Incontro Nordio, ANM: “Basta offese e toni di scherno”

“L’incontro con il ministro Nordio è stato un momento di franco confronto al quale abbiamo partecipato con l’aspettativa di avviare un dialogo costruttivo sui temi dell’efficienza. Poiché nessuna interlocuzione può essere realmente proficua, se manca la fondamentale condizione del reciproco rispetto, confidiamo che finalmente cessino offese e toni di scherno ancora indirizzati all’ANM. Abbiamo esposto alcune gravi criticità del sistema giudiziario (come le perduranti disfunzioni degli applicativi informatici, le gravi carenze degli organici di magistrati e personale amministrativo, la solo parziale stabilizzazione degli UPP, le preoccupanti conseguenze della nuova causa dell’improcedibilità nel processo di appello, il sovraffollamento carcerario, la razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie) che riteniamo abbiano prioritaria rilevanza al fine di garantire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini tutti”. Lo afferma in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.

“Con favore registriamo che il Ministro si sta adoperando per aprire sei nuove residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS), in quanto le strutture attualmente disponibili sono del tutto insufficienti per garantire un adeguato trattamento nei confronti degli imputati affetti da problemi psichiatrici. Così pure apprezziamo l’attenzione mostrata sulla necessità di apportare significative modifiche al ddl sul femminicidio e rimeditare le norme che estendono l’applicazione del rito collegiale e vietano al Pubblico ministero di avvalersi della polizia giudiziaria per raccogliere le dichiarazioni della vittima”.

“Su tutte le altre fondamentali questioni da noi segnalate, dobbiamo però constatare, che il Ministro, pur consapevole della loro assoluta centralità e della piena correttezza dei dati posti a fondamento delle nostre richieste, non ha assunto impegni concreti, adducendo che l’amministrazione non ha le risorse necessarie per effettuare gli interventi indicati, sebbene sia pronto a realizzare una riforma costituzionale dai non trascurabili costi di attuazione che non servirà ad ottenere processi più rapidi. Tale posizione è però motivo di vivo rammarico, perché conferma il timore secondo cui a livello politico non esiste la volontà di dare ai problemi della giustizia ed alla tutela dei diritti fondamentali il primario rilievo che dovrebbero avere in ogni democrazia evoluta, con il rischio di far ricadere ancora una volta sui magistrati la responsabilità di ritardi e disservizi che non sono ad essi in alcun modo imputabili”.

“Esprimiamo altresì rincrescimento perché non c’è la volontà politica di adottare interventi straordinari ed immediati che pongano rimedio alla drammatica situazione del sovraffollamento carcerario, nonostante la consapevolezza che ciò possa tradursi nella lesione dei diritti fondamentali dei detenuti”, conclude la Giunta.


LEGGI ANCHE

gruppo di persone sedute

Albo educatori e pedagogisti, Via Arenula al lavoro per proroga termini iscrizione

Il Ministero della Giustizia, da settembre, incontrerà le associazioni più rappresentative del settore al fine di assicurare pieno supporto ai soggetti coinvolti dall'attuazione della legge…

Sospensione per l’avvocato che non paga debiti verso terzi

Il Cnf ha stabilito, con sentenza 116/2023, la conferma della sospensione per due mesi inflitta dal Cdd dal professionista. Una linea dura quella del Cnf…

Riforma, Ordine Avvocati di Roma: “Nascosta la voce dell’avvocatura”

A parlare è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, con una dura presa di posizione che non risparmia critiche tanto a…

Colpa medica, l’infermiere deve monitorare anche i pazienti in codice verde

Un infermiere di pronto soccorso non è un medico, ma ha il dovere di sorvegliare attivamente anche i pazienti assegnati a un codice verde. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15076/2025, che ha riconosciuto la responsabilità penale di un infermiere per il decesso di un paziente in crisi asmatica lasciato in attesa per oltre 45 minuti senza un adeguato monitoraggio e senza l’allerta tempestiva al medico di turno.

L’uomo, affetto da gravi episodi di asma, aveva riferito al personale del triage di avere difficoltà respiratorie. Nonostante ciò, gli era stato assegnato un codice verde, e nessun controllo ulteriore era stato effettuato dopo la prima rilevazione dei parametri vitali. L’infermiere, pur avendo rilevato una respirazione difficoltosa e rumorosa, si era basato esclusivamente sul dato dell’ossigenazione – risultato nei limiti – senza considerare l’aggravarsi delle condizioni o valutare altri fattori di rischio come una possibile allergia.

Un monitoraggio attivo è obbligatorio
Secondo la Corte, il comportamento dell’infermiere ha violato le linee guida per il triage stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 ottobre 2021, che impongono il monitoraggio continuo dello stato del paziente e la rivalutazione della situazione in caso di peggioramento. L’errore è stato ritenuto determinante, perché l’intervento medico – tardivo a causa della mancata allerta da parte dell’infermiere – avrebbe potuto evitare l’esito fatale.

Compiti chiari: osservazione e sollecitazione
La Cassazione chiarisce che, pur non essendo tenuto a formulare una diagnosi, l’infermiere ha il dovere di osservare attivamente i sintomi manifesti o riferiti e di considerare le segnalazioni dei familiari o dei soccorritori. Il suo ruolo non si esaurisce nella semplice raccolta dei dati iniziali, ma include la responsabilità di verificare l’eventuale peggioramento delle condizioni del paziente, anche se classificato come non urgente.

Una lezione di responsabilità professionale
Questa sentenza rappresenta un punto fermo sull’importanza del ruolo degli infermieri nel processo decisionale del triage e nella sicurezza dei pazienti. Il codice verde non deve mai tradursi in un’abdicazione al dovere di vigilanza: la cura inizia fin dal primo contatto, e ogni sintomo può evolversi rapidamente.


LEGGI ANCHE

formalismo cassazione corte europea

Cassazione, la Corte Europea condanna l’eccessivo formalismo

La sentenza del 28 ottobre 2021 della Corte di Strasburgo ha riconosciuto ad un imprenditore italiano il danno morale subito dal rigetto del suo ricorso…

Emergenza carceri, parte il piano “Recidiva Zero”: scuola, lavoro e formazione per il reinserimento dei detenuti

Dopo l’appello di Mattarella, Brunetta accelera: varato il cronoprogramma operativo. Piattaforme digitali, incentivi alle imprese e nuove norme per il lavoro in carcere. Entro luglio…

stretta sequestro cellulari

Stretta sul sequestro dei cellulari: ecco le novità

Arriva una nuova riforma sul sequestro dei telefoni cellulari. L’autorizzazione arriverà dal Giudice per le indagini preliminari, e non dal pubblico ministero, che potrà autorizzare…

Patteggiamento: anche con l’Eppo valgono le stesse regole del rito alternativo

Il patteggiamento resta patteggiamento, anche se la richiesta di rinvio a giudizio arriva dalla Procura europea. A stabilirlo è la Cassazione penale, con la sentenza n. 14835/2025, che ha respinto il ricorso di un ente non profit imputato per illecito amministrativo legato a fondi comunitari ottenuti indebitamente.

L’ente, accusato ai sensi del Dlgs 231/2001 in relazione a una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aveva contestato la validità del patteggiamento sostenendo la violazione del diritto a essere sentiti e del diritto di difesa, come previsto dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalla CEDU. Il ricorso si fondava sul fatto che la Camera permanente della Procura europea (Eppo) aveva espresso parere favorevole all’azione penale senza un previo confronto con la difesa.

Ma per la Suprema Corte non c’è margine di dubbio: l’adesione volontaria al rito alternativo implica la rinuncia consapevole a molte prerogative difensive, compreso il diritto all’interlocuzione con le autorità procedenti, sia esse nazionali che europee.

Nessuna violazione, nessuna possibilità di ricorso
Il patteggiamento, ricordano i giudici, non è impugnabile se non per violazione dell’accordo o per illegalità della pena. Le doglianze dell’ente, che miravano a far rilevare una presunta illegittimità dell’azione penale dell’Eppo e a contestare la qualificazione del profitto illecito, sono quindi risultate inammissibili.

La scelta del rito veloce è una rinuncia consapevole
La Cassazione sottolinea che l’adesione al patteggiamento rappresenta una precisa scelta processuale, che comporta benefici in termini di sconti di pena in cambio della rinuncia al pieno esercizio dei diritti difensivi. Una logica prevista dallo stesso legislatore italiano, in linea con le indicazioni europee che spingono verso processi più rapidi e meno onerosi.

Le stesse regole, anche con la Procura europea
Infine, i giudici chiariscono che, anche in presenza dell’Eppo, le regole del gioco non cambiano: l’azione penale promossa dal procuratore europeo segue le stesse dinamiche di quella del pubblico ministero nazionale. E dunque, se si sceglie di patteggiare, non si può più tornare indietro per lamentare un mancato contraddittorio.

La sentenza rappresenta un chiarimento importante per l’applicazione uniforme del rito del patteggiamento nell’ambito della giurisdizione europea, confermando che la semplificazione processuale comporta inevitabilmente alcune rinunce, anche in presenza di organismi sovranazionali come la Procura europea.


LEGGI ANCHE

Il CSM lancia l’allarme PNRR: “Servono misure straordinarie per salvare la giustizia”

Una delibera approvata dal Plenum segnala le criticità strutturali e propone soluzioni d’urgenza per evitare il fallimento degli obiettivi europei: 1.800 magistrati mancanti, personale amministrativo…

Indipendenza e apparenza: i giudici sotto la lente dell’imparzialità

L'Unione Nazionale Camere Penali ribadisce che l'imparzialità del magistrato non può essere limitata alla sentenza, ma deve riflettersi in ogni suo comportamento pubblico e privato.…

Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio…

Braccialetto elettronico non disponibile? Niente automatismi: la Cassazione boccia le misure cautelari più gravi “a prescindere”

Se manca il braccialetto elettronico, non è possibile “rimediare” con una misura cautelare più grave solo per prassi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8379 del 2025, annullando un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori.

Il caso ruota attorno alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), accompagnata dalla prescrizione del braccialetto elettronico. Il Tribunale aveva previsto che, in caso di non fattibilità tecnica del dispositivo, si sarebbe applicata in automatico una misura più afflittiva: il divieto di dimora.

Una clausola ritenuta illegittima dalla Suprema Corte, che ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2024: il giudice, di fronte all’indisponibilità del braccialetto elettronico, non può disporre automaticamente misure più gravi. Deve invece procedere a una nuova e puntuale valutazione delle esigenze cautelari, applicando – se del caso – anche misure meno restrittive.

“Stop agli automatismi”
Le Sezioni Unite penali avevano già affermato questo principio con la sentenza n. 20769 del 2016, evidenziando che ogni misura cautelare deve essere valutata in base a idoneità, necessità e proporzionalità. Automatismi – sia in senso peggiorativo che migliorativo – sono contrari alla logica del sistema penale.

Le novità normative del 2025
A rafforzare questa impostazione interviene anche il nuovo art. 7 del D.L. n. 178/2024 (convertito nella legge n. 5/2025), che:

  • Modifica l’art. 275-bis c.p.p., estendendo la verifica della disponibilità del braccialetto anche alla fattibilità operativa;
  • Integra l’art. 276 c.p.p., permettendo la custodia cautelare in carcere solo in presenza di condotte gravi o reiterate che compromettano il funzionamento del dispositivo;
  • Introduce l’art. 97-ter nelle norme di attuazione, disciplinando modalità e tempi dell’accertamento preliminare, demandato alla polizia giudiziaria.

Il principio cardine resta uno: non è l’assenza dello strumento a giustificare automaticamente un aggravamento della misura cautelare. Ogni decisione deve passare attraverso un vaglio concreto e individualizzato, rispettoso dei diritti dell’indagato e dei principi costituzionali.


LEGGI ANCHE

Stalking e revenge porn: rilevante anche l’invio delle foto al figlio della vittima

Confermata la condanna all'uomo che aveva inviato messaggi offensivi e immagini sessualmente esplicite ai figli e al marito della donna.

nuovo iPhone 15

Arriva iPhone 15: dobbiamo fare l’upgrade?

Apple, il 12 settembre, annuncerà i nuovi modelli iPhone 15. In molti si chiedono se fare o meno l’upgrade, e la risposta corretta è complicata,…

Attenzione! Nuova truffa via mail segnalata dall’Agenzia delle Entrate

Attenzione! Nuova truffa via mail segnalata dall’Agenzia delle Entrate

Tramite il comunicato stampa del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate comunica l’esistenza di una nuova truffa via mail (phishing). Le mail di phishing segnalano…

Intercettazioni, la stretta della legge Zanettin: garantismo contro efficientismo

È un nuovo terreno di scontro quello che si è aperto tra il Parlamento e la magistratura associata, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 31 marzo 2025, n. 47 – meglio nota come “legge Zanettin” – che modifica la disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. La norma, approvata definitivamente alla Camera il 19 marzo scorso, entrerà in vigore il prossimo 24 aprile, ma già alimenta un acceso dibattito tra garantismo e efficientismo nel processo penale.

La legge introduce un limite massimo di 45 giorni alla durata complessiva delle intercettazioni nel regime ordinario, prorogabile solo se l’assoluta indispensabilità della misura è giustificata da «elementi specifici e concreti», oggetto di «espressa motivazione» da parte del Pubblico Ministero e sottoposti al vaglio del Giudice.

Un passaggio che, secondo la Giunta Unione Nazionale Camere Penali e l’Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo, rappresenta un tentativo chiaro di riequilibrare il sistema investigativo, ponendo un argine all’uso distorto delle intercettazioni e restituendo centralità al Giudice nel controllo della legalità e proporzionalità della misura.

Ma la reazione della magistratura associata è stata tutt’altro che conciliante. Il timore, dichiarato, è che il nuovo termine possa limitare l’efficacia delle indagini preliminari, generando un sistema troppo rigido e asimmetrico rispetto ai tempi lunghi concessi per l’intera fase investigativa.

Una posizione che, agli occhi dei firmatari della nota, tradisce «un’insofferenza verso ogni forma di controllo effettivo del Giudice sull’operato del Pubblico Ministero». È proprio questo, sottolineano, il nodo cruciale: «la novità vera è la richiesta di una reale motivazione, un onere rafforzato che eviti automatismi e garantisca la terzietà del Giudice».

Il nuovo art. 267, comma 3, c.p.p., diventa così uno snodo centrale del bilanciamento tra l’efficacia investigativa e i diritti fondamentali. Non solo dell’indagato, ma anche – e soprattutto – dei terzi estranei ai fatti oggetto d’indagine, sempre più spesso coinvolti da captazioni invasive.

Sul piano sistemico, la legge viene letta come una risposta alle censure della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nel 2023, aveva condannato l’Italia per la mancanza di adeguate garanzie rispetto alla privacy di soggetti estranei alle indagini.

Tuttavia, la Giunta solleva anche perplessità su alcuni aspetti della riforma: mancano disposizioni transitorie che chiariscano l’applicazione ai procedimenti già in corso, e restano incertezze sull’ambito temporale entro cui debbano emergere gli elementi giustificativi della proroga.

E poi c’è il rischio opposto: che, mentre si limita il regime ordinario, si continui ad ampliare senza freni quello speciale previsto dall’art. 13 del D.L. n. 152/1991, già esteso a una vasta gamma di reati anche solo “assimilati” alla criminalità organizzata o al terrorismo. Una deriva che alimenta il timore delle “intercettazioni eterne” e di una normativa d’eccezione diventata la regola.

Non è un caso che, dopo che la Corte di Cassazione nel 2022 aveva ristretto l’ambito di applicazione del regime speciale, il legislatore sia prontamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica per “riaprire gli argini”.

Secondo la Giunta, serve tornare allo spirito originario delle intercettazioni: uno strumento di ricerca della prova, non un mezzo generalizzato di investigazione preventiva. E l’efficacia delle nuove norme dipenderà in gran parte dalla capacità del Giudice di esercitare pienamente il proprio ruolo di garante, senza “appiattimenti” sulle richieste del P.M., come accaduto in passato anche con le misure cautelari.

In definitiva, la legge Zanettin tenta di ripristinare un equilibrio costituzionale troppo spesso sacrificato in nome dell’efficienza investigativa. Ma per realizzare davvero un processo giusto serve una svolta culturale nella giurisdizione: «un Giudice terzo – si legge nella nota – che non condivida gli scopi del P.M., ma li sorvegli, in nome dei diritti di tutti i cittadini».


LEGGI ANCHE

Riforma della Magistratura: gli avvocati accederanno ai fascicoli delle nomine

Riforma della Magistratura: gli avvocati accederanno ai fascicoli delle nomine

La vicenda Palamara ha acceso i riflettori sulle reali modalità di assegnazione delle cariche dirigenziali delle Procure italiane. La Magistratura non ne è uscita nel…

Nordio: “La legge Severino va cambiata”

In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato della possibilità di modificare la legge Severino: «Occorre far sì che…

Caso Almasri, indagata la capo di gabinetto di Nordio

Giusi Bartolozzi accusata di false informazioni al pm. Il Guardasigilli la difende: «Ha sempre agito con correttezza». Dubbi sulla procedura: serve l’autorizzazione della Camera?

“Dire e Contraddire”: a maggio la finale del torneo di eloquenza tra le scuole italiane

Sta per concludersi con una finale carica di emozioni la quinta edizione del “Torneo della Disputa – Dire e Contraddire”, il progetto nato nel 2017 dalla collaborazione tra Consiglio Nazionale Forense (CNF) e Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti la cultura del confronto, della legalità e dell’argomentazione.

Il torneo, che quest’anno ha coinvolto oltre 50 scuole secondarie di secondo grado e più di 2.000 studenti, ha visto schierati 39 Ordini degli avvocati in veste di formatori, mentori e membri delle giurie. Dopo intense semifinali svoltesi in contemporanea a Venezia, Livorno e Napoli, sono tre le squadre finaliste: Torino, Palermo e Pescara, che si contenderanno il titolo il 21 maggio presso la sede del CNF a Roma, in via del Governo Vecchio.

Le squadre finaliste

Per Torino hanno partecipato i licei “Cavour”, “Gioberti” e il “Convitto Umberto I”.
Palermo è rappresentata dal liceo classico “Vittorio Emanuele” e dal liceo scientifico “Don Bosco Ranchibile”.
Pescara schiera una squadra composta da 12 studenti dei licei classico e scientifico “Leonardo da Vinci” e dell’istituto “Aterno-Manthone”.

Il progetto – spiega Federica Santinon, coordinatrice della Commissione progetti di educazione alla legalità del CNF – nasce per educare al confronto democratico, insegnando ai ragazzi a sostenere le proprie opinioni con rigore, rispetto e senso critico, anche sui temi più complessi del diritto e della cittadinanza.

Legalità, parola e pensiero critico

Il protocollo d’intesa tra CNF e Ministero prevede percorsi formativi e di orientamento con il coinvolgimento attivo degli Ordini forensi territoriali, finalizzati a rafforzare nei giovani la consapevolezza del ruolo dell’avvocato, non solo nel processo, ma come attore della vita democratica.

«Le scuole e i ragazzi hanno risposto con entusiasmo straordinario», commenta Santinon. «Abbiamo visto passione, preparazione e un livello altissimo di impegno. Le giurie hanno avuto il compito difficile di scegliere tra performance di altissimo livello. Gli studenti hanno discusso con forza e con grazia, trasformando le parole in pensieri lucidi e in emozione pura».

Il progetto è ispirato a una visione alta dell’educazione alla democrazia, come ricordano anche le parole scelte per questa edizione dal CNF: la celebre frase di Piero Calamandrei – «Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della magistratura e della Corte costituzionale» – e una riflessione provocatoria del francescano Paolo Benanti, uno dei massimi esperti italiani di Intelligenza Artificiale: «Più dell’intelligenza artificiale ho paura della stupidità naturale».

La parola che forma e trasforma

“Dire e Contraddire” si fonda su un’idea semplice e potente: insegnare a dire e ad ascoltare, a costruire argomenti solidi, ma anche ad accettare il punto di vista dell’altro. In un’epoca in cui il dialogo è spesso sacrificato al confronto urlato, il torneo restituisce centralità al linguaggio come strumento di comprensione reciproca e cittadinanza attiva.

Santinon rivolge un ringraziamento speciale agli avvocati e ai Coa territoriali che hanno creduto nel progetto: «Stanno svolgendo una funzione sociale fondamentale, portando nelle scuole la Costituzione, il rispetto delle idee e l’importanza del confronto. I ragazzi ci hanno dimostrato che la parola, usata con onore, può ancora emozionare, muovere coscienze, e produrre idee».

La finale del 21 maggio sarà l’atto conclusivo di un percorso di crescita collettiva. Ma il seme è stato gettato: la cultura del dibattito e della legalità può diventare contagiosa, soprattutto se coltivata con passione e fiducia nel potere delle nuove generazioni.


LEGGI ANCHE

La creazione di un’Identità Digitale Europea è un’operazione complicata

Sviluppare un sistema di Identità Digitale comune all’interno dell’Unione Europea è un’operazione più complicata del previsto. Entro il 2025, tutti i cittadini europei dovranno essere…

L’identità digitale SPID rischia di essere spenta definitivamente

Ci sono due date cerchiate in rosso sul calendario: il 20 febbraio e il 23 aprile. La prima corrisponde all’incontro tra Agid e i gestori…

Obbligo vaccinale, è possibile fare ricorso?

