Il rifiuto della mediazione obbligatoria comporta la sanzione immediata

Il rifiuto della mediazione obbligatoria comporta la sanzione immediata

In un caso che vede tra i protagonisti una compagnia di assicurazione e che è soggetto alla mediazione obbligatoria, il giudice impone la mediazione e rinvia l’udienza a un momento successivo.

Nel rispetto della normativa emergenziale legata alla pandemia, l’udienza è tenuta con trattazione scritta.

Il giudice rileva però che la compagnia di assicurazione ha rifiutato di dare inizio alla mediazione.

Essendo la mediazione obbligatoria per la materia del caso, il rifiuto della parte è in contrasto con il contenuto dell’art. 8 del d.l. n. 28/10, di cui riportiamo il contenuto:

Testo dell’art. 8 del d.l. n. 28/10 sul procedimento di mediazione

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

[5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

Il giudice condanna allora l’assicurazione a pagare una sanzione pari al contributo versato per il giudizio, con la possibilità di valutare la condotta della parte anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.

Il testo della sentenza

Il 4 maggio 2021, dovendosi tenere l’udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all’art. 221 della legge n. 77/20 in materia di misure di contenimento dei contagi da Covid-19, il Giudice
– lette le note di udienza depositate telematicamente dalle parti […] e rilevato che parte convenuta non si è resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione
– tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l’istituto in esame
– letto l’art. 8 del d.l. n. 28/10 condanna (…), al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell’importo di euro 518,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restandola valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
– concede poi alle parti i chiesti termini ex art. 13, comma 6, c.p.c.e rinvia la causa al21/04/2022, ore 10.30 per il prosieguo.

Scopri i prodotti di Servicematica per il tuo studio legale!

——–

LEGGI ANCHE:

Procedure fallimentari: gli effetti del lockdown sulle prestazioni dei tribunali

Decreto sostegni: professionisti e partite iva


LEGGI ANCHE

bonus avvocati

Nessun bonus avvocati nel decreto Cura Italia?

È stato inserito un bonus avvocati o, essere più generalisti, un bonus professionisti nel decreto legge Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020? La…

riforma giustizia nordio

Riforma della giustizia: Cdm per abuso d’ufficio e intercettazioni

È atteso per domani, dopo mesi di annunci, il Consiglio dei ministri per la discussione della Riforma della Giustizia. Oggi si terrà il primo vaglio…

Approvata una norma scritta da ChatGPT

A Porto Alegre, una città brasiliana di circa 1,5 milioni di abitanti, i 36 membri del consiglio comunale hanno approvato una norma che è stata…

Strisce blu: sosta limitata al pagamento

Se la sosta è a pagamento, sforare l’orario è illecito amministrativo

Nei parcheggi a strisce blu, il tempo di sosta dell’auto deve necessariamente essere limitato all’orario indicato sul ticket del pagamento. In effetti, la Cassazione ha recentemente chiarito quali siano le conseguenze di un mancato rispetto del Codice. Infatti, si tratta di illecito amministrativo: evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata.

Evasione tariffaria se si parcheggia in zona a pagamento oltre il limite

Succede che un conducente tenga la propria auto parcheggiata sulle strisce blu oltre il tempo previsto dal ticket. Quindi, tale conducente viene sanzionato per la violazione dell’art. 7 del Codice della Strada. Accade infine che egli si opponga contro tale infrazione prima davanti al Giudice di Pace, poi -successivamente al ricorso del Comune- in Tribunale.

Proprio in Cassazione, viene ribaltato il giudizio espresso dal Giudice di Pace e si accoglie il ricorso del Comune. Il conducente si difende sostenendo che il lasso di tempo stabilito dal Comune per il pagamento fosse di trenta minuti. Infatti, nel caso in esame, non si sarebbe dovuta applicare la sanzione perché la sosta eccedente il pagamento era inferiore ai suddetti trenta minuti.

Tuttavia, il ragionamento del conducente non convince gli Ermellini: si tratta di evasione tariffaria. Infatti la sosta a pagamento su suolo pubblico protratta oltre l’orario per cui si è pagato il ticket è illecito amministrativo. Dunque, “[…] [la] violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata per incentivare la rotazione e razionalizzazione dell’offerta […]” va sanzionata -art.7, comma 15, C.d.S.

——–

LEGGI ANCHE:

Ancora nessun rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva

Decreto sostegni: professionisti e partite iva

rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva

Ancora nessun rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva

Come è andata a finire la storia del rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva?

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER GLI ASSOLTI

L’idea del rimborso è arrivata con la proposta da parte di Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione.

L’emendamento Costa alla Manovra 2021 doveva introdurre il nuovo articolo 177 bis al codice penale (Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato):

«nel processo penale, all’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a 10.500 euro».

Il rimborso sarebbe stato ripartito in tre quote di pari importo, con scadenza annuale, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza fosse divenuta irrevocabile. Le somme non avrebbero inciso sul reddito dell’individuo.

I MOTIVI DEL RITARDO

È lo stesso Enrico Costa, sul Sole 24 Ore, a spiegare che al momento non sono ancora arrivate le somme per il rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva.
Il motivo? Nonostante l’approvazione della norma a dicembre 2020, semplicemente non è giunto alcun decreto da parte del Ministro della Giustizia e del MEF. I Ministeri avevano due mesi di tempo, ma ne sono passati più del doppio.
Senza decreto i rimborsi non possono essere concessi, anche perché manca la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione.

Costa commenta così: «Auspichiamo che il quotidiano, silenzioso e certosino lavoro del Governo si estenda anche a questi atti che, ove ritardati ulteriormente, manderebbero in fumo l’applicazione di norme di civiltà, che non sono bandierine identitarie, approvate dal Parlamento».

Scopri i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Decreto sostegni: professionisti e partite iva

Procedure fallimentari: gli effetti del lockdown sulle prestazioni dei tribunali

Decreto sostegni: professionisti e partite iva

Oltre 15 miliardi a fondo perduto per i titolari di partita iva

Il Decreto Sostegni Bis stanzia 40 miliardi di euro per imprese e lavoratori autonomi che hanno subìto ulteriori perdite economiche nel 2021. Distribuito tra imprese e professionisti (17 miliardi), imprese per la liquidità (9 miliardi) e lavoratori in difficoltà (4 miliardi), rappresenta un importante fondo perduto cui poter beneficiare. Tale misura di sostegno sarà distribuita sulla base di due diversi fattori: il fatturato, e l’utile -o “più giusto”.

La finalità perequativa: oltre al fatturato, contano i risultati economici dei contribuenti

Un’ulteriore novità rispetto alle anticipazioni fatte ad inizio maggio riguarda la platea di beneficiari. In effetti, essa viene ampliata ad ulteriori 370mila titolari di altre partite iva, senza alcuna ulteriore limitazione settoriale o classificazione delle attività. L’obiettivo è di fornire un ristoro concreto, in linea con gli effettivi disagi e danni concreti subìti a causa della pandemia.

Complessivamente, lo stanziamento previsto ammonta ad oltre 15 miliardi di euro, e si articolerà su tre diverse componenti. Innanzitutto, la replica del precedente bonus previsto dal primo decreto sostegni, poi il calo mensile medio del fatturato, infine la finalità perequativa. Secondo quest’ultima, infatti, il contributo verrà assegnato sulla base del risultato economico e tenendo conto dei ristori già recentemente percepiti.

Tra l’altro, sia nel caso suddetto che in quello delle partite iva più in difficoltà, l’importo del contributo cui poter beneficiare non supererà i 150mila euro. Infatti, anche i lavoratori autonomi più colpiti dall’emergenza potranno beneficiare del supporto offerto dal fondo dl Sostegni. Infine, nel caso delle partite Iva, la percentuale del contributo verrà definita con apposito decreto del MEF.

 

——–

LEGGI ANCHE:

Procedure fallimentari: gli effetti del lockdown sulle prestazioni dei tribunali

Decreto sostegni e bonus famiglie 2021

Procedure fallimentari: gli effetti del lockdown sulle prestazioni dei tribunali

Procedure fallimentari: gli effetti del lockdown sulle prestazioni dei tribunali

Nel 2020, nonostante la pandemia, le procedure fallimentari in Italia sono diminuite. Eppure, i tribunali sono riusciti a smaltire solo una piccola porzione delle procedure arretrate.

Questo è quanto evidenziato da Cherry Sea, osservatorio di Cherry srl, società attiva nello sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale da applicare al mondo del credito deteriorato, che ha analizzato i dati del Ministero della Giustizia relativi a tutti i fallimenti registrati nel 2020 presso i 140 tribunali italiani.

Riportiamo ora alcuni risultati dell’analisi.

PROCEDURE FALLIMENTARI: MOLE DI LAVORO, ARRETRATI E TEMPISTICHE

Nuove procedure fallimentari

Nel 2020 le nuove procedure fallimentari sono state 7500. Sembrerebbero molte, in realtà sono più del 30% in meno rispetto al 2019 (11.000).

Il calo è stato più marcato tra marzo e giugno: il lockdown ha bloccato le attività dei tribunali.

Gli arretrati

Al 31 dicembre 2020, le pratiche arretrate erano 77.000. Un anno prima, 83.000. Si è registrato dunque un calo del 7%.

Gli arretrati più consistenti si trovano a Roma e Milano, con 4905 e 4788 pratiche ferme, che comunque mostrano un calo del 5% rispetto al 2019.

I tribunali – nuove procedure

Tra i 20 tribunali più attivi, il 50% delle nuove procedure è stato aperto nei tribunali di Milano e Roma, rispettivamente con 665 e 458 fallimenti, e un calo del 35% e del 49% al 2019. La minor variazione si è registrata a Padova, con 162 procedure, “solo” il 12% in meno rispetto il 2019.

I tribunali – lo smaltimento

Tutti i primi venti tribunali hanno chiuso più pratiche di quante ne siano state aperte, con un tasso di smaltimento medio del 174% (nel 2019 un tribunale su quattro presentava un tasso inferiore al 100%).

Nonostante il buon tasso di smaltimento medio, nel 2020 i tribunali italiani hanno chiuso più del 10% in meno di pratiche rispetto al 2019.
I meno efficienti sono stati Monza (-40%), Torino (-35%) e Genova (-32%). I più efficienti, Palermo, Treviso e Modena, con un calo delle nuove procedure del 25%.

Durata dei procedimenti

Il Disposition Time (DT) è un parametro adottato anche  dalla CEPEJ, la Commissione europea per l’efficienza della giustizia, che valuta il tempo impiegato a smaltire i procedimenti pendenti alla fine di un anno.
La media del DT dei 20 tribunali italiani è di 5,77 anni, mentre nel 2019 era di 5,33.

Solo 8 tribunali tra i primi 20 hanno abbassato il loro DT rispetto al 2019. Il tribunale con il miglior DT è Modena (3,39), all’estremo opposto c’è Bari (12,69).
Verona ha migliorato le tempistiche di oltre il 30%; al contrario, Monza le ha peggiorate passando da 5 a 8,17 anni.

Cliccare qui per leggere il comunicato stampa ufficiale.

Scopri i prodotti privacy di Servicematica!

——–

LEGGI ANCHE:

Studi legali e tecnologia: com’è la situazione

Avvocatura italiana a congresso sulle riforme


LEGGI ANCHE

Abuso d’ufficio, la Consulta valuta la riforma Nordio: udienza domani, 7 maggio

La Corte Costituzionale chiamata a decidere sulla legittimità dell’abrogazione del reato. La Cassazione e 14 ordinanze sollevano dubbi di costituzionalità e di compatibilità con gli…

DL Sicurezza: l’allarme dell’avvocatura

La posizione dell’Organismo Congressuale Forense sul DL Sicurezza, appena approvato. OCF esprime forte preoccupazione per l’impianto del provvedimento e per le sue ricadute in termini…

Barbera: rilettura collettiva della Carta sulla Parità di Genere

Augusto Barbera, 85 anni e professore emerito di diritto all’Università di Bologna, è stato eletto presidente della Corte Costituzionale. Rispondendo ad una domanda circa la…

Decreto sostegni e bonus famiglie 2021

Arriva il bonus per genitori separati ed il contributo per genitori con figli disabili

All’interno del Decreto Sostegni recentemente approvato sono state inserite nuove misure a sostegno delle famiglie italiane. Nello specifico, sono stati introdotti un fondo per aiutare i genitori separati ed un contributo per i genitori con figli disabili. Tali agevolazioni sono da intendersi comprese negli aiuti e incentivi per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in attesa dell’assegno unico per i figli.

10 milioni di euro per assegno di mantenimento e bonus figli disabili

Tra le conseguenze del Covid-19, vi è la cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di genitori sigle con figli a carico. Da qui, innanzitutto la necessità di istituire un fondo specifico, di 10 milioni di euro, a sostegno proprio di quei genitori in difficoltà. Si tratta di una misura che permetterà di erogare l’assegno integralmente o parzialmente, con un tetto massimo di 800euro mensili.

Il decreto attuativo sarà emanato entro un paio di mesi, e ne definirà altresì criteri e modalità di erogazione. Tuttavia, è già chiaro che si tratta di una misura riservata esclusivamente al mantenimento dei figli. Dunque, ne sono esclusi gli assegni per il coniuge o ex coniuge, in qualsiasi situazione economica ci si trovi.

Infine, il Decreto Sostegni introduce il bonus figli disabili 2021: contributo mensile rivolto solo a madri single disoccupate o monoreddito. Nello specifico: la disabilità del figlio deve essere riconosciuta almeno al 60%; il contributo -al massimo- sarà di 500euro al mese. Tuttavia, alla misura in questione manca ancora il decreto attuativo: bisogna continuare ad attendere anche soltanto per conoscerne criteri e modalità di accesso.

——–

LEGGI ANCHE:

Decreto Sostegni: ecco tutte le novità

Un avvocato non può contattare direttamente la controparte?

 

 

Un avvocato non può contattare direttamente la controparte

Un avvocato non può contattare direttamente la controparte?

Un avvocato ricorre al CNF dopo che il COA l’ha ritenuto responsabile della violazione degli articoli 6 e 27 del codice deontologico per avere, durante una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, inviato una lettera alla controparte senza contattarne i difensori. Con la lettera, l’avvocato intimava il pagamento di una somma.

Il CNF rigetta l’impugnazione. Secondo il Consiglio l’avvocato non risultava titolare di un effettivo diritto di credito. In ogni caso, il fatto di aver contattato direttamente la controparte, e non i suoi legali, va contro il principio secondo cui un legale deve sempre mantenere una condotta basata sulla correttezza e sulla lealtà.

IL RICORSO IN CASSAZIONE

L’Avvocato ricorre allora in Cassazione e porta i seguenti motivi:

– il procedimento disciplinare sarebbe nullo, perché è mancata la fase di audizione e di ascolto dell’avvocato;
– il procedimento avrebbe violato il principio d’immediatezza: il COA si è attivato dopo 4 anni dalla segnalazione e la sentenza del CNF è giunta dopo 4 anni dall’udienza di discussione;
– il CNF non avrebbe tenuto conto che la lettera era volta a tutelare la posizione di creditore dell’avvocato e ad evitare la prescrizione del proprio diritto di credito.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza n. 13167/2021 la Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondati tutti e 3 i motivi.

– Il primo motivo è infondato perché il procedimento si è svolto secondo il R.D n. 37/1934 per cui “la giurisprudenza di legittimità esclude il diritto dell’incolpato a essere ascoltato nella fase delle indagini conoscitive preliminari all’emissione del provvedimento di citazione a giudizio” data la natura amministrativa del procedimento;

– il secondo motivo è infondato, perché la celerità nel procedimento amministrativo indicata dall’art. 2 della legge n. 241/1990 non è applicabile ai procedimenti davanti al CNF, che ha natura giurisdizionale;

– il terzo motivo è infondato. Una corrispondenza diretta con la controparte è permessa solo nei casi eccezionali specificamente previsti dal Codice Deontologico. Il caso in questione non ricade tra questi.
Il COA ha accertato la violazione del divieto da parte dell’avvocato. Ed è assolutamente irrilevante la natura personale dell’invio della lettera, nonché il fatto che il difensore della controparte fosse a conoscenza del contenuto e delle finalità della stessa.

Scopri i prodotti privacy di Servicematica!

——–

LEGGI ANCHE:

Avvocatura italiana a congresso sulle riforme

Polizia predittiva: in Veneto il primo comune a sperimentarla

 

Decreto sostegni: Enti locali e regioni

Fondi per oltre 1 miliardo a sostegno di Enti locali e regioni

L’aumento dei Fondi agli enti locali e alle Regioni è una delle misure più importanti all’interno del Decreto Sostegni. Infatti, si tratta di contribuiti destinati anche a città d’arte e borghi, per il rilancio del loro patrimonio artistico e culturale. Inoltre, parte andrà ai comuni: verranno colmate le perdite sulle tasse di soggiorno, potenziati asili nido e impianti sportivi comunali.

1,26 miliardi di euro da ripartire con successivo decreto entro giugno 2021

La pandemia scoppiata lo scorso anno ha lacerato il tessuto socio economico già parzialmente compromesso dalle crisi del primo decennio del XXIesimo secolo. Infatti, Comuni, Provincie autonome e Regioni hanno dovuto fornire servizi alla loro cittadinanza, nonostante le loro entrate fossero ridotte prepotentemente. Dunque, appare evidente la necessità di aumentare i fondi per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali e delle Regioni.

In particolare, tra il dl Sostegni e la legge di Bilancio, in ballo ci sono 1,5miliardi di euro. Quindi, entro il prossimo 30 giugno, tale ammontare complessivo andrà suddiviso tra Comuni (1,35miliardi) da una parte e Province e Città metropolitane (150milioni) dall’altra. In particolare, 250 milioni andranno al ristoro parziale dei Comuni, che per il crollo del turismo, non hanno potuto riscuotere l’imposta di soggiorno.

Inoltre, particolare importanza assume lo stanziamento di 800 milioni di euro per le imprese di trasporto pubblico locale. Poi c’è il Fondo, di 1 miliardo di euro, previsto per le Regioni a rimborso degli acquisti di DPI e altri beni sanitari. Infine, sempre ai Comuni, 330milioni dal Fondo per la mancata riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché occupazione aree mercati.

——–

LEGGI ANCHE:

Polizia predittiva: in Veneto il primo comune a sperimentarla

Avvocatura italiana a congresso sulle riforme

Polizia predittiva: in Veneto il primo comune a sperimentarla - Servicematica

Polizia predittiva: in Veneto il primo comune a sperimentarla

Carole (VE) è il primo comune italiano a sperimentare un software di polizia predittiva.
Pelta Suite, questo il nome di questo software, è basato sull’intelligenza artificiale ed è in grado di prevedere fenomeni di microcriminalità e altre situazioni di allerta, come assembramenti non autorizzati.
La sperimentazione è iniziata lo scorso 4 maggio.

COME FUNZIONA IL SOFTWARE DI POLIZIA PREDITTIVA

A spiegare il funzionamento del software è Angelo Russo, CSO della Società XServizi:

“Il nostro software si basa su due livelli di informazioni: da un lato i big data e dall’altro le informazioni aggiunte dagli agenti di polizia. Gli agenti in servizio non dovranno altro che scorrere la mappa, soffermarsi nei punti indicati con un differente colore e leggere tutte le informazioni relative agli eventi che il software prevede si realizzeranno nei successivi 30-60 minuti. In questo modo le Forze dell’Ordine sapranno come impiegare le risorse, e non solo nel breve periodo: grazie alla funzione offerta dalla piattaforma relativa all’evoluzione del rischio nei successivi 7 giorni, verranno fornite informazioni importanti anche per la valutazione delle risorse da impiegare nel lungo periodo.
Un’altra funzione riguarda il tool completamente dedicato al Covid-19 per prevenire assembramenti e mappare i contagi e i relativi contatti”.

Gli agenti, conoscendo in anticipo quali eventualità potrebbero verificarsi, hanno la possibilità di intervenire con più precisione non solo nel momento stesso in cui queste accadono ma anche prima. In questo modo, la sicurezza urbana non sarà più un fenomeno basato sull’emergenzialità ma sulla prevenzione.

Quando si parla di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni alla giustizia e alla polizia predittiva uno dei dubbi maggiori riguarda la privacy dei cittadini.
Nel caso di Caorle, le informazioni inserite dagli agenti sono generiche: sesso, età, caratteristiche fisiche. Il software dunque non tratta dati personali.
Per maggiori informazioni è possibile leggere la notizia originale sul sito del Comune di Caorle.

Scopri i prodotti privacy di Servicematica!

——–

LEGGI ANCHE:

Green pass: il dilemma tra privacy e libertà

Studi legali e tecnologia: com’è la situazione

 

Avvocatura italiana a congresso sulle riforme

L’OCF e congresso nazionale alla fiera di Roma: affrontare subito problemi della Giustizia

L’avv. Giovanni Malinconico, coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, richiede la convocazione di un congresso nazionale, da calendarizzare non oltre il prossimo luglio. L’urgenza e la necessità dell’evento scaturirebbero dall’impellenza delle nuove riforme ed investimenti che – a stretto giro- coinvolgeranno l’intero sistema. Le giornate potrebbero essere quelle del 23 e 24 luglio, molto probabilmente in presenza, magari con un numero definito di delegati.

Occasione irripetibile per affrontare problemi strutturali della giustizia e riforme ordinamento giudiziario

12 maggio 2021, l’OCF richiede la convocazione del Congresso Nazionale Forense, da tenersi entro il prossimo luglio. Inoltre, il documento recante in calce la firma del coordinatore avv. Malinconico, specifica che la sessione dovrà tenersi a Roma. Nello specifico, l’area individuata (Fiera di Roma) permetterebbe di realizzare un evento in presenza, seppur ridotta, nei limiti dell’osservanza delle norme anti-Covid.

Dal punto di vista dei temi, ci si concentrerà soprattutto sull’impiego delle risorse del Recovery Fund in ambito giuridico. Infatti, la volontà è di partecipare attivamente ad un’azione condivisa e unitaria, di concerto con le forze politiche. Precisamente, l’intento è di esprimersi riguardo 4 punti stabiliti:

  • L’utilizzo del fondo Recovery Fund per la sostenibilità della giurisdizione e della professione forense;
  • riforma dell’ordinamento forense;
  • riforma dell’ordinamento giudiziario;
  • modifiche statutarie.

Dunque, se è chiaro l’intento dell’OCF di andare al di là delle bandiere politiche, altrettanto chiare sono le tempistiche dettate. In effetti, è lo stesso a specificare: “Vista l’accelerazione [del] Governo […] il Congresso dovrebbe essere convocato subito, entro […] dieci giorni dalla richiesta […]”.

———-

LEGGI ANCHE:

Riforma del processo civile: il maxi emendamento

Decreto Sostegni: ecco tutte le novità

 

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto