente. Secondo il giudice, la condotta negligente della compagnia telefonica, che non ha verificato adeguatamente l’identità del richiedente la sostituzione della SIM, esclude la responsabilità della banca nel danno subito dalla correntista.

Il caso in sintesi

La cliente, titolare di un conto corrente bancario, ha denunciato una sottrazione di denaro dal proprio conto, avvenuta tramite l’ottenimento fraudolento di un duplicato della sua SIM telefonica. La banca, dopo aver contestato la causa del danno, ha chiamato in causa la compagnia telefonica, sostenendo che la truffa fosse stata possibile solo per colpa dell’operatore telefonico, che non aveva verificato in modo adeguato l’identità del richiedente la sostituzione della SIM. La compagnia telefonica ha risposto chiedendo il rigetto delle richieste nei suoi confronti, sostenendo che la responsabilità fosse della banca.

La decisione del tribunale

Il Tribunale ha definito il caso come una tipica frode “Sim Swap”. I truffatori avevano duplicato la SIM della cliente, ottenendo accesso ai sistemi di home banking e completando operazioni non autorizzate. Il Giudice ha sottolineato che le frodi di questo tipo si caratterizzano per l’utilizzo illegittimo degli strumenti di pagamento elettronici, con l’aggravante del furto d’identità telefonica. Questo consente di aggirare il sistema di autenticazione a doppio fattore, che in questo caso veniva eluso grazie alla sostituzione della SIM, con il furto della password temporanea (OTP) inviata via SMS.

Riparto dell’onere prove

Il Tribunale ha chiarito la divisione degli oneri probatori tra le parti. In particolare:

  • Per la banca: la responsabilità si configura se non può dimostrare di aver adottato un sistema di protezione adeguato (“autenticazione forte”) e se non può provare che la correntista sia stata colpevole in maniera grave nel custodire le proprie credenziali. Nel caso in questione, non è stata riscontrata colpa grave da parte della cliente, che ha subito il furto d’identità senza alcuna negligenza.
  • Per la correntista: la cliente non è stata ritenuta colpevole di negligenza, poiché non aveva segnalato tempestivamente un malfunzionamento della SIM, né richiesto un blocco precauzionale del sistema di home banking. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che la cliente, appena accortasi dell’addebito fraudolento, si è immediatamente recata in banca per chiarire l’accaduto.
  • Per l’operatore telefonico: la compagnia telefonica ha una responsabilità diretta, in quanto non ha effettuato una verifica adeguata dell’identità del richiedente, né ha controllato l’autenticità della denuncia di smarrimento. Questo ha consentito ai truffatori di ottenere la SIM duplicata e completare la frode.

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Codice della Strada, la Cassazione: “Il guidatore risponde per i passeggeri senza cintura in caso di incidente”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46566/2024, ha reso chiari i doveri di vigilanza del conducente sui passeggeri, sancendo che il mancato controllo sull’uso delle cinture di sicurezza da parte dei trasportati può comportare gravi conseguenze penali per il guidatore, oltre a obbligarlo al risarcimento dei danni.

Il caso: il Tribunale di Frosinone e la sua assoluzione

Il caso ha avuto origine da un tragico incidente avvenuto di notte su una strada extraurbana nel quale Mevia, la conducente, aveva perso il controllo del veicolo dopo l’improvviso attraversamento di un cane randagio. Il veicolo aveva urtato una recinzione, ribaltandosi e causando la morte di Tizio, un passeggero seduto sul sedile posteriore sinistro, che non indossava la cintura di sicurezza.

Il Tribunale di Frosinone aveva assolto la conducente Mevia dall’accusa di omicidio colposo, ritenendo che la velocità fosse adeguata e che la causa dell’incidente fosse un’improvvisa emergenza. Inoltre, l’assenza della cintura da parte del passeggero era stata considerata un elemento che non inficia la responsabilità del conducente.

Il ricorso e la decisione della Cassazione

Il Procuratore Generale aveva presentato ricorso, sottolineando che l’uso della cintura da parte di Tizio avrebbe potuto probabilmente prevenire il decesso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il conducente ha l’obbligo di vigilare affinché tutti i passeggeri indossino la cintura di sicurezza. Se un passeggero rifiuta di farlo, il guidatore deve astenersi dal partire o procedere con la marcia del veicolo.

Secondo la Cassazione, il fatto che il passeggero non indossasse la cintura non esime il conducente dalla responsabilità penale, poiché l’uso della cintura è tutelato dall’articolo 172 del Codice della Strada e, in caso di danni, la condotta del passeggero influisce sul grado di colpa, ma non interrompe il nesso causale tra l’azione del conducente e l’incidente.

Le implicazioni penali e amministrative

La sentenza segna un’importante evoluzione della giurisprudenza, evidenziando che la mancata vigilanza sull’uso della cintura di sicurezza da parte dei passeggeri può portare a responsabilità penali per il guidatore, che rischia di essere accusato di omicidio colposo o lesioni personali colpose.

In aggiunta alle conseguenze penali, la legge prevede anche sanzioni amministrative in caso di mancato uso delle cinture. L’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che tutti i passeggeri, tanto quelli anteriori quanto quelli posteriori, sono obbligati ad allacciare le cinture di sicurezza durante la marcia del veicolo. La violazione di questa norma può comportare una multa da €83 a €332 e la decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente. In caso di recidiva, la sospensione della patente può variare da 15 giorni a 2 mesi.


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Obbligo formativo per gli avvocati nel 2025: le nuove regole

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), nella seduta del 13 dicembre 2024, ha stabilito le modalità per l’assolvimento dell’obbligo formativo nel 2025, confermando il superamento del triennio formativo e la possibilità di ottenere i crediti in un solo anno solare.

Nuove regole per il 2025

Ogni avvocato dovrà maturare almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale) e 12 nelle materie ordinarie. Il 2025, inoltre, non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo.

Una delle novità più rilevanti è la piena conferma della modalità FAD (Formazione A Distanza), che permetterà agli avvocati di ottenere i crediti senza obbligo di presenza fisica. Un’opzione che, introdotta durante l’emergenza Covid-19, si è rivelata efficace nel garantire l’aggiornamento professionale.

Controlli e accreditamenti

Per garantire la qualità della formazione, gli Ordini Forensi e le Associazioni accreditate dal CNF potranno autodeterminare i crediti da assegnare agli eventi formativi, purché vengano adottati strumenti di verifica dell’identità dei partecipanti in tutte le fasi del corso.

Il CNF ha ribadito la necessità di rispettare i criteri stabiliti dall’articolo 21 del Regolamento sulla formazione e i principi generali della Commissione centrale per l’accreditamento.

Corsi disponibili sulla piattaforma FAD di Cassa Forense

Per agevolare l’aggiornamento professionale, la piattaforma FAD di Cassa Forense metterà a disposizione corsi sia per le materie obbligatorie che per quelle ordinarie. Saranno presto online i corsi in materia previdenziale aggiornati secondo la riforma e un nuovo Corso di Alta Formazione sul Processo Tributario.


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Giustizia a rischio: le preoccupazioni del Presidente CNF

Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Francesco Greco, ha sollevato un quadro critico dello stato della giustizia italiana. Tra i principali nodi problematici: la rigidità delle nuove regole procedurali, la spettacolarizzazione del processo penale, l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella giurisdizione, la carenza di organico nei Giudici di Pace e l’abuso della “cartolarità” nel processo civile.

Greco ha posto l’accento su una questione centrale: il rispetto del principio del giusto processo, oggi messo in discussione da riforme che rischiano di comprimere il diritto di difesa e di limitare l’accesso alla giustizia.

Un processo ancora giusto?

L’intervento del Presidente CNF ha evidenziato alcune domande chiave che interpellano l’intero sistema giuridico:

  • Un processo può ancora dirsi giusto quando l’accesso alla Cassazione è ostacolato da criteri di ammissibilità sempre più rigidi?
  • Quando il processo d’appello si riduce a un semplice controllo dell’operato del giudice di primo grado, anziché rappresentare un vero riesame del merito?
  • Quanto incide la pressione mediatica sulla riservatezza e sulla serenità del processo penale, soprattutto nell’era dei social?
  • L’uso crescente dell’intelligenza artificiale nelle decisioni giudiziarie può davvero garantire la qualità e la motivazione delle sentenze?

