Riforma del processo civile, cambiano la fase introduttiva e quella decisoria

Riforma del processo civile, cambiano la fase introduttiva e quella decisoria

La riforma del processo civile punta alla riduzione dei tempi dei procedimenti, per questo il Min. Cartabia ha proposto la modifica della fase introduttiva e della fase decisoria, rendono la prima udienza definitiva.

PROCESSO CIVILE GLI EMENDAMENTI

È la Guardasigilli stessa a spiegare il valore dei 24 emendamenti presentati a modifica del ddl sulla riforma del processo civile:

“Ci siamo impegnati con le Istituzioni europee ad abbattere del 40% la durata dei processi in 5 anni. Dall’approvazione di questa, come delle altre imminenti riforme che riguardano la giustizia, dipende l’erogazione dei fondi previsti dal PNRR, per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia”.

Gli emendamenti vanno dalla semplificazione dei procedimenti all’uso delle tecnologie introdotte per affrontare la pandemia, fino al potenziamento delle ADR.

LE MODIFICHE ALLA FASE INTRODUTTIVA

L’emendamento n. 8 va a toccare l’art. 3 del d.d.l. relativo alla revisione del processo di cognizione di primo grado di competenza del giudice monocratico.

L’emendamento modifica la fase introduttiva ponendo maggiore enfasi sulla prima udienza di comparizione delle parti, in modo da poter subito circoscrivere l’ambito del procedimento.

Vengono ripensati l’atto di citazione e la comparsa di risposta, che descriveranno i fatti e la posizione difensiva con precisione e chiarezza.

Inoltre, l’attore presenterà mezzi di prova e documenti sin dall’atto di citazione, pena la decadenza dell’azione. Anche il convenuto indicherà, sin dalla prima udienza e a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali, e provvederà alla eventuale chiamata di terzi.

Infine, sempre dalla prima udienza, l’attore risponderà alle difese presentate dal convenuto, mentre entrambe le parti si occuperanno dei mezzi istruttori.

LE MODIFICHE ALLA FASE DECISORIA

Oltre alla fase introduttiva, anche la fase decisoria viene modificata.
In particolare, quanto indicato dall’art. 190 del codice di rito viene sostituito da una rimessione delle cause in decisione. Ciò riguarda sia le decisioni affidate al giudice monocratico sia quelle affidate al collegio.

I tempi di pronuncia e deposito della sentenza vengono ridotti. Con tribunale monocratico, la lettura del dispositivo e della motivazione avverrà subito dopo la discussione orale, a meno che il caso non sia particolarmente complesso, nel qual caso il giudice potrà depositare la decisione entro i trenta giorni successivi.

Il giudice potrà anche decidere di fissare l’udienza della causa per la decisione indicando i termini per il deposito di note scritte, per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. In questo caso il giudice, se monocratico, potrà depositare la sentenza entro i trenta giorni successivi, che diventano 60 in caso di giudice collegiale.

Il giudice potrà anche presentare una proposta conciliativa. Tale possibilità si estende fino a che la causa non viene rimessa in decisione.

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La PAS non è teoria accoglibile

Dopo il rigetto dell’Oms, ora anche i Tribunali dicono stop alla PAS

In materia di affidamento del minore e protezione dello stesso, inizia alla Camera l’esame della proposta di legge n.3148. A firma della deputata Boldrini, la proposta nasce per contrastare l’utilizzo improprio di teorie prive di fondamento scientifico nelle aule di giustizia. Dunque, tra le ipotesi, c’è l’eliminazione di fondamenti quali la sindrome di Münchhausen e la sindrome da madre malevola, o PAS.

Eliminare la PAS dai Tribunali per rinforzare l’insostituibile ascolto del minore

Nel corso degli anni, la PAS è divenuta criterio importante nell’ambito di affido dei figli nelle cause di separazione. Tuttavia, essendo priva di fondamento scientifico, quella dell’alienazione parentale è oggi una teoria eliminata dal Manuale diagnostico dei disturbi mentali, nonché rigettata dall’Oms. Così, anche sul piano legislativo si alzano voci per una sua eliminazione dalle aule dei Tribunali.

Da qui la proposta di legge che muove verso il distacco dalla teoria per un maggior ascolto del minore. Dunque, secondo la proposta giunta in esame della Commissione Giustizia alla Camera lo scorso 15 giugno, bisogna innanzitutto riconoscere il minore. In secondo luogo, ci si deve informare sulla responsabilità genitoriale (eventuali trascuratezze o abusi), e agire verso l’ascolto obbligatorio del minore.

Il quarto punto è la conseguenza diretta del terzo: dopo l’ascolto, il giudice deve tener conto del prioritario interesse della prole. Successivamente, qualora venissero riferiti episodi di violenza domestica o abusi, il figlio minore verrebbe affidato esclusivamente ad uno dei genitori. Gli art. 6, 7 e 9 si occupano della professionalità del personale implicato, mentre l’otto fornisce le linee guida in caso di affidamento a comunità.

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Il riconoscimento del titolo straniero di avvocato diventa più difficile

Con una nota dello scorso 28 maggio, il Ministero della Giustizia  ha chiesto al CNF regole più rigide per il riconoscimento del titolo straniero di avvocato.

Il CNF ha dunque emesso una circolare informativa con cui inoltre ha ribadito che l’iscrizione all’albo è sempre soggetta alla verifica dei requisiti che devono persistere lungo tutto l’arco di attività del professionista.

Per quanto riguarda il titolo straniero che abilita alla professione di avvocato, “a nulla rileva la pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE, utile a dispensare dalla prova attitudinale italiana un professionista solo laddove sia regolarmente abilitato nel proprio paese”.

IL TITOLO DI AVVOCATO RUMENO

La circolare CNF si concentra sul titolo di avocat” conseguito in Romania tramite l’associazione UNBR Bota. Tale titolo è definito illegittimo poiché “l’unica autorità competente cui rivolgersi per verificare la validità del titolo di avocat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – U.N.B.R”, che opera tramite l’IMI, il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione Europea.

Sulla questione era già intervenuta la  la Corte di Giustizia UE con l’ordinanza del 25 novembre 2020 (C-191120 P), con cui ha ripreso una sentenza dell’Alta Corte di Cassazione Rumena che indicava come abusivo l’esercizio della professione legale da parte dei membri dell’associazione UNBR Bota.

IL TITOLO DI AVVOCATO SPAGNOLO

Per diventare “abogados”, i laureati spagnoli devono frequentare un master e superare un esame di stato.
Era possibile evitare entrambi i passaggi richiedendo l’omologazione alla laurea italiana in giurisprudenza entro il 31 ottobre 2011. L’iscrizione a un “colegio de abogados” non sana la mancanza dei requisiti per l’esercizio della professione in Italia (Tar Lazio n. 3066 del 19 marzo 2018).

Il Ministero evidenzia come alcune delle modalità per diventare abogado non siano idonee ad equiparare il titolo spagnolo a quello italiano. Pertanto, anche coloro che avessero conseguito il master e superato l’esame in Spagna dovrebbero documentare in modo dettagliato  tutto il percorso effettuato per avere la possibilità di ottenere l’abilitazione.

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I permessi legge 104 devono essere utilizzati solo per assistere il parente disabile

La Cassazione si pronuncia in merito all’utilizzo dei permessi riconosciuti sulla base della legge n.104/ 1992. Infatti, usufruendo della 104, è possibile ottenere permessi lavorativi allo scopo di assistere i/il parenti/e disabili/e. Tuttavia, che cosa accade se un lavoratore dipendente ottiene tale permesso ma lo utilizza per svolgere attività altre rispetto all’assistenza?

Utilizzo improprio legge 104: abuso di diritto e violazione principio della correttezza

Succede che ad un dipendente vengano concessi due giorni sulla base della legge 104, per assistere la madre malata. Succede inoltre che tale lavoratore invece di svolgere suddetta attività di assistenza, compia attività del tutto incompatibili con la legge 104. Quindi, egli viene scoperto dall’investigatore incaricato dal datore di lavoro e, a questo punto, scatta il licenziamento disciplinare.

In effetti, l’accertamento investigativo rivela che la giornata dell’uomo trascorre tra mercato, supermercato e gita al mare in famiglia. Inoltre, non avendo comunicato il cambio di residenza della madre, il datore è privato della possibilità di effettuare direttamente i controlli. Perciò, sia i giudici di primo che di secondo grado si dichiarano concordi nel confermare la legittimità del licenziamento del dipendente (art.54 del CCNL).

Dunque, il lavoratore ricorre in Cassazione: tra i cinque motivi sollevati compaiono il mancato avviso dei controlli ed una sproporzione della sanzione. Tuttavia, la decisione degli Ermellini è chiara: l’utilizzo improprio dei permessi è abuso del diritto, il licenziamento è legittimo. Per di più, la tenuta del lavoratore viola anche i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore.

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In un documento scritto dalla segreteria generale del Consiglio d’Europa si legge che quella dell’avvocato è una professione particolarmente soggetta al rischio di riciclaggio di denaro che necessita di maggiori controlli da parte delle istituzioni.

La professione legale viene affiancata al gioco d’azzardo «in termini di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo».

Queste le parole esatte contenuto nello scritto:

«In conformità con il Quadro strategico del Consiglio d’Europa verrà applicata la messa a fuoco per garantire che gli organismi di autoregolamentazione di alcune professioni particolarmente soggette al rischio di riciclaggio di denaro, come avvocati, fornitori di servizi fiduciari e aziendali, agenti immobiliari e commercianti di metalli preziosi e pietre, siano a loro volta controllati da un ente pubblico come ulteriore livello di supervisione».

LA REAZIONE DEL CCBE

Il Ccbe, il Consiglio degli ordini forensi d’Europa che rappresenta gli avvocati di 45 paesi diversi, ha subito chiesto chiarimenti alla segretaria Marija Pejcinovic Buric, e ribadito l’autonomia come fattore indiscutibile della professione legale.

Margarete von Galen, presidente del Ccbe ha così commentato:

«Il Ccbe ha avuto un numero significativo di scambi con la Commissione europea per quanto riguarda gli sforzi della professione in questo senso […]. Ma siamo rimasti sorpresi nel leggere il riferimento a “un ente pubblico come ulteriore livello di supervisione” in materia di autoregolamentazione della professione forense e siamo preoccupati di osservare che tale formulazione provenga da un documento del Consiglio d’Europa. Riteniamo che la dicitura dimostri incomprensione del ruolo, della funzione e dell’importanza dell’autoregolamentazione rispetto al diritto della professione legale».

Perché la giustizia funzioni, gli avvocati devono essere indipendenti da ogni forma di potere, compresa la sorveglianza statale.

Il Ccbe ricorda la Raccomandazione sulla libertà di esercizio della professione di avvocato, documento adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ancora nel 2000, che prevede che ordini e associazioni di avvocati rimangano organismi autonomi e indipendenti dalle autorità e dal pubblico, e che la loro libertà non sia soggetta ad alcuna restrizione.

AVVOCATI E RISCHIO RICICLAGGIO

È sempre Von Galen, nella medesima risposta, a illustrare il rapporto tra gli avvocati e i rischi:

«La professione legale è attenta alla minaccia del riciclaggio di denaro e se ne sta occupando attivamente e sostiene qualsiasi misura chiara, giustificata e proporzionata e continuerà a farlo. A questo proposito noi non vediamo l’ora di collaborare con il Consiglio d’Europa per lavorare insieme nella lotta contro il riciclaggio».

E ancora:

«Qualsiasi avvocato che consapevolmente partecipa ad attività illegali dovrebbe essere trattato come qualsiasi altro criminale. Questa è una posizione che noi del Ccbe e degli Ordini degli avvocati abbiamo sempre mantenuto e reso molto chiara».

TRA AUTOREGOLAMENTAZIONE E SUPERVISIONE

La segretaria Marija Pejcinovic Buric ha replicato alla lettera della Von Galen senza però chiarire i dubbi sollevati dal Ccbe:

«Un requisito fondamentale del Gafi [Gruppo di azione finanziaria internazionale], in vigore dal 2012, obbliga le autorità a supervisionare il lavoro degli organismi di autoregolamentazione, anche nella professione legale. Ho evidenziato questo punto nella mia relazione perché, purtroppo, questo requisito è in larga misura trascurato dagli Stati membri. Il Consiglio d’Europa avrà ovviamente la massima cura per garantire che le modalità di controllo degli organi di autoregolamentazione non pregiudichino l’indipendenza e in particolare le funzioni essenziali degli avvocati come ausiliari di giustizia».

[Fonte: Il Dubbio – «Avvocati soggetti al rischio riciclaggio, vanno controllati». Il Ccbe insorge contro Strasburgo]

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Avvocati: assegno unico per i figli

Avvocati ed assegno unico figli

Avvocati: assegno unico per i figli

Anche gli avvocati hanno diritto all’assegno unico per i figli minori

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 anche gli avvocati, in quanto liberi professionisti, potranno beneficiare dell’assegno unico per i figli. Comunque, come ricorda la Cassa Forense, si tratta di una misura transitoria: limitata al secondo semestre 2021. Inoltre, l’assegno spetta -previa verifica dei requisiti- a decorrere dal mese di presentazione della domanda, con arretrati se presentata entro settembre.

L’importo dell’assegno unico decresce in rapporto al valore dell’ISEE

L’assegno unico è una misura inserita nel Decreto Sostegni bis, che sarà avviata per tutte le famiglie con requisiti dal 1° gennaio 2022. Inoltre, dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre, potranno beneficiarne i liberi professionisti e -dunque- anche gli avvocati. La condizione sine qua non è di avere un ISEE relativo all’anno di riferimento inferiore a 50.000euro.

A tal proposito, il CNF, all’apposita sezione “Info Cassa News” del suo sito, specifica che “la nuova misura è transitoria”. In effetti, è un assegno limitato al secondo semestre del 2021, che decorre dal mese di presentazione stessa della domanda. Inoltre, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, si ha diritto agli arretrati a partire dal mese di luglio.

E’ importante sottolineare che l’importo dell’assegno unico è inversamente proporzionale al valore indicato dall’ISEE. Quindi, con ISEE inferiore a 7.000euro e nucleo di 3 o più figli: 218euro a figlio. Invece, con 40.000euro e 1 o 2 figli: 30euro a figlio; comunque, tale assegno è maggiorato di 50euro per ciascun figlio con disabilità.

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Fattura elettronica, nuove regole e nuovi codici a partire dal primo luglio 2021

La fattura elettronica cambia e dal primo luglio entrano in vigore nuove regole.

L’Agenzia delle entrate, gestore del Sistema di Interscambio, ne ha dato comunicazione pubblicando l’aggiornamento delle “Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018”.

Le nuove regole si adeguano alla norma europea EN 16931-1:2017, con cui è completata l’adozione della Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica in caso di appalti pubblici. Vengono introdotti nuovi elementi per la gestione conforme allo standard europeo di alcune casistiche specificatamente italiane, come lo split-payment, l’imposta di bollo, la ritenuta d’acconto o la cassa previdenziale.

FATTURA ELETTRONICA, I NUOVI CODICI

IVA

• N1 escluse ex art. 15;
• N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE;
• N2.2 non soggette – altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura;
• N3.1 non imponibili – esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72
• N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
• N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
• N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
• N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
• N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
• N4 esenti;
• N5 regime del margine/IVA non esposta;
• N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
• N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
• N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
• N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
• N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
• N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
• N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
• N6.9 inversione contabile – altri casi (attualmente inutilizzabile);
• N7 IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f g e art. 74 sexies DPR 633/72.

Tipi ritenuta

• RT01 Ritenuta persone fisiche;
• RT02 Ritenuta persone giuridiche;
• RT03 Contributo INPS;
• RT04 Contributo ENASARCO;
• RT05 Contributo ENPAM;
• RT06 Altro contributo previdenziale.

Cassa Previdenziale

• TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
• TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti
• TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri
• TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
• TC05 Cassa nazionale del notariato
• TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
• TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
• TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
• TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
• TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
• TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
• TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
• TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
• TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
• TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
• TC16 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
• TC17 Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
• TC18 Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
• TC19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
• TC20 Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
• TC21 Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
• TC22 INPS

Tipo documento

• TD01 fattura 380
• TD02 acconto/anticipo su fattura 386
• TD03 acconto/anticipo su parcella 386
• TD04 nota di credito 381
• TD05 nota di debito 383
• TD06 parcella 380
• TD16 integrazione fattura reverse charge interno 380
• TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero 380
• TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari 380
• TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 380
• TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
• TD21 autofattura per splafonamento 380
• TD22 estrazione beni da Deposito IVA 380
• TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA 380
• TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) 380
• TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) 380
• TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) 380
• TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Regime fiscale

• RF01 Ordinario
• RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
• RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
• RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
• RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
• RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
• RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
• RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
• RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
• RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
• RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40- bis, DL 41/95)
• RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
• RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
• RF18 Altro
• RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

Modalità di pagamento

• MP01 Contanti
• MP02 Assegno;
• MP03 Assegno circolare;
• MP04 Contanti presso Tesoreria;
• MP05 Bonifico;
• MP06 Vaglia Cambiario;
• MP07 Bollettino Cambiario;
• MP08 Carta di pagamento;
• MP09 RID;
• MP10 RID utenze;
• MP11 RID veloce;
• MP12 RIBA;
• MP13 MAV;
• MP14 Quietanza erario;
• MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale;
• MP16 Domiciliazione bancaria;
• MP17 Domiciliazione postale;
• MP18 Bollettino di c/c postale;
• MP19 SEPA Direct Debit;
• MP20 SEPA Direct Debit Core;
• MP21 SEPA Direct Debit B2B;
• MP22 Trattenuta su somme già riscosse;
• MP23 Pago PA

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Genitori separati e vaccini

Vaccino ai figli di genitori separati

Cosa succede nel caso di vaccino del figlio di due genitori separati, in disaccordo?

Affinché si possa effettuare il vaccino ad un minorenne è necessario avere il consenso di entrambi i genitori. Tuttavia, tale unanimità di consenso non è sempre semplice da ottenere, soprattutto nel caso di figli di genitori separati. A tal proposito, è necessario analizzare il punto di vista legale della vicenda anche nel caso di figli quasi maggiorenni.

Il Tribunale opta per l’opzione meno pregiudizievole nei confronti del figlio

Dallo scorso 2 giugno, in tutta Italia si è aperta la campagna vaccinale contro il Covid-19 anche ai minorenni. Nello specifico, affinché il minore sia vaccinato, è sufficiente presentare il consenso di entrambi i genitori. Tuttavia, soprattutto nel caso di figli di genitori separati –e spesso solamente per ripicca, tale unanimità non è poi così scontata.

Legalmente, il punto di partenza è la non obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, proprio come contro papilloma virus e meningite. Tuttavia, in questi ultimi due casi, generalmente non si autorizzava la vaccinazione anche perché “non esisteva un grave pregiudizio vista la scarsa diffusione delle malattie sul territorio nazionale”. Cosa che -evidentemente- non vale per il Covid-19. Dunque, se la separazione è in corso, a giudicare la controversia è il giudice della separazione.

Invece, se separazione o affidamento sono già definiti, il genitore favorevole alla vaccinazione può proporre ricorso (ex art. 709 ter c.p.c.) al Tribunale territoriale competente. Infine, nel caso di figli quasi maggiorenni, la giurisprudenza tende a dare forte peso alla volontà del minore. Infatti, pur essendo ancora formalmente minorenne, la soluzione potrebbe trovarsi proprio nell’ascolto del ragazzo e nella sua volontà di autodeterminarsi.

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Ma cosa succede se i dipendenti fanno un uso personale dei computer aziendali?

I RISCHI DELL’USO PERSONALE

Fin da prima della pandemia molte aziende dotano i propri dipendenti di device aziendali, primi fra tutti i computer, senza però preoccuparsi di offrire loro un’adeguata informazione sui diritti e sui doveri di una tale concessione.

Questa mancanza di informazione espone l’azienda a rischi, soprattutto informatici. L’uso poco attento dei computer per utilizzi che vanno oltre i compiti lavorativi, per esempio la navigazione in siti non sicuri, aumenta le vulnerabilità ad attacchi informatici o l’installazione involontaria di virus e malware.

Le conseguenze però ci sono anche per i dipendenti, che rischiano sanzioni disciplinari, ma anche civili e penali.

IL COMPUTER È UNO STRUMENTO DI LAVORO

All’art.4 comma 2, lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) indica come “strumenti di lavoro” tutti i mezzi che il lavoratore usa per “rendere la prestazione lavorativa”.
Se ne deduce facilmente che tutti i device concessi al dipendente sono strumenti di lavoro.

In quanto strumento di lavoro, il computer concesso al dipendente può essere monitorato dal datore per evitare un possibile uso personale. Va sottolineato che questo monitoraggio deve essere saltuario e deve rispettare la privacy del lavoratore: entrando in contatto con informazioni del dipendente eventualmente presenti nel computer aziendale, questa attività ricadrebbe all’interno della cornice del trattamento dei dati personali.
Il monitoraggio va dunque svolto secondo i principi di pertinenza, correttezza e non eccedenza del trattamento dei dati (sentenza n. 22313/2016, Cass. civ., Sez. Lavoro).

L’IMPORTANZA DEI REGOLAMENTI

Se, da un lato, un contratto di lavoro implica che il dipendente rispetti gli obblighi di diligenza, di obbedienza e di fedeltà al datore di lavoro, dall’altro è sempre bene che le aziende si dotino di regolamenti che indichino le modalità e le condizioni di utilizzo del computer aziendale.

I regolamenti possono escludere del tutto l’uso personale dei computer aziendali o ammetterlo in parte. In questo caso, vanno indicati i tempi e i modi e confini dell’uso personale.
Vanno anche indicate le modalità e la frequenza dei controlli da parte del datore di lavoro.

LE SANZIONI PREVISTE PER I DIPENDENTI

DISCIPLINARI

Vanno indicate chiaramente nel regolamento. Possono avere la forma di avvertimenti, sospensioni o arrivare al licenziamento.

CIVILI

Se l’uso personale del computer aziendale causa danni dovuti ad attacchi informatici, all’installazione di virus e malware o ad altre condotte improprie, al lavoratore può essere chiesto di risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali.

PENALI

Al dipendente può essere riconosciuta la responsabilità penale se ha utilizzato il computer o altri device aziendale per entrare in spazi virtuali aziendali senza autorizzazione o se, pur avendone accesso, vi si è intrattenuto contro la volontà del datore.

Nel caso dei dipendenti pubblici, l’uso privato del computer aziendale può configurate il reato di peculato d’uso.

[L’articolo prende spunto da: “Uso personale del computer aziendale da parte del dipendente: divieti e sanzioni”]

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Leggere email della ex e tentare di conoscerne il traffico telefonico è reato

Processo penale per l’ex marito che legge le email della moglie e accede al sito del gestore telefonico per monitorarne il traffico. La Cassazione definisce il reato in questione come violazione della corrispondenza e accesso abusivo ad un sistema informatico. In effetti, si tratta di reato anche se l’imputato è l’effettivo proprietario della Sim e ne conosce le credenziali.

La tutela della riservatezza prescinde da ragionamenti connessi al diritto di proprietà

L’ex marito legge le email della moglie e accede al sito del gestore telefonico della stessa per conoscerne il traffico telefonico. La Corte d’Appello (ai sensi dell’art.81 comma 2 artt. 615 ter e 616 c.p) qualifica il fatto in accesso abusivo a sistema informatico o telematico e violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. In questo quadro, la pena viene definita in tre mesi di reclusione; quindi, l’imputato ricorre in Cassazione.

I motivi di ricorso sollevati dall’ex marito vanno dall’intervenuta prescrizione alla mancanza di violazione passando per l’eccessiva somma risarcitoria stabilita. In effetti, la Cassazione annulla i reati penali per prescrizione, però dichiara inammissibile per manifesta infondatezza il terzo motivo sollevato dall’uomo. Infatti, l’accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password costituisce -parallelamente- delitto di accesso abusivo del sistema informatico e violazione di corrispondenza.

Nello specifico è in relazione all’acquisizione del contenuto delle email custodite nell’archivio che tale reato concorre con quello di violazione di corrispondenza,. Infine, si tratta di reato anche se l’imputato è l’effettivo proprietario della Sim e ne conosce le credenziali. Infatti, la tutela della riservatezza prescinde da ragionamenti connessi al diritto di proprietà: confermato l’importo di 1.500 euro a risarcimento del danno.

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