I licenziamenti individuali dei dirigenti effettuati durante la vigenza del blocco generalizzato per l’emergenza Covid non violano la Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 141 depositata il 31 luglio 2025, respingendo le questioni sollevate da diversi organi giurisdizionali – tra cui la Corte di Cassazione e la Corte d’appello di Catania – in merito alla legittimità dell’esclusione dei dirigenti dalla moratoria emergenziale sui recessi per giustificato motivo oggettivo.
Durante la fase più acuta della pandemia, il legislatore aveva introdotto un divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo applicabile a tutti i lavoratori subordinati, ad eccezione, appunto, dei dirigenti. Una scelta che ha suscitato dubbi di costituzionalità, ritenuta da alcuni giudici in contrasto con l’articolo 3 della Carta per l’evidente disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, destinatari di una tutela estesa anche ai recessi individuali.
Una tutela differenziata, ma coerente
La Corte costituzionale ha riconosciuto la peculiarità del rapporto dirigenziale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il dirigente è un soggetto distinto dalle categorie di impiegati, quadri e operai, in quanto “alter ego dell’imprenditore” e portatore di responsabilità e prerogative diverse. Proprio in virtù di questo status, la disciplina emergenziale ha previsto per i dirigenti una tutela modulata, differente da quella applicata al restante personale.
Una decisione che, secondo i giudici della Consulta, rientra pienamente nel margine di discrezionalità del legislatore e non presenta profili di irragionevolezza manifesta. La norma, infatti, risponde ai requisiti fondamentali di temporaneità, eccezionalità e proporzionalità, richiesti per le misure adottate in contesti straordinari.
Nessuna disparità irragionevole
Nel motivare la legittimità dell’esclusione, la Corte ha sottolineato che per i lavoratori non dirigenti era stato introdotto un ammortizzatore sociale ad hoc, la Cassa integrazione Covid-19, che ha permesso alle imprese di contenere l’impatto economico del blocco dei licenziamenti. Tale misura, tuttavia, non era applicabile ai dirigenti, il cui costo è rimasto interamente a carico delle aziende.
In questo quadro, l’eccezione rappresentata dai dirigenti è risultata coerente con la logica complessiva dell’intervento normativo: l’obiettivo non era una tutela universale indistinta, ma una protezione calibrata sulle diverse tipologie di rapporto di lavoro, anche alla luce degli strumenti di sostegno disponibili.
La parola definitiva della Consulta
La sentenza mette dunque fine a un dibattito acceso che ha interessato numerosi contenziosi in sede giudiziaria. La Corte costituzionale ha ribadito che, anche in situazioni straordinarie, la differenziazione normativa è ammissibile quando si fonda su elementi oggettivi e ragionevoli.
La scelta di escludere i dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali, dunque, non solo è compatibile con i principi costituzionali, ma è anche il frutto di una valutazione fondata sull’equilibrio tra diritti dei lavoratori e sostenibilità economica per le imprese. Una linea, quella seguita dal legislatore, che trova oggi piena conferma anche da parte del giudice delle leggi.
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