Riforma della giustizia: niente toga dopo incarichi di governo

Oggi si convoca il Consiglio dei Ministri per discutere e mettere un punto alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e ordinamento giudiziario. Se il premier Mario Draghi sembra voler chiudere la questioneM5S e Lega sollevano diversi dubbi sulla questione. Tra il pacchetto di proposte messe a punto dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia figura “niente toga per tre anni dopo incarichi al governo”.

Riforma della Giustizia: news per politici dal pacchetto di proposte di Marta Cartabia

Fino ad oggi, se un magistrato prendeva parte ad incarichi politici poteva in seguito tornare tranquillamente a ricoprire la carica. Invece, tra le proposte più significative nel merito troviamo un no turning back. Così recita la proposta:

i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (da parlamentare nazionale ed europeo, consigliere e presidente di giunta regionale, a consigliere comunale e sindaco) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale”.

Cosa accade invece dopo l’approvazione della Riforma? I magistrati ordinari si collocheranno fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza. E “i magistrati amministrativi e contabili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti”.

Cosa prevede la Riforma della Giustizia per le categorie di magistrati

Proseguendo nell’analisi di questa riforma troviamo invece che per alcune categorie di magistrati si riserva un altro futuro. Ci riferiamo ai magistrati:

  • Ordinari;
  • Amministrativi;
  • Contabili;
  • Militari.

Se questi svolgevano incarichi apicali nei ministeri o incarichi di governo non elettivi, al termine dell’attività non svolgeranno funzioni giurisdizionali per tre anni. Poi, la loro collocazione si individuerà dai rispettivi organi di autogoverno. Inoltre, la medesima disciplina si applicherà ai magistrati con candidatura in politica ma senza elezione.

Riforma della Giustizia: news per politici e Sistema elettorale misto

A questo punto, non possiamo tralasciare la questione del sistema elettorale misto, ossia che si basa su collegi binominali. Questi eleggono ciascuno due componenti del Csm e anche una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Quindi, non ci sono liste, ma candidature individuali. Ora, i componenti del Consiglio dei Ministri tornano come un tempo a 30, così suddivisi:

  • 20 con toga;
  • 10 laici.

Inoltre, il Cms prevede che nello spazio per il sistema elettorale misto ci sia possibilità di sorteggio. In effetti, questo servirà a:

  • Assicurare che in ogni collegio binominale si raggiunga il minimo di 6 candidati;
  • Riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

La riforma al Consiglio dei Ministri è un pilastro della Riforma della Giustizia, che già modificava il processo penale e civile. Inoltre, è frutto dell’impegno dell’Italia nel trovare e ottenere fondi del Recovery Fund. Poi, si tratta di una riforma ambita anche per contrastare il potere politico interno alla magistratura.

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#ioapro il giudice disapplica il Dpcm

Cena in pieno lockdown: Tribunale annulla la multa di 800 euro al ristoratore #ioapro

Come tutti ricorderete bene il 15 gennaio 2021 eravamo in pieno lockdown: se non si poteva uscire dal proprio comune, figuriamoci permettersi una cena fuori. Eppure, quella sera si svolgeva una classica rimpatriata di una trentina di persone in un ristorante nei pressi di Pesaro.

Quindi, all’epoca la polizia assegnò una multa di 800 euro al ristorante; ma il Tribunale di Pesaro non è d’accordo.

Cena fuori ad un ristorante di Pesaro: il giudice disapplica il dpcm per #ioapro

Il ristorante in causa si chiama la Grande Bellezza, è a Mombarocchio e il suo proprietario è anche il fondatore dell’iniziativa di carattere nazionale #ioapro. Si tratta della protesta sorta contro i vari divieti del Dpcm del 3 dicembre 2020, tra i quali figurava l’obbligo che i ristoranti e attività simili chiudessero alle ore 18:00. Ciononostante, Umberto Carriera – proprietario del ristorante nei pressi di Pesaro – permise ugualmente una cena di una trentina di persone, tra cui Vittorio Sgarbi.

