La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 16 maggio 2024, ha affrontato il delicato caso di una donna che aveva interrotto la gravidanza in modo consensuale ma illecito, non ricorrendo le condizioni previste dalla legge 194/1978 sull’aborto.
La tutela di due soggetti deboli:
La Suprema Corte ha innanzitutto inquadrato la questione nel contesto normativo di riferimento, ovvero l’articolo 593-ter del codice penale che punisce l’interruzione di gravidanza non consensuale. Tale articolo è stato introdotto con il d.lgs. 1/2018, attuativo della delega in materia di aborto contenuta nella legge 103/2017.
L’analisi della Corte ha evidenziato che la norma tutela due soggetti deboli: la donna, in relazione alla sua integrità fisica e al suo diritto alla procreazione, e il nascituro.
Concorso nel reato:
Nel caso specifico, la donna aveva interrotto la gravidanza con il consenso del medico, seppur in assenza delle condizioni previste dalla legge 194/1978. La Cassazione ha quindi ritenuto la donna responsabile ai sensi dell’art. 593-ter c.p., in quanto ha concorso attivamente all’interruzione illecita della gravidanza.
Reato comune:
La Corte ha infine precisato che l’art. 593-ter c.p. configura un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”. Ciò significa che la responsabilità penale non grava esclusivamente sul medico che ha eseguito l’intervento, ma anche sulla donna che ha acconsentito all’interruzione illecita della gravidanza.
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