La sicurezza sul lavoro si combatte anche con l’innovazione

Infortuni sul lavoro: la prevenzione è possibile con un’adeguata innovazione delle macchine

Nonostante il progresso tecnologico, la possibilità dello smart working e i vari lockdown recenti, gli infortuni sul lavoro non sembrano diminuire. Tuttavia, l’innovazione industriale in legame ai macchinari può migliorare la sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo, può ridurre l’impatto delle malattie professionali e scongiurare le morti sul lavoro. Vediamo come.

Innovazione tecnologica per sicurezza sul lavoro: normative adeguate e rispettate per l’uso dei macchinari?

INAIL riporta che nei primi nove mesi del 2021 le denunce di infortunio sul lavoro sono state ben 396.372, con un incremento del 8,1% rispetto al 2020. Secondo un confronto Eurostat con gli altri Paesi europei, l’incidenza infortunistica italiana è nella media. Tuttavia, del numero di denunce stimate, 910 avevano esito mortale: in questo caso l’Italia è il paese col peggiore risultato.

Nello specifico, il settore manifatturiero è quello tra i più colpiti da episodi d’infortunio. E, nel corso del 2021 il numero aumenta del 6,5%. Effettivamente, è in questo campo che si utilizzano quotidianamente automazione industriale e l’impiego dominante delle macchine.

Le ispezioni e il mancato rispetto delle normative vigenti

Dunque, quali sono le principali cause che scatenano tali incidenti? Al proposito, nel corso del 2020 INL effettua 57.979 attività ispettive e oltre 25mila verifiche e accertamenti. In tal modo, riescono a stabilire quali siano le maggiori irregolarità o inadempienze del settore manifatturiero nei confronti delle normative vigenti in materia.

Tale azione ispettiva si svolse in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si riferì ad 10.069 aziende. Di queste, 8.068 risultarono irregolari con un tasso d’irregolarità del 79,3%. In particolare, si rileva come le inadempienze nel manifatturiero riguardino per un 15%:

  • Macchine;
  • Attrezzature;
  • Dispositivi di Protezione non idonei.

Il problema è che molte aziende ignorano i necessari aggiornamenti tecnologici dei macchinari per continuare a usare attrezzature obsolete. Tra l’altro, queste non sono conformi alle Direttive Comunitarie in materia di Sicurezza – prima fra tutte, la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Le cause d’insubordinazione possono essere molteplici, tra cui:

  • Crisi economica;
  • Poca propensione o capacità d’investimento delle PMI;
  • Complessità burocratica.

Innovazione tecnologica per sicurezza sul lavoro: Direttiva Macchine e idoneità delle attrezzature sul lavoro

Oggigiorno, la Direttiva Macchine 2006/42/CE è in fase di rivisitazione. Si tratta della norma che a livello comunitario rappresenta più di tutte una garanzia. Una garanzia per l’immissione sul mercato di Macchine e Attrezzature di lavoro sicure, progettate e realizzate secondo le migliori tecniche disponibili per la salvaguardia della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, l’idoneità delle Macchine e Attrezzature di lavoro si evince nell’obbligo da art. 71 comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:

“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.

Inoltre, tale rimarca una prescrizione di carattere generale, al contempo rigorosa e restrittiva: nei luoghi di lavoro non si possono utilizzare macchine e attrezzature non “idonee ai fini della sicurezza”. E, nei confronti del Datore di lavoro, si applicano gli obblighi previsti dall’ articolo 18 comma 1 lettera z) del medesimo decreto:

“Il Datore di Lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”.

Aggiornamenti della Direttiva

Nel corso del 2020, la Commissione Europea ritiene di dover apportare degli aggiornamenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questo alla luce dell’impatto delle evoluzioni tecnologiche al servizio dei Processi produttivi. Successivamente, il 21 aprile 2021 pubblica la proposta di Regolamento Macchine.

Cosa apporta di nuovo tale Regolamento? Qui, si tengono in considerazione alcuni elementi “qualificanti”, come:

  • Sviluppo tecnologico delle Macchine;
  • Possibili rischi indotti dall’IoT, dall’AI, dallo scambio di dati fra IT e OT e dall’esposizione agli attacchi cyber.

Sono soggetti al Nuovo Regolamento Macchine i componenti fisici delle Macchine, ma anche i componenti digitali, ovvero i software. Inoltre, per essere immessi sul mercato europeo dovranno anche essere marcati CE.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Contributi per la transizione ecologica

L’Italia viaggia veloce. Internet a banda larga ovunque

Bollette, azzerati gli oneri alle imprese

Primo trimestre del 2022 con copertura economica grazie alle aste di CO2

Arera azzera per il primo trimestre del 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medio-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il provvedimento vuole essere un aiuto contro l’impatto dell’aumento del prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso. Inoltre, esso applica quanto si prevede con il decreto Sostegni-ter del 21 gennaio scorso.

