La responsabilità disciplinare dell’avvocato non può nascere da un racconto unilaterale. Con la sentenza n. 28 del 27 febbraio 2025, il Consiglio nazionale forense fissa un principio netto: la sanzione non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni del cliente che espone i fatti — o di qualsiasi soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda — senza un’analisi complessiva e approfondita di tutte le prove raccolte.
Il caso: dalla censura al ricorso
La vicenda muove dal Piemonte, dove il Consiglio distrettuale di disciplina aveva irrogato all’incolpato la sanzione della censura per non aver consegnato al cliente alcuni documenti relativi alla causa, nonostante le richieste. L’avvocato ha impugnato la decisione lamentando l’assenza di un supporto probatorio adeguato a reggere l’addebito.
La decisione del CNF
Il CNF accoglie l’impostazione garantista: le sole dichiarazioni dell’esponente (o di altri soggetti coinvolti e interessati) non sono sufficienti a fondare la responsabilità. Il giudice disciplinare ha l’onere di compiere una valutazione equilibrata e integrata dei mezzi di prova, confrontando dichiarazioni, atti, riscontri documentali e ogni altra risultanza procedimentale. Solo all’esito di questo vaglio complessivo può pronunciare una condanna.
Il principio di equilibrio tra tutela e sanzione
La pronuncia cerca un punto di equilibrio tra due esigenze: proteggere i diritti di difesa dell’incolpato e, insieme, assicurare l’effettività delle regole deontologiche. Affidare la sanzione alla mera parola di chi ha un vantaggio dall’esito del procedimento, avverte il CNF, rischia di comprimere indebitamente le garanzie difensive e di indebolire la stessa credibilità dell’azione disciplinare.
Le ricadute pratiche
Per gli organi giudicanti, il messaggio è chiaro: servono riscontri oggettivi, coerenza logica del quadro probatorio e una motivazione che dia conto dell’intero insieme delle risultanze. Per gli avvocati e per i clienti, la decisione ribadisce la centralità della tracciabilità dei rapporti (richieste, risposte, consegna di atti) e l’importanza di formalizzare per iscritto passaggi chiave dell’incarico professionale.
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