delitto di minaccia

Cassazione | Il delitto di minaccia: elementi costitutivi e configurabilità

Il delitto di minaccia è un reato previsto dall’art. 612 del codice penale che si verifica quando una persona minaccia un’altra di cagionarle un male ingiusto, allo scopo di intimidirla.

🔹Per la configurabilità del reato sono necessari i seguenti elementi:

  1. Condotta minatoria: l’agente deve porre in essere una condotta che sia idonea ad intimidire la vittima. Ciò significa che la condotta deve essere in grado di suscitare nella vittima un reale timore di subire un male ingiusto. La condotta minatoria può essere verbale, scritta o gestuale.
  2. Male ingiusto: il male minacciato deve essere ingiusto, cioè non deve essere giustificato da alcuna ragione legittima. Ad esempio, non è ingiusto minacciare di denunciare un reato.
  3. Scopo di intimidire: l’agente deve avere l’intento di intimidire la vittima. Non è sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a intimidire; è necessario che l’agente abbia voluto questo risultato.
  4. Evento di pericolo: il reato si perfeziona con la semplice messa in atto della condotta minatoria. Non è necessario che la vittima sia effettivamente intimorita. È sufficiente che la condotta sia in grado di suscitare un reale timore di subire un male ingiusto.
  5. Mancanza di requisiti di procedibilità: il delitto di minaccia è procedibile d’ufficio, a querela della persona offesa o a richiesta del Pubblico Ministero se commesso in relazione a taluni delitti (ad esempio, violenza privata, estorsione).

🔹 Esempio di minaccia:

Tizio minaccia Caio di picchiarlo se non gli restituisce i soldi che gli ha prestato.

In questo caso, tutti gli elementi del delitto di minaccia sono presenti:

Tizio ha posto in essere una condotta minatoria (la minaccia di picchiare Caio).

Il male minacciato è ingiusto (essere picchiati è un male ingiusto).

Tizio ha agito con lo scopo di intimidire Caio.

La condotta minatoria è idonea a suscitare un reale timore in Caio.

Il reato si è perfezionato con la semplice minaccia di Tizio.

(Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 19196 del 15 maggio 2024)


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Cassazione, la valutazione della credibilità del racconto del cittadino straniero

Valutare la credibilità della testimonianza di un cittadino straniero è un aspetto fondamentale dei procedimenti di immigrazione e di altre questioni legali che coinvolgono persone non cittadine. Questa valutazione ricade sotto la competenza del giudice di merito, che deve valutare attentamente la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni del richiedente.

  • Quadro giuridico

La valutazione della credibilità è guidata dall’articolo 3, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 251 del 2007. Questa disposizione impone al giudice di considerare i seguenti fattori:

Coerenza interna: Le dichiarazioni del richiedente devono essere coerenti tra loro e con qualsiasi altra prova rilevante.

Coerenza esterna: Le dichiarazioni del richiedente devono essere coerenti con fatti e circostanze accertati.

Plausibilità: Le dichiarazioni del richiedente devono essere credibili e verosimili alla luce delle circostanze.

  • Revisione da parte della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, la più alta corte d’appello italiana, può riesaminare la valutazione della credibilità del giudice di primo grado solo in casi limitati. I motivi di revisione sono delineati dall’articolo 360, comma 1, n. 5 del codice di procedura civile italiano:

Omissione di esame di un fatto decisivo: Il tribunale non ha tenuto conto di un fatto cruciale per la decisione e contestato dalle parti.

Mancanza assoluta di motivazione: La motivazione della sentenza è completamente assente o inesistente.

Motivazione apparente: La motivazione della sentenza è superficiale o pretestuosa.

Motivazione perplessa e oggettivamente incomprensibile: Il ragionamento della corte è illogico e impossibile da comprendere.

  • Limiti della revisione

È importante sottolineare che la Corte di Cassazione non può riesaminare la mera insufficienza della motivazione del giudice. Inoltre, la corte non può prendere in considerazione interpretazioni alternative delle dichiarazioni del richiedente, poiché ciò violerebbe la competenza esclusiva del giudice di primo grado di valutare la credibilità.

(Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 13049 del 13 maggio 2024)


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Lavoro autonomo occasionale: iscrizione alla Gestione Separata Inps obbligatoria per professionisti con redditi superiori a 5.000 euro

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, l’iscrizione alla Gestione Separata Inps è obbligatoria per i professionisti iscritti ad albo o elenco che esercitano la loro attività in modo abituale, anche se non esclusivo, e che generano un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di previdenza di riferimento.

Inoltre, la sentenza stabilisce che anche i professionisti che svolgono un’attività di lavoro autonomo occasionale sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata Inps se il loro reddito supera la soglia di 5.000 euro.

La pronuncia della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11535 del 30 aprile 2024, chiarisce dunque i requisiti per l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, ponendo fine a un’incertezza normativa.

In pratica, tutti i professionisti che esercitano la propria attività in modo abituale, anche se non esclusivo, e che generano un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di previdenza di riferimento, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps.

Inoltre, anche i professionisti che svolgono un’attività di lavoro autonomo occasionale devono iscriversi alla Gestione Separata Inps se il loro reddito derivante da tale attività supera la soglia di 5.000 euro.


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Il Consiglio Nazionale Forense ha fatto chiarezza: la cancellazione dall’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato può avvenire solo a seguito di una sanzione definitiva ed esecutiva.

Nessuna cancellazione per sanzioni non ancora esecutive

Un avvocato non può essere cancellato dall’elenco per il gratuito patrocinio se la sanzione che ha ricevuto non è ancora esecutiva. Questo è quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 8 del 19 aprile 2024 (pubblicato il 2 maggio sul sito del Codice deontologico), in risposta a un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

La risposta del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la cancellazione dall’elenco può avvenire solo in caso di sanzioni definitive ed esecutive. Questo perché la cancellazione rappresenta una misura punitiva che deve essere adottata solo quando la colpevolezza dell’avvocato è stata accertata in modo definitivo e non può più essere messa in discussione.

Tutela del diritto di difesa

La tutela del diritto di difesa è un principio fondamentale. Per questo motivo, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno precisare che un avvocato non può essere privato del suo diritto di difendere i cittadini meno abbienti solo perché ha ricevuto una sanzione non ancora esecutiva.


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Carceri, domani ministro Nordio a Biella con Zegna

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È stata approvata all’unanimità la nuova legge contro bullismo e cyberbullismo, che prevede vari mezzi per il contrasto e per la prevenzione di questi fenomeni, insistendo, in particolar modo, sulla sensibilizzazione e sull’educazione.

Il 20 gennaio sarà la Giornata del rispetto, in onore di Willy Monteiro, per promuovere la non violenza. Le scuole dovranno effettuare attività di sensibilizzazione in merito, e dovranno adottare un codice di prevenzione contro cyberbullismo e bullismo, con l’adozione di un servizio di supporto psicologico.

I dirigenti scolastici dovranno informare i genitori se avvengono episodi di bullismo, mettendo in atto le linee guida ministeriali. Dovranno essere istituiti appositi percorsi di mediazione, così come interventi di tipo educativo affinché vengano affrontati e risolti i conflitti.

Nel provvedimento troviamo misure rieducative destinate ai minori che compiono atti di bullismo, come mediazione e progetti educativi da parte dei servizi sociali. Nelle situazioni più gravi sarà il tribunale a decidere se affidare temporaneamente il minore ad una comunità educativa.

Sarà implementato anche il numero di emergenza 114, che si occupa di segnalazioni di casi di bullismo (fisico e online).

Dichiara Daniela Dondi, deputata FdI: «Le nuove generazioni presentano fragilità che possono essere terreno fertile per azioni violente. Non sono soli: è un tema che non ci lascia indifferenti».


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Roma, 16 maggio 2024. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà domani, alle ore 15, alla Casa circondariale di Biella.

Il guardasigilli, accompagnato da Ermenegildo Zegna, presidente e amministratore delegato dell’omonimo Gruppo, visiterà il laboratorio di sartoria industriale creato all’interno dell’istituto grazie a un accordo sottoscritto nel 2016 dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la divisione manufatturiera del Gruppo Ermenegildo Zegna, con l’obiettivo di formare i detenuti nelle tecniche di confezionamento di uniformi ordinarie per il personale di Polizia penitenziaria.

Alla visita, che si svolge alla vigilia del rinnovo del protocollo d’intesa, interverranno anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il vice capo del Dap Lina Di Domenico.


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Un’importante risorsa per la salute degli avvocati

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Separazione: valido il patto sulla suddivisione delle spese tramite mail

L’accordo per le spese per sostenere famiglia e figli è valido se preso via mail dai coniugi. La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso di un ex marito che si era visto respingere la richiesta di rimborso di parte della quota sostenuta per la famiglia.

Tramite mail la coppia aveva stabilito che il marito aveva il 60% degli esborsi a carico, mentre la moglie il 40%. Il giudice di pace e il Tribunale non avevano approvato il diritto del ricorrente a riavere indietro le somme pagate in eccesso rispetto quanto pattuito.

Il Tribunale aveva rifiutato la richiesta poiché le spese sarebbero state sostenute nel periodo precedente alla separazione, «nell’ambito della convivenza coniugale per i bisogni della famiglia, ex articolo 143 del Codice Civile, per cui esse non erano ripartibili pro-quota, anche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quella naturale».

Tuttavia, il ricorrente vince l’ultimo grado di giudizio. Secondo la Cassazione, tutto quello che è stato concordato tramite mail circa la suddivisione delle spese risulta vincolante.

Per i giudici di legittimità ormai è superata la concezione «che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori».

Il Tribunale avrebbe sbagliato nel considerare il “patto” tramite mail circa la suddivisione delle spese per la famiglia non vincolante. Di conseguenza, tale errore coinvolge anche la restituzione del denaro all’ex marito, che si era fatto carico di tutte le spese, considerandole come «espressione della solidarietà familiare, in adempimento dell’obbligo di contribuzione».

Secondo il Tribunale le mail che si erano scambiati i coniugi era soltanto un’organizzazione quotidiana delle spese della famiglia, mentre per la Cassazione, tale interpretazione entra in contrasto «con le risultanze documentali che evidenziano l’esistenza dell’accordo tra i coniugi, raggiunto con le e-mail esaminate dai giudici di merito, e riguardando inequivocabilmente la ripartizione delle spese tra i detti coniugi, nel periodo da marzo a settembre 2018 (anteriormente alla separazione) prevedendo, in particolare, la suddivisione delle spese dell’abitazione e del mantenimento del figlio minore (nato nel 2016) nelle proporzioni del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie».

Il principio generale secondo il quale, in seguito alla separazione non si può procedere con il rimborso per le spese sostenute, può essere derogato «tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale», e dunque tramite mail.


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Un’importante risorsa per la salute degli avvocati

Ordine degli Avvocati di Palermo: “Richiesta di rilascio immediato per Sonia Dahmani”

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Un’importante risorsa per la salute degli avvocati

In un recente post social, l’avv. Cosimo Matteucci -noto attivista di politica forense- ha evidenziato un’opportunità preziosa per tutti i colleghi iscritti a Cassa Forense desiderosi di prendersi cura della propria salute senza alcun esborso immediato.

Attraverso il sito web www.unisalute.it, ogni iscritto alla Cassa Forense ha la possibilità di prenotare esami di base presso centri convenzionati, indipendentemente dalla regolarità contributiva. Questa iniziativa, denominata “pacchetto prevenzione”, offre un’opportunità concreta per monitorare la propria salute in modo proattivo e preventivo.

L’invito di Matteucci è chiaro: incoraggiare tutti i colleghi a prendere in considerazione questa opportunità.

Inoltre, sottolinea che molti dei test più cruciali offerti dal pacchetto sono destinati a coloro che hanno superato i 50 anni, come la mammografia, la ricerca del sangue occulto nelle feci, l’ecografia mammaria, gli esami della prostata per gli uomini e l’ecodoppler dei tronchi aortici. Tuttavia, è disponibile anche un pacchetto completo di analisi del sangue, delle urine e un ecocardiogramma per tutti gli altri.


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Ordine degli Avvocati di Palermo: “Richiesta di rilascio immediato per Sonia Dahmani”

L’Ordine degli Avvocati di Palermo si è pronunciato a proposito dell’arresto della collega Sonia Dahmani, avvenuto all’interno dei locali dell’Ordine degli Avvocati a Tunisi.

Le circostanze che hanno portato all’incarcerazione di Dahmani sollevano serie preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civili. È emerso chiaramente che l’arresto è avvenuto in seguito all’esercizio del legittimo diritto di espressione da parte dell’avvocata, il cui impegno nella tutela dei diritti umani è noto.

Questa vicenda – scrive l’Ordine palermitano in una nota – mina anche la fiducia nella giustizia e nei principi democratici della Tunisia, così come nei rapporti di cooperazione consolidati nel tempo tra la comunità Forense italiana e tunisina.

In risposta a questo grave evento, l’Ordine degli Avvocati di Palermo desidera esprimere la propria indignazione e solidarietà nei confronti di Sonia Dahmani e di tutta la comunità legale del suo Paese. Al contempo, si sottolinea l’importanza fondamentale del rispetto dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a cui la Tunisia ha aderito.

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo sollecita le autorità tunisine affinché procedano con il rilascio immediato dell’avvocata Sonia Dahmani e garantiscano il rispetto dei suoi diritti legali. Questa richiesta è stata comunicata ufficialmente al Consiglio Nazionale Forense, all’Ordine degli Avvocati della Tunisia, al Consolato della Repubblica Tunisina di Palermo, nonché all’Ambasciata della Tunisia.

Inoltre, l’appello è stato rivolto anche al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla Federazione degli Ordini d’Europa (FBE) e alla Presidenza della Commissione Europea, affinché siano sensibili a questa situazione e possano contribuire a una soluzione rapida e rispettosa dei diritti umani.


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Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce: un avvocato sospeso non ha lo jus postulandi e non può presentare autonomamente un ricorso contro la sospensione. Per impugnare il provvedimento, deve avvalersi di un altro difensore abilitato.

Sospensione e perdita del diritto di difendersi

Secondo la sentenza n. 50/2024 del Consiglio Nazionale Forense, un avvocato a cui è stata sospesa l’attività professionale non ha la facoltà di presentare autonomamente un ricorso contro tale provvedimento. La sospensione, infatti, comporta la temporanea perdita dello jus postulandi, ovvero il diritto di stare in giudizio per conto di altri.

Un collega per impugnare

Per tutelare i propri diritti, l’avvocato sospeso deve quindi nominare un difensore abilitato che presenti il ricorso per suo conto. Questo difensore, munito di procura speciale, potrà agire nelle opportune sedi per contestare la sospensione e far valere le ragioni del proprio assistito.

Il caso del CNF

La sentenza del CNF è stata emessa in seguito al ricorso presentato da un avvocato che era stato sospeso dall’esercizio della professione. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di sospensione autonomamente, senza avvalersi di un difensore. Il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l’avvocato non aveva lo jus postulandi necessario per presentare l’impugnazione.


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