Come fare ricorso per la sanzione dovuta all’obbligo vaccinale over 50? Col decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale si estende non più solo al…

Disinformazione e Legal Marketing: il Fact-Checking diventa bussola etica (e istituzionale)

Nel mondo della comunicazione legale, la verifica dei fatti non è più un’opzione. È una responsabilità. A ricordarlo è stato l’International Fact-Checking Day, promosso dalla International Fact-Checking Network (IFCN) con un messaggio che non lascia spazio a dubbi: #FactCheckingIsEssential.

In un ecosistema informativo in cui miliardi di contenuti circolano in tempo reale, la credibilità professionale si costruisce con rigore, trasparenza e tempestività. E per gli studi legali, che spesso operano sotto i riflettori dei media o gestiscono crisi reputazionali delicate, il fact-checking diventa una pratica strategica.

Il fact-checking entra nella routine degli studi legali

Verificare le informazioni non è più solo compito di giornalisti o debunker. Per chi lavora nella comunicazione giuridica, la disinformazione è una minaccia concreta: una dichiarazione imprecisa può generare malintesi, alimentare polemiche, o addirittura esporre a contenziosi.

Durante la pandemia da COVID-19, la portata del fenomeno è emersa con forza: dalle bufale sui vaccini alle teorie complottiste, il dilagare di fake news ha mostrato quanto siano necessarie strategie di contenimento e verifica, anche nel contesto legale.

Due modelli a confronto: USA vs Europa

A livello internazionale, si delineano due approcci contrapposti. Negli Stati Uniti, Meta ha interrotto le collaborazioni con i fact-checker su Facebook e Instagram, rimpiazzandoli con le “note di comunità”, lasciando agli utenti il compito di interpretare le informazioni. Una mossa che, secondo Mark Zuckerberg, salvaguarda la libertà d’espressione ma aumenta il rischio di disinformazione.

L’Europa, invece, va in direzione opposta: il Digital Services Act ha introdotto i Trusted Flaggers, enti riconosciuti e incaricati di segnalare contenuti illegali o dannosi con priorità alle piattaforme. Una forma di regolazione pubblica che punta sulla responsabilità istituzionale.

La reputazione è la nuova priorità

Secondo il Report Comunicazione 2024, l’88% dei responsabili comunicazione considera la reputazione aziendale come priorità strategica. In questo scenario, il fact-checking diventa un’arma difensiva ma anche uno strumento proattivo.

Tra le piattaforme più utilizzate per la verifica troviamo: Facta.news – progetto di Pagella Politica per contrastare le bufale virali; NewsGuard – sistema di valutazione delle fonti; Google Fact Check Explorer – aggregatore di contenuti verificati; CrowdTangle – utile per il monitoraggio della viralità; Trusted Flaggers – infrastruttura legale UE in fase di implementazione.

Strategie concrete per gli studi legali

Per affrontare efficacemente la sfida della disinformazione, gli studi legali dovrebbero: monitorare attivamente le conversazioni online con strumenti come Talkwalker o Mention; Implementare procedure interne di verifica delle fonti prima della pubblicazione; Investire nella formazione continua dei team comunicazione; Comunicare in modo chiaro e accessibile per evitare incomprensioni; Adottare un approccio di thought leadership, pubblicando contenuti autorevoli.

Tecnologia e limiti etici

L’intelligenza artificiale e il machine learning stanno trasformando il fact-checking, accelerando i tempi di verifica. Ma la componente umana resta centrale: il contesto culturale e la sensibilità etica non si lasciano interpretare facilmente da un algoritmo.

Il vero nodo sta nel bilanciamento tra automazione e responsabilità umana. Quanta fiducia possiamo riporre nella tecnologia? E quanta ne dobbiamo restituire alle istituzioni e alla consapevolezza dei professionisti?

Il fact-checking non è una moda passeggera, ma un pilastro della comunicazione etica. Per gli studi legali, significa proteggere la propria reputazione oggi e difendere il valore del diritto alla verità domani. Un impegno che va oltre il marketing, toccando i principi stessi del diritto e della convivenza civile.


LEGGI ANCHE

imu casa

IMU: doppia esenzione per coniugi con esigenze di vita documentate, anche in Comuni diversi

La controversia in oggetto riguarda l’esenzione IMU per l’abitazione principale di una coppia coniugale. I coniugi, pur avendo stabilito la dimora abituale e la residenza…

Trump: Microsoft in trattative per TikTok, decisione entro 30 giorni

Il social, con 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, al centro di una controversia sulla sicurezza nazionale. Trump prolunga di 75 giorni l’applicazione della…

Nuove regole per le graduatorie: validità estesa a tre anni e assunzioni più flessibili

Il decreto PA 2025 modifica le norme sulle graduatorie dei concorsi pubblici: più tempo per utilizzarle, possibilità di scorrimento senza rinunce dei vincitori e assunzioni…

Avvocati, la ripartizione degli utili si può cambiare a maggioranza

La ripartizione degli utili in uno studio associato tra avvocati può essere modificata a maggioranza, purché lo statuto non imponga esplicitamente il requisito dell’unanimità. A stabilirlo è la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9782 depositata il 15 aprile 2025, che conferma quanto deciso dalla Corte d’appello di Roma.

Il caso nasce dal ricorso di un socio fondatore contro la modifica delle percentuali di distribuzione degli utili dello studio legale per l’anno 2015. Secondo il ricorrente, ogni variazione avrebbe richiesto il voto unanime dei soci fondatori, in base a quanto previsto dallo statuto. Tuttavia, la Corte ha escluso questa interpretazione, affermando che lo statuto distingue chiaramente tra la determinazione dell’ammontare complessivo degli utili, soggetta all’unanimità, e la ripartizione percentuale tra i soci, per la quale è sufficiente una delibera a maggioranza.

Nel dettaglio, l’articolo 14 dello statuto associativo riserva ai soci fondatori la decisione unanime sull’ammontare degli utili da distribuire, ma non impone vincoli specifici sulla modalità di distribuzione delle percentuali, che possono quindi essere ridefinite a maggioranza, salvo accordi diversi. L’Allegato A al contratto sociale prevedeva inizialmente una distribuzione fissa (due soci con il 32% ciascuno, uno con il 20% e uno con il 16%), ma la Corte ha sottolineato che le percentuali non sono fisse né intoccabili, specie se in passato erano già state modificate annualmente sulla base dei contributi professionali effettivi.

Anche la Corte d’appello di Roma aveva rigettato la tesi del ricorrente, osservando che l’articolo 23 dell’atto costitutivo, relativo alle modifiche dei patti associativi, non si applicava al caso di specie. La Cassazione ha confermato questa lettura, sottolineando che, in assenza di clausole statutarie che richiedano una maggioranza qualificata o l’unanimità, vale la regola generale prevista per le decisioni dell’assemblea dei soci: la maggioranza dei voti per teste.

In conclusione, la decisione chiarisce un punto delicato nella gestione delle associazioni professionali: la possibilità di ridefinire i criteri di distribuzione degli utili in modo dinamico e proporzionato agli apporti effettivi dei singoli professionisti, senza dover passare necessariamente da un voto unanime. Un principio che rafforza l’autonomia negoziale degli studi associati e ne valorizza la flessibilità operativa.


LEGGI ANCHE

Le raccomandazioni del CNF sul Curatore speciale del minore

Sono entrate in vigore, il 22 giugno 2022, alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale…

Giustizia riparativa: la Cassazione apre all’impugnazione del diniego di accesso ai programmi

Un recente orientamento chiarisce i limiti e le possibilità di ricorso

Niente aumenti per le multe stradali nel 2025 ma si teme una “stangata” nel 2026

Il Governo Meloni rinvia l'adeguamento delle sanzioni al costo della vita, ma il rischio di aumenti cumulativi nel 2026 preoccupa i consumatori

Giustizia, il Ministero spinge per la stabilizzazione: 3mila assunzioni in arrivo

Una giornata fitta di tensioni ha segnato ieri il cammino parlamentare della legge di conversione del decreto Pnrr alla Camera. Le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro hanno lavorato a oltranza per cercare di portare il provvedimento in Aula entro martedì 22 aprile, ma il nodo cruciale delle coperture finanziarie ha rallentato l’avanzamento.

Oggetto principale del contendere è stata ancora una volta la norma sullo sblocco degli stipendi per gli enti locali, che prevede la possibilità di aumentare la spesa nei fondi accessori — quelli che finanziano le voci aggiuntive allo stipendio base — nelle amministrazioni non in crisi. Tuttavia, la mancanza di coperture certe ha frenato l’approvazione.

Nel frattempo, il lavoro delle commissioni ha portato ad alcune novità rilevanti: riserva del 10% nei concorsi pubblici per le persone con disabilità, e una deroga al vincolo del 15% sulle assunzioni da mobilità per gli enti locali con meno di 50 dipendenti, escludendo così i Comuni medio-piccoli. Ulteriori flessibilità sono previste per le amministrazioni che prevedono un numero limitato di assunzioni annue.

La spinta più forte alle assunzioni arriva dal Ministero della Giustizia, che apre alla stabilizzazione dei contratti a termine negli uffici del processo. La dotazione organica prevista è di 3.000 unità, tra cui 2.600 funzionari e 400 assistenti. Per ottenere il posto fisso, saranno sufficienti 12 mesi di anzianità maturata entro il 30 giugno 2026, rispetto ai 24 inizialmente previsti. Le graduatorie saranno disponibili anche per altre amministrazioni, che potranno attingervi in caso di scoperture.

Si affaccia anche una norma sul ripristino dei contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa per incarichi politici o sindacali, sospendendo fino a fine anno le decadenze relative ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2022.

Ritirato, invece, il correttivo che assegnava poteri speciali al Sindaco di Roma sul tema della valorizzazione del personale. Cresce, infine, il numero di immissioni in ruolo degli insegnanti di religione, già previste nel decreto.

La partita più delicata resta però quella sullo sblocco degli stipendi locali. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha raggiunto un’intesa politica per ridurre il divario retributivo tra amministrazioni centrali e locali, ma la sua attuazione pratica risulta complicata. Gli eventuali aumenti, infatti, sarebbero a carico dei bilanci locali, ma la Ragioneria generale dello Stato richiede coperture certe, ancora assenti fino alla tarda serata di ieri.

Secondo stime non ufficiali, ogni punto percentuale di aumento dei fondi accessori costerebbe almeno 20 milioni di euro. I 90 milioni stanziati dal decreto per ministeri e Palazzo Chigi coprirebbero un incremento medio del 3%, lasciando però scoperti gli enti locali, in attesa di una soluzione che possa sbloccare definitivamente l’impasse.


LEGGI ANCHE

Separazione delle carriere: Caiazza contro Gratteri, “Gravi falsità in TV”

Gratteri aveva affermato che l’obiettivo della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente sarebbe quello di sottoporre la magistratura al potere esecutivo.

La Facoltà di Giurisprudenza e la salute mentale dell’avvocato

La professione dell’avvocato è estremamente stressante. Sembra che gli avvocati sperimentino degli elevati livelli di stress, problemi di salute mentale e di alcolismo. Sono indubbiamente…

Nuovo Codice della Strada: multe triplicate e obbligo di alcolock

«Nel prossimo Cdm, il 18 settembre, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale, il nuovo Codice della Strada, che prevede prevenzione,…

Magistratura onoraria, Delmastro: “Pubblicata riforma in Gazzetta Ufficiale, svolta storica per giustizia italiana”

“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segna l’ingresso definitivo della riforma della magistratura onoraria nell’ordinamento. Un traguardo storico che pone fine a oltre 25 anni di attese, restituendo dignità, diritti e tutele a migliaia di servitori dello Stato.

La riforma garantisce stabilizzazione fino all’età pensionabile, tutele previdenziali e assistenziali, malattia, ferie, trattamento di fine rapporto e un inquadramento retributivo adeguato. Un risultato epocale per chi garantisce il funzionamento della giustizia lontano dai riflettori.

Un passo avanti decisivo per la giustizia italiana, che riconosce finalmente il ruolo fondamentale dei magistrati onorari nel nostro sistema giudiziario.”

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia.


LEGGI ANCHE

chatcontrol ue servicematica

Regolamento Chatcontrol UE. Preoccupazioni per il monitoraggio di massa

Il regolamento Chatcontrol nasce con una nobile finalità: contrastare la pedopornografia. Nonostante ciò, solleva parecchi dubbi su una possibile virata dell’UE verso un sistema di…

foro competente recupero compensi servicematica

Recupero compensi: è competente il foro del consumatore o un altro foro?

Qual è il foro competente nel caso in cui un avvocato volesse recuperare una parcella non pagata? La Cassazione ci offre la risposta con l’ordinanza…

Concordato, valanga in Veneto: 90 mila avvisi alle partite IVA

Associazioni di categoria in rivolta: «Minacce velate sui controlli per chi non aderisce». Appello per soluzioni più collaborative.

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto