DL Sicurezza: l’allarme dell’avvocatura

Roma, 5 giugno 2025 – L’Organismo Congressuale Forense, a seguito dell’approvazione parlamentare del cosiddetto DL Sicurezza, esprime preoccupazione per l’impianto e le conseguenze del provvedimento.

“Con l’approvazione definitiva del DL Sicurezza – afferma Mario Scialla, Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense – si conferma una linea politica che utilizza il diritto penale in modo simbolico e punitivo, non vi è alcun beneficio in termini di riduzione dei reati e si alimenta il teorema errato secondo il quale l’introduzione di reati e il ricorso alla detenzione in carcere risolvono i mali sociali”.

“Non si può immaginare un processo penale in equilibrio se il diritto penale sostanziale diventa illiberale. L’aumento delle pene detentive e l’introduzione di nuovi reati e circostanze aggravanti– prosegue Carlo Morace, responsabile del Gruppo Penale OCF– rende sempre più complessa la difesa dell’innocente nel processo. Il decreto sicurezza introduce reati che colpiscono con identiche pene elevate fatti eterogenei e di diversa gravità. In più, il volto del diritto penale assume connotati securitari, la tutela della sicurezza travolge le libertà del singolo, si inasprisce la lotta al dissenso manifestato nelle piazze e la repressione colpisce anche soggetti deboli quali la madre di minori in tenera età, il detenuto ristretto in carceri che non garantiscono la dignità dell’uomo, le persone bisognose”.

L’Organismo Congressuale Forense aveva già espresso le proprie riserve in audizione parlamentare, sottolineando la pericolosità di un’impostazione che considera nemico il cittadino invece che soggetto titolare di diritti. L’introduzione di reati mal definiti, come la resistenza passiva in carcere o il blocco della circolazione durante le manifestazioni, rischia di aprire la strada a un diritto penale costruito sull’indeterminatezza, in contrasto con i principi costituzionali e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

“Siamo di fronte a un salto indietro culturale – conclude Morace – che contrasta con la centralità che la nostra Costituzione assegna all’individuo e veicola la malsana idea che la migliore società non è quella evoluta culturalmente, ma quella con un diritto penale elefantiaco. L’OCF continuerà a far sentire la voce dell’Avvocatura e a veicolare il messaggio che solo un diritto penale liberale arreca beneficio alla collettività”.


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Giustizia tributaria, via libera ai tirocini nelle Corti: opportunità per studenti e praticanti

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha dato il via libera a una nuova iniziativa formativa, aprendo ufficialmente le porte delle Corti di Giustizia Tributaria a studenti e praticanti. Con la delibera approvata il 27 maggio 2025, viene istituito un programma di tirocini e praticantati destinato a studenti delle scuole superiori, laureandi e laureati in discipline giuridiche ed economiche, oltre che ai praticanti avvocati.

L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze professionali direttamente sul campo, dall’altro valorizzare il ruolo delle Corti non solo come sedi di giurisdizione, ma anche come poli di formazione e aggiornamento nel panorama accademico e professionale.

Le Corti potranno attivare autonomamente i tirocini, previa approvazione del Consiglio di Presidenza e nel rispetto delle regole fissate dal decreto legislativo n. 545/1992. Sono stati predisposti modelli standard di convenzione con università, ordini forensi e tirocinanti, per semplificare le procedure e favorire una diffusione omogenea del progetto sul territorio.

Interessante anche la possibilità per soggetti terzi di sostenere economicamente l’iniziativa, erogando rimborsi spese ai partecipanti. La nuova delibera supera e aggiorna il precedente provvedimento del 2021, adeguandosi ai recenti cambiamenti normativi e rafforzando il profilo formativo della giurisdizione tributaria.


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Anomalie Servizi PCT – Errore Ricezione Terza PEC

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), potrebbero verificarsi degli errori nella ricezione della terza pec.

(ad es. E0401: Il Mittente del messaggio non è autorizzato al Processo Telematico)

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.