Bollette senza gli oneri sulle imprese grazie alle aste di CO2

È grazie al ricavo delle aste di CO2 che si provvede alla copertura economica dal valore pari a 1.2 miliardi di euro. In merito, il decreto individua come beneficiari di tale aiuto le utenze oltre i 16,5 kW, in media, alta e altissima tensione. In particolare, quelle degli usi di illuminazione pubblica di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Tuttavia, tali utenze non sono le sole a ricevere aiuti. Infatti, si adopera una misura analoga per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione, ossia con potenza sotto i 16,5 kW. Effettivamente, si tratta di una misura già in previsione da parte dell’Autorità in occasione dell’aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela dello scorso fine dicembre, da Legge di Bilancio 2022.

Conguaglio oneri anche con fatture già emesse e incassi stimati

Ora, per quanto riguarda quelle fatture relative alla fornitura di elettricità ed emesse tra gennaio-31 marzo 2022, i conguagli che spettano si effettuano entro la seconda bolletta successiva. Nello specifico, se l’offerta commerciale non prevede l’applicazione diretta delle componenti degli oneri generali ciascun venditore dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa. Questa sarà pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento.

Infine, si noti che la restituzione del decreto Sostegni-ter ammonta a 1,5 miliardi secondo quanto stima la Ragioneria generale: così si legge nella relazione tecnica al provvedimento. Inoltre, la norma “intende stabilizzare il trattamento” degli impianti di rinnovabili finora incentivati. Tuttavia, escludendo quelli considerati piccoli, ovvero fino a 20 kW e “vincolando gli operatori a restituire gli extraprofitti guardando alla vendita dell’energia rispetto ad un prezzo ’equo’ ante-crisi”.

La stima viene definita “ragionevolmente conservativa”.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Contributi per la transizione ecologica

L’Italia viaggia veloce. Internet a banda larga ovunque

Rinviata ad aprile l’udienza processo Zaki

Rinviata udienza “decisiva” per Patrick Zaki, imputato per diffusione di notizie false

Patrick Zaki annuncia che il suo processo è rinviato al prossimo 6 aprile. Però, sarebbe stato ieri il giorno della quarta udienza, quella che doveva decidere delle sue sorti: altri 5 anni in carcere o libertà. Dopo 22 mesi di custodia cautelare in carcere, Patrick viene rilasciato l’8 dicembre scorso, ugualmente imputato nel processo a suo carico per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese”.

Rinvio dell’udienza decisiva per il processo Zaki, in stallo l’ottimismo per la libertà

Patrick Zaki è un attivista per i diritti umani e studente dell’ateneo di Bologna. Ieri poteva coincidere con il giorno della sua libertà ma il processo e l’ultima udienza in agenda subiscono un rinvio. Il contesto è Mansura, sua città natale sul delta del Nilo, in Egitto. Qui, si terrà il procedimento presso il tribunale speciale per le seguenti accuse:

  • Minaccia alla sicurezza nazionale;
  • Incitamento a proteste illegali;
  • Sovversione;
  • Diffusione di notizie false;
  • Propaganda per il terrorismo.

In merito, il portavoce di Amnesty International in ItaliaRiccardo Noury commenta:

“È un’attesa ancora enormemente lunga quella di Patrick per avere finalmente la sua libertà. È una data che ricorre quella del 6 aprile: nel 2020 e nel 2021 c’erano state altre udienze in questa data. Speriamo che sia l’ultimo giorno in cui Patrick si presenterà di fronte a un giudice e fino ad allora c’è da aspettare, da stargli vicino e accompagnarlo in questa lunga attesa di quella che speriamo sia l’ultima udienza”.

Processo Zaki, rinvio udienza ad aprile: libertà o condanna a cinque anni di carcere?

Le persone coinvolte erano per la maggiore ottimiste al proposito della sua libertà, ma la possibilità di una condanna a cinque anni di carcere non è del tutto impossibile. Ricordiamo che Patrick veniva rilasciato l’8 dicembre scorso, pur restando imputato nel processo a suo carico per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese”.

Nello specifico, secondo la Procura il reato si perpetrava con un suo articolo del 2019. Il contenuto riguardava la persecuzione dei cristiani in Egitto da parte dell’Isis e la discriminazione dalle frange della società musulmana. Ora, sottolineiamo che il massimo della pena per questo tipo di accusa è di cinque anni di reclusione.

Dunque, né Patrick né i suoi legali sembrano preoccupati per le accuse di istigazione al terrorismo che lo tenevano per oltre un anno e mezzo in custodia cautelare. Inoltre, non si da già più peso alle imputazioni sui 10 post Facebook di controversa attribuzione, sebbene formalmente non archiviate. Quindi, per dar vita al processo imperniato sull’articolo sui copti.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

L’Italia è percepita come un Paese meno corrotto

Rimborso delle spese legali imputati assolti

NFT: norme sulla successione ereditaria

Quali norme regolano la successione ereditaria del fenomeno odierno Non-Fungible Token?

Si sa, il digitale diventa giorno per giorno sempre più dominante nelle nostre vite, tanto da andare a sostituire alcuni oggetti o servizi in passato più concreti. Così, come si sta affiancando alle banconote il denaro digitale o ai documenti burocratici i form online, anche nel mondo dell’arte da tempo ci si sta interessando ai contenuti digitali. In particolare, il fenomeno degli NFT è sempre più nella bocca di tutti. A tal proposito, si tratta di beni digitali a contenuto patrimoniale? E quali norme ne regolano quindi la successione ereditaria?

NFT: beni digitali a contenuto patrimoniale? ecco le norme del mondo dell’arte

Grazie al progresso, alle conseguenti creazioni elettroniche con prestazioni eccezionali, così come a nuove tecnologie, sempre più persone si affacciano a servizi differenti. Ad esempio, i collezionisti inseguono i Bitmonds, collezionabili digitali che appaiono come diamanti colorati in 3D. Oppure, investitori di tutto il mondo comprano e vendono da tempo le criptovalute, denaro digitale che esiste generalmente nella blockchain.

Ora, in ambito artistico è sempre più in voga il fenomeno dei Non-Fungible Token (NFT), ossia opere completamente digitali. Queste sono vendibiliacquistabili e visibili in gallerie d’arte, come il Dynamic Art Museum (DART) che attualmente ospita la Mostra 2121 sulla Crypto art.

Di conseguenza, il patrimonio di ciascuno di noi si compone di nuovi beni, di estremo valore personale, culturale e patrimoniale. Ovvero, i beni digitali, che vanno a integrare l’eredità digitale.

Legge sul diritto d’autore e beni digitali: contenuto patrimoniale e personale

A questo punto, per comprendere il fenomeno della successione digitale nella sua complessità occorre fare un primo passo nel distinguere tra:

  • Beni digitali a contenuto personale: si valutano solo nel caso in cui rispondano a interessi familiari, affettivi o sociali. Ad esempio, email o fotografie di famiglia, scritti personali o referti sanitari, e così via;
  • Beni digitali a contenuto patrimoniale: si annoverano i beni dal valore economico intrinseco. Ossia, le criptovalute, le fotografie digitali d’autore, le progettazioni di architettura, gli scritti di un autore, i collezionabili virtuali.

In particolare, i beni che riguardano l’ultima categoria rientrano tra le opere creative dell’ingegno soggette alla Legge n. 633/41 sul diritto d’autore.

Dunque, cosa non è ad esempio un bene digitale seppur appartenendo in qualche modo a quest’ambito? Un account, nonostante si possa usare per acquistare opere d’arte non si annovera come bene digitale. Infatti, è una semplice relazione contrattuale tra il fornitore del servizio online e l’utente.

A tal proposito, gli account di cloud storage si utilizzano da artisti e da collezionisti di opere d’arte digitale. Tuttavia, anche gli account possono avere un valore patrimoniale (artistico e culturale) che deriva dal loro contenuto.

Eredità digitale: quanto è importante la trasmissione delle credenziali

Ora, notiamo che la prima ordinanza in merito all’eredità digitale risale al 9 febbraio 2021 ed è del Tribunale di Milano. È molto importante prestarle attenzione in vista della trasmissione delle credenziali di accesso per ottenere il possesso del patrimonio ereditario. Tali credenziali si trasmetteranno a:

  • Device;
  • Singoli file;
  • Wallet hardware;
  • Account cloud cifrati.

Dunque, per capire l’importanza della consapevolezza di questa trasmissione si pensi anche solo allo scenario seguente. Se un artista o collezionista non pianifica nel modo giusto la consegna della password personale agli eredi il suo patrimonio artistico si perderà per sempre.

Nel caso particolare di una trasmissione senza testamento, si dovranno prima di tutto rinvenire i supporti fisici del defunto. Qui, è dove saranno memorizzate opere d’arte e collezioni private, così come altri beni digitali. Se tali beni saranno protetti da password si dovrà ricorrere all’aiuto di un informatico forense. Dunque, si dovrà forzare l’accesso con tecniche simili a quelle della polizia giudiziaria.