Greco ha poi sottolineato il rischio che la ricerca di efficienza statistica porti a sacrificare la centralità della motivazione nelle sentenze. Una tendenza che, unita all’abuso della sinteticità negli atti giudiziari, potrebbe aprire le porte a un maggiore utilizzo di strumenti automatizzati, con il rischio di una giustizia più impersonale e meno garantista.

Giudici di Pace e processo civile: criticità e rischi

La scarsità di personale nei Giudici di Pace è un altro tema su cui l’Avvocatura chiede attenzione. La giustizia di prossimità è sempre più in difficoltà, con conseguenze dirette sui cittadini che si affidano a questi uffici per questioni fondamentali.

Sul versante civile, invece, Greco ha denunciato il ricorso sempre più massiccio alla cartolarità, ovvero la decisione delle cause sulla base degli atti scritti, senza un effettivo confronto in udienza. Una prassi che allontana le parti dal giudice e snatura il principio del contraddittorio.

Infine, il Presidente CNF ha puntato il dito anche contro le ultime modifiche al processo amministrativo, segnalando l’introduzione di una sanzione economica per chi presenta difese eccessivamente lunghe senza preventiva autorizzazione del giudice.

L’Avvocatura in difesa dei diritti

“La magistratura non deve cedere alla lusinga della statistica, a scapito della motivazione delle decisioni”, ha ammonito Greco, richiamando la necessità di mantenere un processo equo e bilanciato, che garantisca davvero i diritti di tutti.


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La Cassazione stabilisce che il beneficio decorre dalla prima istanza rigettata, coprendo anche le spese sostenute nel frattempo.

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Giovani: in 10 anni crollati di 750mila unità, quasi tutti al sud

Il numero dei giovani presenti in Italia è crollato. Negli ultimi dieci anni, la popolazione italiana nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni è diminuita di quasi 750mila unità, pari al -5,8 per cento. Nel 2014 avevamo poco più di 12,8 milioni di giovani; nel 2024 ci troviamo con meno di 12,1 milioni. Questa contrazione ha colpito il Centro (-4,9 per cento) e, in particolare, il Mezzogiorno, con una riduzione allarmante del -14,7 per cento, toccando punte negative del 25,4 nella provincia del Sud Sardegna, del 23,4 a Oristano e del 21,5 a Isernia. Al Nord, invece, il saldo di quasi tutte le regioni è preceduto dal segno più. Le previsioni, tuttavia, non sono affatto rassicuranti: la denatalità continuerà a fare sentire i suoi effetti negativi in tutto il Paese. È altresì utile sottolineare che la crisi demografica interessa una buona parte dei paesi dell’Unione Europea; eppure, in Italia assume proporzioni molto più preoccupanti rispetto ai nostri principali concorrenti commerciali. Tra il 2014 e il 2023[1], infatti, mentre la Spagna ha visto un calo del 2,8 per cento, altri hanno registrato tendenze opposte: la Francia +0,1, la Germania +1,7 e i Paesi Bassi addirittura +10,4. La media nell’Area Euro si attesta sul -1,9 per cento. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

  • Investire di più nella scuola, nell’università e nella formazione professionale

In aggiunta alla diminuzione, quando analizziamo la platea giovanile l’Italia presenta altri indicatori negativi: il tasso di occupazione, il livello di istruzione sono tra i più bassi d’Europa e l’abbandono scolastico rimane una problematica significativa soprattutto nelle regioni meridionali. Nei prossimi decenni queste criticità potrebbero avere ripercussioni gravissime sul mondo imprenditoriale. Già da qualche anno avvertiamo le prime avvisaglie soprattutto nel Centro-Nord: le aziende incontrano sempre maggiori difficoltà nel reperire personale qualificato; questo sia per la mancanza di candidati che per l’insufficienza delle competenze delle persone che si presentano ai colloqui. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è sempre più evidente e richiede scelte politiche urgenti; investendo, in particolare, molte più risorse nella scuola, nell’università e, soprattutto, nella formazione professionale.