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Greco (CNF): “Separazione carriere svolta necessaria, no a rinvii su riforma”

“Il disegno di legge sulla separazione delle carriere segna una svolta necessaria per completare la transizione verso un processo pienamente accusatorio, basato sul contraddittorio e sulla formazione delle prove in dibattimento. È in quell’aula pubblica, sotto la supervisione di un giudice terzo, che le prove devono essere presentate, contestate e valutate, nel rispetto della parità tra accusa e difesa, dando così finalmente attuazione al ‘giusto processo’ previsto dalla Costituzione. Per questo è fondamentale andare avanti spediti, senza rinvii. La giustizia italiana non può più aspettare”.

Così Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense.

“Ogni rinvio dell’iter parlamentare – aggiunge Greco – comporta inevitabilmente lo slittamento del referendum, e dunque del momento in cui sarà il popolo a decidere. Ma significa anche correre il rischio che il prossimo Consiglio superiore della magistratura non superi le logiche correntizie, che questa riforma intende sorpassare”.


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Cultural heritage Unesco: la delegazione italiana ospite nelle sale di giustizia di Castel Capuano

In occasione della conferenza UNESCO sul Cultural Heritage in the 21st Century, che si tiene a Napoli dal quattro al sei giugno 2025, la Corte d’Appello e la Procura Generale ospitano presso i locali della Presidenza e della Procura Generale, nello storico Castel Capuano, la delegazione italiana.

Castel Capuano, uno dei luoghi più emblematici della storia partenopea, rappresenta da secoli un punto di riferimento dell’Amministrazione Giudiziaria cittadina. “Questo edificio – ha dichiarato la Presidente della Corte d’Appello – ha un valore simbolico profondo: è memoria viva della funzione giudiziaria, della sua continuità e della sua evoluzione. Oggi, accogliere qui una manifestazione dedicata al patrimonio culturale mondiale è motivo di orgoglio e riflessione.”

Le sale della Presidenza e della Procura Generale sono state recentemente oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione, curato dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia, attraverso l’Ufficio Periferico di Napoli.

“Un segnale concreto dell’impegno istituzionale nel valorizzare e preservare la funzione pubblica di questi spazi- hanno commentato Maria Rosaria Covelli e Aldo Policastro.

“Castel Capuano è ancora oggi in buona parte in uso al Ministero della Giustizia. Grazie al Progetto UNESCO, si stanno portando avanti importanti lavori di recupero, tra cui il restauro delle facciate interne e il ripristino del passaggio pedonale sulla storica piazza Enrico De Nicola. Un’opera di tutela che restituisce dignità e accessibilità a un bene collettivo, con l’auspicio che il Comune proceda alla intera riqualificazione dell’area circostante”.

Il Mezzogiorno d’Italia, come l’intero Paese, è custode di una straordinaria ricchezza culturale, fatta di testimonianze storiche, archeologiche, architettoniche e paesaggistiche. Una ricchezza, tuttavia, che convive con la fragilità: “Il nostro patrimonio – sottolineano la Presidente e il Procuratore Generale – è stato ed è tuttora bersaglio di traffici illeciti, depredazioni, infiltrazioni criminali e speculazioni.”

In questo contesto, il ruolo della giurisdizione si conferma essenziale: “Non solo attraverso l’azione repressiva, nel contrasto ai reati contro i beni culturali ma soprattutto in una prospettiva di prevenzione, protezione attiva e cooperazione. Legalità e cultura camminano insieme.”

Ogni volta che un bene culturale viene restituito alla collettività, ogni volta che un sito viene salvato dalla speculazione o che un’opera trafugata torna al suo luogo d’origine, “la giustizia compie una delle sue missioni più alte: ricucire il legame tra cittadini, storia e territorio.”

La Presidente e il Procuratore hanno infine voluto rendere omaggio “al lavoro quotidiano delle procure, delle sezioni specializzate, dei tribunali, delle forze dell’ordine e dei tanti operatori culturali che, con dedizione e competenza, difendono il patrimonio comune. Un impegno condiviso che rappresenta una vera alleanza civile per la tutela della nostra identità”.


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Fisco più morbido con i contribuenti affidabili: limiti agli aumenti di reddito nel nuovo concordato biennale

ROMA — Arriva una nuova stretta selettiva sulle pretese fiscali, ma solo per i contribuenti più virtuosi. Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera definitivo al decreto legislativo che introduce la nuova versione del concordato biennale per lavoratori autonomi e titolari di partita IVA. La principale novità riguarda i limiti agli incrementi di reddito che il Fisco potrà proporre a chi sceglierà di aderire: si parte da un massimo del 10% per chi raggiunge il punteggio più alto nell’indice di affidabilità fiscale (pari a 10), per salire al 15% per chi ha un punteggio di almeno 9, e al 25% per coloro che si attestano su 8.

