Un avvocato non può divulgare il nome dei propri clienti per fini promozionali, nemmeno riprendendo articoli di stampa che già contengano l’informazione. A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense (CNF) con la sentenza n. 294 del 5 luglio 2024, che ha confermato la sanzione dell’avvertimento inflitta a un professionista per aver violato il codice deontologico forense.
Il caso: autocelebrazione e sanzione disciplinare
Il legale in questione aveva pubblicato sul proprio sito web e nella newsletter dello studio un articolo di stampa che riportava il suo ruolo in una complessa acquisizione societaria, indicando anche il nome del cliente assistito. La comunicazione, dai toni enfatici e promozionali, è stata segnalata anonimamente al Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ha avviato un procedimento disciplinare e inflitto la sanzione.
A nulla sono valse le difese dell’avvocato, secondo cui non vi sarebbe stata violazione dell’art. 35, comma 8, del Codice Deontologico Forense (CDF), poiché l’informazione era già di pubblico dominio. Il CNF ha rigettato questa tesi, chiarendo che il divieto non può essere aggirato tramite la riproduzione di notizie di terzi, se lo scopo è l’auto-promozione.
Il divieto deontologico e la sua ratio
L’art. 35, comma 8, CDF stabilisce che l’avvocato non può divulgare il nome dei clienti, neppure con il loro consenso. La norma tutela due principi fondamentali:
- La riservatezza e il decoro professionale: il nome del cliente potrebbe rivelare informazioni sensibili sulla sua situazione legale, esponendolo a strumentalizzazioni.
- L’indipendenza dell’avvocato: il professionista deve mantenere una posizione super partes, evitando di sfruttare i propri assistiti per fini pubblicitari.
Il CNF ha ribadito che la professione forense ha una valenza pubblicistica e non può essere equiparata a un’attività commerciale, dove la promozione del brand è la norma.
La decisione del CNF: confermata la sanzione
Confermando l’avvertimento, il CNF ha evidenziato che la violazione del divieto deontologico si realizza anche quando l’avvocato riproduce notizie già pubblicate, se lo fa con finalità promozionali. Un principio che riafferma l’importanza della discrezione nella professione legale e il rispetto delle regole di condotta stabilite dall’ordinamento forense.
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