Sospensione dall’albo per i professionisti che non comunicano la loro pec

Sospensione dall’albo per i professionisti che non comunicano la loro pec

Nel Decreto Semplificazioni è stato inserito un articolo in cui si parla della posta elettronica certificata e di come i professionisti che non comunicano all’albo il proprio indirizzo pec rischino la sospensione.

In realtà, più che di indirizzo pec si parla di domicilio digitale, ovvero un indirizzo elettronico presente nell’anagrafe della popolazione residente.

Il decreto prevede l’estensione del domicilio digitale anche ai professionisti non iscritti ad albi e anche ai cittadini.

L’obiettivo è infatti di spingere la digitalizzazione del sistema e l’utilizzo della posta elettronica certificata dovrebbe migliorare i rapporti tra pubblica amministrazione e le imprese, i professionisti o i cittadini.

L’obbligo per i professionisti iscritti all’albo di comunicare la propria pec non è una novità, bensì era già inserito all’interno del CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale, ma non è mai stato rispettato.

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC, PENA LA SOSPENSIONE

Dunque, ogni professionista deve comunicare il proprio indirizzo pec all’ordine di appartenenza. Se l’obbligo non viene rispettato, si rischia la sospensione.

L’articolo del Decreto Semplificazioni va a modificare l’ art. 16 del dl n. 185/2008, comma 7 bis: «I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello  Stato  comunicano  ai  rispettivi  ordini o collegi il proprio indirizzo  di posta elettronica certificata ((o analogo indirizzo di posta  elettronica  di  cui al comma 6)) entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  ((del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in  un  elenco  riservato, consultabile  in via telematica esclusivamente  dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica certificata))».

Viene aggiunto quindi che «Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi». [fonte: Studio Cataldi]

SEMPRE PIÙ PEC

In attesa che il testo del Decreto Semplificazioni, approvato «salvo intese» il 7 luglio 2020 venga pubblicato in Gazzetta ufficiale, Agid ha rilasciato alcuni dati sull’uso della posta elettronica certificata in Italia.

Nell’ultimo anno, da gennaio 2019 a oggi, sono state attivate più di un milione di nuove caselle pec portando il totale a 11 milioni e 293 mila account.

Se anche tu cerchi una casella di mail pec per la tua attività, scopri la Posta Certificata di Servicematica.

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