Cassazione | Recesso del collaboratore autonomo e prescrizione

Con l’ordinanza n. 13642 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della prescrizione del diritto del collaboratore autonomo di agire per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la relativa riammissione in servizio, in caso di recesso unilaterale del collaboratore o di cessazione naturale del rapporto.

Prescrizione ordinaria, non decadenza:

La Suprema Corte ha chiarito che, in tali ipotesi, l’azione del collaboratore autonomo è soggetta ai termini di prescrizione ordinaria e non al regime decadenziale previsto dall’art. 32, comma 3, lettera b), della legge n. 183/2010.

Quest’ultimo regime, infatti, si applica esclusivamente al caso di recesso del committente, non essendo estensibile alle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto avvenga per iniziativa del collaboratore o per la sua naturale scadenza.

Ratio della distinzione:

La ragione di questa distinzione risiede nel fatto che, in caso di recesso del collaboratore o di cessazione naturale del rapporto, non vi è un atto unilaterale del committente da parte del lavoratore. Di conseguenza, non sussistono le condizioni per l’applicazione del regime decadenziale, che è volto a tutelare il rapido accertamento della natura subordinata del rapporto in caso di recesso unilaterale datoriale.

Mancanza di un atto da contestare:

In tali ipotesi, infatti, manca un atto specifico del committente che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare. Il collaboratore autonomo, infatti, non ha subito un’imposizione unilaterale da parte del committente, ma ha semplicemente esercitato il proprio diritto di recedere dal rapporto o ha visto il rapporto cessare per scadenza naturale.

Conseguenze pratiche:

La distinzione operata dalla Corte di Cassazione ha conseguenze pratiche. In caso di recesso del collaboratore autonomo o di cessazione naturale del rapporto, il lavoratore avrà a disposizione un termine più lungo (la prescrizione ordinaria) per agire in giudizio per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la relativa riammissione in servizio.


LEGGI ANCHE:

Ordine degli Avvocati di Palermo: “Richiesta di rilascio immediato per Sonia Dahmani”

Avvocato sospeso non può difendersi da solo: serve un collega per impugnare la sospensione

Stretta di mano per contratti

Cassazione | La funzione duplice della caparra confirmatoria

Con l’ordinanza n. 13640 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito la duplice funzione della caparra confirmatoria, un istituto giuridico disciplinato dall’art. 1385 del codice civile.

1. Garanzia dell’esecuzione del contratto:

In primo luogo, la caparra confirmatoria assolve a una funzione di garanzia dell’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento di una delle parti, la parte adempiente può trattenere la caparra a titolo di risarcimento forfettario del danno subito. La caparra rappresenta quindi una sorta di “penale privata” che dissuade le parti dall’inadempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.

2. Facoltà di recesso:

Oltre alla funzione di garanzia, la caparra confirmatoria attribuisce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto. In tal caso, la caparra funge da indennizzo forfettario per il mancato adempimento dell’altra parte. La parte non inadempiente può quindi scegliere di recedere dal contratto e trattenere la caparra, senza bisogno di rivolgersi al giudice.

Tuttavia, la scelta di recedere non è obbligatoria. La parte non inadempiente può infatti decidere di non avvalersi della facoltà di recesso e di agire in giudizio per ottenere l’adempimento del contratto o la sua risoluzione, con il risarcimento del danno integrale. In questo caso, la caparra non potrà essere incamerata dalla parte adempiente e non potrà essere richiesta il suo raddoppio.


LEGGI ANCHE:

Un’importante risorsa per la salute degli avvocati

Giustizia, riforme Cartabia e Pnrr: calano i tempi dei processi e l’arretrato

disconoscimento copie fotostatistiche

Disconoscimento copie fotostatiche in giudizio: la Cassazione fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 13638 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito al disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio.

Modalità di disconoscimento:

La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il disconoscimento delle copie fotostatiche non sia soggetto a rigorosi formalismi, è comunque necessario che avvenga in modo chiaro e univoco per essere efficace. In particolare, la parte che intende contestare l’autenticità delle copie è tenuta a:

  • Specificare quale documento intende disconoscere;
  • Indicare le differenze concrete tra la copia e l’originale che ne minano la conformità.

Insufficienza di formule generiche:

L’utilizzo di formule generiche o di mere clausole di stile non è sufficiente per disconoscere le copie fotostatiche. La contestazione deve essere specifica e circostanziata, consentendo al giudice di valutare la fondatezza delle doglianze e l’effettiva sussistenza di difformità tra copia e originale.

Obbligo di motivazione:

La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato l’importanza della motivazione nella dichiarazione di disconoscimento. La parte che contesta le copie deve infatti fornire le ragioni che la inducono a ritenere le stesse non conformi all’originale.

Rilevanza ai fini probatori:

Il corretto disconoscimento delle copie fotostatiche assume rilevanza ai fini probatori del giudizio. Se la contestazione è efficace, le copie non potranno essere utilizzate come prova dal giudice.


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Arbitrato irrituale: impugnazione e limiti del sindacato di legittimità

Cassazione | Interruzione di gravidanza consensuale ma illecita: precisazioni e quadro normativo

arbitrato irrituale

Cassazione | Arbitrato irrituale: impugnazione e limiti del sindacato di legittimità

Con l’ordinanza n. 13628 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’impugnazione del lodo arbitrale irrituale, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità in materia.

Cos’è l’arbitrato irrituale:

L’arbitrato irrituale si configura come metodo alternativo di risoluzione delle controversie contrattuali, che prevede la devoluzione ad arbitri terzi del compito di trovare una soluzione amichevole, conciliativa o transattiva tra le parti in conflitto.

Natura e impugnazione del lodo:

La decisione degli arbitri, definita lodo arbitrale irrituale, assume natura negoziale, impegnando le parti a considerarla come espressione della propria volontà. In ragione di ciò, il lodo può essere impugnato ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., che disciplina i motivi di impugnazione specifici dei lodi arbitrali.

Contestazione sull’oggetto della controversia:

Nel caso in cui la contestazione riguardi l’oggetto stesso della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione di interpretazione della volontà dei mandanti. Tale questione viene risolta, analogamente a quanto avviene in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, con un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Insindacabilità del giudizio di merito:

L’apprezzamento del giudice di merito in materia di interpretazione della volontà negoziale è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato. La Suprema Corte, infatti, non può sindacare l’interpretazione fornita dal giudice di merito, se essa risulta coerente con gli elementi testuali e contestuali del negozio e sorretta da un’adeguata motivazione.


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Interruzione di gravidanza consensuale ma illecita: precisazioni e quadro normativo

Nordio: “La dignità dell’Avvocato in Costituzione”

interruzione gravidanza

Cassazione | Interruzione di gravidanza consensuale ma illecita: precisazioni e quadro normativo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 16 maggio 2024, ha affrontato il delicato caso di una donna che aveva interrotto la gravidanza in modo consensuale ma illecito, non ricorrendo le condizioni previste dalla legge 194/1978 sull’aborto.

La tutela di due soggetti deboli:

La Suprema Corte ha innanzitutto inquadrato la questione nel contesto normativo di riferimento, ovvero l’articolo 593-ter del codice penale che punisce l’interruzione di gravidanza non consensuale. Tale articolo è stato introdotto con il d.lgs. 1/2018, attuativo della delega in materia di aborto contenuta nella legge 103/2017.

L’analisi della Corte ha evidenziato che la norma tutela due soggetti deboli: la donna, in relazione alla sua integrità fisica e al suo diritto alla procreazione, e il nascituro.

Concorso nel reato:

Nel caso specifico, la donna aveva interrotto la gravidanza con il consenso del medico, seppur in assenza delle condizioni previste dalla legge 194/1978. La Cassazione ha quindi ritenuto la donna responsabile ai sensi dell’art. 593-ter c.p., in quanto ha concorso attivamente all’interruzione illecita della gravidanza.

Reato comune:

La Corte ha infine precisato che l’art. 593-ter c.p. configura un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”. Ciò significa che la responsabilità penale non grava esclusivamente sul medico che ha eseguito l’intervento, ma anche sulla donna che ha acconsentito all’interruzione illecita della gravidanza.


LEGGI ANCHE:

Nordio: “La dignità dell’Avvocato in Costituzione”

Cassazione | Difensore legittimamente impedito: quando ha diritto di conoscere la nuova data di udienza

nordio avvocato costituzione

Nordio: “La dignità dell’Avvocato in Costituzione”

Il Guardasigilli Carlo Nordio, durante il Festival della Giustizia, avvenuto il 17 maggio a Roma ed organizzato da Aiga, 4cLegal e Sole24Ore, ha dichiarato: «Vorrei annunciare una cosa che per noi costituisce uno step quasi epocale: la dignità della figura dell’avvocato entrerà in Costituzione. Come sapete è in corso di elaborazione una procedura in questo senso, ma una cosa è certa, la figura dell’avvocato avrà una menzione autonoma proprio come elemento strutturale della giurisdizione, come elemento essenziale e quindi con la stessa dignità degli altri soggetti».

«Il testo», prosegue Nordio, «sarà portato fra non molto in Consiglio dei ministri all’interno di una riforma costituzionale che contemplerà diversi aspetti».

Il ministro della Giustizia ritorna sul tema della separazione delle carriere: «La cosiddetta cultura della giurisdizione poggia su un tavolo di tre gambe: l’accusatore, il difensore, il giudice, e ci deve essere pari dignità formale e sostanziale tra i soggetti che sono tutti protagonisti della giurisdizione».

Dunque, «Quando sento parlare di cultura della giurisdizione che sarebbe vulnerata nel caso di separazione delle carriere rispondo sempre che non condivido questo concetto, come se la cultura della giurisdizione fosse limitata al pubblico ministero e al giudice, cioè al mondo della magistratura, ma la giurisdizione o viene intesa in senso latino come ius dicere e quindi spetta esclusivamente al giudice oppure è la dialettica processuale e quindi spetta pari dignità all’avvocato, al pubblico ministero e a chi deve giudicare».

Nordio ha affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’avvocatura: secondo il ministro, potrebbe «essere una difficoltà, ma può essere anche un’opportunità, che comporterà un cambiamento nella stessa struttura di studi di avvocati.  Come tutti gli strumenti dell’uomo, anche l’intelligenza artificiale è uno strumento neutrale in sé, per sé, non è né buono né cattivo, dipende dall’uso».

Il Guardasigilli prosegue il discorso parlando della lentezza della giustizia, dovuta soltanto alla burocrazia, che il governo cerca di «snellire. Entro il 2026, per la prima volta, almeno dal dopoguerra, colmeremo gli organici della magistratura, che sono al di sotto del 15%; sono in corso tre concorsi, altri due sono immediati. E questo sarà ovviamente foriero di un’accelerazione di quella giustizia i cui ritardi ci costano, come sapete, più di due punti di PIL».

Nordio ha «un’altissima considerazione della toga, quasi sacerdotale», e per questo «sono in discussione riforme dell’ordinamento costituzionale, a partire dall’ordinamento giudiziario, e poi la separazione delle carriere, il Consiglio superiore della magistratura, la riforma del cosiddetto premierato forte e non ultimo l’autonomia differenziata».

«E’ un momento delicato», specifica, «e importante per quello che può essere un passaggio epocale. Perché quando si tocca la Costituzione si parla del DNA del nostro paese».

Foglieni, invece, ricorda che «l’avvocatura non sta ferma perché stiamo riscrivendo la nuova legge professionale, l’obiettivo è quello di renderla al passo con i tempi, con la possibilità di esercitare la professione in un modo non più tradizionale ma in modo innovativo, soprattutto legato al tema della consulenza».


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Violenza psicologica sulla donna: l’impatto sui figli

Cassazione | Licenziamento durante il periodo di prova: cosa c’è da sapere?

cassazione conoscere data nuova udienza

Cassazione | Difensore legittimamente impedito: quando ha diritto di conoscere la nuova data di udienza

Cassazione fa chiarezza: avviso solo se non fissata nell’ordinanza di rinvio

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19564 del 16 maggio 2024, ha chiarito i casi in cui il difensore che ha ottenuto il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento ha diritto di essere informato della nuova data di udienza.

La regola generale:

Secondo la Cassazione, il difensore ha diritto di ricevere l’avviso di udienza solo se la nuova data non è già stata fissata nell’ordinanza di rinvio. In questo caso, infatti, la semplice lettura dell’ordinanza in udienza sostituisce la notifica dell’avviso, sia per l’imputato contumace che per il suo difensore impedito.

L’eccezione:

L’unica eccezione a questa regola è il caso del “rinvio a nuovo ruolo”, quando cioè la data del nuovo dibattimento non è fissata nell’ordinanza di rinvio. In questa ipotesi, il difensore ha diritto di ricevere un regolare avviso di udienza.

Casi in cui l’avviso non è necessario:

  • Rinvio ad udienza fissa: Se la nuova data di udienza è già fissata nell’ordinanza di rinvio, non è necessario notificare l’avviso al difensore. In questo caso, infatti, la lettura dell’ordinanza in udienza sostituisce la notifica, come già spiegato sopra.
  • Difensore di ufficio presente: Se in udienza è presente un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., l’omessa notifica al difensore di fiducia della nuova data di udienza non comporta alcuna nullità. Questo perché il difensore di ufficio nominao agisce in nome e per conto del difensore di fiducia impedito e tutela i suoi interessi nel processo.

Precisazioni:

La Cassazione precisa che la regola sopra esposta vale anche se il giudice ha comunque disposto la comunicazione della nuova data di udienza al difensore impedito. In questo caso, la comunicazione rimane valida, ma non è necessaria per la regolarità del processo.


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Violenza psicologica sulla donna: l’impatto sui figli

Cassazione | Licenziamento durante il periodo di prova: cosa c’è da sapere?

Forti, Nordio: “Il rientro, successo straordinario per l’Italia, ringrazio USA”

“È un giorno di gioia e di soddisfazione per l’intero Paese: il rientro in Italia di Chico Forti – atteso da anni – è innanzitutto un successo della Presidente Giorgia Meloni e uno straordinario traguardo politico e diplomatico, frutto di intensa e proficua collaborazione istituzionale a tutti i livelli.

Ringrazio in particolare l’Attorney general, Merrick Garland, e il Governatore della Florida, Ron De Santis: aver permesso al nostro concittadino di continuare a scontare la pena in Italia – e poter così riabbracciare l’anziana madre – è un importante segnale di amicizia e di fiducia verso il nostro Paese. Dimostra tutta l’autorevolezza di cui, in questo momento, il Governo italiano gode negli Stati Uniti.

Essenziali nell’accelerazione delle ultime procedure di consegna – che si sono perfezionate in tempi record dalla formalizzazione del consenso – sono stati anche i colloqui avvenuti a latere del G7 Giustizia la settimana scorsa a Venezia.

Si chiude così un dossier molto complesso, seguito con estrema cura dalle competenti articolazioni ministeriali che desidero ringraziare vivamente: la collaborazione – nel più rigoroso e doveroso riserbo – tra tutte le istituzioni ha consentito il rientro a casa, finalmente, di Chico Forti”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta il rientro in Italia di Forti nella giornata di ieri.


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Violenza psicologica sulla donna: l’impatto sui figli

Cassazione | Licenziamento durante il periodo di prova: cosa c’è da sapere?

 

violenza psicologica donna figli

Cassazione | Violenza psicologica sulla donna: l’impatto sui figli

La violenza psicologica sulla donna, che si manifesta attraverso comportamenti come lo screditamento, le umiliazioni e la limitazione della libertà, ha un impatto devastante non solo sulla donna stessa, ma anche sui suoi figli.

🔹La giurisprudenza italiana è ormai consolidata nel riconoscere la gravità di questo tipo di violenza e i suoi effetti negativi sui minori.

👉Come sottolineato dalla Cassazione, vivere con un padre che maltratta la madre, anche solo moralmente, produce danni profondi allo sviluppo psichico del bambino e ostacola la sua sana crescita.

🔹In particolare, i figli di madri vittime di violenza psicologica possono:

  • Interiorizzare e normalizzare i modelli di comportamento diseducativi del padre.
  • Svalutare la figura materna.
  • Sviluppare bassa autostima e senso di inadeguatezza.
  • Avere difficoltà a formare relazioni sane.
  • Essere più a rischio di sviluppare disturbi d’ansia, depressione e comportamenti antisociali.
  • È importante sottolineare che la violenza psicologica sulla donna non è sempre esplicita.

🔹Spesso si manifesta attraverso comportamenti subdoli e manipolativi, come:

  • Insulti e umiliazioni.
  • Controllo ossessivo.
  • Isolamento sociale.
  • Minacce e intimidazioni.

(Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 19115 del 14 maggio 2024)


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Licenziamento durante il periodo di prova: cosa c’è da sapere?

Cassazione | Il delitto di minaccia: elementi costitutivi e configurabilità

licenziamento periodo di prova

Cassazione | Licenziamento durante il periodo di prova: cosa c’è da sapere?

🖋Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il lavoratore durante o alla fine del periodo di prova senza dover fornire una specifica motivazione. Questo perché il licenziamento durante il periodo di prova è considerato un atto discrezionale.

👉Tuttavia, il lavoratore licenziato può comunque impugnare il licenziamento in tribunale, lamentandone l’invalidità.

Per ottenere una sentenza favorevole, il lavoratore deve dimostrare che il licenziamento è stato nullo o illecito.

🔹Casi di nullità del licenziamento:

  • Il licenziamento è nullo se il periodo di prova non è stato regolarmente pattuito nel contratto di lavoro.
  • Il licenziamento è nullo se è stato intimato durante una malattia o un infortunio del lavoratore.
  • Il licenziamento è nullo se è stato discriminatorio (ad esempio, basato su razza, sesso, religione, idee politiche, ecc.).

🔹Casi di illecito del licenziamento:

  • Il licenziamento è illecito se è stato revocato dal datore di lavoro e poi nuovamente intimato.
  • Il licenziamento è illecito se è stato ritorsivo, cioè se è stato intimato per punire il lavoratore per aver esercitato un suo diritto (ad esempio, il diritto di sciopero).
  • Il licenziamento è illecito se è stato abusivo, cioè se è stato intimato per un motivo illecito o inesistente.

🔹Onere della prova:

Spetta al lavoratore licenziato l’onere di provare in giudizio che il licenziamento è stato nullo o illecito.

Il datore di lavoro, invece, non ha l’obbligo di dimostrare la fondatezza del licenziamento.

 (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 13514 del 15 maggio 2024)


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Il delitto di minaccia: elementi costitutivi e configurabilità

Cassazione, la valutazione della credibilità del racconto del cittadino straniero

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto