Prosegue il percorso parlamentare della legge sull’intelligenza artificiale. La Camera dei deputati ha approvato con 136 voti favorevoli, 94 contrari e 5 astenuti il disegno di legge che delega il governo a disciplinare aspetti chiave di questa tecnologia in rapida evoluzione. Il testo, modificato durante l’esame in commissione e in Aula, dovrà ora tornare al Senato per una terza lettura.
Tra le novità inserite a Montecitorio spicca l’istituzione di un Comitato interministeriale di coordinamento dedicato alle fondazioni che operano nel settore. È stato inoltre precisato che gli accordi di collaborazione stretti dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ANC) saranno limitati ai Paesi dell’Unione europea, mentre per iniziative in ambito Nato o extra-UE sarà necessaria l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio.
Particolarmente significativa è la parte del provvedimento dedicata alla giustizia. L’articolo 15 stabilisce che nei procedimenti giudiziari il ruolo decisionale resterà esclusivamente riservato ai magistrati, soprattutto per quanto riguarda interpretazione della legge, valutazione delle prove e adozione dei provvedimenti. L’intelligenza artificiale potrà invece essere impiegata per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione delle attività giudiziarie e le operazioni amministrative accessorie.
Viene inoltre modificata la competenza in materia di controversie riguardanti il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, attribuendola esclusivamente ai tribunali ordinari, sottraendola così alla competenza dei giudici di pace.
In materia di lavoro, l’articolo 11 punta a garantire che l’adozione dell’intelligenza artificiale avvenga salvaguardando la dignità e i diritti dei lavoratori, tutelandone l’integrità psicofisica e assicurando trasparenza nell’uso dei dati. Le professioni intellettuali, secondo l’articolo 13, potranno avvalersi di sistemi AI solo per attività di supporto e strumentali, lasciando al pensiero critico umano la prevalenza nella qualità delle prestazioni rese ai clienti, che dovranno essere sempre informati dell’eventuale impiego di tali strumenti.
Il provvedimento interviene anche sulla tutela del diritto d’autore. L’articolo 25 chiarisce che solo le opere di origine umana possono godere della piena protezione, mentre quelle realizzate con l’ausilio di AI saranno tutelate se frutto del lavoro intellettuale dell’autore. È inoltre regolata la possibilità di utilizzare AI per riprodurre ed estrarre contenuti da banche dati accessibili, comprese quelle online, nel rispetto delle norme vigenti.
Sul fronte penale, l’articolo 26 introduce aggravanti comuni per reati commessi tramite intelligenza artificiale e prevede una specifica aggravante per gli attentati ai diritti politici del cittadino. Viene inoltre istituito un nuovo reato per la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da AI, insieme a modifiche ai reati di aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, qualora realizzati con strumenti tecnologici avanzati.
Il disegno di legge si appresta ora a un nuovo passaggio al Senato, dove sarà oggetto di un’ulteriore lettura prima della definitiva approvazione.
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