15 Aprile 2025 - Civile

Addizionale sull’energia bocciata dalla Consulta: era contraria al diritto UE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 43/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’elettricità, abrogata nel 2012: mancava una finalità specifica come richiesto dalle direttive europee. I clienti ora possono agire per la restituzione delle somme.

È incostituzionale l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica prevista dal decreto-legge 511/1988, poi abrogata nel 2012. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025, depositata il 15 aprile, accogliendo la questione sollevata dal Tribunale di Udine. Secondo la Consulta, la norma istitutiva della tassa violava il diritto dell’Unione europea poiché destinava genericamente il gettito “in favore delle province”, senza indicare alcuna finalità specifica, come invece richiesto dalle direttive comunitarie in materia di fiscalità energetica.

La Corte ha richiamato in tal senso la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Cassazione (sent. 27101/2019 e ord. 24373/2024), che ha già chiarito come la genericità della destinazione dell’imposta non sia sufficiente a giustificarne la compatibilità con il diritto UE, essendo assimilabile a una finalità meramente di bilancio.

Nel valutare la questione, la Consulta ha inoltre fatto riferimento alla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (11 aprile 2024, causa C-316/22 Gabel), che ha aperto alla possibilità per il cliente finale di agire direttamente contro lo Stato qualora non possa rivalersi sul fornitore. Tuttavia, a seguito della pronuncia di incostituzionalità – che ha effetto ex tunc, salvo per i rapporti già esauriti – sarà ora possibile per i clienti agire direttamente nei confronti dei fornitori per ottenere la restituzione dell’indebito, lasciando a questi ultimi l’eventuale azione di rivalsa verso lo Stato.

Nel merito, la Corte ha quindi dichiarato:

  1. l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2 del d.l. 511/1988 (come modificato dal d.lgs. 26/2007), per contrasto con i vincoli europei;
  2. inammissibile la costituzione in giudizio del Consorzio energia Assindustria Vicenza – Energindustria;
  3. inammissibili le questioni sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza in merito all’art. 14, comma 4 del Testo unico sulle accise (d.lgs. 504/1995), per carenza di rilevanza nel giudizio a quo.

Una sentenza destinata ad avere rilevanti ricadute anche sul contenzioso pendente, restituendo ai consumatori la possibilità di recuperare somme indebitamente versate nel passato.

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