Le persone single potranno adottare minori stranieri in stato di abbandono. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 33, depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude i single dalla possibilità di adottare un minore residente all’estero.
La Consulta ha ritenuto che tale limitazione contrasti con i principi fondamentali della Costituzione, in particolare con gli articoli 2 e 117, primo comma, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La norma censurata, infatti, comprimeva in maniera eccessiva il diritto dell’aspirante genitore a rendersi disponibile per un istituto fondato sulla solidarietà sociale e volto alla tutela del minore.
Il diritto a una famiglia e la valutazione caso per caso
La Corte ha sottolineato che l’interesse a diventare genitori, pur non costituendo un diritto assoluto all’adozione, rientra nell’ambito della libertà di autodeterminazione della persona. Tale interesse deve essere considerato accanto alla tutela primaria del minore e alla necessità di assicurargli un ambiente stabile e armonioso.
I giudici costituzionali hanno quindi stabilito che le persone singole non possono essere escluse in via generale dall’adozione internazionale, ritenendole in astratto idonee a garantire la crescita equilibrata di un minore. Spetterà comunque ai tribunali valutare caso per caso l’idoneità affettiva del richiedente, la sua capacità di educare, istruire e mantenere il bambino, tenendo conto anche della sua rete familiare e di sostegno.
Una decisione che tutela i minori
Nella pronuncia, la Corte ha anche messo in luce il mutato contesto giuridico e sociale, caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione. Il divieto assoluto per i single, si legge nella sentenza, rischiava di “riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”.
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