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Green pass, la Consulta di Bioetica: si all’obbligatorietà vaccinale

“Se si vuole stare in società, si ha il compito e l’onere di vaccinarsi”

Sono chiare le affermazioni del presidente della Consulta di Bioetica, Maurizio Mori, riguardo il tema dell’obbligatorietà vaccinale in Italia. Nel corso della sua intervista all’Ansa, infatti, Egli ha dichiarato che il vaccino “è un diritto del cittadino, un servizio che le persone in tutto il mondo dovrebbero chiedere agli Stati”. Inoltre, “Il senso è che se si vuole stare in società e non chiusi in casa, si ha il compito e l’onere di vaccinarsi”.

Maurizio Mori: “Il vaccino salva la vita”

Mentre il governo va verso un prolungamento della durata del green pass dagli attuali 9 a 12 mesi, la società civile continua ad interrogarsi circa l’eticità dell’obbligo vaccinale. Così, sui dubbi sollevati in merito alla limitazione della libertà individuale, esattamente come sulla possibilità di una terza dose estesa agli over 12, è interessante comprendere il parere della Consulta di Bioetica.

 

 

In effetti, trattandosi di un’associazione di cittadini di diverso orientamento politico ed etico di diversa formazione che conta tra i suoi soci medici autorevoli, giuristi e filosofi, operatori sanitari, cittadini e studenti interessati a seguire il dibattito razionale e laico sulla bioetica, la Consulta di Bioetica è in grado di offrire un quadro concreto e affidabile sulla condotta generale da seguire circa temi delicati come quello in questione. Alla base delle conclusioni cui la Consulta è giunta ci sono gli assunti secondo i quali “il senso dell’esistenza è enormemente superiore a cento anni fa” dunque “anche l’attenzione alla preservazione della vita è più alta”.

Per questi motivi, la Consulta si dice “favorevole all’obbligo del vaccino anti-Covid per tutti”: “il vaccino salva la vita”. Ne consegue il sì all’obbligo di vaccino per chi svolge servizi pubblici, in attesa della discussione in Parlamento per la conversione in legge del decreto sul Green pass. Infine, seguendo il parere della Consulta, di terza dose si potrà parlare a partire dai più fragili: immunodepressi, trapiantati e over 80.

 

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Contestazione della parcella dell’avvocato

Contestazione della parcella dell’avvocato

Abusa del processo il cliente che ne fa contestazione generica

La Cassazione attribuisce responsabilità aggravata alla cliente che contesta la parcella presentatale dall’Avvocato. Infatti, non è sufficiente affermare che alcune voci inserite siano duplicate, senza specificarne quali, tanto più se la correttezza formale della parcella è stata assicurata dal parere del Consiglio (CdO). Perciò, viene confermata la sentenza del giudice d’Appello: la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e del contributo aggiuntivo.

Parcella dell’Avvocato: il parere del Consiglio ne assicura la correttezza formale

Succede che un avvocato ottenga un decreto ingiuntivo per il compenso relativo alla prestazione svolta per una cliente contro un Condominio. Succede allora che suddetta cliente si opponga al decreto ingiuntivo, ma che il Giudice di Pace ne rigetti la richiesta, andando a confermare il provvedimento. Succede quindi che la cliente si rivolga al Tribunale, che -però- rigettandone l’opposizione, condanna l’appellante al pagamento della somma per responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.).

 

 

Ora, la cliente ricorre in Cassazione, sollevando quattro motivi: l’esame di un fatto decisivo sarebbe stato omesso; il Tribunale non avrebbe valutato molti errori e nemmeno il fatto che la revoca del mandato fosse avvenuta prima della redazione della comparsa; il giudice dell’Appello avrebbe apprezzato erroneamente i fatti emersi dalle testimonianze; si duole per la condanna al pagamento della somma (art. 96 c.p.c., comma 3).

Tuttavia, la Cassazione stabilisce che il ricorso debba essere rigettato in quanto inammissibile (primo motivo) perché si tratta di una richiesta di valutazione di dati probatori acquisiti durante la causa. In secondo luogo, i motivi due e tre riguardano la valutazione delle prove acquisite dagli atti. Infine, nel contestare la duplicazione delle voci citate dall’Avvocato nella parcella, manca la specifica di quali siano effettivamente le voci duplicate; senza contare che l’asseverazione della parcella da parte dal Consiglio dell’ordine di appartenenza assicura la formale correttezza rispetto ai parametri di legge.

 

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esonero-contributi 2021 autonomi e professionisti

Esonero contributi 2021 autonomi e professionisti

Al via la presentazione delle domande, c’è tempo fino al 30 settembre

Già la circolare dell’Inps datata 6 agosto 2021 dava indicazioni su requisiti e modalità di presentazione della domanda da parte di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Istituto. Ora, in un messaggio del 20 agosto (n. 2909) si chiarisce che la presentazione della domanda di esonero sarà effettuabile a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza.

Esonero contributivo: cos’è, chi sono i soggetti interessati e come presentare la domanda

 

 

Con “esonero contributivo” s’intende una misura straordinaria introdotta per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nel 2015. Si tratta di un’agevolazione che permette al datore di lavoro di non pagare i contributi a carico dell’azienda per 36 mesi, fino ad un massimo di 8.060 euro annui. Ad averne diritto sono i lavoratori autonomi e professionisti, che, nello specifico, siano iscritti:

– alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Ricordiamo che l’esonero deve essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Esonero contributivo: come presentare la domanda 

La domanda va presentata tramite il sito dell’Inps, in tre differenti modi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”> “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L. 178.2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli”> “Comunicazione bidirezionale”;
  • Per i professionisti che sono iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”> “Domande Telematiche”> “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Inoltre, qualora, nel 2021, il lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani abbia cambiato numero di posizione aziendale all’interno della stessa Gestione previdenziale, mantenendo l’attività economica, egli presenterà istanza per ogni posizione aziendale.

A questo punto, per accedere servono le credenziali, quali: PIN rilasciato dall’Inps (necessariamente antecedente al 1° ottobre 2020, perché da quella data l’Istituto non ne rilascia più); SPID; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

Infine, il possesso dei requisiti avviene tramite autodichiarazione, direttamente dal modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili (sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”).

 

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La corsa alla successione di Palamara

Aperto il bando per la Procura generale di Cassazione: novanta candidature per dieci posti

Dieci sono i posti di sostituto procuratore generale messi ultimamente a concorso dal Consiglio Superiore della magistratura; quasi novanta i magistrati che ne hanno fatto domanda. È tanto difficile trovare numeri del genere per altri incarichi, quanto è superfluo sottolineare come la Procura generale della Corte di Cassazione non manchi occasione di confermarsi l’ufficio giudiziario più ambìto del paese.

Corsa ai posti di sostituto procuratore: tra curricula notevoli, nell’ombra di quelle dichiarazioni shock

La grande mole di domande giunte per l’assegnazione dei dieci posti di sostituto procuratore non agevola certamente la scelta da parte del Csm. Infatti, i curricula degli aspiranti -tra i quali ve ne sono diversi appartenenti ad ex componenti di Palazzo dei Marescialli- sono quasi tutti di livello molto elevato. Inoltre, se già negli anni scorsi i concorsi per la Procura generale erano accompagnati da polemiche, quest’anno il tutto sarà probabilmente amplificato.

 

 

Il motivo principale del grande interesse per l’assegnazione di queste cariche risiede nel libro intervista all’ex Presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara. Infatti, proprio nel libro realizzato con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, Palamara racconta le modalità di selezione dei futuri inquilini del Palazzaccio. Si tratta di affermazioni fonte di «forte preoccupazione per il vulnus recato alle funzioni di fondamentale rilevanza ordinamentale della Procura generale», per le quali -comunque- non è stata richiesta alcuna smentita o rettifica.

Vale la pena ricordarne qui qualche passaggio, tra i più salienti: «Faccio un esempio, quaranta posti da assegnare tra giudici della Cassazione e procuratori generali. Bene. I quattro capicorrente si siedono informalmente e prima di qualsiasi votazione ufficiale attorno a un tavolo (normalmente quello del capogruppo della corrente più importante, ubicato al primo piano del palazzo del Csm), ognuno con il suo elenco […]». Quindi, prosegue: «[…] non si va per curriculum, come si dovrebbe; si va per mera spartizione e un magistrato altrettanto bravo ma non iscritto ad una corrente è fuori, non ha speranza che la sua domanda venga accolta».

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Bonus rottamazione Tv 2021

Al via il nuovo incentivo per rottamare la Tv vecchia ed acquistarne una nuova

Attivo da ieri, lunedì 23 agosto, il bonus Tv frutto del decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale già lo scorso 6 agosto. Inoltre, sempre da ieri pomeriggio, è attiva la piattaforma per i rivenditori degli apparecchi televisivi: da lì verranno caricati i dati dei clienti per ottenere il via libera allo sconto. Caratteristica fondamentale di questo bonus Tv è che non richiede particolari requisiti di reddito (a differenza del precedente, che resta comunque in vigore e con il quale si può cumulare).

Bonus tv 2021: come funziona, requisiti e procedure

L’obiettivo della nuova misura è di incentivare i cittadini al rapido adeguamento tecnologico, soprattutto in vista della partenza dei nuovi standard di trasmissione Dvbt-2- hevc, prevista per il 2022. Per far ciò, viene riconosciuto uno sconto del 20% sul costo complessivo del nuovo apparecchio -iva inclusa- fino ad un massimo di 100euro. Comunque, il decreto specifica che “Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale, e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie (…) e al netto dei costi da rimborsare all’Agenzia delle entrate.”

 

 

Inoltre, come anticipato, non vi è alcun particolare requisito per accedere al bonus Tv: tutti i cittadini -a prescindere dal proprio ISEE- potranno farne richiesta. Tuttavia, è necessario: acquistare un Tv compreso nell’elenco del Ministero dello Sviluppo economico; rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 (quindi, incompatibile con i nuovi standard di trasmissione); essere in regola con il pagamento del canone; risiedere in Italia. Comunque, il contributo spetta anche ai soggetti di età superiore ai 75 anni (al 31 dicembre 2020), anche se esenti dal pagamento del canone, purché provvedano al riciclo virtuoso.

Ora, per rottamare il vecchio televisore, si può procedere in due modi diversi: consegnarlo al rivenditore o farsi carico direttamente del suo smaltimento in discarica. In questo secondo caso, si riceve un modulo che certifica l’avvenuta consegna e tutta la documentazione necessaria per richiedere lo sconto al venditore dove si acquisterà il televisore. Infine, il bonus Tv 2021 è in vigore fino al 31 dicembre 2022, “salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili”, cifra pari a 100 milioni di euro.

 

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fascicolo processuale- omesso deposito sentenza

Conseguenze dell’omesso deposito della sentenza appellata

Se nel fascicolo processuale depositato manca la copia della sentenza, l’appello è improcedibile?

Succede che una carrozzeria rimanga soccombente all’esito del giudizio promosso da lei stessa innanzi al Giudice di pace nei confronti di una compagnia di assicurazione. Succede quindi che tale carrozzeria proponga appello contro la decisione di primo grado, e che esso venga dichiarato improcedibile dal Tribunale per la mancanza del deposito della sentenza impugnata. Infatti, il motivo della dichiarazione di improcedibilità, spiega il Tribunale, starebbe proprio nell’impossibilità di decidere senza essere a conoscenza del contenuto della sentenza.

Omesso deposito della sentenza appellata: il ricorso è inammissibile per carenza degli elementi essenziali

A questo punto, l’originaria attrice -soccombente in entrambi i gradi di giudizio- sottopone l’esame alla Cassazione. I motivi sollevati sono due: innanzitutto, il dubbio sul deposito della copia della sentenza, che -a suo dire- sarebbe invece avvenuto. Quindi, la convinzione che un appello non possa essere dichiarato “improcedibile” per il solo omesso deposito della sentenza impugnata (per violazione dell’art. 348 c.p.c.).

 

 

Ora, nel decidere il ricorso, la Corte di Cassazione ricorda che è vero che, ai sensi dell’art. 347, comma 2, c.p.c. l’appellante è chiamato ad inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma l’eventuale omissione del deposito non determina la sanzione d’improcedibilità (cosa che -invece- accade per mancata costituzione nei termini o per omessa comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva eventualmente fissata -art. 348 c.p.c.). Dunque, la mancanza di tale atto non preclude al giudice alcuna possibilità di decidere nel merito, purché egli -sulla base dei documenti a sua disposizione- disponga di elementi sufficienti per farlo.

In questo quadro, i giudici di legittimità ritengono errata la decisione del Tribunale: invece di giudicare l’appello improcedibile, egli -sulla base degli atti a sua disposizione- avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli elementi utili a decidere. Infine, nel caso in cui tale possibilità non sussista o se il contenuto della sentenza impugnata non sia inequivocabilmente desumibile dall’atto dell’appello, l’esito del giudizio non è di “improcedibilità”, ma di “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali […]” (Cass. N. 238/ 2010; conforme Cass. n., 2728/2004).

 

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fondo credito inps

Fondo credito Inps: cos’è e come ottenerlo

Riparte il fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riservato a Dipendenti e pensionati pubblici

Dallo scorso 20 agosto è possibile aderire al Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Si tratta di un servizio riservato a tutti i dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza. Per la presentazione della domanda -entro il 20 febbraio 2022- è attiva una pagina on line sul sito dell’Inps. Infine, in caso di difficoltà nella compilazione, si può chiedere aiuto ad un patronato o all’apposito Contact center.

Sei mesi di tempo per aderire al fondo credito Inps

Dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza hanno sei mesi di tempo per aderire al fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il servizio è attivo già dallo scorso 20 agosto e la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il prossimo 20 febbraio. Come farne richiesta? direttamente dall’area dedicata sul sito dell’Istituto o rivolgendosi ad un patronato o al Contact center.

 

 

I vantaggi dell’iscrizione al fondo credito Inps sono molteplici: dalle prestazioni di credito alla formazione (mutui e finanziamenti; borse studio; convitti estivi; rimborso spese mediche; etc.) e welfare -rivolte a sé stessi come pure ai propri familiari. Invece, circa i costi, essa è gratuita per chi percepisce una pensione inferiore a 600 euro, mentre richiede il versamento di un contributo dello 0,35 per i dipendenti o dello 0,15% per i pensionati.

Dal punto di vista pratico, per presentare la domanda autonomamente in via telematica, è necessario accedere al servizio tramite credenziali. Dunque, ci si deve munire di Spid, Cie, Cns o Pin dispositivo; le stesse credenziali sono valide anche per chi si rivolga ad un patronato, nel momento in cui debba consultare e verificare lo stato della propria pratica. Infine, il numero verde 803.164 (da fisso) e 06164164 (da mobile) sono a disposizione per la presentazione della domanda tramite servizio Contact center.

 

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notifica avviso di giacenza

Avviso di giacenza: il civico interno è superfluo

Se l’avviso di giacenza è affisso alla porta, l’indirizzo è identificato

Secondo la Cassazione (ordinanza n.22983/ 2021), la presenza dell’avviso di giacenza sulla porta del contribuente destinatario dimostra che l’agente ha individuato correttamente la residenza o dimora. Dunque, l’indicazione specifica del numero interno non pare imprescindibile, bastando i più generici via e numero civico.

L’avviso di giacenza sulla porta dimostra l’avvenuta individuazione dell’indirizzo destinatario

Succede che venga recapitato al domicilio del destinatario un avviso di giacenza -comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria- recante l’indirizzo, ma privo dell’interno del civico di riferimento. Succede inoltre che la Commissione Tributaria Regionale confermi la legittimità di tale comunicazione ritenendo corretta l’eseguita notifica dell’avviso di accertamento -che ne costituisce il presupposto. Succede quindi che il contribuente ricorra in Cassazione lamentando -da un lato- tale mancanza d’indicazione dell’interno dell’appartamento e -dall’altro lato- la difformità tra indirizzo di notifica e certificato storico di residenza.

Tuttavia, per la Cassazione, le censure del contribuente sono infondate. In effetti, “la notifica dell’avviso avveniva presso l’indirizzo del contribuente -art. 8 L. n. 890/82 e art. 140 c.p.c.-, depositando il piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa”. Ora, poiché tale busta non veniva ritirata, la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza. Quindi, l’avviso di ricevimento, dove si dava atto delle eseguite formalità: affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l’ufficio postale e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, che -datato e sottoscritto dall’agente postale- veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione.

Alla luce di quanto emerso, essendosi svolte regolarmente le operazioni di notifica, emerge in modo chiaro che la mancata indicazione dell’interno del civico non assume alcun rilievo. Ed in effetti, l’avviso di giacenza affisso alla porta del contribuente dimostra esattamente questo: l’agente ha esperito tutte le formalità previste in caso d’irreperibilità relativa, non assoluta. Infine, ai fini della notifica, per l’individuazione di dimora o residenza, via e numero civico sono coordinate necessarie e sufficienti.

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reclutamento ufficio del processo

Ufficio del processo: al via le procedure di reclutamento

Pubblicati i Dm assunzioni: 16.500 di cui 400 direttamente alla Corte di Cassazione

Arrivano i due decreti datati 26 luglio e firmati dal Ministro Cartabia che danno il via alla procedura per l’assunzione dei primi addetti all’Ufficio del processo. Essi, in corso di conversione in questi giorni, definiscono il quadro di riferimento per il reclutamento degli addetti all’Ufficio per il processo e avviano la relativa procedura d’assunzione.

Definizione procedure di reclutamento e luoghi per le assunzioni dell’Ufficio del processo

I decreti per l’assunzione delle 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo sono in corso di conversione in questi giorni. Il loro ruolo sarà quello di sostegno del lavoro dei magistrati, di collaboratori per ricerche, studi e semplici bozze di provvedimenti. Non solo: svolgeranno attività di innovazione organizzativa, digitalizzazione e collaborazione alla costruzione della banca dati giurisprudenziale.

Finanziato con le risorse del Recovery Plan, l’arricchimento della dotazione organica del personale ammnistrativo previsto è pari a 16.725 unità (in un arco temporale compreso tra il 2018 ed il 2023). Di queste, 8.200 sono già assunte e per il reclutamento di altre 8.250 (prima tranche) è stato dato il via con il primo decreto legge (80/2021). Nello specifico, quest’ultimo, assegna direttamente un contingente di 400 unità (cioè, due cicli di 200) alla Corte di Cassazione.

Di seguito la ripartizione dei contingenti dove sono indicati distretto e numero di addetti ufficio per il processo:

Ancona 140

– Bari 306

– Bologna 422

– Brescia 248

– Cagliari 248

– Caltanissetta 106

– Campobasso 51

– Catania 331

– Catanzaro 304

– Firenze 446

– Genova 251

– L’Aquila 190

– Lecce 303

– Messina 148

– Milano 680

– Napoli 956

– Palermo 410

– Perugia 107

– Potenza 125

– Reggio Calabria 208

– Roma 843

– Salerno 218

– Torino 401

– Trento 79

– Trieste 141

– Venezia 388

Non sono ancora svelati gli specifici contingenti assegnati ai singoli uffici: per quelli, si rimane in attesa di un successivo provvedimento. Tuttavia, con il secondo decreto, viene definito il quadro delle modalità di reclutamento degli addetti all’ufficio per il processo. In particolare, esso è previsto per titoli e con prova scritta su: Diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

Infine, in merito all’avvio della procedura, esso è richiesto dal Ministero della Giustizia a Ripam, che potrà avvalersi di Formez. A loro saranno indicati i componenti della Commissione esaminatrice e gli eventuali comitati di vigilanza. In ultimo, misure organizzative specifiche serviranno per far svolgere la prova nel rispetto della situazione causata dal Covid-19. A tal fine, ai decreti presto seguirà la formale richiesta alla Commissione Ripam per l’avvio dell’apposito bando di reclutamento.

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Attacco Regione Lazio: cosa dicono le norme

Attacco Regione Lazio: cosa dicono le norme

L’attacco hacker ha esposto i dati sensibili e bloccato i vaccini

Le informazioni attualmente disponibili circa l’attacco recentemente subìto dalla Regione Lazio portano verso una direzione univoca: la conferma che i dati personali del 70% dei cittadini romani (e delle Provincie limitrofe) sottoposti a vaccino sono esposti. Tra questi, sono inclusi quelli del Presidente della Repubblica -Sergio Mattarella- e del Presidente del Consiglio -Mario Draghi.

La Regione notifica il data breach al Garante Italiano per la Privacy e agli interessati

Dal punto di vista strettamente normativo, anche in attesa di comprenderne la reale portata, la Regione Lazio ha l’obbligo di notifica dell’avvenuto data breach e al Garante Italiano per la Privacy e agli interessati (artt. 33 e 34 del Regolamento). Inoltre, la sanità regionale -in quanto parte delle Infrastrutture Critiche nazionali- è soggetta alla Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 dell’Unione Europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) e al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, le quali prevedono che siano applicate tutte le misure necessarie per ottenere un elevato livello di sicurezza delle reti.

Nello specifico, la Direttiva NIS stabilisce anche che siano notificati gli incidenti da parte degli Operatori dei Servizi Essenziali (OSE), ambito in cui rientra il settore sanitario, al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale e alle altre autorità nazionali competenti.

In realtà, è importante sottolineare che quello di questi giorni è l’ennesimo attacco cyber realizzato ai danni del Settore sanitario dall’inizio della pandemia da Covid-19. E, in effetti, vedendo la situazione da un altro punto di vista, esso potrebbe anche fornire la spinta decisiva alla già illustrata Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Ciò, in quanto una volta istituita e portata a regime, sarà proprio l’Agenzia a gestire simili crisi cibernetiche, a curarne la preparazione e prevenzione in ambito di sicurezza informatica.

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Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

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