Ponte sullo Stretto, via libera del CdA: cantieri pronti a partire entro settembre

ROMA – La costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è sempre più vicina. Il consiglio di amministrazione della Società Stretto di Messina ha approvato gli ultimi atti propedeutici al progetto definitivo, che sarà esaminato la prossima settimana dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Se il via libera arriverà nei tempi previsti, i cantieri potrebbero aprirsi entro la fine dell’estate.

A confermarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha partecipato personalmente alla riunione. «Dopo anni di attese siamo finalmente a un passo dall’inizio dei lavori – ha dichiarato –. Il progetto, dal valore complessivo di 13,5 miliardi di euro, restituirà dignità a cinque milioni di siciliani e creerà migliaia di posti di lavoro tra Calabria e Sicilia».

Gli ultimi passaggi prima dell’apertura dei cantieri
Il Cipess, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, sarà chiamato a ratificare l’approvazione del progetto definitivo. Successivamente, la Corte dei Conti dovrà procedere alla validazione finale, passaggio necessario per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’avvio delle procedure di esproprio.

Il consiglio di amministrazione della società, guidata da Pietro Ciucci e presieduta da Giuseppe Recchi, ha intanto approvato gli atti aggiuntivi ai contratti con il contraente generale Eurolink (consorzio guidato da Webuild), con il project manager Parsons Transportation Group, con Edison Next Environment per il monitoraggio ambientale e con il broker assicurativo Marsh. È stato inoltre aggiornato l’accordo con il ministero delle Infrastrutture, con allegato il piano economico-finanziario che copre l’intero investimento tramite la legge di Bilancio 2025 e l’aumento di capitale della società deliberato nel 2023.

«Questa fase preparatoria è stata particolarmente complessa per la mole di documentazione e per il coinvolgimento di più soggetti istituzionali e privati – ha spiegato Ciucci –. Con l’approvazione del Cipess sarà possibile dichiarare la pubblica utilità dell’opera e avviare gli espropri, che saranno gestiti con gradualità e garantendo indennizzi superiori alla media».

Un progetto simbolo di sviluppo
Salvini ha definito il ponte un’infrastruttura “all’avanguardia”, attesa da decenni e destinata a rafforzare il ruolo dell’Italia come nodo strategico nel Mediterraneo. «L’Europa – ha aggiunto – attende quest’opera e ne riconosce l’importanza per la competitività del Paese».


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Dazi, l’intesa tra Ue e Usa divide: versioni opposte su web tax e settori esentati

L’accordo politico raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea per evitare l’aumento dei dazi al 30% a partire dal 1° agosto sembra più fragile che mai. Dietro l’annuncio congiunto di domenica emergono infatti differenze sostanziali tra la versione diffusa dalla Casa Bianca e quella fornita da Bruxelles, che non riguardano solo dettagli marginali.

Secondo l’amministrazione statunitense, l’Ue avrebbe accettato di sospendere l’applicazione della web tax alle grandi piattaforme tecnologiche, oltre a confermare l’azzeramento dei dazi su chip e farmaci. La Commissione europea, però, respinge questa interpretazione: «Non abbiamo assunto alcun impegno di questo tipo – ha precisato un portavoce –. Manteniamo pienamente il nostro diritto di regolamentare in autonomia il settore digitale».

Olof Gill, altro portavoce della Commissione, ha ribadito che «non saranno toccate le norme europee in materia alimentare, sanitaria e di sicurezza» e che l’accordo non interferirà con le politiche energetiche e di decarbonizzazione dell’Unione, nonostante l’impegno ad aumentare gli acquisti di gas americano dai precedenti 80 a 250 miliardi annui.

Le deroghe ancora da definire
Restano incerti i contorni della lista dei settori che potrebbero beneficiare di esenzioni o dazi ridotti. In cima all’elenco ci sono acciaio, alluminio e alcolici, fondamentali per Paesi come Italia, Francia e Irlanda. Undici Stati membri, guidati da Parigi e con Roma in prima linea, hanno chiesto alla Commissione di proporre entro fine anno un nuovo meccanismo di protezione dell’industria siderurgica, che riporti i livelli delle importazioni ai valori del 2012-2013.

L’accordo raggiunto il 27 luglio non è giuridicamente vincolante e dovrà essere ulteriormente negoziato. Solo quando sarà approvato un testo definitivo la Ue ridurrà i dazi sui prodotti americani, in particolare nel comparto automobilistico e dei ricambi, che oggi scontano un’imposizione del 27,5%.

Deficit Usa ai minimi da due anni
Intanto il Dipartimento al Commercio statunitense ha reso noto che il disavanzo commerciale dei beni a giugno si è ridotto del 10,8%, scendendo a 86 miliardi di dollari, il livello più basso da settembre 2023. Il calo è legato soprattutto alla contrazione delle importazioni (-4,2%), in particolare dei beni di consumo (-12,4%).

Bruxelles e Washington hanno fissato come obiettivo quello di arrivare entro il 1° agosto a una dichiarazione congiunta – non vincolante – che chiarisca i punti ancora in sospeso. Ma il percorso si annuncia complesso: le divergenze sulla digital tax e sulle deroghe settoriali rischiano di trasformare la tregua commerciale in un fragile armistizio.


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Occupazione abusiva, la Cassazione boccia il risarcimento “a occhio”: serve la prova concreta del danno

Il danno da occupazione abusiva di un immobile non può essere risarcito “a sensazione” né colmato con stime generiche. Lo ha ribadito con fermezza la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21607 depositata il 28 luglio 2025, ponendo un freno alle liquidazioni equitative non sorrette da un’adeguata base probatoria. Il principio, già tracciato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, viene oggi rilanciato nel contesto di una vicenda che si trascina da oltre trent’anni e che torna nuovamente davanti alla Corte d’Appello di Firenze.

Il caso: occupazioni, inerzie e risarcimenti

La controversia ha origine nei primi anni ’90, quando decine di appartamenti di proprietà di due società immobiliari furono occupati da appartenenti al “Movimento per la casa”. Le società avevano chiesto il risarcimento dei danni al Ministero dell’Interno, accusando l’Amministrazione di non aver dato esecuzione all’ordine di sgombero emesso dalla Procura.

Nel 2021, in sede di rinvio dopo un primo passaggio in Cassazione, la Corte d’appello di Firenze aveva accolto le ragioni delle società, condannando il Ministero a risarcire 625mila euro, calcolati in via equitativa. Ma il Ministero ha impugnato nuovamente la sentenza, contestando i presupposti della liquidazione.

La decisione della Suprema Corte: “Nessuna liquidazione equitativa senza prova del danno”

Accogliendo il ricorso, la Terza sezione civile ha stabilito due principi chiave:

  1. La liquidazione equitativa è possibile solo se il danno è certo nella sua esistenza. Non basta allegare genericamente una lesione del diritto di proprietà: serve dimostrare che da quella lesione è derivato un pregiudizio concreto e specifico.
  2. La stima equitativa non può basarsi su valutazioni arbitrarie. Il giudice deve indicare nella motivazione il valore di riferimento da cui ha preso le mosse, spiegando i criteri con cui ha condotto la quantificazione. In mancanza di questi elementi, la motivazione è da considerarsi apparente.

La Cassazione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 33645/2022), ha chiarito che non è sufficiente il semplice fatto dell’occupazione per far scattare un diritto al risarcimento. La perdita del godimento del bene, per essere risarcibile, va dimostrata con elementi puntuali: ad esempio, documentando la volontà concreta di vendere o affittare gli immobili, o allegando i dati contabili a supporto della perdita patrimoniale.

Gli errori della Corte d’appello: motivazione assente e calcolo opaco

La Corte ha criticato duramente la sentenza d’appello per essersi limitata a una generica affermazione d’impossibilità nel determinare il danno. In particolare, i giudici di merito avevano ammesso:

  • di non sapere se gli immobili sarebbero stati destinati alla vendita o alla locazione;
  • di non avere riscontri su eventuali affitti precedenti o successivi all’occupazione;
  • di non aver esaminato la documentazione contabile delle società.

A ciò si aggiunge un altro vizio: la Corte d’appello ha liquidato un danno che incorporava capitale, rivalutazione monetaria e interessi compensativi senza indicare il criterio per la loro separazione, né il tasso di interesse applicato, né il periodo di riferimento. Un’imprecisione che ha reso impossibile ricostruire il ragionamento seguito dal giudicante.

Una vicenda emblematica: trent’anni di contenzioso

A distanza di tre decenni dall’inizio della vertenza, il procedimento fa così ritorno alla Corte d’appello di Firenze, per una nuova pronuncia nel rispetto dei principi fissati dalla Cassazione. L’ordinanza non entra nel merito dell’esistenza del danno, ma impone una rigorosa verifica probatoria e argomentativa, che il giudice di rinvio sarà chiamato a rispettare.


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AI Act, il 2 agosto scatta una nuova fase: più controlli, sanzioni e regole per i modelli generali

Il percorso di attuazione dell’AI Act, il primo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, compie un nuovo passo decisivo. Dopo l’entrata in vigore, lo scorso 2 febbraio, dei divieti sulle pratiche ad alto rischio e dell’obbligo di alfabetizzazione digitale, il prossimo 2 agosto 2025 entreranno in vigore nuove e rilevanti disposizioni. Questa nuova fase riguarda in particolare i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, i modelli generalisti (GPAI), la governance istituzionale, le sanzioni e gli obblighi di riservatezza per le autorità competenti.

Autorità di notifica e organismi notificati: parte il sistema di vigilanza sui sistemi ad alto rischio

Tra i principali elementi in arrivo c’è la piena attivazione del meccanismo di controllo dei sistemi di IA classificati ad “alto rischio”. Ogni Stato membro dovrà designare un’autorità nazionale competente per la notifica e la sorveglianza degli organismi accreditati, responsabili della valutazione di conformità dei sistemi IA.

In Italia, il ruolo dovrebbe essere assegnato all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Gli organismi notificati – enti terzi che svolgono audit, test e verifiche – saranno chiamati a dimostrare requisiti rigorosi: imparzialità, competenza tecnica, assenza di conflitti di interesse e rispetto delle regole sulla riservatezza. Il sistema prevede anche attività di monitoraggio continuo e la possibilità di revoca in caso di irregolarità.

General Purpose AI: obblighi crescenti per i modelli di uso generale

Particolare attenzione è rivolta ai cosiddetti modelli di intelligenza artificiale di uso generale (GPAI), come definiti all’articolo 3 dell’AI Act. Si tratta di sistemi sviluppati per essere integrati in molteplici applicazioni e dotati di capacità trasversali, come la generazione automatica di testi, immagini o codici.

Il regolamento distingue tra GPAI standard e GPAI ad alto impatto, quest’ultimi considerati potenzialmente sistemici per la salute, la sicurezza, l’ambiente, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto. Per questi modelli scattano obblighi stringenti: valutazione preventiva dei rischi, monitoraggio continuo, audit indipendenti e reporting degli incidenti gravi.

Tutti i fornitori di GPAI dovranno fornire una documentazione tecnica trasparente, descrivere i dataset utilizzati per l’addestramento e facilitare la tracciabilità di contenuti protetti da copyright, in linea con la normativa UE.

Una governance multilivello: tra autorità nazionali, Ufficio europeo e Comitato consultivo

Il Capo VII dell’AI Act istituisce un complesso assetto di governance. Ogni Paese dovrà indicare le autorità responsabili per l’applicazione del regolamento. In Italia, il disegno di legge del Governo Meloni affida il compito all’AgID e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Sul piano europeo, nascerà l’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale, incaricato di coordinare la vigilanza sui GPAI, promuovere prassi comuni tra Stati membri e partecipare alle indagini su modelli ad alto rischio. A supporto, sarà attivo anche il Comitato europeo per l’IA, con funzione consultiva e di raccordo tra le autorità nazionali e la Commissione.

Un sistema sanzionatorio proporzionale ma severo

Il Capo XII del regolamento introduce un robusto impianto sanzionatorio, modulato in base alla gravità delle violazioni:

  • Fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale per le infrazioni più gravi, come l’uso di IA manipolativa o la sorveglianza biometrica illegale.
  • Fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato per la mancata conformità dei sistemi ad alto rischio.
  • Fino a 7,5 milioni di euro o l’1% del fatturato per la fornitura di informazioni false o incomplete.

Il regolamento prevede criteri differenziati per PMI e startup, a cui saranno applicate sanzioni ridotte, in un’ottica di proporzionalità e tutela dell’innovazione.

Riservatezza e protezione delle informazioni sensibili

A garanzia della trasparenza e della fiducia, l’AI Act impone il rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza per tutte le autorità coinvolte: la Commissione, il Comitato europeo e gli organismi nazionali. I dati sensibili non potranno essere divulgati, salvo nei casi previsti dalla normativa o previo consenso dell’interessato.

L’obbligo si estende anche ai dipendenti degli organismi notificati e riguarda tutte le informazioni ottenute nell’ambito delle attività di controllo e sorveglianza.

Le iniziative della Commissione UE: linee guida e strumenti operativi

In vista delle nuove scadenze, la Commissione europea ha intensificato il rilascio di strumenti tecnici per agevolare la compliance da parte degli operatori. Tra i documenti più recenti:

  • 24 luglio 2025 – Template per il riepilogo dei dataset utilizzati nei GPAI
  • 18 luglio 2025 – Linee guida per la conformità dei modelli generalisti
  • 10 luglio 2025 – Codice di condotta per GPAI
  • 6 febbraio e 4 febbraio 2025 – Linee guida sulle definizioni tecniche e sulle pratiche proibite
  • 2 aprile 2025 – Sondaggio sull’alfabetizzazione digitale

L’approccio progressivo dell’Unione europea punta a evitare discontinuità normative e a sostenere l’applicazione uniforme del regolamento nei 27 Stati membri.


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Stalking, la Cassazione chiarisce: l’aggravante per la presenza di minori non si applica

Non basta la mera presenza di minori durante la commissione di atti persecutori per applicare l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies del Codice penale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 27288 ha ribadito la necessità di distinguere tra le aggravanti comuni e quelle specifiche nel contesto dei reati di stalking.

Nel caso esaminato, l’imputato era stato condannato con l’aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori. La circostanza era stata desunta dal fatto che la vittima degli atti persecutori – la compagna dell’uomo – si trovasse spesso in compagnia dei propri figli minorenni al momento delle condotte illecite. Tuttavia, la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa all’aggravante, disponendo il rinvio per la rideterminazione della pena.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma generale dell’art. 61, n. 11-quinquies c.p., che prevede un aumento di pena per i reati colposi commessi in presenza di minori, non può essere applicata ai reati dolosi come lo stalking, previsto dall’art. 612-bis c.p., che tutelano la libertà morale della persona.

Il legislatore, infatti, ha già previsto una specifica aggravante per questi casi al comma 3 dello stesso art. 612-bis, circoscrivendo l’aggravio di pena all’ipotesi in cui la vittima del reato sia essa stessa un soggetto minorenne. Questo significa che, nei casi in cui il minore non sia bersaglio diretto delle condotte persecutorie, ma si limiti ad assistervi, non può essere contestata alcuna aggravante, neppure quella generale richiamata dal giudice di merito.

La pronuncia della Cassazione ha quindi valore chiarificatore, in un ambito dove la sovrapposizione tra norme generali e speciali può generare incertezze interpretative. Il principio affermato è netto: nei reati di stalking, l’aggravante per la presenza di minori si applica solo se la condotta offensiva ha come destinatario diretto una persona minorenne. Non è sufficiente, cioè, che il minore sia testimone degli atti, se non vi è stato un coinvolgimento attivo o un’intenzionalità diretta nei suoi confronti.

La decisione si inserisce in un più ampio quadro di tutela dei diritti degli imputati rispetto al principio di legalità e tassatività delle aggravanti, ma pone al tempo stesso interrogativi sul ruolo della vulnerabilità dei minori come soggetti indirettamente coinvolti nei conflitti familiari o nelle relazioni tossiche.


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Tredici anni per notificare una sentenza: il cortocircuito che svuota la giustizia

Una sentenza definitiva che resta in un cassetto per tredici anni. Una pena che non verrà mai scontata. Un debito con la giustizia che non sarà mai saldato. È accaduto a Prato, ma potrebbe accadere ovunque in Italia. Un uomo condannato nel 2012 per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale non sconterà nemmeno un giorno di carcere. E la multa accessoria da 600 mila euro rimarrà una cifra senza valore, mai riscossa. Non per un vizio di forma o per un colpo di scena processuale. Ma semplicemente perché nessuno ha notificato la sentenza fino a giugno 2025. Quando ormai era troppo tardi.

La vicenda, documentata dagli atti della Procura e dell’Ufficio esecuzioni penali, non è un’anomalia isolata. È l’emblema di un sistema allo stremo, in cui la fase più delicata – l’attuazione concreta della giustizia – rischia di naufragare tra carenze d’organico, inefficienze strutturali e colpevoli ritardi. Nella sola cancelleria del Tribunale di Prato, giacciono oltre diecimila sentenze in attesa dell’attestazione di irrevocabilità: un passaggio tecnico fondamentale senza il quale le condanne non possono essere trasmesse ai magistrati dell’esecuzione. Rimangono così sospese in una sorta di limbo burocratico, dove l’azione dello Stato si arresta prima di diventare effettiva.

Ed è in quello stesso limbo che si smarriscono reati gravi, gravissimi: violenze sessuali, abusi su minori, corruzione, truffe ai danni della pubblica amministrazione. Tutto destinato alla prescrizione. Tutto sottratto al diritto delle vittime a ottenere giustizia.

A denunciare con forza questa paralisi è la presidente del Tribunale di Prato, Lucia Schiaretti. In carica da un anno, ha portato la questione sul tavolo del Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della Giustizia. Ha descritto una pianta organica dimezzata, un personale amministrativo insufficiente, un arretrato ingestibile che si accumula giorno dopo giorno. Ha spiegato, con parole nette, che la produzione di nuove sentenze diventa una beffa se nessuno è in grado di renderle operative. Ma la risposta delle istituzioni è stata il silenzio. Nessun piano straordinario, nessuna task force, nessun intervento concreto per evitare che la giustizia diventi carta straccia.

Intanto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, concentra i suoi sforzi su tutt’altri fronti. Al centro della sua agenda ci sono la separazione delle carriere, la riforma del CSM, la ridefinizione dei rapporti tra giudici e pubblici ministeri. Riforme che – assicura – restituiranno efficienza e imparzialità al sistema. Ma la domanda è lecita: basterà separare le funzioni per evitare che una sentenza resti dimenticata per tredici anni? Basterà ridisegnare il volto del Consiglio superiore della magistratura per garantire che una condanna venga eseguita?

La risposta, per chi conosce la macchina giudiziaria dall’interno, è no. Perché il vero cortocircuito non è giuridico, ma amministrativo. Non si tratta di un eccesso di potere da parte dei magistrati, ma di una drammatica carenza di risorse nei gangli vitali del sistema: le cancellerie, gli uffici esecuzioni, il personale tecnico. A Prato, i giudici hanno svolto il loro compito fino in fondo. È l’apparato che si è inceppato, lasciando che il tempo cancellasse ciò che il processo aveva accertato.

E allora il nodo è politico. Quale idea di giustizia ha questo governo, se lascia che le sentenze si prescrivano per mera dimenticanza? Che rispetto mostra per le vittime, se i colpevoli restano impuniti per mancanza di personale? Se davvero la giustizia è un servizio essenziale per lo Stato di diritto, come può uno Stato tollerarne l’interruzione per oltre un decennio senza intervenire?

La risposta sta nei fatti, non nelle dichiarazioni. E i fatti raccontano una realtà amara: se un servizio si blocca per tredici anni e nessuno se ne accorge, allora non è più un disservizio. È un fallimento sistemico. E di fronte a questo fallimento, la riforma delle carriere non basta. Serve una presa d’atto urgente e un piano operativo. Perché senza esecuzione, la giustizia resta un’illusione. E chi ha subito un torto, rischia di rimanere solo.


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Tetto retributivo per i dipendenti pubblici: la Consulta boccia la soglia fissa da 240mila euro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135, è intervenuta su un nodo cruciale del pubblico impiego: il tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Pur confermando che un limite massimo ai compensi pubblici non è di per sé incompatibile con i principi costituzionali, i giudici hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui fissava in modo rigido tale soglia a 240.000 euro lordi annui.

La Consulta ha ribadito che il tetto retributivo, per essere legittimo, deve continuare a essere ancorato al trattamento economico complessivo spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, come previsto originariamente nel 2011. Il ritorno a questo parametro non è solo formale: garantisce una dinamica retributiva più coerente con l’evoluzione degli stipendi nella pubblica amministrazione e tutela l’autonomia e l’indipendenza di figure apicali dell’ordinamento, come i magistrati.

Il tetto fisso introdotto nel 2014, concepito inizialmente come misura temporanea e straordinaria nel contesto della crisi finanziaria, aveva comportato una decurtazione significativa degli emolumenti, in particolare nei confronti dei magistrati. Tuttavia, osserva la Corte, quella temporaneità si è col tempo dissolta, trasformando una misura emergenziale in una regola strutturale, con effetti ritenuti oggi non più sostenibili dal punto di vista costituzionale.

L’orientamento della Consulta si inserisce in un quadro giurisprudenziale europeo che sottolinea la necessità di preservare la dignità e l’autonomia della magistratura anche sul piano economico. Significativa, in tal senso, la recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (25 febbraio 2025, cause C-146/23 e C-374/23), che ha censurato analoghe riduzioni retributive per i giudici, riconoscendo la centralità della loro indipendenza.

Già nel 2021, con la legge di bilancio (art. 1, comma 68, L. 234/2021), si era intervenuti sulla materia, introducendo una rivalutazione annuale del limite retributivo in base agli aumenti medi rilevati dall’ISTAT per i dipendenti pubblici. Tale meccanismo, applicato con il d.P.C.M. del 25 luglio 2022, ha portato la retribuzione annua lorda dei giudici costituzionali a 361.620 euro, comprendente la quota base e un incremento del 0,45%.

In virtù del principio di generalità che caratterizza il tetto retributivo, la sentenza della Corte non riguarda solo magistrati e vertici istituzionali, ma si estende a tutti i dipendenti pubblici soggetti alla medesima disciplina. Trattandosi, però, di una illegittimità sopravvenuta, gli effetti della pronuncia non saranno retroattivi: produrranno efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.


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Offese sul lavoro, la Cassazione dice sì al licenziamento per giusta causa

ROMA – Offendere il proprio superiore, specie se lo si fa in modo plateale e in presenza di colleghi, può costare il posto di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con l’ordinanza n. 21103 del 24 luglio 2025 ha confermato il licenziamento per giusta causa di una psicologa che aveva rivolto l’epiteto “leccaculo” al proprio responsabile durante una discussione sul piano ferie.

Una frase pesante, definita dai giudici “volgare, ingiuriosa e lesiva del rapporto fiduciario”, pronunciata in un momento di tensione ma in assenza di una vera provocazione. Decisivo, nella valutazione della Corte, anche il fatto che l’espressione sia stata proferita davanti a un’altra collega, rendendo pubblica l’offesa e aggravandone la portata disciplinare.

La dinamica: insubordinazione e contesto aggravante

Il diverbio si è consumato durante una riunione interna presso una struttura che si occupa di assistenza a persone con disabilità, in seguito alla richiesta da parte del superiore di rivedere il piano ferie già approvato. La psicologa ha reagito verbalmente, usando un linguaggio definito dalla Corte “chiaramente offensivo”, senza che vi fossero elementi di tensione tali da giustificare l’uscita.

Per la Cassazione, il comportamento configura non solo una grave insubordinazione, ma anche una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto di lavoro. Un elemento centrale, soprattutto nei settori dove la professionalità è legata alla relazione, alla comunicazione e alla gestione delle dinamiche interpersonali.

Il precedente disciplinare: “inclinazione all’ingiuria”

A pesare nella decisione finale non è solo l’episodio in sé, ma anche il precedente disciplinare della lavoratrice: in passato, la psicologa era stata sanzionata per aver insultato il padre di un paziente. Un comportamento che, pur non configurando una recidiva automatica, è stato valutato come indice di una “inclinazione all’insulto e all’ingiuria”. Per i giudici, si tratta di un elemento rilevante per definire la personalità della dipendente e la sua idoneità a mantenere l’equilibrio relazionale richiesto dal ruolo.

Le valutazioni della Corte

Con questa ordinanza, la Cassazione ha ribaltato la decisione del Tribunale di primo grado, che aveva annullato il licenziamento giudicandolo sproporzionato. La Corte d’Appello, invece, aveva già confermato il provvedimento espulsivo, sostenendo che la gravità dell’insulto – sia per il contenuto che per le circostanze – supera la soglia della semplice contestazione disciplinare e giustifica l’interruzione immediata del rapporto di lavoro.

I giudici hanno inoltre precisato che la clausola del contratto collettivo che menziona “litigi, risse e ingiurie” non richiede la reiterazione degli episodi per legittimare il licenziamento: anche un solo episodio, se particolarmente grave e lesivo, può giustificare il recesso per giusta causa.

Implicazioni più ampie

Il caso assume rilievo anche oltre il singolo episodio, perché riafferma un principio importante nel diritto del lavoro: nei rapporti professionali, il rispetto e la correttezza nei confronti del datore di lavoro non sono solo doveri morali, ma obblighi giuridici. E la perdita di fiducia, se fondata su comportamenti gravemente inappropriati, non può essere riparata o mitigata da attenuanti soggettive.


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Made in Italy, fine di un mito: dalle passerelle ai tribunali, così la moda ha perso anima e credibilità

C’era una volta il Made in Italy. Quello vero. Fatto di mani esperte, di filati nobili, di territori che intrecciavano bellezza e saper fare. Oggi, a guardare le inchieste giudiziarie che stanno scuotendo le fondamenta della moda italiana ed europea, resta solo l’etichetta. E una narrazione sempre più lontana dalla realtà produttiva.

Nelle ultime settimane, una raffica di indagini e denunce ha travolto marchi simbolo del lusso internazionale: da Max Mara a Loro Piana, da Valentino a Dior, fino a Giorgio Armani Operations Spa e Alviero Martini. Tutti accomunati da una dinamica ormai nota: prodotti venduti a migliaia di euro, fabbricati per pochi spiccioli in laboratori opachi, talvolta illegali, spesso sfruttando lavoratori pagati 4 euro l’ora e costretti a turni massacranti.

Il paradosso del lusso: giacche a 3.000 euro, operai a 4 l’ora

I casi emersi sono emblematici. Una giacca Loro Piana da oltre 3.000 euro realizzata in laboratori cinesi clandestini. Borse Dior vendute sopra i 2.000 euro ma pagate appena 53 euro al fornitore. Dipendenti Max Mara definiti nei messaggi aziendali come “mucche da mungere”. Un sistema che ha trasformato l’eccellenza artigianale in catene di subappalto spietate, dove la qualità ha lasciato il posto al margine di profitto.

Per Stefania Saviolo, docente di management alla Bocconi, il punto è culturale: «Il Made in Italy non esiste più. I brand non sono più italiani e si è persa quella cultura industriale che dava identità e legame con i territori. Il prodotto non è più centrale, si vende un logo, non un abito che fa sognare».

Dalla tradizione alla speculazione: cosa resta del Made in Italy

Il passaggio da imprese familiari a colossi finanziari francesi ha generato una frattura profonda. Il legame con l’artigianato si è spezzato, l’innovazione ha lasciato spazio alla standardizzazione. Le maison vivono ormai di profumi, cinture e borse logo, mentre il capo d’abbigliamento è diventato un prodotto accessorio.

E neppure la strategia del revival degli archivi funziona più: i capi iconici degli anni ’80 e ’90 si comprano direttamente nel circuito vintage, non più in boutique. «Paradossalmente – osserva Saviolo – dovrebbero imparare da Zara, che ha riportato il prodotto al centro, con creatività e innovazione stagionale».

La crepa nel mito e il ruolo della normativa europea

A rendere il quadro ancora più critico è la normativa europea, che consente di etichettare come “Made in Italy” un capo quasi interamente prodotto all’estero, purché riceva una minima lavorazione finale nel nostro Paese. Una falla regolamentare che, unita alla debolezza negoziale dell’Italia in sede europea, ha svuotato di senso la dicitura stessa.

Il caso è esploso anche a livello internazionale: dal Guardian al Financial Times, da Bloomberg a Reuters, i media di tutto il mondo parlano di sfruttamento e opacità nella moda italiana, con un danno d’immagine incalcolabile per un settore che da sempre rappresentava uno dei pilastri del soft power nazionale.

Le reazioni della politica e del settore

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha annunciato l’imminente introduzione di una norma per certificare legalità e sostenibilità delle imprese moda. La ministra del Lavoro Marina Calderone, da parte sua, ha promesso “massima intransigenza” contro lo sfruttamento, con più ispettori, il ripristino del reato di somministrazione illecita di manodopera e l’estensione dell’assegno di inclusione alle vittime di caporalato che collaborano con la giustizia.

Nel frattempo, anche gli attori industriali iniziano a muoversi. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha firmato un protocollo per aumentare trasparenza e controlli. Confindustria Moda chiede un piano industriale strutturale con audit obbligatori, incentivi ai campionari e tracciabilità digitale, tramite blockchain e passaporto del prodotto.

L’impatto sul mercato: la crisi dei colossi

I segnali di crisi si riflettono già nei bilanci. HSBC ha registrato un aumento del 52% dei prezzi nel lusso europeo rispetto al 2019, ma il consumatore è oggi più attento, meno disposto ad accettare rincari indiscriminati. I numeri parlano chiaro: LVMH ha perso oltre il 25% da inizio anno, toccando i minimi degli ultimi sette anni. Kering, che controlla Gucci, ha visto calare le vendite organiche del 10% e l’utile netto del 36%.

Un produttore toscano che lavora per le grandi maison rivela: «Dopo gli scandali, qualcosa si muove. I brand sono allarmati, temono nuovi titoli di giornale. Ma quanto sarà reale questo cambiamento, è tutto da vedere».

Un’etichetta svuotata di senso?

Se non ci sarà un’inversione di rotta – culturale prima ancora che produttiva – il rischio è che il Made in Italy diventi solo uno slogan, buono per le campagne pubblicitarie ma privo di autenticità. Un simbolo svuotato, che non incarna più l’identità, la qualità, il saper fare che l’ha reso celebre nel mondo.

E se cade il Made in Italy, non crolla solo un settore, ma l’idea stessa che l’Italia possa ancora offrire qualcosa di unico, diverso e inimitabile. E questa, oggi più che mai, non è solo una questione economica. È una questione nazionale.


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Legge elettorale, corsa contro il tempo per Meloni: l’ostacolo CEDU e i dubbi del Quirinale

ROMA – Se il governo intende riscrivere la legge elettorale, dovrà farlo in fretta. Giorgia Meloni ha un obiettivo chiaro: abbandonare l’attuale sistema misto – il Rosatellum – e passare a un proporzionale puro con premio di maggioranza e l’indicazione esplicita del candidato premier. Ma l’operazione, oltre ad avere un impatto politico enorme, rischia di infrangersi contro due ostacoli rilevanti: il giudizio della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e le perplessità del Quirinale.

Il fattore tempo: la soglia dell’estate 2026

Secondo quanto emerge da fonti di governo e ambienti parlamentari, il tempo utile per approvare una nuova legge elettorale scade non oltre l’estate del 2026. Il motivo? Una sentenza attesa entro l’autunno 2025 da parte della CEDU, che si pronuncerà su un ricorso presentato da Mario Staderini, attivista e già segretario dei Radicali Italiani, con l’appoggio di numerosi cittadini. Al centro del procedimento vi è proprio la violazione del principio di stabilità del diritto elettorale, a causa delle modifiche introdotte poche settimane prima del voto del 2022.

La CEDU e la regola della “stabilità normativa”

Secondo il parere già espresso dalla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, le leggi elettorali dovrebbero essere modificate con largo anticipo rispetto alle elezioni, per garantire agli elettori e ai candidati il tempo necessario a comprenderne gli effetti. Riforme frequenti e a ridosso del voto, ha avvertito la Commissione, minano la fiducia pubblica nel sistema elettorale e possono apparire come strumenti di manipolazione a fini di convenienza politica.

Se la Corte europea dovesse accogliere queste argomentazioni, il principio di “non modificabilità della legge elettorale nell’anno che precede il voto” potrebbe assumere valore giuridico vincolante anche per l’Italia. A quel punto, ogni tentativo di cambiare le regole in extremis – come fatto nel 2017 con il Rosatellum – sarebbe di fatto delegittimato.

I dubbi del Colle

Il rischio più concreto, in caso di sentenza sfavorevole della CEDU, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si rifiuti di firmare una riforma approvata nell’ultimo anno della legislatura, cioè a ridosso del voto previsto per la primavera 2027. Il precedente del 2017, quando Mattarella firmò il Rosatellum pochi mesi prima delle elezioni, potrebbe non valere più oggi, proprio alla luce del nuovo contesto normativo europeo e dell’accentuata sensibilità istituzionale su questi temi.

Fonti vicine al Quirinale fanno sapere che l’irritualità di una riforma così strategica in piena fase pre-elettorale sarebbe vista con particolare cautela. Da qui l’urgenza, per il governo, di intervenire entro il 2026, evitando rischi istituzionali e giuridici.

Le ragioni politiche della riforma

L’interesse della maggioranza è chiaro: abolire i collegi uninominali – che facilitano le alleanze di opposizione – e introdurre un sistema proporzionale con premio di maggioranza, pensato come anticamera del premierato. Una mossa di ingegneria elettorale, che Meloni considera essenziale per neutralizzare il fronte progressista e assicurarsi la guida del governo anche in un quadro multipartitico frammentato.

La strategia ha trovato consensi anche tra gli alleati della Lega, che tuttavia preferirebbero mantenere il Rosatellum, mentre il Partito Democratico, almeno per ora, non ha interesse a cambiare. La premier, però, è stata chiara: «Se non cambiamo la legge elettorale, perdiamo tutti».

Le altre questioni sul tavolo della Corte europea

Oltre alla stabilità normativa, il ricorso alla CEDU affronta altri due aspetti critici del sistema italiano:

  1. L’impossibilità per un cittadino di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale contro una legge elettorale – diversamente da quanto accade in Germania.
  2. Il divieto di voto disgiunto tra la parte proporzionale e quella maggioritaria del Rosatellum, che impedisce agli elettori di esprimere una preferenza più articolata e strategica.

Su quest’ultimo punto, in particolare, un’eventuale apertura al voto disgiunto potrebbe favorire strategie di desistenza tra i partiti di opposizione, simili a quelle sperimentate con successo nel 2006 da Rifondazione Comunista in favore di Romano Prodi.

La minaccia dell’illegittimità

In caso di approvazione della riforma negli ultimi mesi di legislatura e di sentenza contraria della CEDU, si aprirebbe uno scenario delicatissimo: l’illegittimità costituzionale della nuova legge potrebbe essere sollevata fin da subito, anche grazie a eventuali nuove norme che permettano il ricorso diretto da parte dei cittadini, come chiesto da Staderini e sostenuto da una proposta di legge popolare che ha raccolto 70 mila firme in appena 48 ore.

Il precedente e l’ammonimento

Il rischio di tornare a eleggere un Parlamento con una legge destinata a essere bocciata – come avvenuto con il Porcellum nel 2013 e con l’Italicum nel 2017 – è concreto. E, come ricorda Staderini: «Negli ultimi vent’anni abbiamo votato con regole che poi sono state dichiarate incostituzionali. Non stupisce che un italiano su due non voti più».


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