  • Sì agli immigrati, purché nel loro Paese abbiano imparato l’italiano e un mestiere

È essenziale chiarire che l’immigrazione non può costituire l’unica risposta ai problemi derivanti dal declino demografico. Tuttavia, nel breve periodo, essa può rappresentare un valido strumento per affrontare questa sfida, a condizione di essere in grado di preparare adeguatamente le persone che intendono entrare in Italia. Così come ha avuto modo di sottolineare anche il CNEL, il nostro Paese dovrebbe prevedere delle corsie preferenziali nell’assegnazione delle quote di ingresso riservate a coloro che, nel proprio paese d’origine, abbiano frequentato per almeno due anni un corso di lingua italiana e ottenuto una qualifica che attesti il possesso delle competenze professionali richieste dalle nostre imprese. A queste ultime, inoltre, spetterebbe il compito di garantire a questi extracomunitari un’occupazione stabile e un aiuto concreto nella ricerca di un alloggio a prezzo accessibile.

  • Una curiosità: nel 1943 le nascite erano più che doppie rispetto a oggi

Confrontare dati relativi a periodi distanti nel tempo presenta sempre delle insidie, soprattutto quando si parla di un intervallo di 80 anni. Tuttavia, per quanto riguarda le nascite, il metodo di calcolo non è mai cambiato nel corso dei decenni. Continua a basarsi sulle dichiarazioni registrate presso gli sportelli dell’anagrafe di ciascun Comune. Detto ciò, l’Ufficio studi della CGIA ha effettuato un confronto tra i nati vivi del 1943 e quelli del 2023. I risultati sono sorprendenti: nel pieno della seconda guerra mondiale, le nascite in Italia furono pari a 882.105, più del doppio rispetto alle circa 380mila registrate nel 2023. Con tutte le dovute precauzioni, nel confronto di tutte le province italiane, si evidenzia che nel 1943 ce n’erano 16 in meno rispetto a quelle attuali. È fondamentale sottolineare che, se nel 1943 l’Italia aveva quasi 14,5 milioni di abitanti in meno rispetto ad oggi, ma registrava al contempo 500mila nascite in più, non possiamo continuare a sostenere che la denatalità degli ultimi anni sia esclusivamente attribuibile alla mancanza di servizi per l’infanzia e all’insufficienza degli aiuti pubblici alle giovani famiglie. Certo, questi aspetti sono rilevanti, ma è altrettanto vero che 80 anni fa, con il Paese in guerra, le condizioni di vita e le prospettive future erano decisamente peggiori rispetto a quelle attuali.

  • Quasi il 98% del calo è avvenuto al Sud

Dei 747.672 giovani in meno registrati nell’ultimo decennio (2014-2024), ben 730.756 sono riconducibili al Mezzogiorno e altri 119.157 si riferiscono al Centro. Il Nord, invece, ha ottenuto un buon risultato, in parte ascrivibile alla presenza degli stranieri e alla migrazione dei giovani dal Sud. Sempre tra il 2014 e il 2024, infatti, la popolazione giovanile è aumentata di 46.821 unità nel Nordest e di 55.420 nel Nordovest (vedi Tab. 1).  A livello provinciale, infine, le contrazioni più importanti hanno interessato la Sud Sardegna (-25,4 per cento), Oristano (-23,4), Isernia (-21,5), Reggio Calabria (-19,6) e Catanzaro (-19,3). Delle 107 province monitorate, solo 26 hanno registrato un saldo positivo. Spiccano, in particolar modo, i risultati ottenuti a Gorizia (+9,7 per cento), Trieste (+9,8), Milano (+10,1) e Bologna (+11,5).


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Welfare e genitorialità: le Casse previdenziali investono 35,9 milioni

Le Casse previdenziali dei professionisti hanno investito complessivamente 35,9 milioni di euro nel 2023 per interventi a favore della genitorialità e della conciliazione tra vita e lavoro. A rivelarlo è il rapporto 2024 di Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati), che evidenzia come il welfare integrativo abbia assorbito il 5% delle risorse totali, pari a 212 milioni di euro.

Tra le misure adottate dai diversi enti spiccano i bonus bebè e i contributi per l’infanzia. L’Enpam, l’ente previdenziale dei medici, prevede un’indennità di maternità maggiorata e un contributo specifico per le prime spese di ingresso del neonato in famiglia, come nido e babysitter. Anche la Cassa Forense ha erogato nel 2023 un bonus di mille euro per i nuovi nati, oltre a sussidi per le famiglie numerose e il sostegno agli studi dei figli dei colleghi.

L’Enpab, la Cassa di previdenza dei biologi, presieduta da Tiziana Stallone, ha sottolineato l’importanza di un welfare che accompagni tutta la carriera professionale. “Tra le biologhe si registra un alto tasso di abbandono, pari al 40%, nei primi quattro anni di vita del bambino. Servono misure concrete per aiutare le professioniste a rientrare nel mondo del lavoro”, ha dichiarato Stallone, che è anche vicepresidente di Adepp.

Analogamente, le commercialiste possono contare su un contributo aggiuntivo all’indennità di maternità per nascita, adozione e affido, pari all’80% del reddito netto dichiarato nell’anno precedente all’evento, con un minimo garantito. Inoltre, l’assistenza integrativa di Emapi prevede un pacchetto di rimborsi fino a mille euro per le spese legate alla maternità.

Il welfare delle Casse previdenziali si autofinanzia con i contributi degli iscritti e varia di anno in anno in base alle risorse disponibili. Tuttavia, il rapporto Adepp evidenzia come il sostegno alla genitorialità sia ormai un pilastro imprescindibile per le professioni regolamentate, che cercano di garantire un equilibrio tra vita privata e attività lavorativa.

Indennità di maternità per professionisti iscritti agli Ordini

1. Indennità di maternità per professioniste

  • Spetta per 5 mesi.
  • Importo: 80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente la nascita/adozione.
  • Limiti minimi e massimi stabiliti dall’art. 70 D.lgs. 151/2001.
  • Congedo parentale non previsto.

2. Trattamento sostitutivo per i neopadri

  • Stessa indennità della madre, ma riconosciuta al padre professionista nei seguenti casi:
    • Morte o grave infermità della madre.
    • Abbandono del bambino da parte della madre.
    • Affidamento esclusivo al padre.
  • Alcune casse offrono trattamenti aggiuntivi a sostegno della paternità.

3. Novità recenti (dal 2022)

  • Gravidanza a rischio: indennità riconosciuta anche nei due mesi precedenti il parto.
  • Estensione dell’indennità:
    • Ulteriori 3 mesi coperti dopo i 5 previsti.
    • Solo per professionisti con reddito inferiore a 9.280 euro (soglia 2024).

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Il paradosso italiano: aziende a caccia di talenti digitali, università ferme al palo

Solo l’1,5% dei laureati proviene da percorsi tecnologici contro una media europea del 4,5%. La carenza di competenze rischia di frenare innovazione e competitività

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Con l’ordinanza 3372/2024, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una madre contro il provvedimento per il quale il figlio era andato a…

AIGA: “Direttiva UE tirocini, necessaria una normativa specifica per il mondo delle professioni”

“Riteniamo che applicare sic et simpliciter alle libere professioni la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2024/0068 del 20.3.2024, relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”), non sia la strada più opportuna per prevedere le necessarie tutele anche per i tirocini professionali. Tale esigenza può, invece, essere soddisfatta prevedendo una disciplina ad hoc: in primo luogo mediante l’elaborazione di proposta di direttiva calibrata sul mondo delle professioni intellettuali; in secondo luogo, o in alternativa, inserendo nella Direttiva uno specifico e dettagliato articolato normativo che tenga conto delle particolarità delle libere professioni”.
Lo scrive Carlo Foglieni, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) nelle osservazioni alla proposta di direttiva elaborate dalla giunta nazionale AIGA presentate all’onorevole Zingaretti, relatore sugli stage per la Commissione Cultura al Parlamento europeo.  Lo stesso evidenzia come, al fine di riconoscere la giusta e dovuta dignità al tirocinio professionale, “sarebbe opportuno potenziare i contributi per tirocini delle professioni ordinistiche mediante i diversi fondi europei, ad esempio il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), da erogarsi attraverso le regioni”.
“A ciò si aggiunga, per quanto riguarda il tirocinio professionale, la necessità di facilitare la mobilità degli aspiranti avvocati, consentendo loro di svolgere, con un sostegno economico, periodi di formazione presso studi professionali di altri Stati membri, un “Erasmus delle libere professioni” potenziato rispetto a quello di sei mesi già oggi parzialmente previsto. Infine, sarebbe opportuno promuovere la creazione di una Scuola Forense Europea in cui formare professionisti qualificati sul funzionamento delle istituzioni europee”, conclude la nota.

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