Nel pacchetto di modifiche rispetto alla precedente edizione, trova spazio anche la conferma della maxi deduzione per il costo del lavoro, prorogata fino al 2027, mentre viene esclusa l’estensione del ravvedimento speciale ai redditi 2023. Slitta invece al 30 settembre la scadenza per aderire al nuovo concordato, inizialmente fissata al 31 luglio.

Un altro intervento riguarda la trasmissione dei dati sanitari ai fini della dichiarazione precompilata, che a partire dal 2025 avverrà annualmente e non più ogni sei mesi.


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Diritto all’affettività in carcere, ancora un miraggio: solo il 17% degli istituti ha spazi per i colloqui intimi

Nonostante la Corte costituzionale abbia sancito da oltre un anno il diritto all’affettività per le persone detenute, il sistema carcerario italiano resta drammaticamente indietro. Su 189 istituti penitenziari censiti, soltanto 32 dispongono di uno spazio riservato dove i colloqui intimi possano svolgersi senza controllo visivo e nel rispetto della dignità personale. In pratica, meno di uno su cinque.

La fotografia di questo stallo arriva dalla risposta che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fornito a un’interrogazione parlamentare presentata lo scorso febbraio dal deputato Roberto Giachetti. Dal quadro emerge un’Italia penitenziaria ancora impigliata tra annunci, gruppi di lavoro e progetti pilota mai decollati davvero. La gran parte delle carceri ammette di non avere stanze idonee, bloccata da problemi strutturali, mancanza di fondi e, soprattutto, da un immobilismo amministrativo che continua a ostacolare un diritto riconosciuto come espressione della dignità umana.

A confermare la gravità della situazione è anche il caso di Parma, dove un detenuto condannato per reati di mafia ha dovuto attendere due anni e il pronunciamento di due magistrature per ottenere il permesso di incontrare la moglie senza essere osservato. Dopo il primo rifiuto della direzione carceraria, motivato dall’assenza di locali idonei e dalla mancanza di linee guida definitive, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha imposto alla casa circondariale di trovare una soluzione entro sessanta giorni. Il Tribunale di Bologna ha poi respinto il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), affermando che, in assenza di concreti rischi per l’ordine interno, i colloqui intimi non possono essere vietati.

In mezzo a un panorama desolante, si salva il progetto “M.A.MA.”, un modulo prefabbricato in legno realizzato a Rebibbia per le detenute con figli. Ma l’iniziativa è rimasta isolata, senza che altre carceri abbiano seguito l’esempio, bloccate da bilanci senza fondi dedicati e da regolamenti in sospeso.

La vicenda restituisce l’immagine di un sistema penitenziario dove i diritti riconosciuti rimangono spesso teorici. Dove la possibilità di vivere affetti e relazioni intime dipende ancora dalla sensibilità dei direttori, dalla determinazione degli avvocati e dalla disponibilità dei giudici. E dove, come ha ricordato la Corte costituzionale, il carcere non può essere ridotto a isolamento e privazione, ma deve garantire spazi di umanità, fondamentali per il percorso di reinserimento sociale.


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Nasce l’Organizzazione Internazionale per la Mediazione: accordo tra 30 Paesi su iniziativa della Cina

Un nuovo strumento per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali prende forma sulla scena globale. Lo scorso 30 maggio, sotto la spinta della Cina, è stata adottata la Convenzione internazionale per l’istituzione dell’Organizzazione Internazionale per la Mediazione (IOMed), il primo organismo intergovernativo dedicato esclusivamente alla mediazione di controversie tra Stati, tra Stati e privati, e tra soggetti privati con profili di internazionalità.

Il progetto, ambizioso e innovativo, punta a creare una via alternativa ai tribunali e agli arbitrati, privilegiando il dialogo assistito da mediatori qualificati per comporre conflitti di natura commerciale o civile su scala globale. Resteranno invece escluse dal suo ambito le delicate questioni relative alla sovranità territoriale, ai confini marittimi e ad altre controversie ritenute non compatibili con il ricorso a procedure conciliative.

L’Organizzazione, che avrà sede a Hong Kong, sarà governata da un Consiglio esecutivo, composto da rappresentanti di ciascuno Stato parte, incaricato di definire regole procedurali e gestionali. A supporto, un Segretariato permanente e due Panel di mediatori scelti per esperienza e competenza internazionale.

Ad oggi, sono 30 i Paesi firmatari, in prevalenza asiatici — come Cambogia, Indonesia e Laos — ma tra i firmatari figurano anche nazioni dell’area latinoamericana e balcanica, tra cui Cuba, Venezuela e Serbia. La Convenzione entrerà in vigore una volta raggiunta la ratifica di almeno tre Stati.

Interessante anche la possibilità per Stati non firmatari e organizzazioni internazionali di accedere ai servizi dell’IOMed, a determinate condizioni, ampliando così il potenziale bacino d’utenza di questa nuova istituzione.


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Sequestro preventivo agli enti: serve sempre la prova del rischio concreto

Il sequestro preventivo disposto a carico di un ente, nell’ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 231/2001, non può essere applicato senza una puntuale motivazione sul rischio effettivo di dispersione del patrimonio. A chiarirlo è la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 20078/2025, che accoglie il ricorso di una società colpita dalla misura cautelare per il mancato pagamento di dazi doganali e Iva sull’importazione.

Nel caso esaminato, il sequestro aveva colpito una parte significativa del patrimonio societario, con il rischio di paralizzare l’attività aziendale. A giustificare la misura, il giudice aveva richiamato il momentaneo stato di incapienza della società, senza però indicare alcun concreto pericolo di dispersione dei beni.

Una motivazione insufficiente, secondo i giudici di legittimità. La Cassazione ha infatti ribadito che, in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca patrimoniale — obbligatoria o meno — è sempre necessario accertare e motivare il periculum in mora, ovvero il rischio concreto che i beni possano essere dispersi o sottratti, vanificando così l’efficacia della futura misura ablativa.

La pronuncia sottolinea inoltre che lo stato di temporanea incapienza economica non può da solo giustificare il sequestro preventivo, a differenza di quanto previsto, ad esempio, per il sequestro conservativo in caso di insufficienza della garanzia patrimoniale. In gioco, ricorda la Cassazione, ci sono diritti costituzionali fondamentali come la tutela della proprietà privata e la libertà d’impresa, che impongono al giudice di bilanciare le esigenze cautelari con il principio di proporzionalità.

Il provvedimento di sequestro, se di ampia portata e privo di motivazione specifica sul rischio di dispersione patrimoniale, rischia infatti di trasformarsi in una misura sproporzionata, capace di compromettere illegittimamente la continuità dell’attività economica e la possibilità dell’ente di generare utili.


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Permessi ai detenuti, più tempo per fare ricorso: il reclamo si potrà presentare entro quindici giorni

Il detenuto che si veda negare un permesso per gravi motivi familiari avrà più tempo per presentare reclamo. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 78 depositata il 3 giugno 2025, dichiarando illegittima la norma che finora imponeva un termine di appena 24 ore per impugnare il diniego.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari nel corso di un procedimento in cui un detenuto aveva chiesto di poter fare visita alla sorella gravemente malata. La richiesta era stata respinta e il reclamo presentato subito, riservandosi però di indicare i motivi in un secondo momento, dopo aver avuto accesso ai documenti medici. La normativa vigente — l’articolo 30-bis dell’ordinamento penitenziario — imponeva però un termine di appena un giorno dalla comunicazione del provvedimento, ritenuto dal giudice remittente troppo breve per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

La Consulta ha accolto i dubbi di costituzionalità, rilevando come in un tempo così ristretto il detenuto difficilmente possa contattare un avvocato e procurarsi la documentazione necessaria a motivare efficacemente il proprio reclamo. Un termine tanto limitato, secondo i giudici costituzionali, si pone in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di ogni persona di difendersi in giudizio.

Ricalcando una precedente decisione presa nel 2020 sui permessi premio, la Corte ha dunque equiparato anche in questo caso il termine per il reclamo a quello previsto in via generale dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario: quindici giorni. Resta salva la possibilità per il legislatore di individuare un termine diverso, a patto che sia compatibile con la tutela effettiva del diritto di difesa.


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