Difendere la professione forense significa, prima di tutto, tutelare l’interesse collettivo e il corretto funzionamento delle istituzioni che la rappresentano. Ma quando chi è chiamato a farlo antepone interessi personali o di parte, rischia di compromettere la credibilità dell’intero sistema. È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense nella recente sentenza n. 390/2024, intervenendo su un caso emblematico di conflitto di interessi istituzionale.
Protagonista della vicenda un avvocato, Consigliere di un Ordine territoriale, accusato di aver ostacolato le decisioni del proprio Consiglio e di essersi attivamente schierato a favore di soggetti muniti di abilitazioni professionali ottenute in Romania dalla contestata “Struttura Bota”. Non solo: il professionista aveva consentito che presso il proprio studio fosse stabilita la sede di un’associazione creata proprio per difendere i titolari di quei titoli, apertamente in contrasto con le direttive dell’Ordine.
A rendere ancora più delicata la situazione, il fatto che l’avvocato in questione avesse assunto la difesa di ben 116 colleghi colpiti da provvedimenti di cancellazione, arrivando persino a impugnare deliberazioni del suo stesso Consiglio e a chiederne il risarcimento danni.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva già sanzionato la condotta, rilevando come l’atteggiamento del Consigliere, fatto di assenze strategiche dalle riunioni e di sistematica opposizione ai procedimenti di verifica dei titoli, fosse incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto.
Il CNF ha confermato in pieno questa lettura, sottolineando che l’esercizio di una funzione rappresentativa dell’Avvocatura richiede rigore e indipendenza assoluti, a maggior ragione quando si tratta di tutelare l’interesse pubblico affidato ai Consigli degli Ordini. In questo senso, il conflitto di interessi non deve essere solo evitato, ma anche apparire inesistente.
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