Giustizia Civile al tempo del Covid: riflessioni a caldo all’indomani del Dpcm 24/10/2020 e del D.L. 25/2020

Giustizia Civile al tempo del Covid: riflessioni a caldo all’indomani del Dpcm 24/10/2020 e del D.L. 25/2020

A volte mi chiedo perché, anziché strapparci i capelli e piangerci addosso, non proviamo ad impiegare la stessa energia più utilmente per capire come usare gli strumenti già a disposizione.

Non voglio semplificare o sottovalutare il problema -che esiste e resta tale -ma ricollocarlo in una dimensione concreta, alla luce degli strumenti ad oggi già disponibili per rispondervi.

Mi riferisco alla questione della partecipazione alle udienze civili in periodo di emergenza sanitaria, con particolare riguardo a quelle già fissate nel periodo di vigenza del sopravvenuto DPCM 24/10/2020 in cui è richiesta la sola comparizione dei difensori.

Già ad inizio ottobre è stato adottato il D.L. 25/2020 che ha prolungato al 31 gennaio 2021 l’emergenza sanitaria e al 31/12/2020 la trattazione scritta delle udienze che richiedano la sola comparizione dei procuratori;

Ciò stante, sebbene sia legittimo, appare utopico attendersi che i giudici motu proprio si attivino per disporre la trattazione scritta delle udienze già calendarizzate con trattazione in presenza, anche perché, spesso, non c’è tempo sufficiente per provvedere d’ufficio, nel senso che tra l’entrata in vigore del DPCM e la data dell’udienza ci sono meno dei trenta giorni richiesti dall’art. DL. 24/2020 art. 221/4

Ciò non esime, però, le parti dal formulare richiesta congiunta di trattazione scritta che “costringe” il giudice a provvedere in questo senso.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il processo civile è pur sempre ad impulso di parte, il che comporta che la parte diligente – cioè, per quel che qui rileva, quella interessata ad ottenere la trattazione scritta – si attivi per sottoporre alla controparte di valutare l’opportunità di depositare un’istanza di trattazione scritta, proprio in ossequio alle norme che raccomandano di evitare gli spostamenti non necessari.

Perché abbia effetto, l’istanza deve essere congiunta, ossia la controparte deve aderire.

Il termine di trenta giorni, infatti, è fissato nell’interesse delle parti, sicché le parti stesse possono concordemente rinunciarvi laddove non lo ritengano indispensabile ai fini difensivi. Questo è certamente un elemento da evidenziare nell’istanza stessa.

E’ lecito attendersi che il Collega avversario condivida senza problemi, fatto salvo- naturalmente – il caso in cui l’udienza sia fissata per un incombente in cui la presenza fisica sia indispensabile (penso, ad esempio, all’udienza di discussione finale).

Io ho provato e funziona.

Poiché mi pare un’iniziativa responsabile nei confronti di tutte le parti coinvolte, allego lo schema dell’istanza e della missiva da inviare al Collega, sperando sia utile a tutti.

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Avvocato Buffoni

Avvocato, titolare dello studio legale Buffoni da Lei fondato in Novara. Si occupa di diritto civile con particolare riguardo alla tutela del risparmio, al diritto bancario, finanziario e assicurativo e consumerismo. In forza di questa decennale esperienza è co-autrice della rivista giuridica ALTALEX e opinionista per il Sole24ore, Plus24 e LaStampa. È relatrice in incontri divulgativi sui temi della cultura finanziaria e bancaria e sviluppo di progetti finalizzati alla gestione alternativa e strategica del conflitto aziendale e privato. Autrice del libro "Mastercash - ricette agrodolci per il risparmio in buoni postali", è direttrice del Comitato scientifico dell Osservatorio Europeo Consumo e Risparmio.

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