La serata del 15 gennaio 2021 richiamò l’attenzione di diverse persone e anche della polizia, che diede loro appunto una multa di 800 euro. Tuttavia, il ristornante si tiene fedele alle proprie convinzioni anche nei giorni a venire. Infatti, la Grande Bellezza continuò ad offrire la possibilità di cenare in un ancora maggiore segno di protesta.

Proprio oggi arriva la sentenza di annullamento dell’ingiunzione di pagamento con la disapplicazione del Dpcm del 3 dicembre 2020. È il Tribunale Civile di Pesaro ad annullarlo segnando così la vittoria di Umberto Carrera davanti al giudice Flavia Mazzini. Ora, non resta che aspettare le motivazioni esplicative, che dovrebbero arrivare tra un mese. Intanto, l’avvocato difensore di Carrera – il fiorentino Lorenzo Nannelli – commenta così: “la verità si fa strada, sta trionfando la giustizia”.

 

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Inps: nuove indicazioni sul riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge separato

Il 1° febbraio 2022 l’Inps fornisce con la Circolare n.19 nuove indicazioni operative in merito al riconoscimento del diritto alla pensione. Nello specifico, la pensione riguarda i superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione.

Con ciò, aderisce alla giurisprudenza della Suprema Corte, che affermava il principio secondo cui non esiste differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Nuove dall’Inps su pensione di reversibilità per coniugi separati, i requisiti

Pertanto, nell’ipotesi di separazione (con o senza addebito) si deve applicare l’art. 22 della Legge n. 903/1965Essa richiede con riferimento al coniuge superstite il solo requisito di dimostrare l’esistenza del rapporto con il coniuge defunto, con pensione o assicurazione. Di conseguenza, tale orientamento porta alla modifica del paragrafo 2 della Circolare n. 185/2015.

Questo prevedeva la corresponsione della pensione di reversibilità solo in caso di titolarità dell’assegno alimentare.

Nello specifico, l’Inps dichiara che le domande inoltrate a seguito della Circolare, devono definirsi in base a questi criteri. Inoltre, si riesamineranno anche le domande respinte.

Poi, una specifica che riguarda il caso di una pensione che si liquida in favore di un’altra categoria di superstiti con diritto concorrente. Ossia, non compatibile con quello del coniuge superstite da cui ci si separava. In merito a questo, il riconoscimento a favore di quest’ultimo comporterà la ricostituzione e la revoca della prestazione già erogata.

In queste ipotesi, non si procederà al recupero degli importi, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti come da determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.

Alcune specifiche dal Comunicato

Inoltre, nelle ipotesi di giudizi in corso (in primo grado o in appello) le Strutture territoriali Inps dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte. E, farlo nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Invece, per quanto concerne i ricorsi amministrativi pendenti le strutture territoriali dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego. E successivamente, provvedere alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti. Se il provvedimento risulta pienamente soddisfacente della pretesa sollevata con il ricorso, quest’ultimo si definirà per cessata materia del contendere.

I ricorsi già inoltrati al Comitato non ancora nell’ordine del giorno, si restituiranno alla Strutture per le relative verifiche. Invece, per quelli già inseriti nell’ordine del giorno si richiede la comunicazione. Questo per dichiarare l’emissione del provvedimento di liquidazione del trattamento in autotutela.

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Danno da vacanza rovinata, chi è il responsabile?

Un’ordinanza della Cassazione chiarisce di chi sia la responsabilità da vacanza rovinata

Recentemente, la Corte di Cassazione emana l’ordinanza n. 3150/2022 con cui chiarisce dubbi di responsabilità da “vacanza rovinata”. La vicenda coinvolgeva una coppia che richiese un pacchetto di viaggio “tutto compreso” tramite un’agenzia. Dunque, tale coppia conviene dinanzi al Giudice di Pace e chiede la condanna al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”. Vediamo assieme il caso.

