Con l’ordinanza n. 13640 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito la duplice funzione della caparra confirmatoria, un istituto giuridico disciplinato dall’art. 1385 del codice civile.
1. Garanzia dell’esecuzione del contratto:
In primo luogo, la caparra confirmatoria assolve a una funzione di garanzia dell’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento di una delle parti, la parte adempiente può trattenere la caparra a titolo di risarcimento forfettario del danno subito. La caparra rappresenta quindi una sorta di “penale privata” che dissuade le parti dall’inadempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.
2. Facoltà di recesso:
Oltre alla funzione di garanzia, la caparra confirmatoria attribuisce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto. In tal caso, la caparra funge da indennizzo forfettario per il mancato adempimento dell’altra parte. La parte non inadempiente può quindi scegliere di recedere dal contratto e trattenere la caparra, senza bisogno di rivolgersi al giudice.
Tuttavia, la scelta di recedere non è obbligatoria. La parte non inadempiente può infatti decidere di non avvalersi della facoltà di recesso e di agire in giudizio per ottenere l’adempimento del contratto o la sua risoluzione, con il risarcimento del danno integrale. In questo caso, la caparra non potrà essere incamerata dalla parte adempiente e non potrà essere richiesta il suo raddoppio.
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