Gli imprenditori non vanno più in banca. Ora rompono il salvadanaio e si autofinanziano

Forse ci siamo sbagliati. Pensavamo che in questi ultimi 15 anni fossero state le banche ad aver chiuso i rubinetti del credito alle aziende italiane, invece pare sia avvenuto l’esatto contrario. Sono gli imprenditori che avrebbero deciso di non rivolgersi più agli istituti di credito, risolvendo lo storico problema della mancanza di liquidità attraverso il ricorso all’autofinanziamento. Come? Apportando capitali propri (di imprenditori e soci) o di terzi (attraverso il mercato dei capitali e l’azionariato diffuso). A sostegno di questa chiave di lettura segnaliamo anche la decisa diminuzione della domanda di credito avvenuta in questi anni da parte delle imprese, poiché, a seguito anche dei buoni risultati economici ottenuti, molte attività rimaste sul mercato hanno aumentato i risparmi e conseguentemente il loro utilizzo per far fronte alle spese correnti e agli investimenti.  La tendenza macroeconomica appena delineata non ha coinvolto indistintamente tutte le realtà produttive e commerciali del Paese. È verosimile che, per molte micro imprese, alla contrazione dei prestiti non sia seguita alcuna forma di autofinanziamento, bensì un progressivo deterioramento economico/finanziario che le avrebbe fatte scivolare nell’area grigia dell’insolvenza o, peggio ancora, a rivolgersi al mercato del credito illegale. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

  • Imprese: in quasi 15 anni -329 miliardi di prestiti, ma +300 miliardi di risparmi

A fine dicembre del 2011 (inizio della crisi dei debiti sovrani), i prestiti bancari alle imprese italiane ammontavano a 995 miliardi di euro, verso la fine del 2024, invece, la quota è scesa a 666 (-329 miliardi di euro pari a una contrazione del 33 per cento). Per contro, nello stesso arco temporale i depositi bancari delle aziende sono passati da 219 miliardi a 519 (+300 miliardi pari a un incremento del 137 per cento). La contrazione del credito alle attività economiche è riconducibile alla combinazione di più fattori e in aggiunta a quelli richiamati più sopra vanno aggiunte le importanti trasformazioni registrate dal sistema bancario e imposte dalla Banca Centrale Europea (BCE) che, a seguito delle crisi finanziarie avvenute in questi ultimi decenni, ha introdotto dei parametri molto stringenti nella valutazione del merito e del rischio di credito. Dopodiché, è utile ricordare che tutti gli istituti bancari sono stati costretti ad aumentare notevolmente il livello di patrimonializzazione, con misure che hanno indotto il sistema creditizio a razionalizzare i prestiti alle imprese meno insolventi, riducendo così il rischio di veder aumentare la platea dei crediti deteriorati che sono stati ridotti grazie alla vendita delle sofferenze (mercato delle cartolarizzazioni).

  • Aiuti in calo anche al netto delle cartolarizzazioni

In questi 13 anni (2011-2024) ci sono state molte fasi in cui il credito alle imprese è sceso: negli anni dal 2012 al 2015, nel 2019 e nella prima parte del 2020 e a partire dal 2023 sino ad oggi. Va evidenziato che la fase di crescita molto sostenuta verificatasi tra la metà del 2020 fino al 2022 è stata ottenuta a seguito delle misure introdotte per fronteggiare la crisi pandemica. Ricordiamo che il governo Conte 2 e quello Draghi hanno approvato alcuni provvedimenti a sostegno del credito (compresa la garanzia statale al 100 per cento sui prestiti) che hanno consentito di incrementare i prestiti alle società non finanziarie corretti per le cartolarizzazioni e le altre cessioni.

 

  • In Ue, invece, i prestiti sono aumentati, con punte record in Francia e in Germania

Secondo i dati della BCE, tra il 2011 e il 2023 (ultimo anno in cui i dati sono disponibili per un confronto europeo), non tutti i paesi monitorati hanno subito una contrazione dei prestiti bancari alle imprese. Anzi. Il dato medio dell’Area dell’Euro, ad esempio, è stato pari al +4,3 per cento (+188,6 miliardi di euro), con picchi positivi, per i big, del +61,4 per cento in Francia e del +46 per cento in Germania che, in valore assoluto, possono contare su un’esposizione degli istituti di credito verso le attività economiche che, rispetto al nostro importo, a Parigi è più del doppio e a Berlino, invece, è leggermente inferiore al doppio. Segnaliamo che tra le nazioni economicamente più importanti solo la Spagna ha registrato una flessione superiore alla nostra. Se in Italia la riduzione è stata del 30,9 per cento, Madrid ha visto scendere i prestiti del 46,7 per cento. In difficoltà anche le aziende dei Paesi Bassi che hanno subito una riduzione dell’8,1 per cento.

  • Prestiti: in forte calo soprattutto nel Centro-Sud. Record a Siena

Tra il novembre 2011 (periodo di picco massimo dei prestiti erogati alle imprese) e lo stesso mese del 2024 (ultimo dato disponibile), la maggiore contrazione delle consistenze si è verificata nel Centro (-42,6 per cento) e nel Sud (-42,4 per cento). In termini assoluti, invece, la riduzione più importante ha interessato proprio quest’ultima ripartizione geografica con un calo di 118,1 miliardi. A livello provinciale le flessioni più significative si sono verificate a Siena (-59,1 per cento), Savona (-58,9), Siracusa (-56,8), Novara (-53,8) e Rovigo (-52,4). Le uniche province che hanno ottenuto un risultato anticipato dal segno più sono state Trieste (+1,4 per cento) e Bolzano (+1,5). Il dato medio nazionale è stato del -34,9 per cento.

  • I risparmi sono cresciuti soprattutto a Nordest. Cremona, Bolzano e Enna le più “formiche”

Sempre tra novembre 2011 e novembre 2024, sul fronte dei depositi il Nordest è la macro area che ha subito l’incremento più importante pari al 178 per cento (vedi Tab. 4). La provincia con le imprese che hanno accumulato più depositi è Cremona, dove sono aumentati del 298,3 per cento. Seguono Bolzano con il +281,6, Enna con il +278,9, Salerno con il +270 e Potenza con il 257,7 per cento. L’unica provincia d’Italia che ha visto diminuire i risparmi è stata Siena con il -20,1 per cento.


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AI e diritti fondamentali: i divieti UE su categorizzazione e riconoscimento biometrico

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato le Linee Guida per l’attuazione dell’articolo 5 dell’AI Act, stabilendo con maggiore chiarezza le pratiche vietate nell’uso dell’intelligenza artificiale. Tra le restrizioni più rilevanti, emergono i divieti riguardanti i sistemi di categorizzazione biometrica e l’identificazione biometrica remota in tempo reale da parte delle forze dell’ordine.

Categorizzazione biometrica: il pericolo della discriminazione

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera (g) dell’AI Act vieta l’uso di sistemi di categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche sensibili degli individui, come razza, orientamento sessuale, opinioni politiche o affiliazione religiosa. L’obiettivo della norma è prevenire discriminazioni e proteggere la privacy dei cittadini, impedendo che dati biometrici vengano utilizzati per profilazioni ingiustificate.

Sono vietati i sistemi AI che analizzano caratteristiche fisiche o comportamentali per assegnare un individuo a una specifica categoria senza consenso esplicito e senza una giustificazione legale. Rientrano nel divieto, ad esempio, le tecnologie che riconoscono la razza o l’etnia delle persone in base a dati biometrici per finalità commerciali o governative.

Alcune eccezioni sono previste per usi ancillari legati a servizi commerciali, come i filtri per la classificazione di caratteristiche facciali nei social network o nei marketplace online. Tuttavia, questi sistemi devono essere strettamente necessari al servizio principale e non possono essere impiegati per scopi di controllo o sorveglianza.

Identificazione biometrica in tempo reale: restrizioni severe per le forze dell’ordine

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera (h) dell’AI Act impone limiti stringenti all’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici per scopi di sicurezza. Questi sistemi non possono essere impiegati in modo indiscriminato, ma solo in tre casi specifici:

  1. Ricerca di vittime di rapimenti o tratta di esseri umani.
  2. Prevenzione di minacce imminenti alla sicurezza pubblica, come attacchi terroristici.
  3. Identificazione di individui già accusati o sospettati di gravi reati.

L’utilizzo di queste tecnologie deve essere strettamente circoscritto e soggetto a rigorose valutazioni d’impatto sui diritti umani (FRIA – Fundamental Rights Impact Assessment). Inoltre, l’autorizzazione al loro impiego deve essere concessa da un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente.

Verso un’AI più etica e rispettosa dei diritti fondamentali

Con queste linee guida, la Commissione Europea rafforza il quadro normativo per l’uso dell’intelligenza artificiale, ponendo al centro la tutela dei diritti fondamentali. L’AI Act si configura così come uno strumento essenziale per garantire che le nuove tecnologie non diventino strumenti di discriminazione o sorveglianza di massa, ma vengano utilizzate in modo etico e responsabile.


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Avvocati: la prescrizione civilistica non cancella l’illecito deontologico

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 324/2024 pubblicata il 3 febbraio 2025, ha chiarito un principio rilevante in materia di deontologia forense: la prescrizione civilistica di un diritto inadempiuto non estingue l’illecito disciplinare derivante dalla violazione dell’art. 64 del Codice Deontologico Forense, relativo all’obbligo degli avvocati di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Nel caso esaminato, il CNF ha respinto il ricorso di un avvocato che era stato sanzionato con la sospensione dalla professione per tre anni. Il legale aveva sostenuto che la prescrizione del diritto civile in questione dovesse incidere anche sulla responsabilità deontologica, ma il Consiglio ha ribadito che l’illecito disciplinare, una volta perfezionato, resta soggetto esclusivamente alla prescrizione dell’azione disciplinare e non può essere eliso dall’estinzione del diritto in sede civile.

Pur confermando la rilevanza della violazione, il CNF ha deciso di ridurre la sanzione disciplinare a due anni di sospensione, tenendo conto dell’incensuratezza del professionista e del fatto che, nel procedimento penale a suo carico, per due dei quattro capi d’accusa era intervenuta la prescrizione. Tuttavia, ha ritenuto irrilevante l’asserito stato di bisogno economico dell’incolpato, sottolineando la mancanza di prove concrete a supporto di tale condizione.

La decisione conferma l’orientamento rigoroso del CNF nel garantire il rispetto delle norme deontologiche, indipendentemente dalle conseguenze civili o penali di un comportamento inadempiente.


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AI Training e diritto d’autore: verso un registro unico per l’opt-out?

Si avvicina la data del 2 agosto 2025, termine entro il quale i fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa dovranno conformarsi agli obblighi in materia di diritto d’autore previsti dall’AI Act (Regolamento UE 2024/1689). In particolare, il rispetto del diritto d’autore nell’attività di text e data mining (TDM) per l’addestramento dei modelli AI impone la possibilità di esercitare un’opzione di riserva (opt-out) da parte dei titolari dei diritti. Tuttavia, la modalità con cui questa riserva dovrebbe essere espressa resta ancora un tema controverso.

AI e Copyright: un equilibrio difficile

L’AI Act stabilisce che l’addestramento di un modello di IA per scopi generali può avvenire solo se il contenuto è stato acquisito in modo legittimo e se il titolare del diritto d’autore non ha esercitato l’opt-out. Ma come dovrebbe essere espressa questa riserva? Attualmente, le soluzioni proposte includono il Robot Exclusion Protocol (robots.txt), che tuttavia è considerato obsoleto dall’industria culturale, e nuove tecnologie come “Spawning” e “ai.txt”, sviluppate per regolamentare in modo più specifico l’addestramento AI.

Nel frattempo, il Codice di Buone Pratiche per l’Intelligenza Artificiale, promosso dall’AI Office europeo, sta incontrando resistenze proprio per le incertezze sulle modalità di opt-out. Inoltre, il Tribunale di Amburgo, con la sentenza Kneschke/LAION del 27 settembre scorso, ha affermato che una riserva espressa in linguaggio naturale è valida, aprendo il dibattito su possibili nuove interpretazioni del regolamento.

L’idea di un registro unico per l’opt-out

Per risolvere il problema, la Commissione Europea ha avviato uno studio di fattibilità per la creazione di un registro centrale delle riserve, che potrebbe essere gestito dall’Ufficio dell’Intelligenza Artificiale (AI Office) o dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). L’obiettivo sarebbe fornire una piattaforma chiara e accessibile per chi desidera proteggere le proprie opere dall’addestramento AI.

Tuttavia, permangono interrogativi sulla sostenibilità economica di questa iniziativa e sui possibili oneri burocratici per i creatori di contenuti. Se da un lato un registro centralizzato potrebbe garantire maggiore trasparenza e certezza giuridica, dall’altro rischia di trasformarsi in un ulteriore ostacolo per i titolari dei diritti, costretti a formalizzare una richiesta che, di fatto, dovrebbe essere implicita nel diritto d’autore stesso.

Prospettive future

La discussione su come bilanciare la tutela del copyright con l’innovazione nel settore dell’intelligenza artificiale è tutt’altro che chiusa. Se da un lato l’Europa vuole favorire la crescita del settore AI, dall’altro non può trascurare le esigenze di autori, editori e creatori di contenuti. La soluzione potrebbe passare per uno standard universalmente riconosciuto che permetta un’espressione semplice e inequivocabile dell’opt-out, senza inutili complicazioni.

Il dibattito è aperto, ma il tempo stringe.


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Cybersecurity, nuove regole per le imprese: pubblicato il decreto sulla clausola di salvaguardia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM n. 221/2024, il quadro normativo sulla cybersicurezza in Italia si arricchisce di un nuovo tassello fondamentale: la clausola di salvaguardia. Questo provvedimento consente a determinate imprese di beneficiare di un regime normativo più proporzionato rispetto alla loro effettiva operatività, evitando l’applicazione automatica delle regole più stringenti del Decreto NIS (D.Lgs. 138/2024), che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2).

Un equilibrio tra sicurezza e proporzionalità

L’obiettivo della clausola di salvaguardia è quello di evitare che aziende formalmente collegate a gruppi societari complessi, ma operativamente indipendenti, siano soggette a regole più rigide del necessario. Per accedere alla deroga, le imprese devono dimostrare:

  • Indipendenza totale dei propri sistemi informativi e di rete rispetto alle altre imprese del gruppo.
  • Autonomia operativa nelle attività e nei servizi NIS, senza dipendenza da altre entità del gruppo per la gestione della sicurezza informatica.

Se entrambi i criteri sono rispettati, l’impresa può richiedere la clausola in fase di registrazione sulla piattaforma dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ottenendo così un trattamento normativo più adeguato alla propria struttura.

Una scadenza imminente per la compliance

Le aziende e le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 28 febbraio 2025 per registrarsi sulla piattaforma ACN e dichiarare il proprio status ai fini del Decreto NIS. Per chi non rientra nei criteri di deroga, l’obbligo di adeguamento alle misure di cybersecurity previste dalla normativa resta invariato.

L’applicazione della clausola di salvaguardia, tuttavia, non è concessa a tutte le realtà. Le imprese che esercitano un’influenza dominante su soggetti essenziali o importanti per la sicurezza informatica, ad esempio, non potranno beneficiarne. Inoltre, il provvedimento non è applicabile alle aziende totalmente autonome, ovvero quelle che non fanno parte di gruppi societari.

Un passo avanti nella regolamentazione della cybersicurezza

Con questo decreto, il legislatore mira a garantire un’applicazione della normativa più equa e sostenibile, evitando oneri eccessivi per le imprese senza compromettere la sicurezza delle infrastrutture digitali italiane. Il Decreto NIS rappresenta una pietra miliare nella strategia nazionale di cybersicurezza e, con la clausola di salvaguardia, si compie un ulteriore passo verso una regolamentazione più bilanciata.


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Accesso illecito ai dati bancari: la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa

Un dipendente di banca ha effettuato accessi non autorizzati all’elenco clienti dell’istituto di credito in cui lavorava, esaminando le posizioni di vari correntisti, tra cui soggetti non seguiti direttamente da lui. Scoperto l’abuso, la banca ha proceduto con il licenziamento per giusta causa, contestandogli una grave violazione della privacy.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano però dato ragione al lavoratore, ritenendo sproporzionata la sanzione del licenziamento e contestando la mancata affissione del codice disciplinare aziendale. Secondo i giudici di merito, il dipendente aveva sì violato i protocolli, ma senza consultare le movimentazioni e senza arrecare danno concreto.

Di diverso avviso la Cassazione che, con l’ordinanza n. 2806 del 5 febbraio 2025, ha accolto il ricorso della banca. La Suprema Corte ha chiarito che l’accesso abusivo a sistemi informatici, anche da parte di chi possiede le credenziali, configura una violazione grave della normativa sulla privacy. Inoltre, ha ribadito che il codice disciplinare non è necessario per sanzionare condotte chiaramente illecite e lesive del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

La sentenza rappresenta un monito per i dipendenti bancari e rafforza il principio secondo cui la tutela della privacy è un elemento centrale nei rapporti di lavoro.


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Professionisti e rimborsi spese: dal 2025 cosa cambia per il regime fiscale

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore una riforma che modifica il trattamento fiscale dei rimborsi spese per i professionisti. Con la nuova formulazione dell’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di rimborso per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico – se addebitate analiticamente al committente – non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile.

Le novità per i professionisti in regime ordinario

Fino al 2024, le spese rimborsate e addebitate al cliente erano considerate parte degli onorari e, quindi, soggette a tassazione. Con la nuova norma, i rimborsi di trasferta non saranno più classificati come compensi e non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Tuttavia, specularmente, le spese sostenute e poi rimborsate diventeranno indeducibili, salvo alcuni casi particolari, come il mancato pagamento da parte del committente per motivi di insolvenza o prescrizione del credito.

La riforma non incide sul trattamento IVA: i rimborsi continueranno a essere imponibili, a meno che non rientrino nelle spese anticipate per conto del cliente, escluse ex articolo 15 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, le spese rimborsate a forfait rimarranno soggette a tassazione come compensi, con la possibilità di dedurre i costi effettivi secondo le regole ordinarie.

Professionisti forfettari: nessun cambiamento

Non è ancora chiaro se la riforma si applichi anche ai professionisti in regime forfetario, poiché il nuovo articolo 54 del TUIR non fa esplicito riferimento alla norma che disciplina il loro trattamento fiscale (articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014). Al momento, quindi, i rimborsi spese continuano a costituire compenso imponibile per chi aderisce al regime agevolato.

Nuove regole per le imprese committenti

La riforma tocca anche le imprese che rimborsano spese a professionisti o dipendenti. Con la modifica dell’articolo 95 del TUIR, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggi e trasporti saranno deducibili solo se effettuati tramite pagamenti tracciabili, come bonifici bancari o strumenti elettronici riconosciuti dal Decreto Legislativo 241/1997.

Implicazioni pratiche e suggerimenti

Per evitare contestazioni fiscali, è consigliabile che i professionisti specifichino in fattura che le spese sostenute sono state pagate con strumenti tracciabili e alleghino i relativi giustificativi.

Queste modifiche mirano a rendere più trasparente la gestione fiscale dei rimborsi spese, eliminando distorsioni nel calcolo del reddito e introducendo criteri più rigidi per la deducibilità dei costi. Tuttavia, restano alcuni nodi da sciogliere, soprattutto per i forfettari, che potrebbero necessitare di chiarimenti normativi nei prossimi mesi.


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Avvocati e incarichi societari: il CNF ribadisce l’incompatibilità

ROMA – Un avvocato non può assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società cooperativa di capitali, anche se lo statuto esclude poteri individuali di gestione. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense con il Parere n. 51/2024, reso in risposta a un quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

L’interpretazione riguarda l’articolo 18, comma 1, lettera c) della Legge professionale (L. n. 247/2012), che sancisce l’incompatibilità tra l’attività forense e l’assunzione di incarichi gestionali in società di persone e di capitali, inclusa la presidenza di un CdA con poteri individuali di gestione. Il COA di Foggia aveva chiesto chiarimenti su un caso in cui lo statuto della cooperativa escludeva esplicitamente tali poteri per il presidente.

Il CNF ha ribadito il proprio orientamento consolidato: l’incompatibilità scatta ogni volta che la carica ricoperta comporta effettivi poteri di gestione o rappresentanza, a prescindere dal loro effettivo esercizio. Sul piano deontologico, infatti, non rileva se l’avvocato utilizzi o meno tali poteri, ma il solo fatto di detenerli.

Con questo parere, il CNF conferma la linea già espressa nei precedenti pareri n. 43/2023, 51/2022, 44/2022 e 45/2017, rafforzando il principio secondo cui la professione forense deve restare separata da incarichi che possano generare conflitti di interesse con l’attività di avvocato.


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Violazioni della privacy: prima di Strasburgo obbligatorio il reclamo al Garante

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con la Decisione 28 novembre 2024, n. 25578/11, ha stabilito che, prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo per presunte violazioni della privacy, i ricorrenti devono prima presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La Corte ha riconosciuto che, sebbene il Garante non sia un organo giurisdizionale, gode di indipendenza e dispone di strumenti adeguati per garantire una tutela effettiva dei diritti.

Il caso Casarini vs. Italia

La pronuncia della Corte EDU trae origine dal ricorso di Luca Casarini, attivista politico, che ha denunciato l’accesso illecito ai suoi dati personali conservati nel database fiscale Serpico, utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la raccolta e la gestione delle informazioni tributarie dei cittadini italiani. Casarini ha scoperto, tramite un’inchiesta giornalistica, che un ufficiale della Guardia di Finanza aveva estratto illegalmente le sue informazioni e le aveva trasmesse a un giornalista.

Le indagini hanno accertato che l’ufficiale, sfruttando il proprio accesso al sistema, aveva consultato in maniera indebita i dati di numerose figure pubbliche. Il caso ha portato alla condanna penale dei responsabili, ma Casarini ha successivamente deciso di rivolgersi alla Corte EDU, lamentando che le misure adottate dallo Stato italiano non fossero state sufficienti a garantire una tutela effettiva del suo diritto alla privacy.

La decisione della Corte EDU

La Corte ha riconosciuto che l’accesso abusivo ai dati di Casarini ha costituito una violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela la vita privata. Tuttavia, ha ritenuto che il ricorrente non potesse adire direttamente la Corte EDU senza aver prima esperito tutti i rimedi interni disponibili, tra cui il ricorso al Garante della Privacy.

Secondo la CEDU, il Garante dispone di strumenti adeguati per intervenire su violazioni della privacy, adottando misure correttive, sanzionatorie e prescrittive, oltre a poter disporre la cancellazione o il blocco dei dati trattati in modo illecito. Pertanto, i ricorrenti devono prima rivolgersi a tale Autorità prima di poter considerare esaurite le vie di ricorso nazionali.

Implicazioni della sentenza

La decisione della Corte EDU rafforza il ruolo del Garante della Privacy come organismo di tutela primaria in Italia e stabilisce un importante principio di procedura per i ricorsi in materia di protezione dei dati. Il caso Casarini ha inoltre riacceso il dibattito sulla sicurezza dei database fiscali e sulla necessità di garantire strumenti più efficaci di controllo e tracciabilità degli accessi.

In un’epoca in cui la gestione dei dati personali è sempre più centrale, la sentenza impone ai cittadini di rivolgersi prima alle autorità di protezione dei dati nazionali, riconoscendo che tali istituzioni hanno il compito di garantire una tutela effettiva e tempestiva della privacy.


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Nemesis e il controllo sugli uffici giudiziari

Uno dei progetti più avanzati è Nemesis, la piattaforma AI dell’Ispettorato del Ministero per le attività di ispezione degli uffici giudiziari e dei magistrati. In evoluzione fino al 2025, il sistema punta a digitalizzare e automatizzare l’archiviazione, l’analisi e la gestione dei procedimenti ispettivi. Tra le funzioni future: riconoscimento automatico di precedenti archivistici, statistiche sulle attività ispettive e generazione di bozze di report.

Analisi giurisprudenziale e previsioni sui carichi di lavoro

L’adozione dell’AI si estende all’analisi giurisprudenziale, con strumenti avanzati per l’anonimizzazione delle sentenze, la ricerca semantica e la generazione di sintesi automatiche. Il Datalake Giustizia, previsto entro il 2026, raccoglierà dati per monitorare l’andamento dei procedimenti, prevedere criticità e migliorare l’efficienza del sistema giudiziario.

AI a supporto delle indagini e della sicurezza

Un’altra innovazione riguarda una piattaforma web per le indagini preliminari, dotata di AI e strumenti di business intelligence per supportare Polizia Giudiziaria e Pubblici Ministeri nell’analisi dei dati. È inoltre in fase di sperimentazione un progetto pilota sulla recidiva che, grazie a dashboard interattive, analizzerà i dati provenienti da diverse fonti istituzionali per individuare schemi e prevenire reati reiterati.

L’AI nella cooperazione giudiziaria europea

Sul fronte internazionale, il Ministero partecipa ai progetti AI-TSI, per la creazione di standard etici nell’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari europei, e ViSAR, una piattaforma AI per supportare le vittime di reati. In collaborazione con Istat, è in sviluppo BIGOSINT, un sistema per contrastare crimini transfrontalieri come il traffico di migranti.

Il dibattito sull’AI nella giustizia: opportunità e rischi

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il tema dell’intelligenza artificiale ha dominato gli interventi delle più alte cariche della magistratura. La prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano, ha avvertito che “l’AI non potrà mai sostituire il giudice nel comprendere le complesse vicende umane”, mentre il Procuratore Generale Luigi Salvato ha sottolineato il rischio di “scorciatoie” pericolose che potrebbero minare i principi del giusto processo.

Nonostante i passi avanti, restano ancora molte domande senza risposta: quali algoritmi vengono utilizzati? Come vengono garantiti trasparenza e rispetto della privacy? L’AI nella giustizia è una grande opportunità, ma senza adeguate garanzie potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio.


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