Chi è responsabile della vacanza rovinata? La parola a Giudice di Pace e d’Appello

Come si anticipava, il caso coinvolge una coppia che acquista un pacchetto vacanze all inclusive in all’agenzia viaggi Alfa s.p.a. In seguito, i due espongono al Giudice di Pace che:

  • Acquistavano presso l’agenzia viaggi un pacchetto turistico tutto compreso con oggetto un soggiorno di una settimana in Tunisia;
  • L’organizzazione del viaggio e il soggiorno nella struttura non erano eccezionali. Nello specifico, i due riscontrano le seguenti carenze: disinformazione sulla lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all’arrivo, protrattesi per varie ore; assenza del servizio di transfert privato già acquistato e pagato; Scarsa pulizia e qualità dei servizi della stanza;

A questo punto, la società Alfa s.p.a. alla quale la coppia si appoggiava, risponde che la colpa non è loro essendo meri intermediari. Infatti, il pacchetto vacanze apparteneva alla società Delta s.p.a. e dunque i problemi organizzativi del viaggio riguardavano loro.

Ora, mentre il Giudice di Pace accoglie la domanda, il Tribunale quale giudice di appello la rigetta. In effetti, ritiene che il GdP confondesse la posizione giuridica del tour operator con quella dell’intermediario di viaggi. Così facendo, condannava il secondo per un tipo di responsabilità che si ascrive solo al primo.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Dunque, la coppia ricorre in Cassazione che tuttavia lo rigetta ritenendo che la legislazione non ammette dubbi sul fatto che:

  • L’organizzatore dei viaggi e vacanze è colui che combina gli elementi e li offre poi al pubblico sotto forma di pacchetto “tutto compreso”;
  • Il venditore di tali viaggi-vacanza è invece colui che distribuisce i pacchetti realizzati da terzi;
  • L’intermediario è infine un semplice sinonimo di venditore.

Quindi, alla luce della giurisprudenza in materia si evince che l’intermediario di viaggi/venditore deve rispondere alle obbligazioni tipiche di un mandatario. Ad esempio:

  • Scegliere con oculatezza l’organizzatore;
  • Trasmettere tempestivamente le prenotazioni;
  • Incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.

Di conseguenza, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non corrispondenza dei servizi. Con un’eccezione: è responsabile qualora si attesti che conosceva l’inaffidabilità del servizio da lui offerto. Infatti, l’art. 1176 comma 2 del Codice Civile stabilisce le regole in materia di diligenza nell’adempimento a cui si deve rapportare.

 

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Nuovo standard ETSI per la PEC europea

Cos’è e come funziona la nuova Posta Elettronica Certificata europea, requisiti e specifiche

Il 31 gennaio scorso si avvia l’inchiesta pubblica sulla PEC europea che vedrà la sua conclusione il prossimo 4 novembre. Questa data coincide con la pubblicazione della nuova versione dello standard ETSI per la creazione del servizio PEC conforme agli standard e-IDAS. La valenza di tale aggiornamento? Sarà possibile uno scambio di posta elettronica tra cittadini e imprese di tutti gli Stati Membri.

PEC Europea: nuova versione standard ETSI, il regolamento e i requisiti

Innanzitutto, vediamo qual è la normativa attuale nei confronti della PEC in suolo italiano. Il 14 giugno 2021 AgID pubblica il documento per i servizi di recapito certificato qualificato e-IDAS. Si chiama “REM SERVICES – Criteri di adozione degli standard ETSI – Policy IT” ed è frutto di un lavoro di gruppo tra:

  • Agenzia per l’Italia digitale;
  • Gestori PEC;
  • Uninfo;
  • Assocertificatori.

Il succo della questione è che la posta certificata sia conforme alla qualificazione e-IDAS nella garanzia di mittenti e destinatari. Ebbene, la nuova versione dello standard ETSI EN 319 532-4 si inserisce proprio in questo processo di regolamentazione a livello europeo. E, individua come elemento tecnologico un’interfaccia di servizio comune definita Common Service Interface (CSI). Su di essa si appoggeranno i vari gestori del servizio di posta elettronica certificati.

Poi, c’è il Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Esso individua come essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali. La caratteristica essenziale di tali servizi è quella di consentire la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica, fornendo prove come:

  • Invio avvenuto;
  • Avvenuta ricezione dei dati;
  • Protezione dei dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate.

Tutti i requisiti e specifiche della nuova Posta Elettronica Certificata europea

È l’art. 44 del Regolamento a individuare i requisiti per l’individuazione di quei servizi elettronici certificati, i quali:

  • Si forniscono da parte di uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
  • Garantiscono l’identificazione del mittente con accuratezza e sicurezza;
  • Assicurano l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
  • Invio e ricezione dei dati si garantiscono grazie ad una firma elettronica avanzata. Oppure, da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari. Quest’ultimo avrà una qualifica tale da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
  • Qualsiasi modifica ai dati necessaria per inviarli o riceverli si indica al mittente e al destinatario dei dati stessi;
  • Data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati si indicano da una validazione temporale elettronica qualificata.

PEC: com’è lo standard europeo nella nuova versione ETSI

Lo standard europeo ETSI EN 319 532-4 V1.1.7 (2022-01) è ora in discussione. Esso chiarisce come il regolamento e-IDAS definisca un insieme di principi atti a promuovere le direzioni dell’Agenda digitale dell’UE e le conclusioni del Consiglio europeo. inoltre, gli obiettivi di tali principi riguardano il contrasto la mancanza di interoperabilità. Così come l’aumento della criminalità informatica e lo fa attraverso l’uso transfrontaliero dei servizi online.

Così, si creano le condizioni idonee per riconoscere reciprocamente abilitatori chiave attraverso le frontiere. Tra gli altri, i servizi di consegna elettronica. Poi, l’infrastruttura da realizzarsi si fonda sui seguenti due elementi:

Il REM baseline specifica un insieme minimo di requisiti per garantire la massima interoperabilità nel settore. E, in particolare, nell’uso transfrontaliero dei servizi REM. La conformità con la base REM mira alla semplificazione del supporto tecnico del REM da parte delle autorità cui compete degli Stati membri. Nello specifico, le caratteristiche principali dell’aggiornamento saranno le seguenti:

  • Sistema non chiuso poiché l’insieme dei partecipanti non è limitato né predefinito;
  • Disponibili metodi di verifica semplici;
  • Con chiari punti di accesso e regole per l’interoperabilità.

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Il 3 febbraio scorso il Tar Lazio conferma l’opportunità delle specializzazioni forensi pubblicando la sentenza n. 1278/2022, con la quale conferma appunto il Decreto del Ministero della Giustizia del 2020. Così, respinge il ricorso che alcuni Coa proponevano e dichiara legittimo il conseguire e mantenere il titolo di avvocato specialista. A tal proposito, il Cnf si mostra pienamente favorevole alle specializzazioni, opportunità uniche per l’avvocatura.

Tar Lazio conferma l’opportunità delle specializzazioni forensi del decreto n. 163/2020

Si tratta del decreto n. 163/2020: grazie all’intervento del Giudice amministrativo la specializzazione è parte fondamentale della professione legale. Quindi, gli avvocati possono ambire all’alta formazione e hanno la possibilità di offrire servizi specializzati. Così, le scuole di formazione ripartiranno, così come i procedimenti per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista.

È un traguardo importante, dato che l’iter per raggiungere la normativa in dettaglio è durato circa dieci anni. In quest’arco di tempo si susseguono una serie di interventi diversi in sede giurisdizionale e amministrativa.

A questo punto, numerosi Ordini degli Avvocati presentano ricorso contro il Ministero della Giustizia e nei confronti del Cnf (non costituito in giudizio). invece, sono ben 12 le associazioni forensi che partecipano come opposizione e al sostegno del Decreto. Di seguito, ne elenchiamo alcune:

  • Unione nazionale delle Camere civili (Uncc);
  • Cammino;
  • Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (Ondif);
  • Avvocati giuslavoristi italiani (Agi);
  • Unione delle Camere penali italiane (Ucpi);
  • Unione nazionale Camere minorili (Uncm).

