Con l’ordinanza n. 13638 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito al disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio.
Modalità di disconoscimento:
La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il disconoscimento delle copie fotostatiche non sia soggetto a rigorosi formalismi, è comunque necessario che avvenga in modo chiaro e univoco per essere efficace. In particolare, la parte che intende contestare l’autenticità delle copie è tenuta a:
- Specificare quale documento intende disconoscere;
- Indicare le differenze concrete tra la copia e l’originale che ne minano la conformità.
Insufficienza di formule generiche:
L’utilizzo di formule generiche o di mere clausole di stile non è sufficiente per disconoscere le copie fotostatiche. La contestazione deve essere specifica e circostanziata, consentendo al giudice di valutare la fondatezza delle doglianze e l’effettiva sussistenza di difformità tra copia e originale.
Obbligo di motivazione:
La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato l’importanza della motivazione nella dichiarazione di disconoscimento. La parte che contesta le copie deve infatti fornire le ragioni che la inducono a ritenere le stesse non conformi all’originale.
Rilevanza ai fini probatori:
Il corretto disconoscimento delle copie fotostatiche assume rilevanza ai fini probatori del giudizio. Se la contestazione è efficace, le copie non potranno essere utilizzate come prova dal giudice.
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