Addio a Ottaviano Del Turco: una vita politica segnata da un controverso processo

E’ morto nei giorni scorsi Ottaviano Del Turco, una figura di spicco nel panorama politico e sindacale del Paese, ex presidente dell’Abruzzo, sindacalista, ministro.

La sua carriera, caratterizzata da un forte impegno pubblico, è stata segnata da un’inchiesta giudiziaria che ha avuto profonde ripercussioni sulla sua vita politica e personale. Del Turco, ex Governatore dell’Abruzzo, è stato al centro di un processo controverso che ha sollevato molte domande sul rapporto tra politica, giustizia e poteri economici nella regione.

L’inchiesta giudiziaria

Nel 2008 venne coinvolto in un’inchiesta della procura di Pescara sulla gestione della sanità privata e accusato di associazione per delinquere, truffa, corruzione e concussione. Venne assolto da quasi tutte le accuse, tranne che l’induzione indebita, condanna confermata in Cassazione al termine di una lungo procedimento giudiziario.


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Questo chiarimento evidenzia come la Cassazione intenda riservare la sanzione più severa solo ai casi in cui vi sia un’intenzionalità chiara e diretta nel deviare il corso della giustizia, distinguendo così tra varie condotte che possono verificarsi durante le indagini o i processi penali.


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Traffico d’influenze: dal 25 agosto cambia la legge, ma l’UE chiede di rafforzare la regolamentazione sulle lobby

A partire dal 25 agosto, entra in vigore la riforma Nordio che ridimensiona l’applicazione dell’articolo 346 bis del Codice Penale, riguardante il traffico di influenze illecite. La nuova legge, n. 114 del 9 agosto 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, stabilisce che, per configurare il reato, le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate e non solo vantate, oltre a dover essere reali e non semplicemente asserite. Tuttavia, la Commissione europea ha osservato che questa riduzione dell’ambito di applicazione dovrebbe essere bilanciata con norme più severe sulla regolamentazione delle lobby.

Utilità solo economica

Con la nuova legge, l’utilità data o promessa al “faccendiere”, in alternativa al denaro, deve essere di natura economica, escludendo vantaggi sociali, politici o sessuali. Questo rappresenta una differenza rispetto alla proposta di direttiva europea, che prevede la perseguibilità di indebiti vantaggi di qualsiasi natura. Inoltre, la pena minima è stata aumentata da un anno a un anno e sei mesi.

L’azione di farsi dare o promettere indebitamente denaro o altri benefici economici può avere due finalità: la prima è la remunerazione di un pubblico ufficiale in relazione alle sue funzioni, la seconda è la realizzazione di un’altra mediazione illecita. Quest’ultima è definita come l’attività volta a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, da cui può derivare un vantaggio indebito. Perché il reato si configuri, è richiesto il dolo intenzionale.

Ritorno al passato

La riforma segna un ritorno a una disciplina precedente alla legge Spazzacorrotti del 2019, che aveva modificato il reato accogliendo le raccomandazioni del GRECO (Groupe d’États contre la corruption). Le modifiche del 2019, che avevano assorbito il reato di millantato credito nel traffico d’influenze, vengono abrogate. D’ora in poi, le condotte di vanteria o millanteria saranno punibili solo se ricorrono gli elementi della truffa, e chi ha dato o promesso denaro al mediatore non sarà punibile, in quanto considerato parte lesa. Prevista inoltre un’attenuante per chi si attiva efficacemente per ridurre le conseguenze del reato, mentre chi si autodenuncia entro quattro mesi e collabora con l’autorità giudiziaria non sarà punibile.

Rischi per il sottobosco del lobbying

La sentenza 40518/2021 della Cassazione aveva già sottolineato come l’attività di lobbying fosse a rischio di configurare traffico di influenze illecite, anche a causa dell’indeterminatezza dell’articolo 346 bis e della mancanza di una regolamentazione specifica. La norma, aveva spiegato la Corte, rischia di attrarre nella sfera penale quei “contatti informali” che, pur non essendo patologici, potrebbero essere considerati illeciti.


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Le pratiche vietate

L’AI Act, all’articolo 5, elenca una serie di pratiche vietate riguardanti l’uso di IA. Queste includono:

  • Sistemi che utilizzano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli per influenzare il comportamento delle persone.
  • Sistemi che approfittano di persone vulnerabili, come anziani o disabili.
  • Sistemi che attribuiscono punteggi sociali basati su condotte o personalità, creando schedature delle persone.
  • Sistemi che prevedono la probabilità che una persona commetta un crimine.
  • Sistemi che alimentano database di riconoscimento facciale con immagini raccolte indiscriminatamente da Internet.
  • Sistemi che leggono le emozioni delle persone sul luogo di lavoro o a scuola.
  • Sistemi che classificano e profilano le persone utilizzando dati biometrici.
  • Sistemi che identificano a distanza e in tempo reale persone in luoghi pubblici, salvo motivi di giustizia o sicurezza.

Il calendario delle applicazioni

Il regolamento stabilisce che le restrizioni relative a queste pratiche entrano in vigore il 2 febbraio 2025, con sei mesi di anticipo rispetto alla data generale del 2 agosto 2026, fissata per l’applicazione di altre parti dell’AI Act.

Le sanzioni

Le sanzioni specifiche per la violazione delle norme sui sistemi di IA vietati, previste dal capo XII del regolamento, entreranno in vigore solo il 2 agosto 2025. Queste sanzioni possono raggiungere i 35 milioni di euro o, nel caso di imprese, il 7% del fatturato mondiale annuo, se questo ammontare supera i 35 milioni di euro.

Nonostante questo ritardo nell’applicazione delle sanzioni specifiche, le sanzioni previste da altre normative, come quelle per la violazione della privacy o per comportamenti fraudolenti, rimarranno comunque in vigore e applicabili sin dal 2 febbraio 2025. Inoltre, le persone danneggiate da pratiche vietate di IA potranno avviare azioni legali per ottenere risarcimenti civili immediatamente dopo l’entrata in vigore del divieto.

Questa situazione di transizione di sei mesi rappresenta una fase delicata, durante la quale sarà fondamentale per le aziende adeguarsi alle nuove normative per evitare potenziali sanzioni future.


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Mentre il Parlamento tarda a legiferare sui sequestri di smartphone, la Cassazione interviene con forza, ribadendo i limiti entro cui la magistratura può operare. Con la sentenza 31180, depositata il 30 luglio 2024, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del decreto con cui un pubblico ministero aveva tentato di acquisire nuovamente i dati di uno smartphone, nonostante il Tribunale del Riesame avesse annullato il sequestro probatorio.

Violazione della libertà e della segretezza

Il caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour riguarda un provvedimento con cui un pm, disattendendo una precedente decisione giurisdizionale, ha ordinato un’ispezione informatica sui dati già acquisiti da un cellulare sequestrato. La Cassazione ha dichiarato che tale atto rappresenta una violazione della libertà e della segretezza della corrispondenza, garantite dall’articolo 15 della Costituzione. Inoltre, le chat acquisite in questo modo sono state definite “inutilizzabili” in fase di indagine e a fini cautelari.

Una nuova legge in arrivo

Parallelamente, in Parlamento è in corso la discussione di una proposta di legge sul sequestro dei dispositivi elettronici. La legge, che vede come promotori i senatori Giulia Bongiorno (Lega) e Pierantonio Zanettin (Forza Italia), intende disciplinare il sequestro di smartphone e dispositivi digitali, considerati contenitori di dati altamente sensibili. La riforma mira a garantire un giusto equilibrio tra le esigenze investigative e il rispetto dei diritti degli individui, introducendo un nuovo articolo nel codice di procedura penale, il 254 ter, che regolamenta il sequestro di tali dispositivi.

Le garanzie della riforma

La proposta prevede che il sequestro dei dispositivi digitali debba avvenire con un contraddittorio tra le parti, per decidere quali dati siano rilevanti ai fini processuali. Il pubblico ministero sarà obbligato a specificare le ragioni del sequestro e le modalità tecniche con cui intende procedere. In caso di sospetto che i dati possano essere cancellati o alterati, l’autorità giudiziaria dovrà adottare misure per assicurare la loro conservazione fino alla selezione definitiva, che dovrà avvenire con la partecipazione di tutte le parti interessate.

Prospettive future

Il senatore Zanettin ha auspicato un’accelerazione dei lavori alla Camera per l’approvazione definitiva della legge. La riforma è vista come un passo necessario per garantire che l’uso dei dispositivi digitali nelle indagini penali rispetti il principio di proporzionalità, evitando abusi che possono compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.


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Nonostante l’introduzione di un fondo per il rimborso delle spese legali ai cittadini assolti da accuse penali, le richieste continuano a essere sorprendentemente basse. Secondo le prime proiezioni del Ministero della Giustizia, anche per il 2024 le domande di rimborso sono molto al di sotto delle aspettative, rispecchiando un trend già osservato negli anni precedenti.

Una statistica preoccupante

Nel 2023, infatti, solo 700 cittadini avevano presentato richiesta per il rimborso, per un totale di 2,8 milioni di euro erogati a fronte di un fondo disponibile di quasi 14 milioni. Questo dato, sebbene provvisorio, allarma via Arenula, poiché un numero così esiguo di richieste potrebbe portare a una riduzione o persino alla soppressione del fondo, che nel 2024 è già stato ridotto da 15 milioni a 13,74 milioni di euro.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e i potenziali beneficiari, il Ministero della Giustizia ha deciso di rendere pubblici i dati sul rimborso a partire da settembre 2024 sul proprio sito web. L’obiettivo è chiaro: aumentare la consapevolezza su questa importante opportunità, che rischia di essere compromessa se non utilizzata adeguatamente.

Un beneficio poco conosciuto

Il rimborso delle spese legali, introdotto con la legge di Bilancio 2021, rappresenta un atto di giustizia e un segnale simbolico, volto a riconoscere che subire un’accusa ingiusta non deve essere considerato un evento inevitabile a cui rassegnarsi. Lo Stato, infatti, si impegna a coprire i costi materiali, come quelli per la difesa legale, sostenuti da chi è stato ingiustamente accusato.

Nonostante l’importanza di questa misura, il basso numero di richieste indica una persistente rassegnazione dei cittadini verso un sistema giudiziario percepito come troppo potente. Questo atteggiamento, radicato nella cultura del nostro Paese, potrebbe spiegare perché molte persone rinunciano a richiedere un rimborso che spetta loro di diritto.

Il ruolo dell’avvocatura e della politica

L’idea di introdurre un rimborso per le spese legali nasce da una lunga battaglia dell’avvocatura italiana, sostenuta da diverse proposte di legge presentate negli anni ma mai approvate fino all’intervento del deputato Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione. Costa è riuscito a far approvare questa misura, trasformandola in legge con il sostegno dell’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Tuttavia, se il numero di richieste continuerà a rimanere basso anche nel 2024, il rischio di ulteriori tagli al fondo sarà reale. Questo scenario preoccupa non solo per le implicazioni economiche, ma soprattutto per il messaggio che invia: un ritorno alla cultura della rassegnazione di fronte a uno Stato percepito come onnipotente, contro cui è inutile lottare anche quando si è nel giusto.


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Cassazione: l’avvocato va retribuito in base agli interessi economici in gioco e non alla durata dell’accordo

Con l’ordinanza n. 22344/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave per la determinazione del compenso degli avvocati. La Suprema Corte ha chiarito che, nei casi in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sull’esistenza o validità di un rapporto giuridico, il compenso del legale deve essere determinato considerando l’intero complesso degli interessi economici in gioco e non basandosi esclusivamente sulla durata dell’accordo.

Il caso

La vicenda trae origine da un contenzioso legale in cui un avvocato, deceduto durante il procedimento, aveva prestato assistenza a due società, una delle quali in fallimento. Il Tribunale di Palermo, in primo grado, aveva condannato una delle società al pagamento di 195.933,40 euro per i servizi legali resi, riconoscendo la complessità e la durata dell’attività svolta dall’avvocato. Tuttavia, la Corte d’Appello di Palermo, rivedendo la sentenza, aveva ridotto l’importo a 77.487,00 euro, ritenendo che le prestazioni fornite non fossero qualificabili come parasubordinate e applicando le tariffe previste dal Dm 127/2004 per l’assistenza contrattuale e la consulenza amministrativa.

Le contestazioni degli eredi

Gli eredi dell’avvocato hanno impugnato la sentenza d’appello, sostenendo due principali argomentazioni. In primo luogo, hanno contestato l’errata applicazione delle tariffe professionali previste dal Dm 127/2004. In secondo luogo, hanno criticato il metodo utilizzato dalla Corte d’Appello per calcolare il valore della causa. Secondo gli eredi, la Corte aveva violato l’articolo 12 del codice di procedura civile, che impone di considerare l’intero complesso degli interessi regolati dall’accordo e non limitarsi a una singola annualità.

La decisione della Cassazione

Accogliendo le obiezioni presentate dagli eredi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’errore commesso dalla Corte d’Appello nel determinare il valore della causa. Secondo la Suprema Corte, quando si tratta di questioni riguardanti l’esistenza, la validità o la risoluzione di un rapporto giuridico, il valore della causa deve essere calcolato considerando l’intero arco temporale del rapporto e tutte le implicazioni economiche connesse.

Nella sua motivazione, la Cassazione ha richiamato l’art. 12 del codice di procedura civile, sottolineando che il valore delle cause riguardanti rapporti giuridici obbligatori deve riflettere l’intero complesso degli interessi regolati dall’accordo, non limitandosi a un singolo anno. Pertanto, il valore della causa avrebbe dovuto essere calcolato considerando l’intero periodo contrattuale e la totalità degli interessi in gioco.

La Corte ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e ha rinviato il caso a un diverso collegio per un nuovo esame, basato sui criteri indicati.


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La donna, condannata alla pena dell’ergastolo con sentenza di primo grado dalla corte di assise di Reggio Emilia insieme al marito, era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria dopo l’omicidio della figlia. Dopo mesi di richieste e attese il governo di Islamabad ha accolto la richiesta del Ministero della Giustizia per l’estradizione in Italia della donna.

Si tratta di un risultato frutto di una intensa e proficua collaborazione del Ministero della Giustizia con il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, che rappresenta un efficiente esempio di sinergia istituzionale a servizio della giurisdizione. A nome del governo italiano voglio ringraziare le autorità pakistane per aver compreso l’importanza per il nostro Paese di assicurare una piena risposta di giustizia per un delitto che ha sconvolto le nostre coscienze“, ha concluso il Ministro Nordio.


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Gli Emirati Arabi Uniti e il Governo italiano hanno confermato l’estradizione in Italia di Danilo Coppola, cittadino italiano condannato per reati finanziari, a seguito di una richiesta ufficiale.

Sua Eccellenza Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, Ministro della Giustizia degli Emirati Arabi Uniti, e l’on. Carlo Nordio, Ministro della Giustizia italiano, hanno affermato in un colloquio telefonico che la decisione presa è conforme al trattato bilaterale di estradizione sottoscritto tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia.

I Ministri hanno sottolineato che il successo dell’estradizione di Coppola conferma il continuo impegno di entrambe le autorità centrali nel sostenere lo stato di diritto e nel promuovere la cooperazione internazionale. Questo risultato riflette le forti relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia e dimostra la comune determinazione a garantire la giustizia. Tali procedure confermano la continua collaborazione tra gli EAU e l’Italia nel perseguimento della giustizia internazionale.

I Ministri hanno aggiunto: “Questi accordi illustrano fermamente la nostra volontà di rafforzare la cooperazione in materia legale e giudiziaria secondo le migliori pratiche internazionali, con l’obiettivo di rafforzare gli sforzi per combattere i crimini gravi e organizzati. Questo sviluppo positivo nella nostra cooperazione giudiziaria sottolinea il nostro impegno comune a garantire che non vi sia impunità per coloro che commettono crimini e tentano di eludere la giustizia cercando rifugio all’estero“.

Inoltre, le due parti hanno sottolineato l’impegno di entrambe le nazioni a fornire aggiornamenti regolari sulle richieste prioritarie e a mantenere i canali di comunicazione tra le autorità centrali, a testimonianza di una costante dedizione per il raggiungimento di una proficua cooperazione giudiziaria e per il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra gli EAU e l’Italia.


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