Addio al “modulo blu”? Dal 1° luglio la constatazione amichevole diventa digitale

Una piccola rivoluzione, destinata a cambiare le abitudini di milioni di automobilisti italiani, scatterà il prossimo 1° luglio 2025. La constatazione amichevole d’incidente — il celebre “modulo blu” compilato in due copie a bordo strada — sarà infatti disponibile anche in versione digitale. Un progetto voluto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’IVASS, con l’obiettivo di rendere più moderna, veloce e sicura la gestione dei sinistri stradali.

Con il nuovo sistema, sarà possibile denunciare un incidente direttamente tramite app ufficiali delle compagnie assicurative o via web, compilando i dati anagrafici, assicurativi e la dinamica del sinistro passo dopo passo. Il tutto corredato da fotografie, video e materiali multimediali, e con la possibilità di firmare elettronicamente il modulo grazie a SPID o CIE.

Maggiore rapidità e sicurezza i punti di forza della novità: l’adozione della CAI digitale punta a ridurre sensibilmente i tempi medi per l’apertura di un sinistro, oggi attestati tra i 10 e i 15 giorni, con l’obiettivo di scendere sotto i 5 giorni. Un vantaggio concreto anche in termini di contrasto alle frodi, grazie alla tracciabilità informatica e all’impossibilità di alterare i dati inviati.

Le compagnie assicurative, dal canto loro, dovranno adeguarsi in fretta: il termine ultimo è fissato al 31 marzo 2026, ma già dai prossimi mesi i clienti potranno scegliere se compilare il modulo cartaceo o passare alla nuova modalità digitale. La legge prevede infatti la coabitazione delle due versioni, per garantire accesso al servizio anche a chi non utilizza dispositivi elettronici o preferisce ancora il cartaceo.


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Avvocati, la Cassazione ribadisce: vietato il compenso a percentuale sul risultato della causa

Nuovo stop della Cassazione al cosiddetto patto di quota lite, l’accordo con cui il compenso dell’avvocato viene parametrato direttamente all’esito economico della causa. Con l’ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025, le Sezioni Unite hanno chiarito ancora una volta che questo tipo di accordo è contrario alla legge e ai principi che regolano la professione forense.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’avvocato può certamente concordare con il cliente un compenso calcolato in percentuale sul valore dei beni o degli interessi oggetto del giudizio. Tuttavia, ciò che resta vietato è la pattuizione di un onorario legato in maniera diretta al risultato concreto ottenuto al termine del processo, come una quota sull’importo eventualmente riconosciuto al cliente in caso di vittoria.

Alla base di questo divieto c’è l’esigenza di salvaguardare la dignità della professione forense e di evitare una commistione di interessi tra avvocato e cliente. La legge, infatti, mira a mantenere il legale equidistante rispetto agli esiti della causa, impedendo che il rapporto professionale si trasformi in una sorta di società d’affari, in cui l’avvocato partecipi agli utili o alle perdite del cliente.

La pronuncia richiama il combinato disposto del terzo e quarto comma dell’articolo 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), norma che ribadisce la necessità di evitare il coinvolgimento diretto del legale nel risultato pratico della controversia.

Si tratta di un principio che le Sezioni Unite hanno voluto rimarcare con forza, alla luce delle numerose prassi e intese, soprattutto in materia di contenziosi risarcitori, che negli ultimi anni hanno tentato di aggirare il divieto.


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Il diritto all’oblio sfida l’intelligenza artificiale: i chatbot riportano a galla il passato

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa, il diritto all’oblio rischia di trasformarsi in un diritto sempre più fragile. Mentre i motori di ricerca hanno imparato, dopo anni di battaglie giuridiche, a deindicizzare informazioni considerate non più rilevanti o lesive per la reputazione di una persona, i chatbot basati su intelligenza artificiale continuano a ripescare quei dati da archivi digitali che sembravano ormai sepolti.

In Italia, il diritto all’oblio consente ai cittadini di richiedere la rimozione dai risultati online di notizie e informazioni personali ormai obsolete. Una tutela che ha trovato riconoscimento anche a livello europeo con la nota sentenza della Corte di giustizia del 2014, che ha imposto ai motori di ricerca di garantire questo diritto.

Ma l’arrivo delle IA conversazionali ha cambiato il panorama. Modelli linguistici di ultima generazione, addestrati su quantità enormi di dati, possono conservare tracce di articoli, immagini o notizie non più presenti su Google o altri motori di ricerca, riportando alla luce contenuti che il tempo e le norme sulla privacy avevano tentato di cancellare.

Il vero nodo riguarda la difficoltà di intervenire direttamente su questi sistemi. Se un tempo bastava rivolgersi al motore di ricerca o al sito web per chiedere la rimozione di un contenuto, oggi l’utente deve passare attraverso i canali messi a disposizione dalle aziende che gestiscono i chatbot o, nei casi più complessi, ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.

Per ottenere la cancellazione di dati personali da questi sistemi servono condizioni precise: i dati devono essere personali, privi di interesse pubblico e non più attuali. OpenAI, ad esempio, ha previsto moduli dedicati per esercitare questi diritti, ma il processo rimane meno immediato rispetto a quello previsto per i tradizionali motori di ricerca.

Il rischio, denunciano esperti e giuristi, è che il diritto all’oblio possa tornare a essere ciò che era prima del 2014: una tutela teorica, difficile da applicare concretamente.


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Patrocinio a spese dello Stato: copie penali gratuite solo con dichiarazione di necessità

Il rilascio gratuito delle copie degli atti processuali penali nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato è subordinato a un requisito imprescindibile: la dichiarazione che tali copie siano necessarie per l’esercizio del diritto di difesa. Lo ha ribadito il Dipartimento per gli affari di giustizia con il provvedimento del 23 maggio 2025, rispondendo a un quesito formulato dal Tribunale di Cosenza.

La questione era nata dopo che la Corte di Appello di Catanzaro aveva espresso un parere differente, sostenendo che l’attestazione non fosse necessaria quando la richiesta provenisse direttamente dal difensore nei procedimenti ancora pendenti, ritenendo l’obbligo valido solo per le copie richieste in procedimenti ormai definitivi.

Tale posizione però è stata superata dal chiarimento ministeriale, che impone sempre la dichiarazione, indipendentemente dalla qualifica del richiedente, ribadendo che il diritto alla gratuità delle copie è strettamente legato alla necessità di esercitare la difesa nel processo penale.

A supporto di questo orientamento, il provvedimento richiama precedenti note ministeriali degli anni 2005, 2018 e 2019, che sottolineano come la gratuità prevista dal patrocinio a spese dello Stato abbia come scopo il pieno esercizio del diritto di difesa e richieda dunque una motivazione esplicita da parte del soggetto interessato, che se ne assume la responsabilità.

Rimane tuttavia condivisa la necessità, in caso di richieste di copie successive all’irrevocabilità della sentenza, che il difensore espliciti la ragione di tale domanda, poiché il diritto alle copie gratuite non può estendersi oltre i limiti del processo penale in corso.


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Procura di Roma: nuove linee guida per i sequestri di telefoni e dispositivi digitali

Il 9 giugno 2025 la Procura di Roma ha ufficializzato nuove linee guida riguardanti il sequestro di telefoni cellulari e altri strumenti informatici nel corso delle indagini. Il documento, elaborato dall’Ufficio studi della Procura dopo approfondite riunioni, ha lo scopo di fornire indicazioni operative interne in un contesto segnato da interpretazioni giurisprudenziali divergenti.

Il fulcro della questione riguarda l’opportunità o meno di ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del giudice per acquisire il contenuto di dispositivi digitali, tema su cui si sono confrontate recentemente anche la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, oltre a essere oggetto di proposte di legge attualmente in esame parlamentare.

Contrariamente a un orientamento espresso dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, la Procura di Roma sceglie di non richiedere un passaggio obbligatorio dal giudice prima di procedere al sequestro e all’analisi dei dati informatici. Tuttavia, viene ribadito un rigoroso onere motivazionale da parte del pubblico ministero, che deve spiegare con precisione le ragioni della misura adottata, garantendo così il rispetto del principio di proporzionalità.

Queste linee guida rappresentano un passo importante per uniformare le prassi investigative in un ambito che evolve rapidamente e che richiede un equilibrio delicato tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti fondamentali. Per approfondimenti, il testo integrale delle indicazioni è disponibile qui per i lettori interessati.


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Tribunale di sorveglianza, COA Roma: “La libertà può attendere”

Gravissime carenze d’organico al Tribunale di Sorveglianza di Roma. La denuncia arriva dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che fa proprio l’allarme lanciato dal Presidente dell’ufficio, la dottoressa Marina Finiti. In pianta organica infatti mancano ben 22 unità amministrative sulle 77 previste. Scendendo nel dettaglio sono in servizio solo 2 cancellieri su 14 e 3 direttori amministrativi su 6. Una situazione di criticità insostenibile che ha spinto il Presidente del COA Paolo Nesta a scrivere al Ministro Nordio per sollecitare interventi urgenti. “La situazione è drammatica – spiega Nesta – parliamo di un ufficio giudiziario deputato a vigilare su tutte quelle misure che incidono sulla libertà personale. E attraverso i colleghi, in particolare i Consiglieri Lepri e Comi, ci giungono molte segnalazioni di casi in cui detenuti che avrebbero diritto a fruire di misure alternative alla detenzione, languono in carcere per mancanza di personale che possa occuparsi della loro vicenda “.

“Una condizione gravissima – conclude Nesta – specialmente in un contesto in cui spesso si lancia l’allarme sul sovraffollamento carcerario. Per questa ragione ho scritto al Ministro per chiedere unitamente alla Presidente Finiti di intraprendere tutte le azioni necessarie a porre termine a questa drammatica ingiustizia, intollerabile in uno Stato che pretende di definirsi di diritto “.


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Over-qualification in Italia: troppi giovani troppo preparati per lavori sotto le loro competenze

L’Italia continua a perdere terreno sul fronte dell’occupazione giovanile qualificata. A fotografare questa situazione è una serie di dati e analisi che raccontano di un mercato del lavoro frammentato, precario e incapace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, soprattutto di quelle che hanno investito anni in formazione universitaria e specializzazioni.

Il fenomeno della cosiddetta over-qualification — ossia l’impiego in lavori inferiori alle proprie competenze — è ormai strutturale. In Italia riguarda circa il 20% degli occupati, quasi quattro punti sopra la media Ocse. E il paradosso è che a ottenere più facilmente un lavoro continuativo e ben pagato sono spesso i meno qualificati, mentre laureati e diplomati si ritrovano troppo spesso in occupazioni precarie e poco coerenti con il loro percorso formativo.

Un quadro aggravato dalla struttura produttiva del Paese, costituita per oltre il 90% da piccole imprese, spesso incapaci di offrire percorsi di carriera strutturati o condizioni contrattuali competitive. Secondo recenti rilevazioni, ben il 77% degli imprenditori artigiani e di piccole aziende ammette di non riuscire a soddisfare le aspettative dei giovani collaboratori.

Se a questo si aggiunge la percezione diffusa di un mercato del lavoro italiano segnato da precarietà (25,7%), sfruttamento (23,2%) e lavoro irregolare (12,7%), il risultato è una generazione disillusa e pronta a cercare fortuna altrove. Circa il 58% dei giovani tra i 18 e i 34 anni considera il trasferimento all’estero come unica possibilità per costruire una carriera soddisfacente, percentuale che sfiora il 50% anche tra gli over 65, segno di una consapevolezza trasversale sulla difficoltà di fare impresa e lavorare dignitosamente in patria.

Un’emorragia di risorse umane qualificatissime che impoverisce il tessuto produttivo nazionale e rischia di compromettere le prospettive di sviluppo economico e sociale del Paese, già gravato dal calo demografico e da una struttura imprenditoriale spesso refrattaria all’innovazione.


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Molestie sessuali sul lavoro, la Cassazione: sono discriminazione di genere

Le molestie sessuali non sono soltanto comportamenti inopportuni o sanzionabili sul piano disciplinare, ma costituiscono una vera e propria forma di discriminazione sul lavoro. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13748 depositata nel giugno 2025, fissando un principio destinato ad avere un impatto rilevante nella gestione dei rapporti aziendali.

Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ripetutamente rivolto espressioni volgari e a sfondo sessuale a un collega maschio, tanto da costringerlo a evitare ogni contatto per non subire ulteriori molestie. Un comportamento che, oltre a generare disagio personale e tensione sul luogo di lavoro, aveva rallentato l’attività produttiva.

Secondo i giudici, però, non è necessario che simili episodi producano conseguenze economiche o organizzative immediate per essere riconosciuti come discriminatori. La dignità della persona sul posto di lavoro — a prescindere dal sesso — è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dal Codice delle pari opportunità.

La Cassazione sottolinea che spetta al datore di lavoro non solo prevenire e sanzionare i comportamenti indesiderati di natura sessuale, ma anche garantire un ambiente professionale improntato al rispetto e all’uguaglianza. E questo dovere resta pienamente valido anche se la persona responsabile di molestie non ha precedenti disciplinari o se l’azienda non ha subito danni rilevanti in termini gestionali.

La decisione censura così la precedente sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva ridimensionato il valore discriminatorio delle molestie sessuali in assenza di effetti organizzativi concreti.


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Avvocati, penale di recesso valida solo se frutto di trattativa vera

Non basta far firmare una clausola di recesso con penale separatamente dal resto del contratto per renderla automaticamente valida. Lo ha chiarito la Corte di cassazione civile, seconda sezione, con l’ordinanza n. 15271 depositata il 5 giugno 2025, intervenendo in una vicenda che vedeva opposti una cliente e il suo avvocato.

La signora, assistita per una causa di responsabilità medica, aveva sottoscritto un accordo che prevedeva, in caso di recesso anticipato dal mandato, il pagamento di una penale pari a 125 mila euro — il 25% dei 500 mila euro che l’avvocato avrebbe percepito in caso di vittoria. Tuttavia, dopo alcune attività preliminari, la cliente decideva di affidarsi a un altro professionista.

Il Tribunale, in primo grado, aveva già ridotto la penale a poco più di 17 mila euro, considerandola eccessiva. Ma la Cassazione è andata oltre, accogliendo il ricorso della donna sul presupposto che la clausola, per essere valida, avrebbe richiesto una trattativa reale e documentata con il cliente.

Secondo i giudici supremi, infatti, i contratti stipulati tra avvocato e assistito si configurano come rapporti tra professionista e consumatore. E in questi casi, le clausole che impongono al cliente somme sproporzionate a titolo di penale sono considerate vessatorie, a meno che il legale non dimostri di aver offerto all’assistito la possibilità concreta di discuterne e modificarne i contenuti.


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L’era del capitalismo della sorveglianza: la nostra identità digitale è il prezzo che paghiamo per essere dominati

Ci muoviamo in un ecosistema digitale in continua espansione. Navighiamo su internet, interagiamo con i nostri smartphone, guidiamo auto sempre più connesse e ci circondiamo di elettrodomestici intelligenti. Ogni singola interazione lascia una traccia, un minuscolo frammento di informazione che, sommato ad altri, compone un ritratto dettagliato di chi siamo: la nostra identità digitale.

Questa identità non è un semplice alias online. È un sofisticato aggregato di dati demografici, abitudini di consumo, interessi, opinioni politiche, relazioni sociali e persino il nostro stato d’animo, dedotto dalle parole che digitiamo o dalle espressioni che usiamo nelle videochiamate. Il problema è che questa preziosa costruzione non è interamente sotto il nostro controllo. Anzi, è diventata la merce più ambita in un mercato che genera miliardi di dollari all’anno: il mercato dei dati personali.

Il DATO: il nuovo oro nero del “capitalismo della sorveglianza”

Per anni abbiamo sentito dire che “i dati sono il nuovo petrolio”. Oggi, questa affermazione è più che mai vera. Aziende specializzate nella raccolta e nell’analisi dei dati, broker di informazioni, giganti della tecnologia e persino entità governative sono costantemente alla ricerca di questi preziosi frammenti. Ma a cosa servono?

L’obiettivo principale è la previsione dei comportamenti. Se un’azienda sa cosa abbiamo cercato online, quali prodotti abbiamo visualizzato, quali pagine abbiamo visitato e per quanto tempo, può prevedere con un’accuratezza sorprendente cosa potremmo voler acquistare in futuro. Questo si traduce in pubblicità mirate, offerte personalizzate e strategie di marketing sempre più raffinate.

Ma l’impatto va ben oltre gli acquisti. L’analisi dei dati può prevedere le nostre inclinazioni politiche, le nostre vulnerabilità emotive o persino le nostre propensioni al rischio. E se un comportamento può essere previsto, può anche essere influenzato. Questo ci porta direttamente al concetto di Capitalismo della Sorveglianza, coniato dalla studiosa Shoshana Zuboff. Non si tratta solo di marketing mirato; è un sistema economico in cui i nostri dati vengono estratti, analizzati e monetizzati per prevedere e modificare il nostro comportamento. Noi stiamo di fatto pagando per farci dominare, fornendo gratuitamente le informazioni che alimentano un’industria il cui scopo ultimo è quello di controllare le nostre scelte, dagli acquisti più banali alle decisioni politiche fondamentali.

L’influenza invisibile: dagli acquisti alle scelte politiche

Immaginate di navigare su un social media e di essere esposti a contenuti che, pur sembrando innocui, sono stati selezionati algoritmicamente per rafforzare determinate convinzioni o spingervi verso una specifica decisione. Questo non è fantascienza. Le tecniche di microtargeting sono diventate uno strumento potente per indirizzare messaggi specifici a segmenti di popolazione altamente definiti, con l’obiettivo di modellare opinioni e comportamenti.

Nel campo degli acquisti, questo si traduce in offerte irresistibili che sembrano “leggere il pensiero”, spingendoci a comprare prodotti che forse non avremmo considerato diversamente. Ma l’aspetto più preoccupante riguarda le scelte politiche. Scandali come quello di Cambridge Analytica hanno dimostrato come i dati personali possano essere utilizzati per manipolare le elezioni, diffondere disinformazione e polarizzare l’opinione pubblica, minando le basi stesse della democrazia.

Siamo noi il mercato

Il paradosso è che, in questa economia dei dati, acquisiti molto spesso inconsapevolmente, il mercato siamo noi. Non siamo più solo consumatori di servizi o prodotti digitali; siamo il prodotto stesso. Le nostre informazioni, le nostre abitudini, le nostre preferenze vengono monetizzate da un’industria che opera spesso nell’ombra, con regole ancora troppo flebili e un livello di consapevolezza pubblica ancora insufficiente.

La gratuità di molti servizi online è solo apparente. Il costo lo paghiamo con i nostri dati, cedendo fette sempre più ampie della nostra privacy in cambio di comodità e connettività.


Sharenting: la privacy dei minori in pericolo

Una delle manifestazioni più delicate e preoccupanti di questa economia dei dati è lo sharenting, un neologismo che fonde “sharing” (condivisione) e “parenting” (genitorialità). Si riferisce alla pratica, sempre più diffusa tra i genitori, di condividere foto e video dei propri figli minori sui social network come Facebook, Instagram o TikTok. Sebbene la motivazione sia spesso innocente, dettata dal desiderio di condividere momenti speciali, le ripercussioni sulla privacy e sicurezza dei minori possono essere devastanti.

Uno studio di Barclays ha previsto che, entro il 2030, la condivisione online sarà responsabile di due terzi delle frodi di identità online, con un costo che potrebbe superare i 667 milioni di sterline all’anno. A ciò si aggiunge una ricerca del Children’s Commissioner for England che rivela come, all’età di 13 anni, un bambino abbia già avuto in media 1.300 immagini condivise dai propri genitori o tutori. Dati sensibili come la data di nascita, la scuola frequentata o gli hobby, se pubblicati online, possono esporre i bambini a rischi futuri, rendendoli potenziali bersagli per truffatori o malintenzionati.


Meta AI: intelligenza artificiale e dati personali in Europa

Un’altra frontiera nella battaglia per la privacy è rappresentata dall’arrivo di Meta AI negli smartphone, anche in Unione Europea. Questo assistente virtuale, integrato direttamente in WhatsApp, Instagram e Facebook e alimentato dal large language model Llama 3.2, non può essere disinstallato e ha sollevato forti preoccupazioni in merito alla compatibilità con il GDPR (General Data Protection Regulation).

Meta ha annunciato l’intenzione di utilizzare i contenuti pubblici degli utenti europei maggiorenni di Facebook e Instagram (post, foto, didascalie, commenti, anche di profili privati se in gruppi aperti) per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Sebbene sia possibile opporsi a questo utilizzo, l’onere ricade ancora una volta sull’utente, che deve attivarsi per negare il consenso tramite apposite procedure. Questa mossa riapre un dibattito acceso sull’uso dei dati online da parte delle big tech e sulla necessità di un maggiore controllo da parte degli utenti e delle autorità.


Fascicolo sanitario elettronico: un equilibrio precario tra servizio e privacy

Anche in un settore cruciale come la sanità, la gestione dei dati personali è al centro di un dibattito. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), attivo dal 2012 e rafforzato durante la pandemia, raccoglie dati medici come cartelle cliniche e ricette, rendendoli più accessibili. Entro il 30 giugno 2024, i cittadini hanno la possibilità di rifiutare la trasmissione dei dati e delle informazioni antecedenti al 19 maggio 2020.

Questa data è significativa perché un decreto del secondo governo Conte ha stabilito che, dal 19 maggio 2020 in poi, tutti i dati sanitari sarebbero stati caricati automaticamente sul FSE, senza necessità di consenso esplicito. La possibilità di opporsi riguarda quindi solo i dati precedenti a tale data.

Tuttavia, si è creato un dibattito sulla reale portata di questa opposizione. Come chiarito da Christian Bernieri, data protection officer, l’opposizione riguarda solo le finalità non sanitarie, ovvero la condivisione dei dati con altri enti della Pubblica Amministrazione (come il Ministero delle Finanze per la spesa pubblica). Il personale sanitario, invece, avrà comunque accesso ai dati pertinenti per la cura, previo consenso specifico del cittadino.

Bernieri ha espresso preoccupazione per il rischio di hackeraggi, fughe di dati e abusi in un settore, quello sanitario, particolarmente colpito dagli attacchi informatici. Sebbene il FSE preveda misure di sicurezza e limitazioni (ad esempio, l’accesso negato a compagnie assicurative o datori di lavoro), il tema della sicurezza di un database così vasto e sensibile rimane prioritario. Se non ci si oppone entro il 30 giugno, i dati saranno utilizzati in forma anonima per calibrare la spesa sanitaria e migliorare la sanità pubblica.

L’intervento del Garante della Privacy ha ulteriormente evidenziato difformità e disomogeneità nell’applicazione del FSE tra le Regioni e le Province autonome. Diciotto regioni e due Province autonome hanno modificato il modello di informativa predisposto dal Ministero, compromettendo l’uniformità dei diritti e delle misure di tutela per i pazienti a livello nazionale. Queste violazioni potrebbero comportare sanzioni previste dal Regolamento europeo, sottolineando l’importanza di una gestione coerente e protetta dei dati sanitari.


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