Cassa Forense, disponibili i moduli di pagamento per i contributi minimi 2025

A partire dal 4 febbraio 2025, gli avvocati possono generare e stampare i moduli di pagamento per le prime tre rate dei contributi minimi 2025. Lo ha reso noto la Cassa Forense, invitando gli iscritti ad accedere alla propria area riservata sul sito dell’ente utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico.

La prima scadenza è imminente: il termine per il pagamento della prima rata è fissato al 28 febbraio 2025, seguito dalle successive date del 30 aprile e del 30 giugno. La quarta e ultima rata, in scadenza il 30 settembre 2025, includerà anche il contributo di maternità.

Le tariffe sono calcolate sulla base della contribuzione minima soggettiva e integrativa stabilita dal nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025.


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Prescrizione disciplinare per gli avvocati: il limite resta 7 anni e mezzo

Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, l’azione si prescrive sempre entro sette anni e mezzo. A ribadirlo è la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2313/2025, accogliendo il ricorso di un legale che era stato sospeso per due mesi dall’esercizio della professione forense.

Il caso: sospensione e ricorso in Cassazione

Il professionista era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino per presunte violazioni del Codice deontologico forense, tra cui negligenza nell’adempimento del mandato e mancata informazione ai clienti. Il procedimento si era concluso con la sospensione, ma l’avvocato ha impugnato la decisione sostenendo che l’azione disciplinare fosse ormai prescritta.

L’articolo 56 della legge 247/2012 stabilisce infatti che la prescrizione per l’azione disciplinare è di sei anni, con possibilità di proroga fino a un massimo di un quarto in caso di interruzione, portando il termine complessivo a sette anni e mezzo. Nel caso in esame, essendo trascorso un periodo superiore, l’azione disciplinare doveva ritenersi estinta.

La decisione delle Sezioni Unite

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha confermato che la prescrizione nei procedimenti disciplinari forensi segue criteri di natura penalistica. A differenza della disciplina precedente, di stampo civilistico, in cui ogni interruzione faceva ripartire il termine, la nuova normativa prevede che il periodo massimo non possa mai superare i sette anni e sei mesi.

Nel caso specifico, essendo trascorso questo termine per tutti i capi d’accusa, l’azione disciplinare è stata dichiarata prescritta, con conseguente annullamento della sanzione.

Le spese processuali compensate

Un ultimo aspetto evidenziato dalla Corte riguarda la sopravvenuta maturazione della prescrizione durante il giudizio di Cassazione, che ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.


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Avvocati e pubblicità: il nome del cliente resta riservato

Un avvocato non può divulgare il nome dei propri clienti per fini promozionali, nemmeno riprendendo articoli di stampa che già contengano l’informazione. A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense (CNF) con la sentenza n. 294 del 5 luglio 2024, che ha confermato la sanzione dell’avvertimento inflitta a un professionista per aver violato il codice deontologico forense.

Il caso: autocelebrazione e sanzione disciplinare

Il legale in questione aveva pubblicato sul proprio sito web e nella newsletter dello studio un articolo di stampa che riportava il suo ruolo in una complessa acquisizione societaria, indicando anche il nome del cliente assistito. La comunicazione, dai toni enfatici e promozionali, è stata segnalata anonimamente al Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ha avviato un procedimento disciplinare e inflitto la sanzione.

A nulla sono valse le difese dell’avvocato, secondo cui non vi sarebbe stata violazione dell’art. 35, comma 8, del Codice Deontologico Forense (CDF), poiché l’informazione era già di pubblico dominio. Il CNF ha rigettato questa tesi, chiarendo che il divieto non può essere aggirato tramite la riproduzione di notizie di terzi, se lo scopo è l’auto-promozione.

Il divieto deontologico e la sua ratio

L’art. 35, comma 8, CDF stabilisce che l’avvocato non può divulgare il nome dei clienti, neppure con il loro consenso. La norma tutela due principi fondamentali:

  • La riservatezza e il decoro professionale: il nome del cliente potrebbe rivelare informazioni sensibili sulla sua situazione legale, esponendolo a strumentalizzazioni.
  • L’indipendenza dell’avvocato: il professionista deve mantenere una posizione super partes, evitando di sfruttare i propri assistiti per fini pubblicitari.

Il CNF ha ribadito che la professione forense ha una valenza pubblicistica e non può essere equiparata a un’attività commerciale, dove la promozione del brand è la norma.

La decisione del CNF: confermata la sanzione

Confermando l’avvertimento, il CNF ha evidenziato che la violazione del divieto deontologico si realizza anche quando l’avvocato riproduce notizie già pubblicate, se lo fa con finalità promozionali. Un principio che riafferma l’importanza della discrezione nella professione legale e il rispetto delle regole di condotta stabilite dall’ordinamento forense.


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Stretta sulle importazioni di basso valore: la Commissione UE rafforza i controlli sul commercio elettronico

La Commissione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per affrontare i rischi derivanti dalle importazioni di basso valore vendute tramite rivenditori online e marketplace di paesi terzi. L’iniziativa, contenuta nella comunicazione “Un pacchetto completo di strumenti dell’UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile”, mira a rafforzare i controlli doganali e a tutelare la concorrenza leale tra le imprese europee.

Secondo i dati della Commissione, nel 2024 sono stati registrati circa 4,6 miliardi di spedizioni di basso valore – pacchi dal valore inferiore ai 150 euro – con un incremento esponenziale rispetto agli anni precedenti. Molti di questi prodotti non rispettano la normativa europea, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei consumatori e sull’impatto ambientale delle spedizioni di massa. Inoltre, i venditori europei, vincolati da standard rigorosi, rischiano di subire una concorrenza sleale da parte di operatori che non rispettano le regole del mercato unico.

Le misure proposte: controlli e sanzioni più severe

Il piano della Commissione prevede diversi interventi chiave:

  • Riforma doganale: si propone l’eliminazione dell’esenzione dai dazi per le spedizioni sotto i 150 euro e il rafforzamento dei controlli doganali, con una maggiore condivisione dei dati e un sistema avanzato di analisi dei rischi.
  • Azioni coordinate per la sicurezza dei prodotti: verranno intensificati i controlli sulle merci importate e verranno promosse indagini per individuare e rimuovere dal mercato prodotti non conformi. Saranno previste sanzioni più severe per gli operatori recidivi.
  • Protezione dei consumatori online: la Commissione intende applicare con maggiore rigore il Digital Services Act e il Digital Markets Act, per garantire che i marketplace online rispettino le normative europee sulla sicurezza dei prodotti e sulla trasparenza delle vendite.
  • Tecnologia al servizio dei controlli: verranno adottati strumenti digitali avanzati, come l’uso dell’intelligenza artificiale per monitorare il commercio elettronico e individuare prodotti potenzialmente pericolosi. Si prevede inoltre l’introduzione del “passaporto digitale dei prodotti”, per tracciare l’origine e la conformità delle merci.
  • Sostenibilità ambientale: Bruxelles promuoverà iniziative per ridurre l’impatto ambientale delle spedizioni, tra cui nuove regole sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti e misure per una gestione più sostenibile dei rifiuti.
  • Cooperazione internazionale: verranno organizzati programmi di formazione per sensibilizzare gli operatori economici sui requisiti di sicurezza dell’UE e verranno esaminati eventuali casi di dumping e sovvenzioni sleali.

Prossimi passi e valutazioni future

La Commissione invita gli Stati membri e tutte le parti coinvolte a collaborare per l’attuazione delle misure proposte. Entro un anno verrà pubblicata una relazione sugli effetti delle nuove iniziative e, se necessario, verranno introdotte ulteriori azioni per rafforzare la conformità e la sicurezza del mercato unico.

Il commercio elettronico rappresenta una grande opportunità per i consumatori e per le imprese europee, ma la sua crescita deve avvenire in un quadro normativo che garantisca equità, sicurezza e sostenibilità. Con questo pacchetto di misure, Bruxelles intende assicurare che il mercato digitale rimanga competitivo e protetto dalle distorsioni causate da pratiche commerciali sleali.


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Dashcam in auto: quando è legale e come non violare la privacy

Le dashcam – videocamere di piccole dimensioni montate su auto o moto – stanno diventando sempre più popolari per documentare incidenti, atti vandalici o episodi di pericolo sulla strada. Ma il loro utilizzo solleva interrogativi legali: sono sempre lecite? Possono essere utilizzate come prova in un contenzioso? E quali sono i limiti imposti dalla normativa sulla privacy?

La normativa sulla sicurezza stradale

Il Codice della Strada non vieta l’uso delle dashcam, ma impone alcune restrizioni. L’articolo 141 stabilisce che il conducente deve sempre mantenere il pieno controllo del veicolo, senza ostacoli alla visuale o limitazioni nei movimenti. Questo significa che la dashcam deve essere installata in modo da non compromettere la sicurezza alla guida. Se posizionata in maniera inadeguata, può comportare una sanzione da 41 a 169 euro, oltre al rischio di una riduzione dell’indennizzo da parte dell’assicurazione in caso di incidente.

Per i motociclisti, il problema è meno rilevante: le dashcam montate sul casco o sul manubrio non ostacolano la visuale, rendendo l’utilizzo generalmente privo di rischi sanzionatori.

Dashcam e privacy: cosa dice la legge

L’utilizzo di una dashcam comporta la registrazione di immagini di terzi, il che solleva questioni legate alla protezione dei dati personali. In base alla normativa vigente, i filmati non possono essere diffusi pubblicamente senza il consenso delle persone riprese. Se i video vengono condivisi – ad esempio sui social o con soggetti terzi – occorre oscurare volti e targhe, per evitare violazioni della privacy che potrebbero portare a sanzioni.

Tuttavia, l’uso delle registrazioni in caso di sinistro è consentito: il proprietario della dashcam può consegnare i filmati alle autorità o alla propria compagnia assicurativa come elemento probatorio.

Dashcam e valore probatorio: possono essere usate in tribunale?

Le dashcam non vanno confuse con la scatola nera, regolamentata dall’articolo 145-bis del Codice delle Assicurazioni Private. Mentre la scatola nera è considerata una prova legalmente vincolante salvo prova contraria, le immagini registrate da una dashcam rientrano nella disciplina dell’articolo 2712 del Codice Civile e hanno valore probatorio solo se non vengono contestate dalla controparte.

Se l’altra parte in un contenzioso non solleva dubbi sulla veridicità del video, il filmato può essere utilizzato come prova documentale. In caso contrario, il suo valore giuridico potrebbe essere compromesso e sarà il giudice a valutare l’attendibilità delle immagini.

Conclusioni

L’uso delle dashcam in auto è legale, ma deve rispettare precise regole. Per evitare sanzioni o problemi con l’assicurazione, è fondamentale installarle correttamente, senza compromettere la visibilità del conducente. Inoltre, i filmati registrati devono rispettare la normativa sulla privacy e, pur avendo un valore probatorio, non offrono la stessa certezza giuridica delle scatole nere. In caso di contestazioni, spetta al giudice valutare l’efficacia delle immagini come prova.


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Guida e droghe: il nuovo Codice della Strada viola la Costituzione?

Il recente intervento legislativo sull’articolo 187 del Codice della Strada introduce una svolta problematica: la punibilità della guida dopo l’assunzione di droghe prescinde completamente dall’accertamento di un’alterazione psicofisica del conducente. La nuova norma configura la sola presenza di sostanze nell’organismo come elemento sufficiente per l’integrazione del reato, eliminando qualsiasi verifica concreta della pericolosità della condotta.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, ogni fattispecie penale deve rispettare il principio di offensività: un comportamento è punibile solo se lesivo di un bene giuridico tutelato. Tuttavia, la riforma trasforma un illecito di pericolo in una presunzione assoluta di colpevolezza, ignorando la necessaria correlazione tra reato e danno.

Il nodo dell’offensività

Il principio di offensività opera su due livelli:

  • In astratto, impone al legislatore di configurare reati che tutelino beni giuridici costituzionalmente rilevanti.
  • In concreto, richiede al giudice di valutare se la condotta abbia effettivamente arrecato un pregiudizio.

Con la nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S., la punibilità non dipende più da uno stato di alterazione ma esclusivamente dalla rilevazione di tracce di sostanze. Tuttavia, è scientificamente provato che la presenza di metaboliti nel sangue o nelle urine non indica necessariamente una compromissione delle capacità di guida.

Un modello punitivo irragionevole?

La riforma, giustificata con la volontà di semplificare gli accertamenti e rafforzare la deterrenza, rischia di sanzionare indiscriminatamente anche chi non rappresenta alcun pericolo per la sicurezza stradale. Un conducente perfettamente lucido, ma con tracce di sostanze assunte giorni prima, sarebbe punito alla stregua di chi guida in stato di alterazione.

Questo automatismo normativo apre scenari critici, non solo in termini di razionalità della norma, ma anche per la sua compatibilità con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione. La disciplina finisce per punire non una condotta pericolosa, ma una scelta di vita, trasformando la norma in uno strumento di controllo sociale piuttosto che di tutela della circolazione.


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Prima casa in comunione: responsabilità solidale in caso di decadenza dal bonus

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2505/2025, ha stabilito che, in caso di revoca dell’agevolazione “prima casa”, la maggiore imposta dovuta grava solidalmente su tutti i comproprietari, anche su chi detiene una quota infinitesimale del bene.

Il caso
Una contribuente, proprietaria solo dell’1% di un immobile acquistato in comunione con il figlio (titolare del restante 99%), si è opposta all’azione di recupero del Fisco che pretendeva da lei l’intero importo della maggiore tassazione dovuta per la decadenza dal bonus. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando il principio di responsabilità solidale tra i comproprietari.

Il quadro normativo
La revoca del beneficio fiscale avviene quando l’immobile, acquistato con l’agevolazione “prima casa”, viene rivenduto entro cinque anni senza riacquisto, entro un anno, di un altro immobile da destinare a residenza principale. In base all’art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986, tutti gli acquirenti in comunione sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Il principio affermato dalla Cassazione
Il Supremo Collegio ha chiarito che la responsabilità solidale persiste indipendentemente dalla percentuale di proprietà detenuta. Il fatto che la contribuente avesse solo l’1% dell’immobile non la esime dal pagamento dell’intera somma richiesta dall’Agenzia delle Entrate. La ripartizione delle quote ha rilevanza solo nei rapporti interni tra i comproprietari, ma non nei confronti del Fisco.

Questa decisione conferma un orientamento rigoroso in materia di decadenza dai benefici fiscali, ribadendo che la comunione del bene comporta anche la condivisione degli obblighi tributari, senza eccezioni legate alla proporzione della proprietà.


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Digitalizzazione e diritto societario: in vigore le nuove norme UE

Dal 30 gennaio 2025 è ufficialmente in vigore la Direttiva UE 2025/25, un pacchetto normativo che segna un’importante svolta nel diritto societario europeo. L’obiettivo è chiaro: favorire la digitalizzazione delle informazioni aziendali, rendendo più semplice e sicuro l’accesso ai documenti societari e riducendo gli oneri burocratici, soprattutto per le PMI.

La normativa modifica e integra le direttive 2009/102/CE e 2017/1132, potenziando l’uso degli strumenti digitali per rafforzare la trasparenza e l’affidabilità dei dati societari. Il cuore della riforma è l’interconnessione tra i registri delle imprese europee attraverso il sistema BRIS (Business Registers Interconnection System), che consentirà una condivisione più efficiente delle informazioni tra gli Stati membri.

Le principali novità

  1. Controllo preventivo e uniformità delle verifiche
    La Direttiva introduce un controllo obbligatorio su atto costitutivo e statuto delle società di capitali e di persone, garantendo standard uniformi di legalità.
  2. Maggiore pubblicità per le imprese
    Viene esteso l’obbligo di pubblicazione dell’oggetto sociale nei registri nazionali, facilitando l’accesso alle informazioni economiche e commerciali.
  3. Certificato digitale UE per le società
    Le imprese potranno ottenere un certificato elettronico riconosciuto in tutta l’Unione, valido come prova della loro esistenza giuridica.
  4. Procura digitale UE
    Un nuovo modello standardizzato, disponibile in tutte le lingue ufficiali, semplificherà la rappresentanza legale delle società all’estero, eliminando la necessità di apostille e traduzioni giurate.
  5. Trasparenza nei gruppi societari
    Le società madri saranno tenute a pubblicare bilanci consolidati, accessibili gratuitamente tramite il sistema BRIS.
  6. Interconnessione con altri registri europei
    Il BRIS verrà collegato ai registri dei titolari effettivi (BORIS) e delle insolvenze (IRI), aumentando la trasparenza finanziaria.
  7. Principio “once-only”
    Le imprese che apriranno succursali in altri Stati membri non dovranno più ripresentare documenti già registrati altrove, riducendo tempi e costi burocratici.

Un’implementazione graduale

Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 luglio 2027 per recepire la Direttiva, garantendo un’armonizzazione graduale ed efficace. Il bilanciamento tra digitalizzazione e sicurezza dei dati sarà cruciale per il successo di questa riforma, destinata a semplificare il panorama normativo europeo e a rafforzare la competitività delle imprese nel mercato unico.


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Giustizia digitale: innovazione e garanzie per i cittadini

L’anno giudiziario della giustizia amministrativa si è aperto con un dibattito cruciale sul rapporto tra innovazione tecnologica e garanzie processuali. Durante la cerimonia inaugurale a Palazzo Spada, il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti ha rivendicato i successi della digitalizzazione, mentre il presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Francesco Greco, ha richiamato alla prudenza, sottolineando la necessità di un confronto costante per evitare che l’eccesso di riforme comprometta la certezza del diritto.

Un processo sempre più digitale

Negli ultimi anni, la giustizia amministrativa ha attraversato una fase di trasformazione profonda, accelerata dall’emergenza pandemica. Il ricorso a strumenti digitali come le videoudienze e le piattaforme telematiche ha ridefinito il modo di intendere il processo, garantendo continuità alle attività giudiziarie anche nei momenti più critici.

Maruotti ha evidenziato i risultati raggiunti, ricordando che la giustizia amministrativa ha ricevuto il prestigioso Premio Agenda Digitale 2024 per il miglior progetto innovativo nell’ambito delle amministrazioni centrali. «Si conferma una visione lungimirante e un costante impegno nel governare l’innovazione con il supporto di tecnici competenti», ha dichiarato il presidente del Consiglio di Stato, sottolineando la necessità di un’integrazione sempre più avanzata tra diritto e tecnologia.

L’appello dell’avvocatura: innovazione sì, ma con equilibrio

Accanto ai riconoscimenti, però, si sono levate anche voci di cautela. Francesco Greco, intervenuto in rappresentanza dell’avvocatura, ha ribadito che la transizione digitale deve procedere senza sacrificare i principi costituzionali, in primis il diritto di difesa e il giusto processo. «L’eccesso di riforme e di riforme delle riforme non giova alla certezza del diritto», ha avvertito il presidente del CNF, sottolineando l’importanza della stabilità normativa e della prevedibilità delle regole per gli operatori della giustizia.

Greco ha inoltre segnalato l’avvio, lo scorso 15 gennaio, della sperimentazione del nuovo Portale della giustizia amministrativa, che diventerà pienamente operativo dal 1° giugno 2025. Pur non avendo riscontrato criticità rilevanti, ha suggerito un periodo di transizione più lungo per permettere agli utenti di adattarsi al nuovo sistema di accesso tramite SPID e CIE, evitando disagi e incertezze operative.

Un equilibrio da preservare

Il confronto tra magistratura e avvocatura ha evidenziato il delicato equilibrio tra efficienza e diritti fondamentali. Se da un lato la giustizia amministrativa si conferma all’avanguardia nell’innovazione digitale, dall’altro resta essenziale garantire un accesso stabile e sicuro al sistema giustizia, tutelando il ruolo degli avvocati e, soprattutto, dei cittadini.

L’auspicio, condiviso da tutti gli attori coinvolti, è che il progresso tecnologico continui a migliorare il funzionamento del processo amministrativo, senza mai perdere di vista il principio cardine della giurisdizione: la tutela dei diritti.


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Delega in mediazione: le nuove regole introdotte dalla Riforma Cartabia

La presenza personale della parte in mediazione è fondamentale e, in linea di principio, necessaria. Tuttavia, la Riforma Cartabia e il successivo Correttivo hanno introdotto una disciplina chiara sui casi in cui è possibile delegare un avvocato o un terzo alla partecipazione, stabilendo requisiti stringenti per la validità della delega.

Quando e come si può delegare

L’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, modificato dalla Riforma Cartabia, prevede che la delega sia ammessa solo per giustificati motivi. Il delegato deve essere una persona informata sui fatti e dotata di procura speciale e sostanziale, con poteri specifici che gli consentano di compiere atti essenziali alla mediazione, come disporre del diritto, conciliare, transigere o accettare la proposta del mediatore.

Se il delegato è l’avvocato della parte, è necessaria una procura speciale con potere di rappresentanza: la sola procura alle liti non è sufficiente.

Le novità sulla forma della delega

Dal 25 gennaio 2024, il Correttivo ha introdotto il comma 4-bis all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, specificando con precisione i requisiti formali della delega, che deve essere:

  • conferita per iscritto;
  • contenere gli estremi del documento di identità del delegante;
  • sottoscritta con firma non autenticata dal legale;
  • nei casi di atti soggetti a trascrizione, redatta e sottoscritta con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Questa modifica recepisce una prassi già diffusa negli Organismi di mediazione, dove si eseguiva una verifica dei poteri del delegato prima di avviare la procedura.

Un chiarimento normativo a tutela della riservatezza

La norma non rappresenta un aggravio burocratico, ma si inserisce nel contesto di rafforzata segretezza della mediazione, garantendo che solo soggetti legittimati possano partecipare agli incontri. Il legislatore ha così stabilito regole precise per l’utilizzo della delega, assicurando che la presenza di terzi sia conforme ai doveri di riservatezza e alle esigenze della procedura conciliativa.


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