Tasse: a non pagarle sono le grandi imprese

Tra il 2000 e il 31 gennaio 2025 l’ammontare complessivo delle tasse, dei contributi, delle imposte, delle bollette, delle multe, etc., non riscosse dal fisco italiano o da altri enti[1] ha raggiunto i 1.279,8 miliardi di euro[2]. Di questi, ben 822,7 miliardi (pari al 64,3 per cento del totale), sono in capo alle persone giuridiche, ovvero alle Spa, alle Srl, ai consorzi, alle cooperative, etc. Altri 300,4 miliardi (il 23,5 per cento) sono ascrivibili alle persone fisiche, vale a dire i lavoratori dipendenti, i pensionati e altri percettori di reddito. Infine, i rimanenti 156,7 miliardi (solo il 12,2 per cento del totale) sono riconducibili alle persone fisiche con attività economica, categoria comunemente composta da artigiani, commercianti, esercenti, liberi professionisti, etc. (vedi Graf. 1). Anche questi dati – estrapolati dall’Ufficio studi della CGIA dall’indagine presentata dal direttore dell’Agenzia delle entrate/Riscossione nell’audizione tenutasi presso il Senato una quindicina di giorni fa[3] – dimostrano che in Italia ad evadere il fisco sono, in particolare, i grandi contribuenti e non i piccoli. Insomma, l’infedeltà fiscale si annida soprattutto nelle società di capitali e solo in piccola parte nelle micro imprese e tra i lavoratori autonomi che, addirittura, annoverano un carico residuo non riscosso in questi ultimi 25 anni pari a poco più della metà del dato riferito alle persone fisiche. Ovvero all’ammontare complessivo dei debiti fiscali in capo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che, ricordiamo, sono tassati alla fonte e, pertanto, non dovrebbero, almeno in linea puramente teorica, evadere alcunché. Cosa che, invece, nella realtà di tutti i giorni non accade.

Solo 3,47 milioni di grandi imprese hanno più di 822 miliardi di debiti col fisco

Dei 22,26 milioni di contribuenti con carichi residui affidati tra il 2000 e il 31 gennaio 2025, solo 2,86 milioni (il 12,8 per cento del totale) sono persone fisiche con attività economica (ditte individuali, società di persone, lavoratori autonomi, etc.). Altri 3,47 milioni (il 15,6 per cento del totale) sono persone giuridiche (società di capitali) e ben 15,93 milioni (il 71,6 per cento del totale) fanno riferimento alla categoria delle persone fisiche (lavoratori dipendenti, pensionati, etc) (vedi Graf. 2). Nonostante le grandi imprese con debiti fiscali non ancora onorati siano relativamente poche, presentano però un carico residuo “spaventoso”; come dicevamo più sopra pari a 822,7 miliardi di euro.

Evasori: solo 13 su 100 sono lavoratori autonomi

Se ce ne fosse ancora bisogno, questi dati forniti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione confermano quanto sostiene da decenni la CGIA: i lavoratori autonomi non sono un popolo di evasori, come spesso vengono descritti dall’opinione pubblica. È indubbio che in questa categoria vi sia anche chi non adempie ai propri obblighi fiscali; tuttavia, le statistiche ufficiali ci dicono che in questi ultimi 25 anni solo 13 evasori su 100 hanno una partita Iva e il debito fiscale complessivo (156,7 miliardi di euro) ha un’incidenza sul dato totale molto contenuto e pari al 12,2 per cento.

Per contrastare l’evasione serve un fisco più efficiente

I risultati ottenuti negli ultimi anni dalla lotta contro l’evasione fiscale indicano l’opportunità di continuare a seguire il percorso intrapreso, intensificando gli sforzi verso la semplificazione del sistema tributario e il conseguente miglioramento della relazione tra fisco e contribuente. È fondamentale sfruttare in modo sempre più efficiente i dati detenuti dall’Amministrazione fiscale, al fine di ottimizzare i controlli su fenomeni che, secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, presentano elevati livelli di rischio. Tra questi si annoverano: le frodi IVA; l’uso improprio di crediti inesistenti e/o aiuti economici non dovuti; la fittizia dichiarazione di residenza fiscale all’estero e l’occultamento di patrimoni al di fuori dei confini nazionali[4]. Sono modalità di evasione che, a differenza di quelli imputabili agli artigiani e ai piccoli commercianti[5], sono ascrivibili quasi esclusivamente ai grandi contribuenti.

Lazio, Campania e Lombardia al top per mancati pagamenti

A livello territoriale il debito fiscale pro capite più elevato maturato in questi ultimi 25 anni è in capo ai residenti del Lazio con 39.673 euro. Seguono i campani con 27.264 euro e i lombardi con 25.904 euro. Le situazioni più virtuose, invece, le scorgiamo nelle regioni a statuto speciale del Nord. Se in Valle d’Aosta il debito pro capite ancora da riscuotere è di 12.533 euro, in Friuli Venezia Giulia è di 11.125 euro e in Trentino Alto Adige di soli 6.964 euro (vedi Graf. 3). Se invece misuriamo i mancati pagamenti di tasse e contributi, etc. in valore assoluto, la situazione più critica si verifica in Lombardia con 259,3 miliardi di euro di debiti. Seguono il Lazio con 226,7 miliardi, la Campania con 152,5 miliardi e l’Emilia Romagna con 87,9 miliardi (vedi Tab. 1). Ovviamente i dati negativi del Lazio e della Lombardia sono decisamente condizionati dalla presenza in queste due regioni della stragrande maggioranza delle big tech, delle multinazionali e dei grandi gruppi industriali presenti nel Paese.

[1] Inps, Inail, Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, etc.

[2] Al netto degli importi di difficile recuperabilità, di quelli interessati da specifici provvedimenti di sospensione e da quelli sottoposti ad azioni esecutive e/o cautelari, secondo l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono ancora potenzialmente aggredibili solo 101,2 miliardi euro.

[3] Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Avv. Vincenzo Carbone, “Indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione”, Senato della Repubblica, VI Commissione Finanze Tesoro, Roma, 27 marzo 2025.

[4] Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Avv. Ernesto Maria Ruffini, Senato della Repubblica 6ª Commissione Finanze e Tesoro, Roma, 27 febbraio 2024, pag. 12.

[5] Come la mancata emissione degli scontrini o delle fatture.

Truffa dello Spid, l’allarme dell’Inps: “Non cliccate su quei link”

Occhio al finto SMS dell’Inps: la nuova frontiera della truffa digitale colpisce lo Spid

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, chiave d’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, è finito nel mirino di una sofisticata campagna di phishing. I truffatori si spacciano per l’Inps, utilizzando tecniche di spoofing per far apparire come autentico l’invio di SMS o email. Nel messaggio, viene chiesto di aggiornare i propri dati attraverso un link: cliccandolo, si finisce su un sito web identico a quello ufficiale, ma completamente truffaldino.

L’allarme dell’Inps e di Cert-AgID

L’Inps ha chiarito che non invia mai SMS contenenti link cliccabili, e invita i cittadini a prestare massima attenzione. Anche Cert-AgID, l’organismo dell’Agenzia per l’Italia Digitale che si occupa di sicurezza informatica nella PA, ha riscontrato un’impennata dei tentativi di truffa legati al falso nome dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Cosa succede una volta cliccato sul link

Il sito truffaldino richiede dati personali: nome, cognome, codice IBAN, documenti d’identità, buste paga e perfino selfie o video per il riconoscimento facciale. Dopo aver premuto su “Conferma” o “Avanti”, i truffatori acquisiscono tutte le informazioni necessarie per creare un falso Spid e usarlo per accedere a servizi pubblici a nome della vittima.

In alcuni casi viene anche simulato un errore tecnico, così da richiedere ulteriori upload e ottenere più immagini e documenti possibili, aumentando la qualità e la quantità dei dati raccolti.

Cosa possono fare con i tuoi dati

Le conseguenze del furto d’identità digitale possono essere gravi:

  • attivazione fraudolenta di uno Spid a nome della vittima;
  • modifica dell’IBAN presso enti pubblici per deviare pagamenti;
  • rivendita dei dati nel dark web;
  • uso illecito per sottoscrivere contratti o richiedere finanziamenti.

Cosa fare se si è caduti nella trappola

Chiunque abbia fornito i propri dati attraverso questi canali deve:

  1. Sporgere denuncia immediata presso la Polizia Postale, portando con sé SMS, email ricevute e i documenti inviati;
  2. Effettuare una segnalazione online sul sito della Polizia Postale;
  3. Controllare i propri conti correnti, verificando che l’IBAN non sia stato modificato e che i pagamenti spettanti non siano stati dirottati.

La Commissione avvia consultazioni per la revisione del regolamento dell’UE sulla cybersicurezza

Allo scopo di rafforzare la resilienza dell’UE contro le crescenti minacce informatiche, la Commissione lancia una raccolta di contributi per valutare e rivedere il regolamento dell’UE sulla cibersicurezza del 2019. L’iniziativa riflette l’impegno della Commissione a semplificare le norme.

La revisione si concentrerà sul mandato dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) nonché sul quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e punta ad affrontare le sfide in materia di sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Allo stesso tempo essa rappresenta un’opportunità per semplificare le norme in materia di cibersicurezza. Ottimizzando l’obbligo di informazione, la Commissione intende agevolare l’attuazione, ridurre la burocrazia e promuovere un ambiente favorevole alle imprese.

Le parti interessate (autorità competenti degli Stati membri, autorità di cibersicurezza, imprese e associazioni di categoria, ricercatori ed accademici, organizzazioni dei consumatori e cittadini) sono invitate a fornire il proprio parere sul portale Dì la tua fino al 20 giugno.

Ulteriori informazioni sono disponibili online.

Carceri, Nordio ammette: “Solo 33 istituti con spazi per l’affettività. Non possiamo fare miracoli”

Soltanto una minoranza degli istituti penitenziari italiani dispone attualmente di spazi adeguati per garantire l’esercizio del diritto all’affettività da parte dei detenuti, come sancito dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale. A rivelarlo è stato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante un question time alla Camera dei Deputati in risposta a un’interrogazione sul tema. Su un totale di 189 carceri, solo 32 hanno confermato la presenza di aree idonee, spesso richiedendo significativi interventi edilizi, mentre ben 157 hanno dichiarato di non avere spazi sufficienti.

Il Guardasigilli ha definito la sentenza della Consulta, che ha dichiarato illegittimo il divieto generalizzato di colloqui intimi senza sorveglianza visiva, come un passo fondamentale verso l’umanizzazione della pena. Tuttavia, ha anche sottolineato come l’attuazione di tale principio si scontri con una realtà infrastrutturale complessa, accumulatasi nel corso del tempo. “Il governo è impegnato a trovare soluzioni – ha assicurato Nordio – ma conciliare questo diritto con le esigenze di sicurezza, la conformità degli edifici e la disponibilità del personale presenta sfide non immediate”.

Per affrontare la carenza di spazi, il Ministero ha annunciato di aver ripreso un progetto sperimentale denominato MI MA (Moduli di Affettività e Maternità), avviato nel 2020 in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma presso il carcere femminile di Rebibbia. Si tratta di un prototipo di struttura modulare in legno, realizzata con un occhio al contenimento dei costi, pensata specificamente per ospitare colloqui e momenti di intimità tra i detenuti e i loro affetti. L’intenzione è di estendere questo modello ad altre case circondariali, creando aree dedicate e valorizzando al contempo le competenze lavorative interne agli istituti.

Nonostante l’impegno dichiarato, Nordio ha ammesso la complessità della situazione: “È con rammarico che constato come spesso la realtà dei fatti si discosti dal quadro normativo e giurisprudenziale. Le problematiche del nostro sistema carcerario sono radicate e richiedono tempo e risorse significative per essere superate. Ci stiamo lavorando con la massima attenzione, ma non possiamo compiere miracoli”.

La Corte Costituzionale, nella sua sentenza, aveva evidenziato come l’obbligo indiscriminato di controllo a vista durante i colloqui privasse i detenuti della possibilità di esprimere affetto verso i propri cari, anche in assenza di ragioni di sicurezza specifiche. Ciò era stato ritenuto in contrasto con i principi di dignità umana e di rieducazione della pena sanciti dalla Costituzione, nonché con la normativa europea in materia di diritti umani. La Consulta aveva auspicato un’azione sinergica tra legislatore, magistratura di sorveglianza e amministrazione penitenziaria per dare concreta attuazione al diritto all’affettività intramuraria, con la gradualità necessaria. La sentenza non si applica ai detenuti in regime di 41-bis o sottoposti a sorveglianza speciale.

Intercettazioni, giro di vite sulla durata: pubblicata la legge Zanettin

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2025 la legge 31 marzo 2025, n. 47, meglio nota come “legge Zanettin”, che apporta significative modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Il testo integrale della legge è disponibile in allegato alla Gazzetta.

La nuova normativa entrerà in vigore il prossimo 24 aprile 2025, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, come consuetudine. L’intervento legislativo introduce un importante limite temporale all’articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilita’ delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

Parallelamente, la legge interviene sull’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, introducendo una specifica deroga per i reati ai quali si applica il regime speciale delle intercettazioni previsto da tale decreto. Per un primo commento e un’analisi più approfondita delle novità introdotte, si rimanda all’articolo già pubblicato sulla nostra Rivista (clicca qui).

Tuttavia, già in questa fase iniziale, emergono diverse questioni interpretative che potrebbero impattare significativamente sull’applicazione pratica della nuova legge. Tra i nodi cruciali da sciogliere spiccano:

  • Il regime intertemporale: Come si applicherà la nuova disciplina alle intercettazioni già in corso al momento dell’entrata in vigore? Prevarrà il principio del tempus regit actum per il computo del limite dei 45 giorni e per la valutazione degli elementi che giustificano eventuali proroghe?
  • La portata del limite complessivo: Il tetto dei 45 giorni si riferisce all’intera fase delle indagini preliminari o alle singole operazioni di intercettazione? Elementi che giustificano il superamento di tale limite possono emergere anche al di fuori delle intercettazioni già attive per 45 giorni?
  • La motivazione delle proroghe: Quale sarà la portata e la natura degli elementi specifici e concreti che dovranno essere addotti per giustificare una proroga oltre il termine ordinario?
  • Pluralità di reati e concorso di persone: Come si applicherà la nuova regola in caso di più reati contestati o di coinvolgimento di più persone, anche in relazione a eventuali aggiornamenti delle iscrizioni nel registro degli indagati nel corso delle indagini?

Questi interrogativi aprono un dibattito cruciale sull’effettiva portata e sulle implicazioni pratiche della “legge Zanettin”, la cui applicazione richiederà un’attenta valutazione da parte degli operatori del diritto.

DeepSeek sfida l’Occidente: la Cina accelera sull’intelligenza artificiale nonostante le restrizioni USA

L’industria dell’intelligenza artificiale sta attraversando una delle sue fasi più dinamiche e imprevedibili. In un contesto dominato da modelli sempre più avanzati e da una competizione globale serrata, una nuova e sorprendente protagonista irrompe sulla scena: la cinese DeepSeek, fondata da Liang Wenfeng.

Alla fine di gennaio, DeepSeek ha annunciato il rilascio del suo modello linguistico R1, nella versione da 671 miliardi di parametri. Un colosso dell’IA capace, secondo alcuni benchmark, di superare le performance del celebre ChatGPT. Ma non è solo la potenza del modello a fare notizia: DeepSeek è riuscita a svilupparlo in appena due mesi, con un investimento di soli 5,2 milioni di dollari. Un colpo da maestro, che ha causato un crollo del 23% del titolo Nvidia, colosso americano dei chip.

Il trionfo di DeepSeek ha un significato che va ben oltre i meri dati tecnici. Si inserisce infatti in quella che sempre più analisti definiscono una nuova guerra fredda tecnologica, incentrata sul controllo dell’IA. Da una parte gli Stati Uniti, decisi a mantenere la supremazia attraverso restrizioni sull’export di tecnologie avanzate, in particolare verso la Cina; dall’altra, un Paese capace di aggirare i vincoli e innovare, spingendosi oltre i limiti imposti.

Il cuore del conflitto sono i server IA e le GPU Nvidia, diventate bene strategico. Con i modelli di punta (come A100, A100X e H100) vietati all’export verso la Cina, Nvidia ha commercializzato una versione “limitata” chiamata A800 e poi H800, con connessioni NVLink depotenziate del 33% (da 600 GB/s a 400 GB/s), per ostacolare lo sviluppo cinese.

Tuttavia, il team di DeepSeek ha risposto con creatività e maestria ingegneristica. Attraverso sofisticate tecniche di reverse engineering e un’ottimizzazione a livello di microcodice, sono riusciti a riconfigurare le GPU H800, allocando solo 20 dei 132 multiprocessori per la comunicazione tra server. Una soluzione brillante, che ha ripristinato prestazioni elevate, sfruttando ogni bit disponibile del sistema.

In parallelo, DeepSeek ha integrato algoritmi di pipeline avanzati e ha probabilmente personalizzato ulteriormente le funzioni interne delle GPU tramite il linguaggio PTX (Parallel Thread Execution) di Nvidia. Il risultato? Un training fluido, potente, e competitivo.

L’impresa di DeepSeek è la prova che, nell’arena dell’intelligenza artificiale, l’ingegno umano può ancora prevalere sulla sola potenza di calcolo. E rappresenta un campanello d’allarme per i giganti americani come Google, Amazon, Apple e Meta, i quali – dopo anni di investimenti miliardari – si trovano di fronte a un concorrente agile, efficiente e determinato.

Accesso ai dati personali tra sicurezza e semplificazione: la sfida dell’effettività

In una recente sentenza (n. 47/2025), il Tribunale di Salerno si è espresso sul diritto di accesso ai dati personali, offrendo un’interpretazione che richiama l’equilibrio tra tutela della riservatezza e corretto esercizio dei diritti dell’interessato. Il caso riguardava la richiesta, da parte dell’avvocato di un utente, della copia del contratto di utenza telefonica, richiesta respinta dalla compagnia per assenza di delega scritta.

Il giudice di secondo grado ha dato ragione all’azienda, ritenendo legittimo il rifiuto alla luce del Codice privacy nella versione antecedente al GDPR, evidenziando l’obbligo di verifica della legittimazione di chi richiede l’accesso a dati riservati. L’art. 9 del vecchio Codice, sebbene oggi abrogato, fissava regole precise su deleghe, autenticazioni e modalità di verifica dell’identità.

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, tali prescrizioni puntuali hanno lasciato spazio a un sistema fondato sul principio di accountability, che affida al titolare del trattamento il compito di definire in autonomia – ma con responsabilità – le modalità per garantire l’esercizio dei diritti, inclusa la verifica dell’identità dell’interessato.

Lo European Data Protection Board (EDPB), nelle sue Linee guida 1/2022 e nell’indagine 2024 sull’attuazione del diritto di accesso, ha evidenziato come uno degli ostacoli principali all’effettività del diritto sia rappresentato da richieste eccessive in termini di documentazione o da procedure non codificate. La raccomandazione è chiara: evitare formalismi sproporzionati e adottare policy interne trasparenti e documentate per assicurare risposte tempestive e legittime.

La questione centrale, oggi, non è solo garantire la sicurezza dei dati, ma anche rendere accessibile e concreto un diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 8 della Carta dei diritti dell’Unione europea. Tra sicurezza e semplificazione, si gioca una delle partite più delicate della protezione dei dati personali nel contesto digitale contemporaneo.

Tutela giuridica dei soggetti fragili: critiche al superamento di interdizione e inabilitazione

Fragili a rischio, garanzie in bilico. A lanciare l’allarme sono l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) e l’Associazione nazionale forense (Anf), che esprimono forte “preoccupazione” per un emendamento alla legge annuale di semplificazione, presentato dal Governo, che delega l’Esecutivo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, prevedendone il graduale superamento e la rimodulazione dell’amministrazione di sostegno.

Il testo prevede misure di protezione giuridica con poteri graduati per l’amministratore di sostegno, da adattare alla condizione del beneficiario, oltre a una semplificazione degli adempimenti e alla modifica degli istituti giuridici collegati alla dichiarazione di interdizione o inabilitazione.

Ma per Aiga e Anf questa riforma rischia di compromettere la tutela delle persone più vulnerabili, come anziani, disabili o soggetti affetti da gravi patologie psichiche. L’Aiga mette in guardia: “Una norma così formulata riduce le garanzie e indebolisce la protezione patrimoniale del beneficiario”. E denuncia come la soppressione degli strumenti tradizionali, sebbene nata con l’intento di garantire maggiore autonomia ai soggetti fragili, non tenga conto delle situazioni complesse, ad esempio quelle legate a psicosi combinate a tossicodipendenza, dove interdizione e inabilitazione si sono dimostrate essenziali.

Anche l’Anf si dice critica verso la riforma, che “pur inseguendo l’obiettivo condivisibile di superare istituti ormai datati, rischia una recessione sul piano dei diritti fondamentali”. Secondo il segretario Giampaolo Di Marco, la proposta del Governo non rispecchia le indicazioni della Commissione Giustizia del Senato, che raccomandava misure graduate e sempre accompagnate da adeguate autorizzazioni giudiziarie per evitare abusi.

Uno dei punti più critici è l’obbligo di rendiconto: semplificare eccessivamente questa procedura, denuncia l’Anf, “può trasformarsi in una minaccia per il patrimonio delle persone con disabilità gravi”. Per questo propone di differenziare i livelli di formalità in base al reddito o al patrimonio del beneficiario.

Secondo i legali, l’Ads non può assorbire in sé interdizione e inabilitazione: troppo diverse le finalità. Se l’amministrazione di sostegno è flessibile e utile anche in situazioni temporanee, interdizione e inabilitazione servono a gestire situazioni stabili e irreversibili.

Per evitare un uso distorto del nuovo modello, l’Anf propone criteri stringenti per l’applicazione dell’Ads, garanzie effettive di controllo giurisdizionale, la partecipazione attiva del beneficiario e il coinvolgimento delle professioni legali e del terzo settore nella fase attuativa.

L’Aiga, infine, rilancia la sua proposta di legge per il riconoscimento della professionalità degli amministratori di sostegno, con compensi equi, responsabilità definite, e una tutela legale e fiscale rafforzata. “Serve un legislatore responsabile e lungimirante – affermano – che tuteli i diritti dei fragili senza sacrificare la dignità professionale degli Ads”.

Bonifici istantanei obbligatori in tutta l’UE: in vigore il nuovo Regolamento europeo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento (UE) 2024/886, avvenuta il 19 marzo 2024, è entrato ufficialmente in vigore l’Instant Payment Regulation (IPR), un provvedimento che introduce un quadro normativo armonizzato per i bonifici istantanei in euro in tutti gli Stati membri dell’Unione. Approvato dal Parlamento europeo il 7 febbraio e dal Consiglio il 26 febbraio 2024, il regolamento modifica precedenti direttive e regolamenti per rendere obbligatoria l’offerta di bonifici istantanei da parte di tutte le banche e i prestatori di servizi di pagamento (PSP).

Il nuovo sistema impone che i bonifici istantanei siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che vengano eseguiti entro 10 secondi dall’ordine. Entro lo stesso tempo, il pagatore deve ricevere conferma dell’operazione e il beneficiario vedere accreditata la somma.

Due fasi per l’implementazione

Il Regolamento, in vigore dall’8 aprile 2024, prevede due fasi di attuazione:

  • Dal 9 gennaio 2025, i PSP dei Paesi dell’area euro dovranno garantire la ricezione dei bonifici istantanei attraverso gli stessi canali e allo stesso costo dei bonifici tradizionali.
  • Dal 9 ottobre 2025, scatterà l’obbligo anche per l’invio dei bonifici istantanei e per l’introduzione di un sistema obbligatorio di verifica del beneficiario, volto a prevenire frodi e errori di accredito.

Più efficienza, meno frammentazione

La nuova disciplina nasce dalla necessità di superare la frammentazione normativa dei sistemi nazionali di pagamento, che secondo i “considerando” del Regolamento impedisce la creazione di un vero mercato unico dei pagamenti europei. Il legislatore europeo punta così a ridurre tempi e costi delle transazioni, migliorare l’accesso ai fondi e rafforzare la sicurezza e la fiducia degli utenti.

Misure anti-frode e sicurezza rafforzata

Per garantire la sicurezza, il regolamento prevede nuovi obblighi in materia di antiriciclaggio e controlli sulle sanzioni finanziarie internazionali, con particolare attenzione alla verifica di eventuali misure restrittive su pagatori e beneficiari. Sarà inoltre possibile impostare limiti giornalieri o per operazione, tanto per l’utente quanto per il PSP, per evitare usi fraudolenti del servizio.

Nuove regole per IP e IMEL nei sistemi di pagamento

Tra le modifiche più rilevanti, c’è anche l’inclusione degli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL) nella definizione di “ente” della Direttiva 98/26/CE, nota come Settlement Finality Directive. Fino ad oggi, l’esclusione di questi soggetti impediva loro di partecipare a pieno titolo ai sistemi di pagamento formalmente riconosciuti dagli Stati membri, ostacolando la concorrenza. Con il nuovo Regolamento, potranno essere partecipanti a pieno titolo – ma solo per i bonifici istantanei in euro.

L’intervento normativo rappresenta quindi un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi bancari e la competitività europea nei pagamenti elettronici, con effetti diretti su imprese, cittadini e operatori del settore fintech.

Cassazione: niente deposito cartaceo se il sistema informatico funziona

Il deposito cartaceo in Cassazione è ammesso solo in caso di accertato malfunzionamento dei sistemi informatici del “dominio giustizia”. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9269 depositata il 9 aprile 2025, che ribadisce la centralità del canale telematico nei processi civili, salvo casi eccezionali.

Il caso riguardava il ricorso di un contribuente calabrese contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale, che gli aveva imposto il pagamento dell’Imu. La Sezione tributaria della Cassazione ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito, poiché era stato depositato in formato cartaceo nonostante l’obbligo del deposito telematico previsto dall’art. 196 quater, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile ai procedimenti civili pendenti in Cassazione dal 1° gennaio 2023.

Il ricorrente aveva giustificato il deposito cartaceo adducendo “problemi tecnici” e una personale mancanza di competenze informatiche, definendo la materia “più da ingegnere informatico che da avvocato”. Su questa base aveva ottenuto, in via d’urgenza, l’autorizzazione al deposito cartaceo da parte del Primo Presidente della Corte, che tuttavia ne subordinava la validità alla successiva verifica tecnica.

Verifica che non ha dato ragione al ricorrente. Il CED della Cassazione ha infatti attestato che nei giorni interessati “i sistemi informatici del dominio giustizia erano completamente funzionanti”, escludendo l’esistenza di problemi tecnici oggettivi. Di conseguenza, la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni di urgenza previste dall’art. 196 quater, comma 4, che legittimano il deposito cartaceo.

La Suprema Corte ha anche ricordato che solo eventi tecnici oggettivi e assoluti, non governabili dal difensore, possono costituire impedimenti giustificati al deposito telematico. Non è quindi sufficiente invocare “mere difficoltà” o l’assenza di perizia informatica, poiché queste ultime devono essere fronteggiate con l’ordinaria diligenza professionale.

In conclusione, la mancata iscrizione a ruolo nei termini previsti dall’art. 369, comma 1, c.p.c., è stata ritenuta imputabile alla negligenza della parte ricorrente, la quale – osserva la Corte – non ha nemmeno tentato di avviare la procedura di deposito telematico.

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