Consiglio Nazionale Forense favorevole alle specializzazioni: valore aggiunto per i cittadini

Per il Cnf si tratta di un valore fondamentale e la stessa norma primaria fa parte della Legge ProfessionaleOssia, corrisponde all’art. 9 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (Legge 247/2021) in vigore dal 2 febbario 2013. Inoltre, il Comitato fa notare come sia un ottimo riconoscimento fregiarsi di un titolo specialistico.

In merito, membri del Comitato evidenziano come le specializzazioni siano un valore aggiunto specialmente per il cittadino. Infatti, quest’ultimo potrà così trovare un orientamento migliore nella selezione del professionista. Sarà proprio il Cnf a farsi garante di un’accurata selezione del personale, che dovrà essere “seria e rigorosa”.

Per concludere, riportiamo una delle testimonianze favorevoli al decreto, il parere dell’Unione nazionale delle Camere civili al riguardo:

In forza della decisione del Tar Lazio, le associazioni specialistiche proseguiranno nel determinante ruolo loro riconosciuto per l’avvio delle scuole di specializzazioni forensi, mentre i singoli Consigli degli Ordini dovranno accordarsi con le associazioni per stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza”.

 

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Approvato disegno di legge che introduce tutela dell’ambiente e biodiversità nella Costituzione

Nella giornata di ieri la Camera dei Deputati approva il disegno di legge che fa sì che la tutela ambientale e la biodiversità siano parte della Costituzione. Tra l’altro, tale proposta era già stata approvata un paio di volte al Senato e una volta alla Camera. Inoltre, non è necessario un referendum popolare, dato che sono state fatte le quattro letture necessarie per l’approvazione definitiva della legge.

Tutela ambientale e biodiversità in Costituzione: le aggiunte agli articoli 9 e 41

Con 468 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti (tutti di Fratelli d’Italia) il testo del disegno di legge riceva la sua approvazione. Tale testo prevede la modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione i quali trattano appunto del benessere paesaggistico e della sua cura e garanzia.

In particolare, l’art. 9 precisa che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. Ad esso si aggiunge che “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Invece, per quanto riguarda l’art. 41, esso sostiene che “l’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ad esso si aggiunge anche “alla salute, all’ambiente”.

Comunque, tale testo corrisponde alla sintesi di altre proposte che in precedenza facevano i seguenti partiti politici:

  • Liberi e Uguali;
  • Partito Democratico;
  • Forza Italia;
  • Movimento 5 Stelle;
  • +Europa.

Lega non è d’accordo: perché?

Tempo addietro, quando tali proposte di disegno di legge si diffondevano in vie ufficiali, la Lega emanava di risposta ben 250 mila emendamenti contrari. Ognuno di questi apportava la firma di leghisti quali: Roberto Calderoli; Luigi Augussori; Ugo Grassi; Daisy Pirovano e Alessandra Ricciardi. Precisamente, la loro critica riguardava il contenuto del testo, che consideravano troppo generico.

Nello specifico, secondo gli oppositori il testo dovrebbe fare distinzione tra: animali da compagniaselvatici, di allevamento e animali pericolosi. Infatti, in una nota i senatori della Lega scrivevano che: “Serve differenziare con ragionevolezza per evitare in futuro paradossi nella sua applicazione”. Insomma, il loro timore si inserisce nel contesto di caccia e pesca e la preoccupazione principale è quella che ci saranno troppe limitazioni e vincoli in difesa di animali non domestici.

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Per assicurare il contenimento della diffusione del Covid il governo cinese ha pensato a una soluzione: far installare obbligatoriamente agli atleti delle Olimpiadi una app. Tale app si chiama MY2022 e ha la straordinaria capacità di contenere un’ingente mole di dati. Sicché, questo particolare fa sorgere dubbi e perplessità in merito al rischio di privacy a cui si sottopongono gli atleti olimpionici.

MY2022: l’app obbligatoria spia gli atleti olimpionici con la scusa del contenimento del virus

Dunque, dicevamo che MY2022 è l’app che atleti e staff devono scaricarsi per poter partecipare alle correnti Olimpiadi. Tuttavia, da subito si nota che quest’obbligo potrebbe danneggiare i soggetti che essa coinvolge. Difatti, secondo un report del Citizen Lab dell’Università di Toronto, i rischi a cui espone questa app sarebbero molti.

Il difetto è il seguente: l’app si caratterizza di un sistema di cifratura debole e che potrebbe essere aggirato con facilità. In altre parole, per chiunque abbia cattive intenzioni potrebbe non essere un problema avere accesso a messaggi e file che i partecipanti si inviano. Inoltre, vulnerabili paiono anche i flussi di dati raccolti con i moduli presenti sulla app.

Infatti, essi contengono ad esempio dettagli sul passaporto così come informazioni:

  • Demografiche;
  • Mediche;
  • Relative al viaggio dei partecipanti sino a Pechino.

Tra l’altro, non è finita qui: stando sempre al report non è chiaro con chi o quale organizzazione vengono condivise queste informazioni. Quindi, oltre a un problema di sicurezza, c’è anche un problema di trasparenza. Chiaramente, la preoccupazione principale è che il governo cinese si serva di tali informazioni per fini ulteriori che non riguardano le Olimpiadi.

MY2022: l’app spia gli atleti olimpionici e censura 2.500 parole per motivi politici

In aggiunta, quello che può ancora far storcere il naso nei confronti di quest’applicazione è il rischio della censura. Ossia, si noti che l’app contiene una serie di filtri che hanno la capacità di censurare quei contenuti che possono risultare politicamente sensibili. Quindi, sembra piuttosto evidente il tentativo di indirizzare le discussioni a piacimento.

Al proposito, si stimano ben 2.500 parole tra quelle non ammesse dalla censura e che catalogano il messaggio come “pericoloso”. Tra queste, figurano diverse parole che riguardano la politica della Cina e le lotte di potere interne ai partiti. Ad esempio, l’elenco include anche nomi di leader cinesi e delle agenzie governative – come The China National Intellectual Property Administration.

Tuttavia, si tratta più che altro di (lecite) supposizioni: infatti, ad oggi non esiste prova schiacciante che il governo cinese stia davvero sorvegliando gli atleti.

Violazione delle Leggi cinesi? Ecco cosa dicono le normative rispetto al trattamento dei dati

A questo punto, chi stabilisce il limite entro il quale il monitoraggio è lecito e qual è esattamente questo confine normativo? Effettivamente, secondo lo standard nazionale cinese sulla sicurezza dei dati sanitari l’app non sembra ad esso conforme. Invero, la tipologia di dati che sono ammessi a eventuali trattamenti sono esclusivamente quelli trasmessi e archiviati crittograficamente.

non è ciò che avviene con MY2022. Inoltre, secondo l’art. 51 del PIPL (Personal Information Protection Law) i responsabili del trattamento delle informazioni personali devono adottare delle misure tecniche di sicurezza. Ad esempio, la crittografia e l’anonimato per salvaguardare i dati personali.

Inoltre, l’art. 27 della DSL richiede che i responsabili del trattamento dei dati particolarmente sensibili facciano attenzione a una cosa. Ovvero, dare una corretta informazione in merito alle persone o organizzazioni responsabili della sicurezza e della protezione dei dati.

Che dati raccoglie MY2022?

Per quanto riguarda gli utenti domestici, l’app MY2022 raccoglie i seguenti dati:

  • Nome;
  • Numero di identificazione nazionale;
  • Telefono;
  • Indirizzo e-mail;
  • Immagine del profilo;
  • Informazioni sull’occupazione.

Ora, queste informazioni vengono poi condivise con il Comitato Organizzatore di Pechino per le Olimpiadi del 2022.

Invece, per quanto riguarda gli utenti internazionali l’app ricava differenti informazioni personali, maggiormente identificabili. Ad esempio, le informazioni sul viaggio degli utenti e sul passaporto (con date di emissione e di scadenza), nonché l’organizzazione a cui appartengono.

Inoltre, secondo quanto si scrive nel Trattamento di dati della salute dell’applicazione, si evince che vengono raccolti dati su:

  • Stato di salute giornaliero degli utenti;
  • Condizione di vaccinazione COVID-19;
  • Risultati dei test COVID-19.

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Proliferazione di direttive nell’epoca pandemica rende la comprensione delle stesse confusa e difficile

Dove sono finiti i codici? Ecco ciò che ci si chiede in questo periodo di caos normativo in cui è necessario inseguire e contrastare la pandemia da Covid-19 in atto. Effettivamente, un comune cittadino che si rapporta per esempio al decreto legge n. 1 di quest’anno verrà rimandato ad almeno altri tre testi di legge per la sua totale comprensione. Quindi, vediamo perché sarebbe importante un’operazione di unificazioni dei testi normativi.

Codici per l’unitarietà dopo il caos normativo che genera il Covid

Che siano codici o testi unici poco importa perché a entrambi si accomuna il fine dell’unitarietà. Tuttavia, mentre i primi riassestano le regole e le semplificano se possibile; i secondi sono più che altro compilativi. Si ricordi per esempio il periodo che va dal 2005 al 2010, in cui si operava un’azione di sfoltimento e codificazione di molte leggi.

Ad esempio, si dava così vita ai codici:

  • Antimafia;
  • Amministrativo;
  • Turismo;
  • Ordinamento militare.

In seguito, si assiste però ad un rallentamento in questo senso. L’ultimo intervento che si ricordi riguarda il Codice della crisi d’impresa che risale al 2019 e che ha preso vita a singhiozzi.

Indubbiamente, uno dei motivi principali di questo freno è la pandemia Covid-19, che ha reso necessario concentrare la creazione di norme per sé. L’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati rileva che tra ottobre 2020 e giugno 2021 si sono approvate 50 leggi. Ossia, 12 in più di quelle che si bloccavano tra ottobre 2018 e giugno 2019, per esempio.

Un ulteriore prova del caos normativo corrente è l’ultima Legge di Bilancio. Infatti, essa si compone di un unico articolo che si snoda in più di mille commi.

Combattere il caos normativo: Carbone del Consiglio di Stato propone di ispirarsi alla Francia

A tal proposito, interviene il Presidente della sezione sugli atti normativi del Consiglio di Stato Luigi Carbone, con queste parole:

“Poiché la necessità di ridurre lo stock normativo e di combattere l’inflazione legislativa resta, il tema della codificazione è quanto mai attuale. Anche perché sui codici esistenti è mancato un intervento di manutenzione continua. Si sono ridotti a ‘superfetazioni’ normative: si sono aggiunti pezzi senza quel disegno di innovazione e riforma che dovrebbe contraddistinguerli. La predisposizione di un codice non deve rispondere solo a esigenze sistematiche, ma essere anche l’occasione per semplificare e venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese”.

Tuttavia, si tratta di una prospettiva non attuabile nel breve periodo. In effetti, Carbone fa poi notare che in suolo francese questo procedimento continua da una trentina d’anni. E, aggiunge che serve non solo tempo ma anche una regia centralizzata, una commissione ad hoc.

Dunque, chi potrebbe ricoprire questo ruolo di direzione? Ad esempio, in Italia c’è il Consiglio di Stato, che è già investito dalla legge n. 400 del 1988. Nello specifico, l’art. 17-bis tratta di tale ruolo nel merito della redazione dei testi unici.

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Interruzione programmata dei servizi informatici settore penale in tutti i distretti di Corte di Appello

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive sui sistemi di cognizione penale, in tutti i distretti di Corte di Appello si procederà all’interruzione dei relativi servizi dalle

15:00 di giovedì 10 febbraio alle 11:00 di venerdì 11 febbraio p.v.

In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
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