Invece, per quanto riguarda gli account che contengano opere d’arte si potranno richiedere i dati ai singoli fornitori come da ex art. 2 terdecies del d.lgs. 196/2003.

Infine, il procedimento per il recupero degli NFT è più complicato. Difatti, il defunto possedeva un wallet privato (hardware o software) il recupero degli NFT potrebbe rivelarsi impossibile. Effettivamente, la crittografia della chiave di accesso è spesso insuperabile anche attraverso l’informatica forense.

Come garantire la trasmissione del patrimonio artistico digitale degli NFT

Dunque, come si può agire nel modo migliore per assicurarsi la trasmissione del patrimonio digitale?

Una soluzione potrebbe essere quella dell’esecutore testamentario, ossia un soggetto che già custodisce delle credenziali di accesso. Tuttavia, anch’esso non si esenta dal rischio. Infatti, l’esecutore potrebbe non accettare l’incarico, rendendo inattuabile le volontà del defunto.

Ne si rileva che non esiste nel nostro ordinamento uno strumento specifico. E dunque, una soluzione si deve rinvenire nel mandato post mortem exequendum. Ovvero, un contratto in forza del quale un professionista di fiducia (il mandatario) che l’artista o collezionista nomina, si obbliga, nei confronti di questi, a consegnare le password. E lo farà solo a morte avvenuta e a un determinato soggetto.

Tuttavia, si tratta di un contratto idoneo a incidere sull’assetto dei rapporti giuridici del de cuius dopo la sua morte. Di conseguenza, per evitarne la nullità, il mandato post mortem exequendum potrà essere utilizzato per garantire il passaggio generazionale delle opere d’arte digitale, delle collezioni e degli NFT (ovvero di beni di valore patrimoniale) solo unitamente al testamento.

Infine, se è vero che “Crypto art is now”, anche il fenomeno dell’eredità digitale si deve affrontare subito. Cosicché si eviti che le opere d’arte digitali di artisti prematuramente scomparsi si perdano inaspettatamente per sempre.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

L’Italia viaggia veloce. Internet a banda larga ovunque

Parlamento UE approva il nuovo Regolamento sui Servizi Digitali

Contributi per la transizione ecologica

Ecco cos’è il fondo per le imprese nel sostegno del Green New Deal

Incentivi come contributi e finanziamenti a fondo perduto: ecco gli aiuti alle imprese di ogni dimensione. Il supporto ha il fine di sviluppare progetti di ricercasviluppo e innovazione per la transizione ecologica in ambito Green New Deal. Tutte le regole e gli interventi si leggono nel decreto interministeriale del 1° dicembre 2021.

Interventi di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica delle Imprese

È il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze che definisce tale decreto. Qui, la dote complessiva ammonta a 750 milioni di euro così suddivisi:

  • 600 euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamenti agevolati;
  • 150 milioni di euro a fondo perduto.

Le ragioni? Cosa si vuole raggiungere? Innanzitutto:

Chi può beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione di progetti innovativi Green?

Come si anticipava, ne beneficiano le impresi di ogni dimensione che esercitano le attività che figurano anche ai n. 1), 3) e 5) nell’art. 2195 del Codice Civile. Ossia, le attività:

  • Industriali;
  • Agroindustriali;
  • Artigiane;
  • Servizi all’industria;
  • Centri di ricerca.

Ovvero, i beneficiari corrispondono a quelle attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi. Allo stesso modo, attività di trasporto per terraacqua o aria nonché le ausiliarie. Inoltre, ognuna di esse può presentare progetti singolarmente o in maniera continuativa.

Come da Legge n. 443 del 1985 il perimetro soggettivo ricomprende anche le imprese artigiane di produzione dei beni. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni anche le imprese agro-industriali, che svolgono prevalentemente attività industriali. Infine, beneficiari possono essere anche i centri di ricerca che l’art. 1 del decreto definisce. Ad esempio, le imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di:

  • Ricerca di base;
  • Sviluppo sperimentale;
  • Ricerca industriale.

Quali sono i requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni della transizione ecologica?

Al momento della presentazione della domanda i requisiti soggettivi da possedere sono i seguenti:

  • Essere regolari nel Registro delle Imprese;
  • Non essere nel mezzo di procedure concorsuali;
  • Essere in un regime di contabilità ordinaria;
  • Disporre di almeno due bilanci approvati (o dichiarazioni dei redditi);
  • Non fare parte delle Imprese che ricevevano aiuti considerati illegali per la Commissione UE, specialmente se non rimborsati.

Ora, ognuno di questi soggetti può presentare un programma, anche in collaborazione con gli altri, ammesso la scelta di un capofila. Comunque, si noti che il minimo di importo del progetto a carico dell’impresa non deve avere un valore inferiore a 3 milioni di euro.

Fondo per Imprese nella Transizione ecologica: ci sono programmi ammissibili e non ammissibili? Quali sono?

Abbiamo già anticipato quali devono essere gli obiettivi e i criteri dei vari progetti. Nello specifico, per essere ammessi nel progetto d’incentivi i programmi dovranno:

  • Avviarsi successivamente alla presentazione della domanda e comunque non altri 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • Realizzarsi nell’ambito di una o più unità locali nel territorio nazionale;
  • Prevedere spese e costi non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni;
  • La ricerca industriale e sviluppo sperimentale non dovrà durare più di 36 mesi e non meno di 12.

Infine, deve contribuire al perseguimento degli obiettivi di innovazione green tra cui:

  • Decarbonizzazione dell’economia;
  • Economia circolare;
  • Riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  • Rigenerazione urbana;
  • Turismo sostenibile;
  • Adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

——————————–

LEGGI ANCHE:

DNSH: clausole green nel piano PNRR

Addio alla plastica monouso

A scuola senza vaccinazione obbligatoria: reato?

In assenza di certificazione è penalmente rilevante portare i bambini senza vaccino a scuola

Sono i genitori a compiere un reato se portano i propri figli a scuola senza la vaccinazione obbligatoria per Legge. Comunque, il reato si compie non tanto per la scelta di non vaccinare ma per non rispettare il provvedimento. Quest’ultimo prevede la sospensione dalla frequenza scolastica in assenza della certificazione.

Dl Lorenzin sull’obbligatorietà vaccinale: se non si rispetta è illecito amministrativo

Innanzitutto, il caso coinvolge una coppia che decise di far frequentare alla figlia minore le lezioni da ottobre 2018 a giugno 2019.

In merito, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2885 accoglie il ricorso del Pubblico Ministero contro il proscioglimento del Gip. Effettivamente, non è per legge reato. Invece, se non si rispetta il Decreto Lorenzin (Dl 73/2017) sull’obbligatorietà vaccinale si incorre in un illecito amministrativo, non penale.

Invece, la situazione cambia nei casi d’urgenza e in occasione di epidemie in atto. Infatti, in base all’articolo 117 del Dlgs 112/1998 è legittimo emettere provvedimenti necessari e urgenti “di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale”.

A scuola senza vaccinazione obbligatoria: reato? Cosa si dice sul Principio di autodeterminazione

A tal proposito, il Giudice per le indagini preliminari richiamava anche il principio costituzionale dell’autodeterminazione in materia di salute. Nel caso in cui i genitori non provvedano alle vaccinazioni obbligatorie ai figli è il dirigente scolastico a dover segnalare la cosa all’Azienda Sanitaria. Da quel momento, inizierà un iter per il compimento della sanzione amministrativa e l’attivazione di controlli sul corretto esercizio della potestà genitoriale.

Quindi, come si anticipava non compete al Codice Penale (e in particolare, l’art. 650) la mancata vaccinazione, bensì la disobbedienza al provvedimento. Difatti, quest’ultimo è “legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente)”. Inoltre, il Dl Lorenzin subordina ai documenti d’attestazione l’accesso “ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie”.

Dunque, è del tutto irrilevante il richiamo al principio di autodeterminazione nelle scelte di salute. Così com’è inutile il riferimento all’inesistenza nell’ordinamento di un obbligo vaccinale penalmente sanzionato. In conclusione, sono per la Cassazione indiscutibili le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica. Queste ultime giustificano l’emissione dell’atto censurato, oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

In Tribunale con il Green Pass

Bambini e uso consapevole del digitale

Cambio di residenza: dal 1° Febbraio procedura online

Via al servizio cambio di residenza o dimora da ANPR per i comuni italiani

Dal 1° febbraio 2022 è attivo il servizio di cambio di residenza o dimora attraverso il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Tale servizio è valido per tutti quei comuni italiani che si individuano d’intesa con ANCI. Ora, siamo alla prima fase d’applicazione del servizio, che avrà una durata di due mesi circa. Poi, verrà esteso a ogni comune del territorio nazionale.

ANPR per cambio di residenza online dal 1° febbraio ad alcuni comuni interessati

Dunque, quali sono le novità e i rispettivi vantaggi del servizio? A chiarirlo è un comunicato del Ministero dell’Interno. Qui, di seguito elenchiamo i due punti principali:

  • Cambiare la residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune (o dall’estero se iscritti all’AIRE) a uno dei comuni d’interesse;
  • Cambio d’abitazione nell’ambito di uno dei comuni aderenti.

Procedimento per accedere al servizio di cambio di residenza o dimora online

Innanzitutto, per accedere al servizio è necessario essere in possesso delle credenziali di un’identità digitale fra queste:

Quindi, si raggiunge il sito dell’Anagrafe Nazionale. Poi, si procede con la compilazione della dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino.

I comuni interessati al momento dal progetto di cambio residenza o dimora online

Ebbene, ricordiamo che i comuni attualmente interessati sono supportati da Sogei e potranno gestire le dichiarazioni online:

  • Utilizzando l’applicazione web a disposizione da ANPR;
  • Attraverso i propri applicativi gestionali.

A questo punto, è normale domandarsi: il mio comune è già coinvolto nel servizio? Aderiscono alla prima applicazione le seguenti amministrazioni:

  • Alessandria;
  • Altamura;
  • Bagnacavallo;
  • Bari;
  • Bergamo;
  • Bologna;
  • Brescia;
  • Carbonia;
  • Castel San Pietro Terme;
  • Cesena;
  • Cuneo;
  • Firenze;
  • Forlì;
  • Laives;
  • Latina;
  • Lecco;
  • Lierna;
  • Livorno;
  • Oristano;
  • Pesaro;
  • Potenza;
  • Prato;
  • Rosignano Marittimo;
  • San Lazzaro di Savena;
  • San Severino Marche;
  • Teramo;
  • Trani;
  • Treia;
  • Trento;
  • Valsamoggia;
  • Venezia.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Se la domanda di condono edilizio viene respinta?

Residenza virtuale, cosa dice la legge?

Esiste il principio di uguaglianza in carcere?

Corte: diverso trattamento per diversi detenuti non lede il principio di uguaglianza

Il 25 gennaio la Corte Costituzionale pubblica la sentenza n. 20/2022 con la quale si esprime in merito al principio di uguaglianza in carcere. In particolare, ritiene che trattare i detenuti in maniera differente in base a come questi collaborano con la giustizia non leda a tale principio. Dunque, se un detenuto richiede un permesso premio ma non collabora con la giustizia avrà diverso trattamento rispetto a colui che non lo fa perché oggettivamente impossibilitato.

Permesso premio e distinzione tra detenuti senza ledere il principio di uguaglianza

La vicenda coinvolge il Magistrato di sorveglianza di Padova il quale solleva questioni di legittimità costituzionale con gli articoli:

In particolare, ci si chiede se i permessi premio possano concedersi a quei condannati che siano impossibilitati alla collaborazione. Indubbiamente, questo vale solo per quei detenuti per i quali si accerta l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Successivamente, il remittente si muove dal presupposto della sentenza n. 253 del 2019, della Corte Costituzionale. Qui, la giurisprudenza riconosce in tema di accesso al permesso premio l’esistenza di un doppio regime di giudizio per i diversi detenuti che non collaborano e sono condannati per reati ostativi.

Difatti, come si accennava ci si comporta in maniera diversa se il detenuto:

  • Non collabora per una scelta consapevole;
  • Manca di collaborare per impossibilità o inesigibilità della cooperazione con la giustizia.

In merito, il remittente sottolinea come l’atteggiamento soggettivo delle due tipologie di detenuti possa essere identico. Ma che, nel caso in cui il detenuto sia accertato come impossibile alla collaborazione potrebbe invece essere maggiormente pericoloso. In effetti, il condannato che volontariamente sceglie di rimanere in silenzio lo potrebbe fare in quanto preoccupato per la propria o altrui incolumità.

Detenuti diversi e principio di uguaglianza: non fondata la questione di illegittimità costituzionale

Precedentemente, il sistema condizionava l’accesso a tutti i benefici e alle misure dei permessi premio all’utile collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter dell’Ord. Penit. Effettivamente, si assumeva questa come unica condotta idonea a dimostrare l’intervenuta rescissione dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata.

In seguito, l’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. si dichiara costituzionalmente illegittimo. Questo perché non prevedeva che ai detenuti per i delitti ricordati potesse concedersi il beneficio in questione, anche in assenza di utile collaborazione con la giustizia.

Quindi, per poter presentare una richiesta di permesso premio, il soggetto condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno severe. Questo a seconda dei motivi per cui non ha collaborato con la giustizia:

  • Più rigide: se sceglie di non voler collaborare;
  • Meno rigide: se non collabora in quanto impossibilitato.

Ciò detto, i giudici delle leggi escludono che tale differenziazione determini una lesione del principio di uguaglianza. Infatti, è corretto distinguere colui che:

  • oggettivamente può ma soggettivamente non vuole collaborare;
  • soggettivamente vorrebbe ma oggettivamente non può collaborare.

Perciò, la Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. E inoltre, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

L’Italia è percepita come un Paese meno corrotto

Rimborso delle spese legali imputati assolti

L’Italia viaggia veloce. Internet a banda larga ovunque

Cosa prevede il piano Italia a 1 Giga? Diffusione della fibra nel Paese

Il piano Italia a 1 Giga ha il fine di sviluppare reti a banda ultra larga nelle zone del Paese in cui si registrano carenza d’investimenti in merito. Così, Infratel pubblica un bando il 15 gennaio scorso per la concessione di contributi pubblici per la diffusione della fibra in Italia. Ora, vediamo se anche col supporto del PNRR si riusciranno a colmare le diseguaglianze territoriali.

Infratel pubblica bando Italia a 1 Giga per diffusione banda ultralarga

È dal 2015 che si persegue la Strategia per la banda ultralarga con cui si intendeva colmare il gap infrastrutturale e di mercato. Inoltre, la Strategia vuole anche soddisfare gli obiettivi dell’Agenda Digitale UE 2020 che prevede un preciso obiettivo. Ossia, lo sviluppo di una connettività di almeno 30 megabit per secondo per tutta la popolazione.

Poi, tale obiettivo si traduce nella strategia italiana con la copertura di almeno l’85% della popolazione con una connettività maggiore a 100 megabit per secondo. Si tratta di un obiettivo in linea con la Comunicazione Gigabit Society del 2016. Questa prevede entro il 2025 connettività in fibra con capacità fino a 1 Gbps per i principali motori socioeconomici e per le imprese ad alta intensità digitale.

Inoltre, prevede una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e su tutti i principali assi di trasporto terrestre. Inoltre, l’accesso ad almeno 100 Mbps per tutte le famiglie europee quindi compresi i nuclei che vivono nelle zone rurali.

Infine, questi obiettivi si rivedono nel marzo del 2021 dalla Commissione con la comunicazione “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade”. Quest’ultima prevede per il 2030:

  • Connessioni gigabit per tutti;
  • 5G.

Al proposito, l’Italia punta in alto: prevede infatti di raggiungere una velocità di connessione delle reti fisse ad almeno 1 gigabit per secondo su tutto il territorio nazionale entro il 2026.

Il ruolo e valore del PNRR verso la trasformazione digitale dell’Italia

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si definiscono tra le altre cose le azioni che servono per raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale. Il fine è ottenere un mercato unico digitale europeo Gigabit Society e adempiere ai principi del Digital Compass. Complessivamente, sono 7 le azioni da attuare, delle cui due già in atto. Ovvero:

In aggiunta, questi gli altri Piani da attuarsi in futuro:

  • “Italia a 1 Giga”;
  • “Scuole connesse”;
  • “Italia 5G”;
  • “Sanità connessa”;
  • “Isole Minori”.

Nel merito del bando infratel con termine presentazione offerte al 16 marzo

Come si accennava in precedenza, il 15 gennaio Infratel pubblica un bando di assegno di contributi per un totale di 3,7 milioni di euro. Essi si suddividono in 15 lotti territoriali, tra le quali Sardegna, Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Umbria sono coloro che ne usufruiranno maggiormente. Il termine per presentare le offerte si fissa al prossimo 16 marzo.

L’attuazione del progetto di investimento inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si conclude entro il 30 giugno 2026. A questa deadline si aggiungono:

  • Serie di obiettivi semestrali;
  • Sistema di garanzie e penali in caso di mancata copertura dei civici e ritardo dei tempi di realizzazione dei lavori.

Invece, tra i criteri di assegnazione il bando individua i seguenti:

  • Offerta economica;
  • Caratteristiche delle reti che si vanno a impiegare;
  • Architettura e dimensionamento della rete;
  • Qualità dei piani di assunzione e formazione del personale e di gestione del progetto;
  • Impegni relativi a: inclusione, diversità di genere, persone con disabilità e sostegno a categorie svantaggiate.

Inoltre, chiunque voglia proporsi quando presenta l’offerta dovrà anche proporre un Progetto d’investimento che si articoli in:

  • Una parte tecnico-progettuale;
  • Una sezione economico-finanziaria.

Quest’ultima dovrà esplicitare:

  • I costi operativi;
  • Gli investimenti infrastrutturali;
  • I ricavi sulla base della penetrazione che si ipotizza per i servizi e i relativi costi di manutenzione.

