Docenti-avvocati contro il Ministero: la Cassazione fa chiarezza

È legittimo che un insegnante della scuola pubblica, abilitato alla professione forense, difenda in giudizio clienti in cause contro il Ministero dell’Istruzione? A sciogliere il nodo è intervenuta la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, destinata a diventare un punto di riferimento per il personale scolastico che esercita una libera professione.

La vicenda trae origine dal caso di un docente, anche avvocato, sanzionato con dieci giorni di sospensione per aver patrocinato controversie contro l’Amministrazione scolastica. Sebbene il dirigente scolastico fosse al corrente della sua attività legale e non avesse revocato l’autorizzazione concessa, aveva ritenuto la condotta incompatibile con il ruolo pubblico ricoperto. La Corte d’Appello di Bologna aveva già annullato il provvedimento disciplinare e ora la Cassazione conferma quella decisione, precisando i confini normativi della questione.

A disciplinare il rapporto tra pubblico impiego e libera professione è l’articolo 508 del D.lgs. n. 297/1994, che consente ai docenti di esercitare attività compatibili con l’orario scolastico, previo assenso del dirigente. Il testo normativo, tuttavia, non prevede limiti specifici sulle controparti processuali che l’avvocato-dipendente può affrontare.

Secondo la Suprema Corte, un’autorizzazione rilasciata senza restrizioni esplicite consente anche di patrocinare cause contro l’Amministrazione. Né la semplice richiesta di chiarimenti, né eventuali riserve non formalizzate, possono modificare il contenuto dell’autorizzazione già concessa. Tuttavia, viene ribadito un principio cardine del pubblico impiego: resta sempre vietata ogni attività che generi un conflitto di interessi.

La normativa di settore, infatti, è netta: l’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e l’articolo 60 del D.P.R. 3/1957 impongono ai dipendenti pubblici di astenersi da incarichi o attività che possano compromettere l’imparzialità o il buon andamento dell’amministrazione. Anche l’articolo 98 della Costituzione richiama il principio di lealtà verso l’ente pubblico di appartenenza.

La sentenza non solo riafferma il diritto dei docenti a svolgere la professione legale, ma offre indicazioni concrete alle amministrazioni scolastiche. Sarà loro compito predisporre autorizzazioni puntuali, indicando con chiarezza eventuali limiti e monitorando le attività esterne dei propri dipendenti. In caso di incompatibilità o situazioni a rischio, dovranno intervenire formalmente, modificando o revocando le autorizzazioni, piuttosto che ricorrere a sanzioni basate su presupposti impliciti.


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Al via dal 1° giugno la nuova piattaforma Formweb per il deposito degli atti nel PAT

Prenderà il via il prossimo 1° giugno la graduale introduzione di Formweb, la nuova piattaforma per il deposito telematico degli atti nel Processo Amministrativo Telematico (PAT). È quanto stabilito dal decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa, in attuazione del recente decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9 maggio 2025, che ha modificato le regole tecnico-operative del PAT.

La transizione al nuovo sistema avverrà secondo un calendario progressivo che, fino al 31 gennaio 2026, consentirà agli utenti di utilizzare il nuovo canale di deposito Formweb, affiancandolo alle attuali modalità tramite PEC e upload. A partire dal 1° febbraio 2026 il nuovo sistema diventerà pienamente operativo e obbligatorio su tutto il territorio nazionale.

Il calendario prevede l’avvio del servizio il 3 giugno presso i Tribunali amministrativi regionali di Trento, Bologna e Aosta. Seguiranno, il 23 giugno, Napoli e Bolzano; il 14 luglio Ancona, Perugia, Trieste, L’Aquila, Pescara, Parma e Salerno. Dal 1° settembre toccherà al Consiglio di Stato, mentre dal 29 settembre sarà la volta del TAR Lazio, sede di Roma. Dal 20 ottobre il nuovo sistema sarà attivo in altri otto TAR, tra cui Milano e Bari, e al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Chiuderanno il programma di attivazione, il 17 novembre, Lecce, Genova, Palermo, Catania, Torino, Venezia, Brescia, Firenze e Latina.

Il Segretariato generale ha precisato che l’apertura scaglionata è dettata da esigenze tecniche e potrà essere soggetta a rimodulazioni in base all’andamento delle performance e alle eventuali criticità riscontrate in fase di implementazione.

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Reggio Emilia, debutta l’intelligenza artificiale nelle esecuzioni immobiliari: un decreto che fa discutere

Un’innovazione destinata a lasciare il segno nel panorama giudiziario italiano arriva dal Tribunale di Reggio Emilia, dove, con un decreto firmato il 22 maggio 2025, è stato imposto l’obbligo di utilizzare un software gestionale privato per le procedure di esecuzione immobiliare. Si tratta di “Genius AI”, un sistema basato su intelligenza artificiale generativa, sviluppato da una società già attiva in molti uffici giudiziari italiani.

Il provvedimento, operativo a partire dal 2 giugno, estende l’utilizzo del gestionale anche alle procedure già delegate, coinvolgendo notai, avvocati, commercialisti e professionisti incaricati della gestione delle vendite forzate.

Secondo quanto riportato nel decreto, il software è in grado di automatizzare gran parte delle attività procedurali: dalla predisposizione di atti e documenti conformi alle specifiche ministeriali, alla gestione dei flussi contabili, fino all’assistenza tecnica agli utenti. A rendere il tutto più singolare è la componente AI, che dovrebbe offrire supporto personalizzato e auto-apprendimento basato sull’esperienza quotidiana.

Tuttavia, non mancano i punti critici. Il carattere vincolante della misura, adottata in autonomia da un singolo tribunale senza una preventiva autorizzazione ministeriale, solleva interrogativi sulla legittimità procedurale e sulle implicazioni per la trasparenza del processo civile telematico. Il sistema, infatti, conserva e gestisce dati giudiziari attraverso i server di una società privata, aspetto particolarmente delicato in un ambito dove il trattamento delle informazioni è di norma riservato alle strutture istituzionali.

A suscitare perplessità è anche la rapida entrata in vigore del decreto, praticamente immediata, e la possibilità — al momento non chiarita — di costi occulti per i professionisti coinvolti, nonostante le rassicurazioni di gratuità operative.

L’iniziativa reggiana, se da un lato evidenzia il potenziale dell’intelligenza artificiale nella semplificazione delle procedure giudiziarie, dall’altro richiama la necessità di regolamentazioni chiare e condivise, specialmente in una fase in cui il quadro normativo europeo sull’IA è ancora in fase di definizione.


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Ricorso oscuro e confuso? Scatta la sanzione per lite temeraria

Un ricorso che risulta oscuro, incoerente e privo di chiarezza può costare caro al ricorrente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 maggio 2025, ha ribadito che la presentazione di atti giudiziari che non rispettano i requisiti di forma e contenuto previsti dal codice di procedura civile può portare non solo al rigetto dell’istanza, ma anche a sanzioni per lite temeraria.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, la riforma Cartabia ha rafforzato l’obbligo di sinteticità e precisione nella redazione degli atti. Il ricorso deve esporre in modo chiaro e specifico i fatti e le ragioni di diritto alla base della domanda, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile. Nel caso oggetto della sentenza, il ricorrente è stato condannato a rifondere oltre 8.800 euro di spese processuali per aver presentato un atto «incoerente e privo di esposizione logica», a tutela della correttezza e dell’efficienza del procedimento civile.

L’articolo 96 del codice di procedura civile, come modificato recentemente, consente al giudice di condannare chi agisce in giudizio con modalità abusive o dilatorie a risarcire le spese e i danni, favorendo un sistema giudiziario più snello e rispettoso del contraddittorio.


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Pubblico impiego, più assunzioni e graduatorie valide fino a tre anni: cambiano le regole

Una boccata d’ossigeno per migliaia di idonei in attesa di essere chiamati e più margine operativo per le amministrazioni pubbliche. Con la conversione in legge del decreto P.A. 25/2025, cambia ufficialmente la disciplina delle graduatorie concorsuali nel pubblico impiego, introducendo una serie di novità pensate per velocizzare le assunzioni e razionalizzare le procedure.

La principale innovazione riguarda la durata delle graduatorie, che resteranno valide per tre anni dalla pubblicazione, dando così più tempo agli enti per coprire i posti vacanti e ai candidati selezionati una finestra più ampia per l’assunzione. Una misura che riguarda non solo i concorsi futuri, ma anche quelli già conclusi con graduatorie ancora attive alla data del 15 marzo 2025.

Assunzioni più rapide e procedure semplificate

Non sarà più necessario attendere rinunce o dimissioni dei vincitori per scorrere una graduatoria: le amministrazioni potranno attingere direttamente alle liste degli idonei per soddisfare qualsiasi esigenza di personale, purché la graduatoria sia ancora in vigore. Inoltre, sarà possibile ricorrere a graduatorie approvate da altri enti, tramite appositi accordi, favorendo così una mobilità inter-ente più snella ed economica.

Un altro passaggio rilevante tutela chi, al momento della chiamata, non può ancora prendere servizio. La normativa prevede che basti l’individuazione formale dell’idoneo per garantirgli il diritto all’assunzione, anche se il contratto viene firmato in un secondo momento.

Stop temporaneo al tetto del 20% di idonei

Per le graduatorie approvate nel 2024 e 2025 viene sospeso il limite che fissava il numero massimo di idonei al 20% in più rispetto ai posti messi a concorso. Una misura pensata per ampliare il bacino di candidati a disposizione delle amministrazioni, agevolando il reperimento di personale senza dover bandire nuovi concorsi.

Mobilità volontaria più libera

Sul tema della mobilità tra enti pubblici, una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3140/2025) ha ribadito che gli enti restano liberi di scegliere se ricorrere a graduatorie esistenti o puntare sulla mobilità volontaria, soprattutto quando i posti da coprire sono stati istituiti o modificati successivamente al concorso. Anche se l’obbligo di ricorrere prima alla mobilità per gli enti con oltre 50 dipendenti slitta al 2026, la sentenza consente già oggi di applicare questa facoltà.


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Mercato immobiliare in ripresa e boom di nuove società: i dati del Notariato

Roma — Il mercato immobiliare italiano torna a respirare, e parallelamente cresce la voglia d’impresa, soprattutto tra chi sceglie di costituire società di capitali. È quanto emerge dal Rapporto Dati Statistici Notarili 2024, pubblicato il 13 maggio dal Consiglio Nazionale del Notariato, che fotografa le dinamiche economiche reali attraverso gli atti stipulati dai notai su tutto il territorio nazionale.

Secondo i dati, le compravendite di abitazioni hanno registrato un incremento del 15,8% rispetto al 2023, con oltre 634.000 transazioni. A trainare il settore sono soprattutto Lombardia, Piemonte e Lazio. In particolare, la fascia d’età più attiva sul fronte casa è quella tra i 18 e i 35 anni, che rappresenta il 26,5% degli acquirenti.

Tra le agevolazioni fiscali, spicca il dato della prima casa, con oltre il 55% delle operazioni che hanno usufruito del relativo beneficio. I mesi più caldi per il mercato immobiliare si confermano luglio e dicembre, periodo in cui si concentra circa un quinto delle vendite annuali.

Sul fronte delle imprese, il 2024 segna una netta crescita delle società di capitali, che costituiscono oltre il 76% delle nuove aziende. Sono state oltre 105.000 le nuove società costituite contro gli 83.000 scioglimenti, con Lombardia, Lazio, Campania, Veneto ed Emilia-Romagna in testa per numero di atti. In calo, invece, il modello tradizionale di impresa familiare, che fa segnare un -10,1%, confermando una tendenza che prosegue dal periodo pre-pandemico.

Anche le società di persone tornano a crescere, con un aumento del 4,85%, mentre scendono le associazioni temporanee di imprese e le cooperative, quest’ultime con scioglimenti in aumento del 9%.

Nel settore dei mutui si registra un lieve recupero, con un +5,7% di finanziamenti concessi rispetto al 2023. Nonostante ciò, i volumi restano sotto i livelli pre-Covid. La ripresa è stata sostenuta soprattutto dalle richieste per l’acquisto della prima casa, mentre continuano a pesare l’incertezza economica e i tassi di interesse ancora alti.

Il rapporto, basato sui dati ufficiali raccolti dagli studi notarili italiani, offre dunque il ritratto di un’Italia che torna a investire in casa e impresa, ma che rivede anche i modelli di business tradizionali, privilegiando formule societarie più strutturate e meno legate alla famiglia.


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Sequestro su conto cointestato: resta valido anche se uno dei titolari è estraneo al reato

Roma — Non basta essere cointestatari di un conto corrente per evitare il sequestro preventivo di somme riconducibili a un indagato. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, che con la sentenza n. 17894 del 13 maggio 2025 ha confermato la legittimità di un sequestro disposto su conti cointestati tra un imputato e la moglie, estranea al procedimento penale.

Il caso riguardava un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme depositate su conti correnti intestati sia all’indagato sia alla consorte. Quest’ultima aveva richiesto la restituzione della metà dei saldi, invocando la presunzione civilistica di divisione paritaria tra cointestatari. Richiesta respinta dai giudici di merito e ora anche dalla Suprema Corte, che ha chiarito come ai fini penali conti esclusivamente le disponibilità effettive e non le presunzioni previste per regolare i rapporti bancari o patrimoniali interni.

Secondo la Cassazione, infatti, la misura cautelare reale si estende a tutto ciò che è nella disponibilità dell’indagato, a prescindere dai vincoli civilistici che regolano la cointestazione dei conti. Solo se il terzo estraneo al reato dimostra la titolarità esclusiva delle somme sequestrate, potrà ottenere la restituzione di quanto di sua proprietà.

I giudici hanno anche ribadito che i limiti di impignorabilità previsti dal codice di procedura civile trovano applicazione solo rispetto al denaro di proprietà dell’indagato e non valgono in favore di terzi, se non dopo aver accertato in concreto la loro esclusiva titolarità sulle somme sequestrate.

In definitiva, chi condivide un conto con una persona sottoposta a indagini deve essere pronto a dimostrare, con elementi concreti, la propria effettiva disponibilità esclusiva sulle somme, altrimenti il sequestro potrà riguardare anche le somme formalmente intestate a entrambi.


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Mandato d’Arresto Europeo, senza verifiche sulle carceri consegna bloccata

Roma — Nessuna consegna se mancano controlli approfonditi sulle condizioni di detenzione nello Stato richiedente. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 14191/2025, depositata il 10 aprile, ha accolto il ricorso di un cittadino ungherese opponendosi al suo trasferimento in Ungheria per l’esecuzione di una condanna a due anni di reclusione per spaccio di stupefacenti.

La Corte di appello di Messina aveva autorizzato la consegna sulla base di un mandato di arresto europeo, ma senza acquisire informazioni puntuali sulla situazione nelle carceri ungheresi, nonostante le criticità già segnalate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura in un rapporto recente.

Una mancanza ritenuta decisiva dalla Suprema Corte, che ha ricordato come, in questi casi, sia obbligatorio effettuare una verifica individuale e circostanziata, anche richiedendo chiarimenti specifici allo Stato emittente, per escludere il rischio di trattamenti degradanti o contrari alla dignità umana.

Secondo i giudici di legittimità, l’autorità italiana non può limitarsi a valutazioni di carattere generale sulle condizioni carcerarie, ma deve approfondire la posizione concreta della persona da consegnare, alla luce anche della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha annullato il provvedimento di consegna, disponendo il rinvio per un nuovo esame che dovrà tenere conto delle condizioni effettive di detenzione previste per l’interessato. Una decisione che riafferma il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali anche all’interno della cooperazione giudiziaria europea.


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Impugnazioni via PEC: senza prova di ricezione scatta l’inammissibilità

Roma — Nell’era della giustizia digitale, il rispetto delle regole sulle notifiche telematiche è più che mai decisivo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 20074 depositata il 29 maggio 2025, ha chiarito che, ai fini della tempestività di un’impugnazione trasmessa via PEC, è indispensabile dimostrare non solo l’avvenuto invio nei termini previsti, ma anche la ricezione da parte dell’ufficio giudiziario destinatario.

Il caso ha riguardato una richiesta di riesame contro un sequestro preventivo di denaro, giudicata tardiva dal Tribunale di Milano. L’imputato, nel ricorso per Cassazione, ha sostenuto di aver inviato la richiesta il 19 luglio 2024 alle 23:48, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, contrariamente a quanto risultava dal timbro della cancelleria che riportava la data del 20 luglio.

La Suprema Corte, però, ha rigettato il ricorso, sottolineando che la sola prova dell’invio non basta: occorre allegare anche la ricevuta di avvenuta consegna, ossia il documento che certifica che la PEC è effettivamente arrivata nella casella del destinatario entro i termini. In assenza di questa prova — o della specifica annotazione di cancelleria attestante una diversa data di ricezione — fa fede il timbro apposto sull’atto dall’ufficio giudiziario.

In questo caso, il ricorrente non ha prodotto né la ricevuta di consegna né la copia dell’annotazione prevista per il deposito via PEC. Di conseguenza, la documentazione acquisita agli atti non consentiva di dimostrare che l’impugnazione fosse stata ricevuta entro la mezzanotte del 19 luglio.

Con questa decisione, la Cassazione conferma un principio ormai consolidato: nel processo penale telematico, la tempestività degli atti è questione di prova rigorosa e documentata. Non basta inviare: occorre anche saper dimostrare che il messaggio è arrivato.


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Spese di lite, decide il valore reale della causa

Roma — È il valore effettivo della causa, e non le indicazioni amministrative contenute negli atti dei difensori, a stabilire l’importo delle spese di lite da liquidare. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con l’ordinanza n. 13145 depositata il 17 maggio 2025, che ha corretto la decisione di un giudice d’appello colpevole di aver calcolato le spese su una somma superiore a quella effettivamente in discussione.

Il caso è nato da un errore di parte ricorrente, che aveva indicato in appello un valore errato per la determinazione del contributo unificato, senza però che questo corrispondesse al valore effettivo della domanda giudiziale. Quando il giudice di secondo grado ha calcolato le spese sulla base di quella indicazione formale, la parte soccombente ha fatto ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, ricordando che — secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 — il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va determinato in base alla somma attribuita dal giudice (il cosiddetto decisum), e non alle indicazioni amministrative relative al contributo unificato, rivolte alla cancelleria e prive di rilevanza ai fini del processo.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione del difensore sull’importo del contributo non può incidere sul valore della domanda ai fini del processo, né essere considerata come parte della domanda stessa ai sensi dell’art. 10 c.p.c. Tuttavia, ha rilevato che un simile errore può essere fonte di fraintendimenti per il giudice e quindi, in via eccezionale, giustificare la compensazione delle spese processuali.

La Suprema Corte ha così cassato la sentenza d’appello nella parte relativa alla liquidazione delle spese, ordinando una rideterminazione conforme ai parametri minimi previsti per il reale valore della controversia, e compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità, considerando l’errore della parte come un motivo grave ed eccezionale.

Con questa decisione, la Cassazione ha fissato un principio di diritto destinato a fare chiarezza in tema di spese di lite: «La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia correggere l’errore in cui ha indotto il giudice».


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