La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8400/2025, ha riconosciuto la possibilità di impugnare il provvedimento che rigetta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, chiarendo un nodo interpretativo sorto con l’introduzione della nuova disciplina del d.lgs. 150/2022.
Il caso e la decisione della Cassazione
Il tema dell’impugnabilità della decisione di diniego aveva generato orientamenti contrastanti. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 129-bis c.p.p. è impugnabile ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.p., quando:
- La richiesta proviene dall’imputato;
- Riguarda reati procedibili a querela suscettibile di remissione, poiché solo in questi casi l’accoglimento dell’istanza comporta la sospensione del processo.
Tuttavia, per i reati procedibili d’ufficio o a querela non soggetta a remissione, la Cassazione precisa che l’imputato può autonomamente attivarsi per accedere ai programmi di giustizia riparativa, senza necessità di un provvedimento del giudice.
Gli altri orientamenti giurisprudenziali
Questa decisione si colloca in un dibattito più ampio. Due sono gli indirizzi alternativi che si registrano nella giurisprudenza di legittimità:
- L’inammissibilità dell’impugnazione, sostenuta da alcune pronunce (Cass. n. 46018/2024, n. 24343/2024, n. 6595/2023), che escludono la natura giurisdizionale del provvedimento.
- L’ampliamento della possibilità di impugnazione, sancito da una recente decisione della Terza Sezione (Cass. n. 131/2024), che riconosce il diritto di ricorso senza distinzione tra reati procedibili d’ufficio e a querela.
Verso un orientamento consolidato?
La sentenza n. 8400/2025 conferma la possibilità di impugnare il rigetto dell’istanza di accesso ai programmi riparativi, ma mantiene una distinzione tra i tipi di reati coinvolti. Tuttavia, il più recente orientamento della Cassazione potrebbe portare a una maggiore apertura verso l’impugnabilità senza limitazioni, superando le restrizioni attualmente previste.
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