La stipula della convenzione deve avvenire entro 15 giorni dall’aggiudicazione con conclusione a giugno 2026. Infine, secondo quanto scrive il bando chi si propone dovrà assumersi l’obbligo di offrire accesso in conformità con quanto si indica dagli Orientamenti e dalla delibera Agcom n. 406/21/CONS.

Linee Guida Agcom su accesso alle reti internet

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) comunica la delibera n. 406/21/CONS con cui adotta delle Linee Guida in merito. Nello specifico, esse indentificano le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultralarga destinatarie di contributi pubblici mediante il modello di intervento a incentivo.

In particolare, qui si definiscono:

  • L’insieme minimo di servizi di accesso wholesale all’infrastruttura di rete che i beneficiari del contributo pubblico devono offrire;
  • I relativi prezzi da applicare;
  • La procedura per l’approvazione del listino dei servizi offerti dall’aggiudicatario (Listino);
  • Modalità di applicazione del principio di non discriminazione.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Pirateria, quali sono le leggi?

Se la PEC finisce in spam?

Pirateria, quali sono le leggi?

Camera dei Deputati per nuove leggi di contrasto alla pirateria di internet

Attualmente, la Camera dei Deputati sta esaminando tre proposte di Legge sul rapporto tra le reti internet e i contenuti col diritto d’autore. Lo fa nelle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti e Comunicazioni e ha un obiettivo preciso. Ovvero, il contrasto ai fenomeni di pirateria digitale ancora in attivo colmando di conseguenza l’assenza di una posizione legislativa italiana nel merito.

Leggi contro la pirateria: quali sono e quali aggiunte si prevedono?

In realtà, esiste una normativa anche piuttosto sostanziosa nei riguardi della pirateria online. Di seguito, elenchiamo le disposizioni più importanti:

  • Il Regolamento per la promozione dell’offerta legale e la tutela del diritto d’autoreAgcom emana tale normativa con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, cui successivamente si integra la delibera n. 490/18/CONS. Qui, si prevedono delle procedure di contrasto alla fruizione illegale di opere col copyright in rete;
  • Le Linee Guida che Agcom promulga per rendere efficace il Regolamento di cui sopra si parlava. Con esse gli Operatori nazionali potevano agire in condizioni di certezza e collaborare nel modo migliore con l’Autorità ai fini di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti;
  • Direttiva 19/790/CE detta “Copyright”. Questa risponde all’esigenza di trovare un punto d’equilibrio tra le diverse istanze di tutti gli stakeholder;
  • Il D. lgs. N. 177 che recepisce la direttiva copyright nell’ordinamento italiano;
  • La Direttiva quadro dell’Unione Europea sul commercio elettronicodirettiva 2000/31/CE, recepita in Italia con d. lgs. 70/2003Si tratta del punto di partenza per qualsiasi discorso sulle regole della rete internet in Europa.

Il cambiamento che le proposte di legge comporterebbe nella lotta alla pirateria digitale

Con i risultati che eventualmente le proposte di Legge comporterebbero ve n’è una fondamentale. Ossia, il disegno di un sistema che riconosce ai titolari dei diritti il potere di stabilire cosa sia illecito nella circolazione dei contenuti online. Di conseguenza, si discendono gli obblighi degli Operatori di reti e servizi di accesso a internet.

Dunque, sono gli Operatori delle Telecomunicazioni che in questo contesto hanno un ruolo centrale per la lotta alla pirateria digitale. Questi dovranno disabilitare l’accesso ai siti che ospitano contenuti illeciti nell’immediato.

A tal proposito, è interessante anche notare come cambia lo stile e le motivazioni nel tempo dietro alla volontà di pirateria. Infatti, inizialmente si trattava di una comunità di utenti che lo faceva più che altro per svago. Invece, oggi esistono veri e propri soggetti che organizzano servizi illeciti con lo scopo di lucro.

Ora, si ritiene che la vera sconfitta della pirateria possa raggiungersi solo con un’azione corale da parte di tutti gli attori dell’ecosistema. Quindi, è necessario un approccio nuovo che crei un sistema in grado di scovare l’illecito così come chi lo commette. E dunque, non si tratterebbe solo di bloccare la circolazione dei contenuti online in violazione. Ma utilizzare le informazioni disponibili per arrivare ad individuare e arrestare l’attività di chi gestisce le piattaforme illegali.

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Parlamento UE approva il nuovo Regolamento sui Servizi Digitali

Privacy ai tempi della pandemia, cosa dice il Garante

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto