4 Febbraio 2025 - Avvocatura

Delega in mediazione: le nuove regole introdotte dalla Riforma Cartabia

Il recente Correttivo chiarisce i contenuti e la forma della delega per la partecipazione agli incontri di mediazione in caso di assenza della parte

La presenza personale della parte in mediazione è fondamentale e, in linea di principio, necessaria. Tuttavia, la Riforma Cartabia e il successivo Correttivo hanno introdotto una disciplina chiara sui casi in cui è possibile delegare un avvocato o un terzo alla partecipazione, stabilendo requisiti stringenti per la validità della delega.

Quando e come si può delegare

L’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, modificato dalla Riforma Cartabia, prevede che la delega sia ammessa solo per giustificati motivi. Il delegato deve essere una persona informata sui fatti e dotata di procura speciale e sostanziale, con poteri specifici che gli consentano di compiere atti essenziali alla mediazione, come disporre del diritto, conciliare, transigere o accettare la proposta del mediatore.

Se il delegato è l’avvocato della parte, è necessaria una procura speciale con potere di rappresentanza: la sola procura alle liti non è sufficiente.

Le novità sulla forma della delega

Dal 25 gennaio 2024, il Correttivo ha introdotto il comma 4-bis all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, specificando con precisione i requisiti formali della delega, che deve essere:

  • conferita per iscritto;
  • contenere gli estremi del documento di identità del delegante;
  • sottoscritta con firma non autenticata dal legale;
  • nei casi di atti soggetti a trascrizione, redatta e sottoscritta con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Questa modifica recepisce una prassi già diffusa negli Organismi di mediazione, dove si eseguiva una verifica dei poteri del delegato prima di avviare la procedura.

Un chiarimento normativo a tutela della riservatezza

La norma non rappresenta un aggravio burocratico, ma si inserisce nel contesto di rafforzata segretezza della mediazione, garantendo che solo soggetti legittimati possano partecipare agli incontri. Il legislatore ha così stabilito regole precise per l’utilizzo della delega, assicurando che la presenza di terzi sia conforme ai doveri di riservatezza e alle esigenze della procedura conciliativa.


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